Sentenza 5 giugno 2007
Massime • 2
Ai fini della rimessione del processo, il coinvolgimento di singoli membri, di un ufficio giudiziario in inchieste penali, non vale, di per sé, a costituire quella "grave situazione locale" concretamente idonea a turbare lo svolgimento del processo cui partecipino, con vario ruolo, colleghi del magistrato inquisito, ancorché appartenenti allo stesso ufficio o allo stesso circondario di quest'ultimo.
Ai fini della rimessione del processo, gli atti e i comportamenti del pubblico ministero, possono assumere rilevanza ai sensi degli artt. 45 e segg. cod.proc.pen., purché abbiano pregiudicato la libera determinazione delle persone che vi partecipano, ovvero abbiano dato origine a motivi di legittimo sospetto sull'imparzialità dell'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo. Ne consegue che mere patologie interne al processo, ove non siano iscritte in un quadro ambientale connotato dalla presenza di una grave situazione locale autonomamente accertata, non possono legittimare l'eccezionale rimedio della rimessione del processo.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/06/2007, n. 35779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35779 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANSONE LU - Presidente - del 05/06/2007
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - ORDINANZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 01249
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 043268/2006
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) ZI AR, N. IL 08/10/1946;
2) DE SI RA MA, N. IL 14/09/1945;
3) EN IS, N. IL 18/01/1954;
4) PI MA, N. IL 08/09/1958;
5) D'AM GI;
6) PA GI, N. IL 26/06/1952;
7) TT MA PI;
8) HE MM;
9) IE IG;
10) CC RD;
11) AL AL;
12) AT UL;
13) AS GI;
14) TI TO;
15) GL RE;
16) NA AN;
17) DA RI;
18) TA PA TI S.R.L.;
19) GI US FABIO;
20) COMUNE DI SILVI;
21) DI OI ED;
22) RA UC;
23) IR DE;
24) MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
25) COMANDO GEN. GUARDIA DI FINANZA;
26) COMANDO GEN. ARMA CARABINIERI;
27) COMUNE ROCCARASO;
avverso ORDINANZA del 14/11/2006 GIP TRIBUNALE di SULMONA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARCANO DOMENICO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. CIAMPOLI L., che ha concluso per l'accoglimento dell'istanza.
Uditi i difensori Avv. LEUZZI Bruno, Avv. IMPOSIMATO S., Avv. LIOI M.; Avv. FIGUS DIAZ E..
RITENUTO IN FATTO
1. Con richiesta depositata il 10 novembre 2006, CA EN ha domandato la rimessione del processo a suo carico pendente, attualmente nella fase dell'udienza preliminare, davanti al Tribunale di Sulmona, a norma dell'art. 45 c.p.p., deducendo la esistenza di "gravi situazioni locali" che hanno turbato e turbano lo svolgimento del processo, situazioni non altrimenti eliminabili e che pregiudicano in maniera obiettiva la libera determinazione delle persone che partecipano al procedimento stesso e che determinano motivi di legittimo sospetto tali da imporre la celebrazione del giudizio in altra sede.
In particolare, l'istante sottolinea le seguenti situazioni - con un'articolata domanda corredata da molteplici documenti, integrati dopo alcuni rinvii disposti da questa Corte, relativi alle vicende collegate al processo e al procedimento penale attivato dal Procuratore delle Repubblica presso il Tribunale a carico di magistrati degli uffici giudiziari di Sulmona ex art. 11 c.p.p. e, poi, in gran parte conclusosi con richiesta di archiviazione - che possono essere in tali termini sintetizzate:
- Il contesto in cui si inserisce l'istanza, già presentata nel corso dell'udienza preliminare il 9 febbraio 2006, da CA EN nel procedimento a suo carico e di altri, innanzi al giudice De Cesare Massimo, del Tribunale di Sulmona: procedimento a carico di CA NT, sindaco di Roccaraso, inquisito per un lungo periodo con l'accusa di essere strato il centro di una rete criminale volta a far soldi nei pubblici appalti. Si descrivono alcune illegalità del procedimento in cui fu poi disposto l'arresto di CA NT, suicida in carcere, e si pone l'accento su situazioni che avrebbero dovuto indurre magistrati della procura di Sulmona, che all'epoca hanno fatto arrestare il sindaco NT C., ad astenersi dal procedimento, in quanto proprietari di immobili che il sindaco ha fatto bloccare per inagibilità.
- In questo contesto, l'istanza presentata da CA EN - da anni avvocato e presidente del Codacons e impegnato in tale qualità a tutela dei consumatori e a difesa dell'ambiente e nei cui confronti è stata promossa l'azione penale per reati di concussioni asseritamene commessi in concorso con il sindaco di Roccaraso, CA NT - pone in rilievo che i magistrati, e in particolare quello dell'ufficio del pubblico ministero, non vorrebbero far crollare le accuse ab origine mosse a NT C., al cui solo sentire il suo nome "stanno male". La situazione locale non è dunque serena.
