Sentenza 19 dicembre 2014
Massime • 1
L'istituto della rimessione del processo, costituendo deroga alla competenza per territorio determinata dal sospetto di condizionamenti del giudice in ordine alla sua imparzialità, pregiudicata da situazioni locali gravi, tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, è regolato da norme che postulano una interpretazione rigorosa e restrittiva, per i chiari riflessi di ordine costituzionale attinenti al giudice naturale precostituito per legge, per cui Il pregiudizio effettivo, che si vuole evitare, richiesto dal primo comma dell'art. 45 cod. proc. pen., esclude che la turbativa possa essere solo potenzialmente idonea a produrlo, onde si richiede, rigorosamente, un'incidenza negativa di tal concreta portata, da diventare un dato effettivamente inquinante. (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso che la pluralità di procedimenti a carico dell'imputato trattati dallo stesso pubblico ministero e le locali campagne di stampa costituissero, in assenza di prova della loro incidenza sulla libera determinazione dei giudici, una grave situazione locale di turbativa dello svolgimento del processo).
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In forza dell'oramai risalente insegnamento delle Sezioni unite (Sez. U, ord. n. 13687 del 28/01/2003, Berlusconi e aa.), successivamente sempre ribadito, l'istituto della rimessione del processo ha carattere eccezionale, implicando una deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge e, come tale, comporta la necessità di un'interpretazione restrittiva delle disposizioni che lo regolano, in esse comprese quelle che stabiliscono i presupposti per la translatio iudicii. Ne consegue che, da un lato, per grave situazione locale deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e …
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(Ricorso dichiarato inammissibile) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 45) Il fatto Si procedeva ai sensi dell'art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen., avendo la Corte di Cassazione rilevato d'ufficio, benché su segnalazione pervenuta in cancelleria da parte dei difensori interessati, la verosimile verificazione di un errore percettivo per effetto del quale, con una sentenza errata dichiarata inammissibile, a norma dell'art. 46, commi 1 e 4, cod. proc. pen., una richiesta di rimessione avanzata sul presupposto dell'omessa notifica della medesima ad altri imputati nel medesimo processo. Pur tuttavia, dalle indicazioni ulteriormente pervenute dalla Corte di Appello di Reggio …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/12/2014, n. 2565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2565 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2014 |
Testo completo
2 565 / 1 5 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Sent. N. 2498 CC 19 dicembre 2014 Reg. Gen. N. 23184/2014+31221/2014 Composta da: Dott. Mario GENTILE - Presidente Dott. Franco FIANDANESE - Consigliere Dott. Geppino RAGO - Consigliere - Consigliere Rel. Dott. Marco Maria ALMA Dott. Sergio BELTRANI - Consigliere pronuncia la seguente ORDINANZA sulle richieste ex art. 45 e segg. cod. proc. pen. proposto da: • MU TH, nato a [...] il [...] visti gli atti e le richieste udita la relazione svolta dal consigliere dr. Marco Maria ALMA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Antonio GIALANELLA, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO Con atti depositati presso la Cancelleria del Tribunale di Bolzano in data 16/5/2014, MU TH ha formulato richieste di rimessione ad altri giudici ex artt. 45 e segg. cod. proc. pen. dei processi a suo carico iscritti al n. 9296/2010 R.G.n.r., chiamato all'udienza del 16/5/2014 ed al n. 8546/2011 R.G.n.r. chiamato all'udienza del 23/5/2014. Nella predette richieste, sostanzialmente analoghe quanto alle motivazioni in esse contenute, l'interessato ha evidenziato una serie di vicende che lo hanno visto direttamente coinvolto e che, sulla base dello stesso atto, possono essere sinteticamente riassunte come segue: 1) Acquisizione irrituale di una sentenza di uno stato estero ed introduzione illegittima dell'atto processuale e della traduzione italiana della sentenza nel fascicolo del menzionato procedimento penale n. 9296/10 R.G.n.r. Lamenta il ricorrente che l'acquisizione da parte del Pubblico Ministero della predetta sentenza emessa dall'Autorità Giudiziaria della Repubblica Ceca nei confronti di esso istante per il reato di "messa in pericolo dell'educazione dei minori" sarebbe avvenuta secondo modalità differenti da quelle prescritte per le acquisizioni documentali con lo strumento delle ordinarie richieste di assistenza giudiziaria internazionale, sentenza che sarebbe poi stata tradotta ed introdotta nell'indicato fascicolo processuale relativo a fatti con in quali non aveva alcuna attinenza. Detta situazione avrebbe scatenato una "tempesta mediatica" nei confronti dell'istante. 