Sentenza 28 ottobre 2015
Massime • 1
La notifica alle altre parti della richiesta di rimessione del processo costituisce una condizione indefettibile di ammissibilità della stessa, che non consente equipollenti, sicché, in mancanza di essa, l'istanza deve dichiararsi inammissibile, ancorché depositata in udienza.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/10/2015, n. 45333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45333 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2015 |
Testo completo
45 333/ 1 5 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Ord. N. 2035 CC 28 ottobre 2015 Reg. Gen. N. 31053/2015 Composta da: Dott. Franco FIANDANESE - Presidente Dott. Giovanna VERGA - Consigliere Dott. Marco Maria ALMA - Consigliere Rel. Dott. Sandra RECCHIONE - Consigliere Dott. Fabrizio DI MARZIO Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sulla richiesta ex art. 45 e segg. cod. proc. pen. proposta da: DI OL IG, nato a [...] il giorno 19/8/1950 visti gli atti e la richiesta;
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Marco Maria ALMA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Fulvio BALDI, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO Con atto prodotto nel corso dell'udienza in data 16/7/2015 innanzi al Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Potenza, DI OL IG ha formulato richiesta di rimessione ex art. 45 e segg. cod. proc. pen. del procedimento nr. 5236/10 R.G.n.r. e nr. 1620/12 R.G. G.i.p. che lo vede imputato. Nella richiesta vengono elencati una serie di motivi in relazione ai quali si dovrebbe procedere alla rimessione del procedimento: a) il fatto che sarebbe stato chiesto il fallimento della DINAUTO S.a.s. di IG DI OL & C. ad opera del debitore della società ed i magistrati avrebbero potuto e dovuto evitare il fallimento della predetta società; b) il fatto che ogni documentata denuncia presentata da esso DI OL è seguita una richiesta di archiviazione mentre a qualsiasi denuncia contro di lui presentata sono seguiti una richiesta di rinvio a giudizio ed un decreto che dispone il giudizio;
c) il fatto che la Corte di Appello di Lecce con provvedimento 17-22/11/2000 ha disposto pur in assenza dello stato di insolvenza il fallimento dell'esponente e delle società rappresentate e ciò in contrasto con quanto in precedenza accertato dai Giudici della cognizione ed alla pendenza di procedimenti penali per i reati di cui agli artt. 629 e 644 cod. pen. contro i responsabili delle banche reclamanti il fallimento prive di validi titoli legittimanti i loro crediti;
d) il fatto che in considerazione delle ridotte dimensioni dell'ambiente di Potenza, la libertà di determinazione delle persone che partecipano al procedimento potrebbe essere gravemente suggestionata;
e) il fatto che il Tribunale di Potenza ha archiviato il procedimento nr. 3802/08 R.G.n.r. sulla scorta di una consulenza disposta dal Pubblico Ministero che smentiva quanto denunciato da esso DI OL;
f) il fatto che il CTU nel processo per il quale è stata formulata istanza di rimessione avrebbe espresso valutazioni del tutto personali sia sullo stato di salute di esso DI OL sia sulla detenzione o meno di un computer moderno o sull'efficienza del computer stesso. In data 13/10/2015 la difesa del richiedente ha fatto pervenire a questa Corte una memoria difensiva con vari allegati in essa richiamati. CONSIDERATO IN DIRITTO Sussiste nel caso in esame una doppia situazione che determina l'inammissibilità della richiesta di rimessione del procedimento. Deve, innanzitutto, previamente evidenziarsi che la richiesta è stata sottoscritta non dall'imputato ma dal difensore. Questa Corte Suprema ha già avuto modo di chiarire al riguardo che "il difensore dell'imputato non è legittimato a proporre richiesta di rimessione ai sensi dell'art. 45 cod. proc. pen., non essendo compreso fra i soggetti ai quali la norma espressamente attribuisce la detta facoltà" (Cass. Sez. 1, sent. n. 5148 del 18/10/1995, dep. 09/11/1995, Rv. 202750). Deve in secondo luogo essere evidenziato che la richiesta di rimessione del procedimento deve ex art. 46, comma 1, cod. proc. pen., a pena di inammissibilità, essere notificata entro sette giorni a cura del richiedente alle altre parti, tra le quali, all'evidenza rientra anche il Pubblico Ministero. Secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte Suprema, condivisa anche dall'odierno Collegio, "la notifica alle altre parti della richiesta di rimessione del 2 processo costituisce una condizione indefettibile di ammissibilità della stessa, che non ammette equipollenti, sicché, in mancanza di essa, l'istanza deve dichiararsi inammissibile, ancorché questa sia stata depositata in udienza" (Cass. Sez. 1, sent. n. 12421 del 12/01/2001, dep. 28/03/2001, Rv. 218403; Sez. 1, sent. n. 5026 del 07/10/1996, dep. 26/10/1996, Rv. 205733; Sez. U, sent. n. 6925 del 12/05/1995, dep. 16/06/1995, Rv. 201300). E' ben vero che l'onere della notifica della richiesta di rimessione alle altre parti processuali, previsto dall'art. 46, comma primo, cod. proc. pen. deve ritenersi osservato anche nell'ipotesi in cui la detta richiesta, avanzata in pubblica udienza, sia stata contestualmente consegnata in copia a ciascuna delle parti private presenti o rappresentate, nonché al pubblico ministero, ma ciò deve risultare attestato nel verbale di udienza (in tal senso Cass. Sez. 1, sent. n. 56 del 09/01/1996, dep. 07/03/1996, Rv. 203888). Ora nel caso in esame non risulta negli atti posti a disposizione di questa Corte Suprema che il richiedente abbia adempiuto a tali oneri il che impone anche sotto questo profilo una declaratoria di inammissibilità della richiesta stessa e preclude l'esame nel merito della medesima. Segue, a norma dell'articolo 48, comma 6, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 1.000,00 (mille) a titolo di sanzione pecuniaria mentre, trattandosi di richiesta e non di ricorso, non ritiene il Collegio di condannare il soggetto interessato anche al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile la richiesta di rimessione del processo e condanna il richiedente al versamento della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 28 ottobre 2015. Il Consigliere est Il Presidente Dr. Marco Maria ALMA Franco FIANDANESEfrance fandary DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 13 NOV. 2015 IL CANCELLIERE EMA DI R IA EL P S E T R O C 3