Si pone in rilievo come primo elemento l'inconsistenza delle prove sulle quali è fondata l'accusa mossa nei confronti dell'istante: le sole parole di tale AN Rossi avvocato di un imprenditore, tale RI SE, coinvolto in numerosi scandali economici maturati nell'ambito della speculazione edilizia Abruzzese;
si descrive la dinamica dei fatti oggetto di imputazione che vedono come persona offesa della concussione, il predetto SE F.. Quest'ultimo si sarebbe attivato, in una incessante "collabZIne di calunniosa" alla ricerca di riscontri con l'ispettore AN M. e altri funzionari dello SCO della Questura di L'Aquila per dare riscontro alle parole dell'unico teste Rossi S.. Nonostante, la mancanza di elementi posta in evidenza anche attraverso l'attività difensiva, i pubblici ministeri OM CO e IC MO, applicati a Sulmona sebbene in servizio a L'Aquila, hanno avviato il procedimento e richiesto il rinvio a giudizio di EN C. per un episodio di tentata concussione e altro di concussione consumata ai danni del predetto SE F., reato inizialmente contestato al sindaco NT C. e poi esteso anche, in concorso a EN C.. L'istante descrive quanto accaduto nella prima udienza del 9 febbraio 2006, nel corso della quale vi furono comportamenti "ostili nella sostanza e nella forma" del giudice dell'udienza preliminare, Dr. De Cesare M., che lasciarono sconcertati i presenti circa la volontà di svolgere tutta l'istruttoria necessaria per l'accertamento dei fatti. L'esame degli atti d'indagine ha, ad avviso dell'istante, messo in crisi l'ipotesi accusatoria in quanto alcuni elementi acquisiti dalla Tim avrebbero dovuto portare a fissare la data dei fatti, un incontro a Roma nello studio di AN Rossi, il primo agosto del 2000, giorno in cui EN C. non avrebbe potuto mai essere in Roma perché in vacanza in altra lontana località. Per tal motivo, l'istante ha richiesto al gup e allo stesso pubblico ministero una pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. ed ebbe a insistere per ottenere che l'ufficio desse atto del significato della nuova risultanza sulla sua posizione processuale, richiesta che non risulta dalla lacunosa verbalizzazione.
- Il gup ritenne inaccettabile la rimostranza di EN C. e ordinò il suo allontanamento dall'aula, comportamento che rese, si riporta testualmente nell'istanza, definitivamente impraticabile l'atmosfera dell'udienza. L'istante sottolinea che il proprio intento era solo quello di mettere in evidenza in modo diretto ai pubblici ministeri, CO R. e IC S., la verità emersa e sottolineare la strozzatura che sino a quel momento l'udienza aveva avuto sotto il profilo degli accertamenti da compiere.
- Altra vicenda puntualmente descritta è quella della costituzione di parte civile di SE F., che si assumeva essere avvenuta in ritardo, e del deposito della documentazione del pubblico ministero, in particolare dei termini di quindici e trenta minuti concessi alla difesa per esaminare quanto depositato da parte civile e dal pubblico ministero.
- Altro episodio è quello del rigetto della richiesta di verbalizzazione a mezzo di stenotipia.
- Altra circostanza è l'assoluta approssimazione, in violazione del diritto di difesa e della regola del contraddittorio, dei provvedimenti con i quali il gup rigettava le richiesta della difesa:
richiesta di verbalizzazione con la stenotipia, la tardività della costituzione di parte civile, le successive eccezioni d'inammissibilità della stessa e la richiesta ex art. 129 c.p.p., formulata dallo stesso EN C. e da altro imputato ZO P.. - Altro episodio che si segnala come sconcertante è quello dell'estromissione dall'aula "senza garbo" del padre del sindaco NT C., che ancora sulla soglia non è riuscito a spiegare le ragioni per le quali avrebbe voluto presenziare all'udienza. - Allontanamento "brusco" che potrebbe presentare profili di nullità dell'udienza.
- Anche alcuni giornalisti e operatori della Rai furono bruscamente fatti uscire dall'aula d'udienza, ove erano entrati per richiedere di essere autorizzati a fare una breve ripresa;
furono allontanati senza alcuna spiegazione.
- A questo punto si pone in rilievo che dopo la tragica morte del sindaco NT C., si registrava un sequenza di comportamenti dei Magistrati volti a salvare l'inconsistenza del castello accusatorio che aveva portato alla morte di un innocente, in tale ottica si segnalano le vicende che hanno preceduto l'arresto di CA NT:
a. rifiuto del gip di L'Aquila di proseguire nell'intercettazioni telefoniche durate quattro anni per l'accusa di associazione mafiosa accusa per la quale fu richiesta l'archiviazione, poi disposta dal gip nei confronti di avvocati, del presidente di Italia Nostra. In quelle richieste di archiviazione, formulate dopo il suicidio di CA NT, si è continuato a scrivere del ruolo preminente di NT C. per non smentire l'accusa che fu formulata per arrestarlo e per non incorrere nelle responsabilità della sua morte. Anche altro filone d'inchiesta per altre vicende collegate a tale TO NT è archiviato dai pubblici ministeri Leacche M. T. e CO R..