2) Violazione del segreto istruttorio (asseritamente avvenuta in data 27.4.2012) per essere stata la sentenza tradotta di cui al punto che precede consegnata alla giornalista Sandra BORTOLIN e ciò in un momento in cui il fascicolo processuale era ancora coperto da segreto. 3) Violazione del segreto istruttorio legato alla pubblicazione in data 10.5.2012 sul settimanale "FF" di un articolo dal titolo "Persona non grata". Evidenzia al riguardo il ricorrente che il predetto articolo è frutto della consegna ai responsabili del periodico di una copia della sentenza di cui al superiore punto 1) differente da quella consegnata alla giornalista di cui al punto 2) come si evince dalla diversa condizione grafica (presenza di sottolineature nel testo) dei due documenti. Detta situazione ha anche comportato la presentazione presso la Procura della Repubblica di Trieste - da parte delle persone offese del processo celebratosi in Repubblica Ceca - di una denuncia a carico del Pubblico Ministero di Bolzano (dr. Igor CO) per l'ipotizzato reato di cui all'art. 734-bis cod. pen. (v. punto 4 dell'istanza). 4) Alle situazioni sopra descritte si è poi aggiunta l'introduzione nel fascicolo del procedimento penale n. 9296/10 R.G.n.r. anche di documentazione informale (E- mail) intercorsa tra il Pubblico Ministero italiano ed il corrispondente collega della Repubblica Ceca, con la conseguenza che ciò ha determinato da un lato la messa a disposizione a tutte le parti processuali di documenti non ufficiali e dall'altro ha provocato una lamentela da parte della Procura Suprema della Repubblica Ceca relativa alla condotta del magistrato italiano. 5) In data 18.10.2013 l'odierno istante presentava alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano una querela contro l'interprete incaricato della traduzione della sentenza di cui al superiore punto 1) lamentando l'omessa traduzione di due importanti passaggi della sentenza stessa. Il fascicolo che ne 2 سور originava veniva assegnato allo stesso Pubblico Ministero (dr. CO) chiamato a gestire il procedimento principale il quale in data 7.2.2014 ha formulato richiesta di archiviazione dandone avviso all'interessato. A seguito della opposizione alla richiesta di archiviazione, il Pubblico Ministero titolare si è astenuto ed il fascicolo è stato assegnato ad altro magistrato requirente che a sua volta si è astenuto, con conseguente assegnazione del fascicolo ad un terzo Pubblico Ministero. 6) Segnala l'istante che tutte le denunce da lui presentate alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano sono state assegnate al Pubblico Ministero dr. CO (dall'elenco riportato nell'istanza ne risultano ben 11 dal febbraio 2011 all'ottobre 2013 di cui 10 assegnate direttamente al predetto magistrato). Sette delle predette denunce sarebbero però già state oggetto di provvedimento di archiviazione. 7) L'istante segnala di essere stato destinatario in data 14.2.2014 di una richiesta di risarcimento danni proveniente dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato in base ad una sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bolzano nei confronti di un altro soggetto (tale OM GR) che ha patteggiato la pena. Ammette peraltro l'istante (punto 9 della richiesta qui in esame) di essere stato originariamente indagato nello stesso procedimento e che la propria posizione è stata successivamente stralciata. 8) Violazione del segreto istruttorio (asseritamente avvenuta in data 25.9.2013) allorquando l'istante, mentre si trovava presso il Tribunale di Bolzano apprendeva da alcuni giornalisti (uno dei quali era già in possesso del relativo documento e del relativo decreto di fissazione dell'udienza preliminare peraltro non ancora sottoscritto dal Giudice) che il Pubblico Ministero dr. CO aveva richiesto il rinvio a giudizio nell'ambito del procedimento n. 8546/11 R.G.n.r. a carico dello stesso e di altra persona. La relativa notizia veniva pubblicata nei giorni seguenti dagli organi di stampa locali che enfatizzavano tale situazione. 