Cass. pen., sez. II, sentenza 28/10/2015, n. 45333
CASS
Sentenza 28 ottobre 2015

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Massime1

La notifica alle altre parti della richiesta di rimessione del processo costituisce una condizione indefettibile di ammissibilità della stessa, che non consente equipollenti, sicché, in mancanza di essa, l'istanza deve dichiararsi inammissibile, ancorché depositata in udienza.

Commentario1

  • 1Art. 127 - Procedimento in camera di consiglio
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 28/10/2015, n. 45333
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 45333
Data del deposito : 28 ottobre 2015

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