b. dopo il decesso di CA LE, gli uffici di Sulmona e di L'Aquila, si sottolinea nell'istanza, sono coinvolti da una bufera di proteste dell'opinione pubblica per la morte del sindaco. I due pubblici ministeri CO R. e IC S. sono stati stabilmente applicati a Sulmona, nonostante che - dopo la partenza per gli Usa subito dopo l'arresto del sindaco NT C. del pubblico ministero titolare, IA ES Leacche - vi fosse la presenza di altro pubblico ministero, SC A. (stranamente astenutasi perché moglie del titolare di una farmacia nel comune di Roccaraso a differenza di altra vicenda relative ad indagini riguardanti il maresciallo di Roccaraso) e di altro P.M. in ferie solo per pochi giorni;
i due sostituti procuratori generali applicati a Sulmona, appartengono allo stesso ufficio della Corte d'appello di L'Aquila, presieduto dal Dr. AM M., indagato anch'egli come si dirà dalla Procura di Campobasso;
appare evidente che in questa strana situazione, che viola il principio del giudice naturale, si vuole - dice l'istante - tenere sotto controllo dei soliti due pubblici ministeri tutti i rivoli dei processi derivati dalla morte del sindaco di Roccaraso, causata dai provvedimenti adottati da magistrati dell'ufficio di Sulmona e che potrebbero essere chiamati a risarcire il danno ove i processi dovessero crollare;
si parla di altro episodio che vede protagonista il pubblico ministero CO R., relativo a un procedimento a carico di un funzionario della Regione:
trattazione del procedimento come gip con rigetto della richiesta di archiviazione due volte formulata dai pubblici ministeri;
trattazione da Sostituto procuratore generale, su avocazione di Rossi S. avvocato di SE F., e rinvio a giudizio;
il funzionario è poi assolto nei due gradi di giudizio.
c. Vicenda querela di EN C. nei confronti di Rossi S. per diffamazione sempre relativa l'episodio concessivo per il quale vi è processo, evidenzia un dato significativo per il legittimo sospetto. Nonostante i fatti fossero di competenza di Pescara, il pubblico ministero IC S. trattiene il procedimento, chiedendo l'archiviazione perché la diffamazione avrebbe potuto essere accertata dopo l'esito del procedimento principale. Il gip Ferri ha rigettato la richiesta disposto ulteriori indagini. Il pubblico ministero IC S. si accorge solo ora dell'incompetenza e trasmette tutto a Pescara, forse sottolinea l'istante per non mettere sotto processo Rossi S. e rischiare il crollo del processo principale. Non segue quanto richiesto dal g.i.p., dice l'istante, perché la distruzione dell'impianto accusatorio avrebbe sposto tutto l'ufficio a pesanti azioni risarcitorie;
d. Un procedimento per una grave diffamazione contro gli agenti dello Sco: i pubblici ministeri hanno richiesto l'archiviazione per le accuse mosse contro gli agenti e contro il loro informatore De Russis, perché il procedimento a carico di quest'ultimo era pendente a Roma, circostanza che non risulta. Ad accogliere questa richiesta è il gip Cappa di L'Aquila, lo stesso che aveva firmato per quattro anni le autorizzazioni sull'indagine principale a carico del Sindaco NT C. e altri.
c. Lo stesso gip Cappa, prima di adottare tale archiviazione, era stato destinatario di una richiesta di astensione "per interesse proprio nella vicenda", richiesta presentata dall'avv.to Giuliano Lezzi, difensore della persona offesa nel procedimento per falso e abuso d'ufficio a carico dei componenti dello Sco (in particolare l'ispettore AN M. e il suo superiore Ciammaichella che aveva redatto una falsa attestazione circa l'incompatibilità dell'ispettore AN M. a svolgere le indagini e destinatari di tale falsa attestazioni erano i giudici di L'Aquila, tra i quali vi era anche il gip Cappa). Il pubblico ministero IC S. richiede l'archiviazione e il gip Cappa l'accoglie. Si precisa che contro tale provvedimento di assegnazione a svolgere le indagini all'ispettore AN M., nonostante egli avesse richiesto di essere sollevato dall'incarico, è stato proposto dall'odierno istante ricorso al Tar.Come poi si dirà nell'istanza, tale fatto è addebitato a AN M.
come abuso dalla Procura di Campobasso e il gip Cappa è persona offesa di tale reato, avendo egli ricevuto il provvedimento che riassegnava alle indagini AN M. in base a false circostanze relative alla situazione rappresentata dallo stesso AN M.. f. Si dice che gli uffici di Sulmona hanno impedito, senza una valida ragione, che fosse rilasciata a EN C. copia di alcune intercettazioni che lo riguardano e sulle quali lo scrivente ha eccepito la falsità delle relazioni. In tale ambito si inserisce l'episodio di un consulente di parte nominato da EN C. per partecipare alla trascrizione, escluso dal gup dalle operazioni peritali, perché indagato in reato connesso, situazione conosciuta da tempo e che avrebbe dovuto essere eccepita nel momento di conferimento dell'incarico. Il risultato è che dopo la nomina di un consulente molto meno a conoscenza dei fatti, il perito del gup ha trascritto le intercettazioni nella parte decisiva omettendo di riportare una frase di NT C. che scagionava EN C.. Per tali fatti si è poi prodotta, medio termine e nel corso della pendenza della presente procedura, documentazione relativa a una assunzione di EN C., quale persona informata dei fatti, da parte di organi di polizia a ciò delegati dal Procuratore della Repubblica di Campobasso, cui i fatti erano stati rappresentati. g. Altro episodio, per l'istante significativo, è accaduto nei giorni successivi alla cerimonia tenutasi a ferragosto 2005 nei locali del Comune di Roccaraso per ricordare, a un anno dalla sua morte, il sindaco NT C.. In tale occasione, le associazioni e i politici interessati comunicarono alla stampa, ricorrendo un anno dal tragico decesso del NT C., che il giorno 20 agosto nei locali del Comune di Roccaraso si sarebbe svolta una riunione- conferenza stampa per dare notizia delle "criticità" dell'inchiesta e dei ritardi della Magistratura di Sulmona.