9) La campagna di stampa contro l'odierno istante sarebbe proseguita anche il 10.10.2013 ed il giorno 11.1.2014 (punti 10 e 11 della richiesta di rimessione) mediante la pubblicazione di articoli (peraltro caratterizzati anche da errori) riguardanti il ricorso al "patteggiamento" di alcuni coindagati ed il rinvio a giudizio di esso MU. Così come, tornando indietro nel tempo, in data 14.4.2011 (cfr. punto 13 della richiesta qui in esame) il settimanale tedesco FF ha pubblicato una "storia di copertina" dal titolo “Il caso Sigmund" contenente 3 anche un intervista al PM dr. CO che parla delle indagini in corso e dei possibili futuri sviluppi delle stesse. 10) Altra violazione del segreto istruttorio sarebbe, a detta dell'istante, stata compiuta in data 10.3.2013 allorquando è stato pubblicato sul quotidiano "Corriere dell'Alto Adige" un articolo riguardante la chiusura di un altro filone delle indagini preliminari a carico di esso MU prima ancora che egli avesse ricevuto la notifica del relativo avviso. Detto articolo oltretutto, sempre secondo l'istante, conteneva errori e falsità nella ricostruzione dei fatti. 11) Un ulteriore violazione del segreto istruttorio è collocata dal ricorrente in data 5.2.2012 (cfr. punto 14 della richiesta di rimessione) allorquando il settimanale tedesco FF ha pubblicato un articolo riguardante il procedimento "Kaufleute Aktiv" trattando anche di somme che esso MU avrebbe ricevuto dalla associazione in esso implicata. Detta violazione sarebbe legata alla problematica che il Pubblico Ministero non avrebbe inserito nel fascicolo processuale un documento che riguardava il corretto ruolo di esso MU nella società "108 media Srl" della quale egli era proprietario solo del 10% delle quote. 12) Da ultimo lamenta l'istante (punti 15 e 16 della richiesta in esame) che in data 18.7.2012 il settimanale FF ha pubblicato un articolo relativo nel quale si da per scontato che esso MU sarebbe stato rinviato a giudizio nell'ambito del procedimento "Kaufleute Aktiv" e ciò ben tre mesi prima della effettiva chiusura delle indagini da parte del Pubblico Ministero e, ancora che il 13.12.2012 lo stesso settimanale avrebbe pubblicato l'elenco dei "vincitori" e dei "falliti" dell'anno 2012 inserendo nella prima categoria il Pubblico Ministero dr. CO ed il Procuratore Capo della Repubblica dr. RISPOLI e nella seconda categoria esso MU. In conclusione, sostiene l'istante che alla luce degli elementi sopra evidenziati "il giudice (del processo al quale si riferisce la richiesta ndr) sia indotto dalla - gravità della situazione locale a non essere imparziale e sereno nel proprio giudizio, cioè neutrale e indifferente rispetto all'esito del processo valutativo dei fatti reato sottoposti alla sua cognizione". Da qui le richieste di rimessione dei processi ad altro Giudice ex art. 45 e segg. cod. proc. pen. Va detto che le due istanze di rimessione di cui trattasi risultano iscritte nel R.G. di questa Corte Suprema rispettivamente al n. 23184/2014 ed al n. 31221/2014. 4 Il proc. n. 23184/2014 è stato chiamato originariamente all'udienza del 16/7/2014 ma rinviato a nuovo ruolo al fine dell'eventuale riunione al procedimento generato dalla seconda istanza di rimessione poi individuato con quello iscritto al n. 31221/2014. Alla successiva udienza del 2/10/2014 i procedimenti sono stati ulteriormente rinviati per problemi di notifica. All'odierna udienza si è quindi proceduto alla riunione dei due procedimenti. Nel contempo in data 22/5/2014 il Pubblico Ministero di Bolzano ha depositato una memoria con contestuale richiesta di astensione. Nel predetto atto si è segnalata la possibile inammissibilità della richiesta per omessa notifica a tutte le parti interessate anche se non è stata indicata nello specifico alcuna omissione. Nel merito il Pubblico Ministero ha contestato le argomentazioni dell'istante fornendo le proprie spiegazioni e la propria ricostruzione dei fatti in ordine ai numerosi argomenti proposti dal MU. In data 9/7/2014 l'istante ha depositato nella cancelleria di questa Corte una memoria con la quale, a sua volta, ha contestato