Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/06/2007, n. 35779
CASS
Sentenza 5 giugno 2007

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Ai fini della rimessione del processo, il coinvolgimento di singoli membri, di un ufficio giudiziario in inchieste penali, non vale, di per sé, a costituire quella "grave situazione locale" concretamente idonea a turbare lo svolgimento del processo cui partecipino, con vario ruolo, colleghi del magistrato inquisito, ancorché appartenenti allo stesso ufficio o allo stesso circondario di quest'ultimo.

Ai fini della rimessione del processo, gli atti e i comportamenti del pubblico ministero, possono assumere rilevanza ai sensi degli artt. 45 e segg. cod.proc.pen., purché abbiano pregiudicato la libera determinazione delle persone che vi partecipano, ovvero abbiano dato origine a motivi di legittimo sospetto sull'imparzialità dell'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo. Ne consegue che mere patologie interne al processo, ove non siano iscritte in un quadro ambientale connotato dalla presenza di una grave situazione locale autonomamente accertata, non possono legittimare l'eccezionale rimedio della rimessione del processo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/06/2007, n. 35779
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 35779
    Data del deposito : 5 giugno 2007

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