L'ufficio del Pubblico ministero si dava immediatamente da fare per riavviare procedimenti che riguardavano il Sindaco per colpirne la figura morale e vanificare la sua commemZIne e per salvare la loro inchiesta inconsistente. In data 19 agosto 2005, il giorno prima della conferenza, il pubblico ministero Leacche M. T., ritornato dopo un anno dagli USA - partita dopo aver chiesto l'arresto di NT C. e aver rifiutato di sentirlo cosa che gli avrebbe risparmiato sicuramente la vita, e per la quale ora è indagata dalla Procura di Campobasso - riattiva un procedimento a carico di NT C. e deposita una richiesta di rinvio a giudizio nei suoi confronti, del Di GI vicesindaco, della cugina NT LL e di altri per un presunto abuso diretto a danneggiare tale DE EL, personaggio quest'ultimo che ritorna sempre nelle indagini per dare consistenza alle accuse mosse a NT C.; il 24 maggio 2006, il gup con notevole ritardo assolve tutti perché il fatto non costituisce reato, denunciando di fatto la mancanza di serenità dei pubblici ministeri di Sulmona.
h. Pochi giorni prima il pubblico ministero IC S. - dopo la lettura dell'interrogatorio di EN C., da lei non sentito direttamente nonostante reiterate richieste - delega lo Sco a svolgere ulteriori indagini sulla memoria presentata il 27 luglio 2005 da EN C., dimostrando che i riscontri obbiettivi avrebbe dovuto ricercarli la polizia che aveva accusato EN C. senza prove.
i. Alla conferenza stampa del 20 agosto 2005, i pubblici ministeri di Sulmona hanno delegato i CC a presenziarvi, senza qualificarsi. Carabinieri vi parteciparono riportando tutti gli interventi. Tale attività, per il ricorrente, aveva solo un valore intimidatorio nei confronti di chi pubblicamente criticava le indagini, perché non vi era nulla che avrebbe potuto giustificarla e dimostra la non serenità dell'ufficio.
j. Poco dopo la morte del sindaco NT C. si scopre che nelle settimane precedenti il Comune aveva stipulato con il denunciante SE F. una convenzione avente esattamente lo stesso contenuto del presunto accordo concussivo imputato al NT C.. Orbene lo SCO - in persona di un ispettore diverso dai tre artefici di tutta la indagine - si rende conto che se è reato l'accordo concussivo iniziale, non può che essere reato anche la convenzione identica che lo recepisce dopo la morte di NT C., e correttamente ne chiede ai pubblici ministeri il sequestro - accogliendo una sollecitazione dello scrivente. Il pubblico ministero CO R. non ebbe a disporre il sequestro e solo dopo una ulteriore istanza presentata da EN C., il pubblico ministero IC S. ha trasmesso l'istanza al gip, con parere contrario. Il gip non accolse l'istanza. Il sequestro avrebbe fatto venire meno il vantaggio che il costruttore SE F. era riuscito a ottenere.
k. L'archiviazione di una denuncia per rivelazione segreto d'ufficio:
il Pubblico ministero di Sulmona archivia la denuncia direttamente senza rilevare che la Magistratura di Sulmona - da cui si assumevano emerse le notizie segrete rivelate a un quotidiano circa il danno per i comproprietari, tra cui vie era il pubblico ministero LA, dell'immobile che il sindaco NT C. aveva dichiarato inagibile - non avrebbe potuto indagare e avrebbe dovuto trasmettere gli atti alla Procura di Campobasso.
l. il P.M. IC S. in data 10 ottobre 2005, sempre nel tentativo di trovare supporto alle tesi accusatorie, delega indagini alla P.G. su tale D'CO G. e chiede il suo rinvio a giudizio per fatti identici o quasi a quelli contestati a CA NT nel processo principale. Si tratta anche qui di creare un supporto per giustificare una indagine infondata a carico di NT C., tenuto conto che il gip ha poi prosciolto D'CO G..
nell'istanza sono riportati i nominativi dei magistrati di Sulmona e di L'Aquila sottoposti a procedimento penale dalla Procura di Campobasso:
a. Melogli Giovanni, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sulmona per abuso d'ufficio per avere chiesto favori al sindaco NT C. e alla cugina. Nonché per non avere dato impulso a indagini riguardanti illeciti edilizi nelle quali erano coinvolte imprese che tra l'altro avevano veduto a AM HE, presidente della Corte d'appello di L'Aquila (articolato capo d'imputazione);
b. HE AM, Presidente della Corte d'appello di L'Aquila, per avere intrattenuto con l'imprenditore SE F., coinvolto, come persona offesa nel procedimento a carico di del sindaco EN C. e EN C..
c. IA ES LA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sulmona, che chiese l'arresto di NT CA, nonostante avesse dovuto astenersi dalle indagini per essere comproprietaria di un immobile bloccato dallo stesso Sindaco, e senza tenere conto della richiesta di NT C. di essere interrogato sui fatti oggetto del procedimento, dopo essersi autosospeso dall'esercizio delle funzioni di sindaco. Partenza per gli Usa per circa un anno, dopo l'esecuzione della misura. Abuso d'ufficio per avere affidato le indagini all'ispettore AN M., dello Sco, nonostante fosse consapevole della situazione d'incompatibilità di AN M., poiché la madre di IN era da anni in causa con famigliari del sindaco per una causa di sfratto e il sindaco tra l'altro si era interessato personalmente al recupero di canoni dalla madre di AN M.;
d. LU D'Orazio, gip del tribunale di Sulmona che adottò l'ordinanza cautelare a carico di NT C., nonostante avesse assolto i precedenza altri imputati per fatti coincidenti con quelli contestati a NT C. e senza che vi fossero elementi sufficienti (art. 323 in concorso con LA).