le argomentazioni contenute in quella del Pubblico Ministero. In data 15/12/2014 l'istante ha depositato nella cancelleria di questa Corte una ulteriore memoria con allegati finalizzata principalmente a contestare quanto asserito dal Pubblico Ministero circa le giustificazioni relative all'acquisizione della sentenza della A.G. della Repubblica Ceca nel fascicolo penale già iscritto al n. 9296/10 R.G.N.R. CONSIDERATO IN DIRITTO Preliminare all'esame del merito delle richieste di rimessione di MU TH è la verifica di una condizione di ammissibilità formale della richiesta costituita dalla rituale notificazione delle stesse alle altre parti processuali entro il termine di sette giorni dal loro deposito, secondo quel che prevede l'art. 46, comma 1, cod. proc. pen. Verifica che nel caso di specie conduce ad esiti positivi in conformità al dettato normativo e all'interpretazione elaboratane dalla stabile giurisprudenza di legittimità, per cui un atto (richiesta di rimessione) suscettibile di comportare lo spostamento del processo in deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge "deve essere ben conosciuto dagli altri interessati perché abbiano possibilità di interloquire" (ex multis: Cass. Sez. 1, LO حور 11.4.1994 n. 1618, rv. 197681; Cass. Sez. 1, 4.4.1996 n. 2234, rv. 204921; Cass. Sez. 5, 6.7.2012 n. 39039, rv. 253720). Per quel che attiene al processo in esame le richieste di rimessione sono state portate a diretta personale conoscenza di tutte le parti interessate così come risultanti dagli atti a disposizione di questa Corte Suprema. Passando, quindi, all'analisi del merito valutativo delle richieste, le stesse risultano destituite di qualsiasi fondamento, essendo sorrette da argomenti e da rinvii a plurimi episodi e fatti processuali completamente estranei ai referenti normativi e alla relativa sedimentata interpretazione giurisprudenziale dell'istituto della rimessione del processo. Deve, al riguardo, essere immediatamente evidenziato che questa Corte nei rigorosi limiti del devolutum non è certo chiamata a valutare eventuali irregolarità nell'acquisizione di documenti processuali che dovranno essere, se del caso, prospettate nella naturale sede di giudizio a ciò deputata, così come non è chiamata a valutare presunte o reali violazioni del "segreto istruttorio" o, ancora, notizie di stampa che potrebbero assumere carattere diffamatorio in quanto le stesse (ma ciò non è stato documentato) potrebbero al più divenire oggetto di autonomi procedimenti. Quello che, pertanto, si rende necessario appurare in questa sede è lo stabilire se si è verificata una delle ipotesi di cui all'art. 45 cod. proc. pen. e cioè se si è in presenza di "gravi situazioni locali tali da turbare lo svolgimento dei processi e non altrimenti eliminabili" che "determinano motivi di legittimo sospetto". Bisogna al riguardo tenere presente che "l'istituto della rimessione del processo, costituendo deroga alla competenza per territorio determinata dal sospetto di condizionamenti del giudice in ordine alla sua imparzialità, pregiudicata da situazioni locali gravi, tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, è regolato da norme che postulano una interpretazione rigorosa e restrittiva, per i chiari riflessi di ordine costituzionale attinenti al giudice naturale precostituito per legge. Il pregiudizio effettivo, che si vuole evitare, richiesto dal primo comma dell'art. 45 cod. proc. pen., esclude che la turbativa possa essere solo potenzialmente idonea a produrlo, onde si richiede, rigorosamente, un'incidenza negativa di tal concreta portata, da diventare un dato effettivamente inquinante" (Cass. Sez. 1, sent. n. 6599 del 14/12/1995, dep. 09/01/1996, Rv. 203152). A determinare ciò non può valere certo una campagna di stampa intrapresa nei confronti del richiedente la cui posizione, trattandosi di personaggio noto (quantomeno nelle comunità locali nelle quali risulta avere operato), risulta 6 19 naturalmente essere oggetto di interesse dei mass-media in occasione dell'emergere di vicende giudiziarie che lo riguardano. -Al riguardo, questa Corte Suprema ha già avuto modo di chiarire e l'odierno Collegio ne condivide l'assunto - che "non costituiscono di per sé una turbativa sullo svolgimento del processo, tale da determinare la rimessione ad altro giudice, le locali campagne di stampa ." (Cass. Sez. 3, ord. n. 