c. Aura SC, sostituto procuratore della Repubblica a Sulmona sempre astenutasi da indagini riguardanti Roccaraso, perché moglie del titolare di un farmacia nel comune di Roccaraso e non invece in un indagine a carco del M.llo dei Carabinieri per fatti che si sono rivelati di particolare interesse per il procedimento a carico di NT C.. Anch'essa coinvolta nel delitto di abuso ascritto allo stesso Procuratore capo per le inerzie circa le indagini sull'abusivismo edilizio a Roccaraso.
f. Ispettore AN M., per avere svolto indagini, nonostante la suddetta situazione d'incompatibilità.
stampa nazionale e locale sull'arresto del sindaco, sulla vicenda del suicidio, sugli abusi della magistratura inquirente e sull'avvio del procedimento a Sulmona.
memoria dell'avvocato che riproduce in sintesi gli avvenimenti e ne offre un quadro d'insieme con i profili giuridici di rilevo per l'accoglimento dell'istanza, facendo essenzialmente riferimento alle indagini in corso da parte della Procura della Repubblica di Sulmona. - memoria del difensore, depositata il 3 marzo 2007, con la quale si da conto dell'esito dell'indagini e si allega la richiesta di archiviazione formulata dalla Procura di Sulmona per tutte i fatti articolati nelle imputazioni, tranne che per quelli di abuso d'ufficio ascritti a IA ES Leacche (relativo alla mancata astensione dal procedimento nel cui ambito aveva adottato atti tipici d'indagine e la richiesta di applicazione di custodia cautelare in carcere di CA NT e per non averlo, nonostante richiesto formalmente prima che fosse formulata la misura cautelare, interrogato) e per l'ispettore della polizia di Stato AN IA (relativo all'espletamento delle indagini di polizia nonostante la esistenza di ragioni di incompatibilità dovute a pregressi rapporti di carattere personale) nonché per la calunnia ascritta a CA EN e PE IN (relativa a fatti esposti a carico di a. Giovanni Melogli, Aura SC, dell'ufficio di Procura di Sulmona, in relazione ad alcuni abusi per inerzia in indagini per varie denuncie e esposti tra le quali alcune coinvolgenti, a vario titolo, CA NT, CA EN, l'impresa Edilmonte di Fedrerico Tornese;
b. Leacche IA ES e LU D'ZI, entrambi magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari di Sulmona, la prima pubblico ministero e il secondo giudice per le indagini preliminari in relazione all'abuso d'ufficio per l'applicazione della custodia cautelare a NT CA;
c. HE AM, già presidente della Corte d'appello di L'Aquila in relazione ad alcuni episodi di abuso d'ufficio) per i quali in separato procedimento, si legge nella stessa richiesta della Procura di Campobasso, viene formulata richiesta di rinvio a giudizio. La difesa pone in rilievo che, in ogni caso, la richiesta della Procura di Campobasso evidenzia irregolarità di diverso e rivelante profilo le quali assumono importante significato ai fini della fondatezza dell'istanza di rimessione.
Ulteriore memoria del difensore, presentata il 30 maggio 2007 in pari data a quella dello stesso istante EN C., con la quale - si è già detto al precedente f. - si informa che il Procuratore della Repubblica di Campobasso ha avviato un procedimento per l'accertamento di responsabilità dei magistrati dell'ufficio del pubblico ministero di Sulmona e della Polizia giudiziaria della Questura, servizio SCO, di L'Aquila per la vicenda dei tabulati telefonici consegnati alla Procura dalla società Tim/Telecom, richiesti dopo la morte di CA NT e per dare riscontro alle parole di tale avv.to Rossi S., unico teste dell'accusa. L'istante allega alla propria memoria - nella cui premessa si da conto dell'archiviazione, richiesta dal PM e disposta dal g.i.p. di Sulmona, degli avv.ti Lioi, Putaturo e altri, tra i quali anche lo stesso NT C., riportando parte delle argomentazioni - anche l'interrogatorio, quale persona informata dei fatti, svolto il 14 maggio 2007 della Squadra mobile della Questura di Roma Sezione criminalità organizzata, e sintetizza che i tabulati furono subito acquisiti e nascosti ed espunti dalla relazione 3 febbraio 2006 consegnata ai pubblici ministeri e poi depositata all'udienza. Lo Sco e i pubblici ministeri, afferma l'istante, hanno deliberatamente omesso di depositare i tabulati dai quali risultava
"inconfutabilmente" che il 1 agosto 2000, unico giorno in cui Rossi S. era stato a Roma, egli era lontano migliaia di chilometri. L'istante, CA EN, ha depositato poi due memorie, l'una il 7 marzo 2007, e l'altra, l'11 aprile 2007. Con la prima sintetizza quanto già posto in rilievo e allega la richiesta di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., con relativa documentazione acquisita nel corso delle investigazioni difensive, presentata il 20 febbraio 2006 al Sostituto Procuratore generale OM CO, con la quale si assume l'evidenza dell'insussistenza dei fatti addebitatigli. In tale istanza, tra l'altro, EN C. rappresenta il rifiuto da parte del giudice dell'udienza preliminare di provvedere e sottolinea i molteplici elementi di prova contraria a quanto sostenuto dall'accusa, e non provato, circa la sua presenza in Roma il 1 agosto 2000, giorno dell'asserito incontro nello studio dell'avv.to Rossi S.. Documenti dai quali incontrovertibilmente risulta la sua presenza in un luogo di vacanza lontano da Roma. Con l'ulteriore istanza 11 aprile 2007, EN C. sintetizza alcuni episodi e deposita documenti e, in particolare, la vicenda relativa alle astensione della dr.ssa SC A., magistrato in servizio alla Procura di Sulmona, nel processo de quo che ha comportato l'applicazione dei due sostituti procuratori generali di L'Aquila, dott.ri OM CO e IC S.; l'assoluzione il 15 marzo 2007, dei componenti della Giunta comunale della quale NT C. era sindaco, assoluzione che sconfessa la "malevola intenzione di trovare colpe del Sindaco, frutto solo della fantasia dei suoi oppositori politici, dello Sco dell'Aquila, e dei magistrati che danno retta a tali fantasie, assoluzione che interviene lo stesso giorno in cui uno dei principali accusatori di CA NT - nel processo nel quale fu disposto il suo arresto e poi seguì la morte in carcere - è stato rinviato a giudizio per calunnia ai danni di NT C.; documenti dai quali risulta la falsificazione di perizie da parte di geologi, uno dei quali nominato dal pubblico ministero ora indagato a Campobasso, in favore della società costruttrice e il loro rinvio a giudizio per rivelazione di segreto d'ufficio; un volantino - rintracciato negli archivi di Roccaraso e datato 1996, proveniente da tale Paterno, uno dei primi accusatori e oppositori politici di NT C. - nel quale è riprodotta una vignetta di Forattini dell'epoca dei suicidi di manipulite.
2. Il difensore di CA EN ha presentato una memoria riassuntiva delle situazioni rappresentate nella richiesta. Memoria con la quale si ribadisce la fondatezza della domanda di rimessione, essenzialmente per la pendenza del procedimento penale a carico di magistrati e organi di polizia che si sono occupati delle indagini.
3. I difensori di AR AP - anch'egli imputato di fatti commessi in concorso con CA NT e altri per i quali il giudice dell'udienza ha già disposto il rinvio a giudizio, ritenendoli non collegati a quelli ascritti a CA EN, Giovanni D'IC e RL ZO per i quali ha disposto la separazione e la sospensione del processo ex art. 45 c.p.p., comma 2, - hanno presentato memoria a sostegno delle ragioni poste a fondamento della richiesta di rimessione del processo ad altro giudice. Si pone in rilievo e si allegano documenti:
- sul diniego di audizione di CA NT e sull'intimazione a revocare il suo difensore;
- sugli atti relativi a precedente procedimento svoltosi innanzi al Tribunale e la Corte d'appello di L'Aquila, sempre su denuncia di RI SE, conclusi con sentenza di assoluzioni;
- sulle sentenze relative a procedimenti giudiziari svoltisi presso uffici giudiziari di L'Aquila, all'esito dei quali NT CA era decaduto dalla carica di sindaco, in seguito annullate dalla Corte di cassazione e dalla Corte d'appello di Roma, sezione distaccata degli usi civici;
- sugli atti relativi all'origine del procedimento ex art. 416 c.p. e al conferimento dell'incarico di coordinatore delle indagini all'ispettore IA AN;
4. I difensori di AE IA De IP - anch'egli imputato di fatti commessi in concorso con CA NT e altri per alcuni dei quali il giudice dell'udienza ha già disposto il rinvio a giudizio e per altri trasmessi per competenza ad altra autorità giudiziaria, ritenendoli non collegati a quelli ascritti a EN CA, Giovanni D'IC e RL ZO per i quali ha disposto la separazione e la sospensione del processo ex art. 45 c.p.p., comma 2, - hanno presentato memoria a sostegno delle ragioni poste a fondamento della richiesta di rimessione del processo ad altro giudice. Si pongono in rilievo pressoché le medesime situazioni illustrate nell'istanza di CA EN e si allegano documenti che sono indicativi del perdurare di un assoluta mancanza di serenità e oggettività che non hanno consentito e non possono consentire lo svolgimento di un giusto processo nei confronti degli imputati. Oltre a ripercorre le questioni relative alle irregolarità e alle violazioni da parte di pubblici ministeri e organi di polizia, si pone in risalto che anche innanzi all'ufficio del giudice dell'udienza preliminare si è riscontrato la permanenza dell'influenza "determinata dall'atteggiamento ostile dei primi inquirenti nei confronti di NT C. e delle persone che avevano con lui diretti rapporti d'interesse".
5. La difesa della Società Aurora, costituita parte civile, ha depositato memoria con quale illustra questioni riferite al merito del processo principale e pone in rilievo comportamenti di EN CA e gli elementi di prova acquisiti nel processo a suo carico.