45310 del 07/10/2009, dep. 25/11/2009, Rv. 245215) ciò in quanto è inevitabile, in processi di rilievo e interesse diffuso, l'intervento della stampa, con articoli dai toni spesso accesi, i quali ben possono essere non accetti ai protagonisti della vicenda giudiziaria ed essere da essi avvertiti con senso di comprensibile fastidio psicologico, non automaticamente identificabile, tuttavia, in una pressione psicologica che giunga a turbare, condizionandola, la libertà di determinazione del Giudice. D'altro canto è appena il caso di rilevare che nelle corpose richieste di rimessione qui in esame non una sola parola è stata spesa con riguardo alla posizione dei Giudici chiamati ad occuparsi dei procedimenti interessati, dei quali non è stato indicato alcun coinvolgimento professionale in pregresse (ed ovviamente differenti) vicende processuali che hanno visto coinvolto il MU 0, comunque, atteggiamenti che potrebbero ancor solo far lontanamente ipotizzare l'esistenza di una possibile "pressione ambientale" sugli stessi. Né le istanze di rimessione possono avere riguardo al semplice fatto che lo stesso Pubblico Ministero sia stato chiamato ad occuparsi della pluralità delle vicende processuali che hanno visto coinvolto il MU, essendo criterio assolutamente normale nell'organizzazione del lavoro degli uffici giudiziari che procedimenti legati a vicende connesse o, comunque, scaturenti da un comune filone investigativo siano affidati al medesimo magistrato inquirente senza che per ciò solo si possa parlare di un aperto intento persecutorio dello stesso nei confronti dell'indagato/imputato che vada al di là dei meri doveri professionali. Se, infatti, è ben vero che ai fini della rimessione del processo, gli atti e i comportamenti del pubblico ministero possono assumere rilevanza ai sensi degli artt. 45 e segg. cod. proc. pen., è altrettanto vero che gli stessi possono assumere rilevanza decisiva solo nel caso in cui "abbiano pregiudicato la libera determinazione delle persone che vi partecipano ovvero abbiano dato origine a motivi di legittimo sospetto sull'imparzialità dell'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo" (Cass. Sez. 6, sent. n. 22113 del 06/05/2013, dep. 23/05/2013, Rv. 255376) il che non è certo ravvisabile nel caso di specie. 7 گار L'assunto che si ventila di fondo nelle istanze di rimessione è legato al fatto che le condotte del Pubblico Ministero incaricato della conduzione delle indagini sviluppatesi nell'ottica dell'istante (e solo in quella) nella non corretta gestione del fascicolo processuale e di alcune iniziative investigative oltre che in particolari rapporti con la stampa locale è e rimane a livello meramente labiale, perché il MU non ha fornito prova alcuna, pur nella fuorviante erronea lettura dell'art. 45 c.p.p. che tenta di proporre, per cui la causa o le cause perturbatrici della serenità del processo e dei suoi partecipanti siano o possano essere interni al contesto processuale o, meglio, all'ambiente giudiziario di riferimento. Ora le descritte condotte del Pubblico Ministero dr. CO non possono sussumersi in un generico clima ambientale fonte di condizionamento per i magistrati giudicanti. Evenienza di cui, anche sulla base della stessa documentazione processuale allegata alla richiesta, non è dato ravvisare nessuna traccia o alcun concreto indice sintomatico negli episodi descritti dall'istante MU. Quanto, infine, alle lamentate violazioni del "segreto istruttorio" non v'è alcun elemento per ritenere che le stesse siano state opera diretta e, conseguentemente, frutto di un deliberato intento del Pubblico Ministero di creare quelle condizioni ambientali che possano pregiudicare l'imparzialità di giudizio nei confronti dell'istante. Per le ragioni or ora evidenziate, si impone quindi la declaratoria di inammissibilità di entrambe le richieste che in questa sede ci occupano. Segue, a norma dell'articolo 48, comma 6, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 2.000,00 (duemila) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili le richieste di rimessione e condanna il richiedente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 19 dicembre 2014. Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Marco Maria ALMA Dr. Mario GENTILE Gentil DEPOSITATO IN CANCELLERIA an 21 GEN 2015 N E B ULOGANCELLREE F U E I E S N A O T Z Claudia Pianell R O C