6. Tale è la sintesi ex art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, dei termini delle questioni poste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La richiesta di rimessione del processo è infondata. Le questioni articolate nella domanda presentata ex art. 45 c.p.p. per dimostrare, nell'ottica di ricostruzione dell'istante, un clima complessivo di prevenzione nei suoi confronti, sono assolutamente prive di giuridico fondamento ai fini della rimessione. Si tratta di situazioni che, per un verso, riguardano la fisiologica dialettica processuale e posizioni antagoniste, essenzialmente attribuite agli organi di polizia e ai magistrati dell'ufficio del pubblico ministero, che debbono trovare confronto o poi sintesi nella appropriata sede processuale e non possono essere poste all'esame di questa Corte chiamata in via esclusiva a verificare la sussistenza di condizioni che legittimano l'operatività della fattispecie processuale di cui all'art. 45 c.p.p. e non a dirimere questioni giuridiche che attengono in via esclusiva al merito del processo. Per altro verso, rievocano fatti risalenti nel tempo e che, per ragioni diverse e per valutazione legate situazioni non paragonabili all'attuale vicenda giudiziaria, hanno avuto gli esiti riportati nell'istanza e sintetizzati in narrativa.
La situazione "ambientale" richiesta per configurare la tipica fattispecie di rimessione ad altra sede deve essere, oltre che concreta e effettiva e non opinabile, anche di incontrovertibile attualità e tale da non essere altrimenti superabile se non con il trasferimento del processo ad altro ufficio giudiziario.
2. Va ribadito il costante orientamento secondo il quale l'istituto della rimessione ha carattere eccezionale, implicando una deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge: una "deroga", peraltro, che la Corte costituzionale ebbe, come è noto, a giustificare nel quadro del bilanciamento fra valori pariordinati e contrapposti, come, appunto, il principio della precostituzione del giudice, da un lato, e l'imparzialità dell'organo giudicante e il diritto di difesa, dall'altro. L'istituto della rimessione, osservò infatti la Corte, "tende ad evitare che l'insorgenza di particolari situazioni, o altri fattori esterni, possano in qualsiasi modo, interferire nel processo penale, incidendo sulla obiettività del giudizio e sulla retta applicazione della legge, che si ricollegano a una suprema garanzia di giustizia, donde non soltanto l'opportunità, ma la necessità che, del processo, conosca un giudice diverso da quello originariamente stabilito dalla legge".
La Corte costituzionale ebbe a precisare che, qualora nella sede in cui si svolge il processo e in relazione allo stesso, in riferimento all'ordine pubblico "si manifestino o siano sicuramente prevedibili gravi turbamenti della pubblica tranquillità e della pacifica convivenza dei cittadini, con pericolo anche per la sicurezza delle persone;
ovvero quando - riguardo al legittimo sospetto - con mezzi diretti o indiretti, non esclusa la violenza nei riguardi delle persone che partecipano al processo, si tenta di influire sullo svolgimento o sulla definizione di esso, appare chiara non soltanto l'opportunità, ma la necessità che del processo conosca un giudice diverso da quello originariamente stabilito per legge, la designazione del quale - in riferimento al quadro normativo dell'epoca il Giudice delle leggi - per necessità pratiche, è demandata all'organo giurisdizionale" (Corte cost. sent. n. 50 del 1963). Ciò che conta - per i principi enunciati dalla lontana pronuncia della Corte costituzionale - è che la portata "manipolativa" che la rimessione presenta, rispetto quanto meno alla regola della "naturalità" del giudice, necessariamente comporta una interpretazione restrittiva delle disposizioni che regolano l'istituto, in esse comprese, evidentemente, quelle che stabiliscono i presupposti per legittimare il "trasferimento" del processo a un nuovo giudice, in una diversa sede giudiziaria, ora predeterminata, in luogo di quella competente.
Ne consegue che, da un lato, per "grave situazione locale" deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice, inteso come l'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo. Dall'altro lato, i motivi di "legittimo sospetto" si possono configurare solo in presenza di una grave situazione locale e come conseguenza di essa.
La rimessione, dunque, proprio perché istituto a carattere eccezionale, nei sensi di cui si è detto, è destinato a ricevere, pertanto, una lettura rigorosa e restrittiva dei relativi presupposti e parametri applicativi, non può che essere l'effetto di una causa eccezionale, vale a dire di una grave - nel senso, appunto, di "eccezionale" - situazione locale che investa l'ufficio giudiziario nel suo complesso, e non i singoli giudici o magistrati del pubblico ministero, giacché in quest'ultima eventualità l'osservanza della regola del giusto processo potrebbe essere assicurata mediante rimedi diversi, quali l'astensione e la ricusazione, senza necessità del trasferimento del processo ad altro ufficio giudiziario (Sez. un., 28 gennaio 2003, Berlusconi;
Sez. 1, 2 ottobre 2003, Trolio). Per altro verso, è ben vero che questa Corte ha avuto modo di affermare che anche i provvedimenti ed i comportamenti del giudice - come si è posto in rilievo nella richiesta - possono assumere rilevanza ai fini della rimessione del processo. Ciò, però, a condizione, peraltro, che essi siano l'effetto di una grave situazione locale e che, per le loro caratteristiche oggettive, siano sicuramente sintomatici della non imparzialità del giudice. Se, dunque, in presenza di una grave situazione locale, i provvedimenti endoprocessuali presentano tali caratteristiche negative, gli stessi, da un lato, possono valere da conferma del giudizio - peraltro già accertato in base a autonome circostanze - dell'esistenza della "grave situazione locale". Mentre, sotto altro profilo, possono orientare a comprendere se nella specie si versi in una situazione di pregiudizio della libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo ovvero in una situazione di pericolo concreto della non imparzialità del giudice.
2.1. Sono soltanto suggestivi gli argomenti - ai quali il richiedente fa più volte riferimento - relativi ad asseriti atteggiamenti ostili e diretti a trattenere il processo ben saldo al Tribunale di Sulmona per evitare che l'intera indagine che ha coinvolto il Sindaco CA NT, e determinato il suo suicidio in carcere, non sia smentita in sede giurisdizionale. Si tratta, si è già detto, di argomenti suggestivi privi, però, di ogni riscontro concreto e obbiettivo che possa coinvolgere in termini effettivi, e non meramente opinabili, l'intero ufficio giudiziario di Sulmona e accomunare ciascun magistrato, in servizio in tale ufficio, a un unico comune intento. DE resto, situazioni, pur caratterizzate di gravi risvolti umani e istituzionali, che contraddistinguono il lavoro quotidiano del giudice non possono far sorgere pericoli effettivi per la capacità di determinazione del giudice, tenuto anche conto delle qualità morali, psicologiche e di esperienza che normalmente corredano le persone di coloro che sono chiamati al disimpegno di funzioni giurisdizionali.
2.2. Vi sono condotte specifiche, quali quelle del pubblico ministero Leacche M. T. e dell'ispettore di polizia IA AN, che sono state oggetto di rilevo penale e di collegati risvolti disciplinari;
condotte però che appartengono all'avvio del procedimento e, per la loro specificità, si distinguono rispetto all'intero contesto e che non posso avere l'effetto di un assoluto coinvolgimento dell'intero ufficio.
Non è da revocare in dubbio che altro è giudicare della condotta di un magistrato, altro è giudicare in base ad atti che di quella condotta rappresentano il "frutto", posto che lo stesso tipo di "pregiudizio" che può teoricamente inficiare l'imparzialità di una sede giudiziaria (ove disancorato dal parametro della "grave situazione locale" esterno alla dialettica del processo), può evidentemente valere per qualsiasi sede giudiziaria. Per altro verso, è altrettanto vero che questa Corte ha avuto modo di affermare che anche gli atti ed i comportamenti del pubblico ministero, quando censurabili, sono idonei a costituire presupposto per la rimessione del processo: ma, pure in questo caso, a condizione che essi abbiano pregiudicato la libera determinazione delle persone che partecipano al processo, ovvero abbiano dato origine a motivi di legittimo sospetto. Ne consegue, si è affermato che, come accade per i provvedimenti endoprocesuali del giudice, le iniziative, le richieste, gli interventi, gli atti endoprocessuali del pubblico ministero possono avere rilevanza ai fini della rimessione solo una volta accertata autonomamente la grave situazione locale, vale a dire soltanto dopo che è stato accertato un evento, in loco, sul territorio, altrettanto abnorme, al quale abbiano dato causa comportamenti o atti del pubblico ministero (Sez. un., 28 gennaio 2003, Berlusconi, cit). Le asserite patologie interne al processo, dunque, ove non iscritte all'interno di un quadro ambientale locale di dimensioni e intensità tali da raggiungere quella soglia di "gravità" di cui innanzi si è detto, non integrano "situazioni" che possano legittimare l'eccezionale rimedio della rimessione del processo: una eccezionalità che si misura non soltanto con riferimento al principio del giudice naturale precostituito per legge - a garanzia, quindi, della non manipolabilità dell'organo in ragione del processo -, ma anche con la stessa imparzialità e terzietà dell'organo giurisdizionale;
valore che evidentemente presuppone che il giudice naturale e precostituito può ritenersi "sospetto" (o peggio, l'intera sede giudiziaria può ritenersi "sospetta") soltanto in presenza di cause tipiche e nominate aventi i richiami a coinvolgimenti esterni ed estranei all'esercizio in concreto della funzione giurisdizionale.
2.3. Istante e difensore hanno posto l'accento sul procedimenti penali avviati dalla Procura della Repubblica di Campobasso, ab origine con imputazioni - descritte in narrativa - ascritte a magistrati anche con posizione di vertice nell'ambito del Distretto di L'Aquila e per fatti di maggiore ampiezza rispetto poi al ridimensionamento del tutto alle sole posizioni di IA ES Leacche M. T., pubblico ministero in servizio presso la Procura di Salmone, e IA AN, ispettore di polizia. Procedimento che si dice dall'istante ora avviato anche per la vicenda dei tabulati non depositati dai pubblici ministeri.
Si è già detto della condotte ascritte al pubblico ministero Leacche M. T. e all'ispettore AN M. e si preciseranno poi i profili delle condotte omissive dei pubblico ministeri sul deposito di elementi prova che l'istante asserisce decisivi per la definizione della propria posizione. Mette invece qui conto rilevare l'assoluta irrilevanza della pendenza di procedimenti penali a carico di magistrati del distretto a concretizzare "la grave situazione" che possa legittimare l'"eccezionale" rimedio della rimessione del processo ad altra sede.
Questa Corte si è già espressa e in termini generali nel senso - condiviso dal Collegio - che il coinvolgimento di singoli membri, per quanto autorevoli, di un ufficio giudiziario in inchieste giudiziarie, non vale, di per sè, a costituire quella "grave situazione locale" concretamente idonea a turbare lo svolgimento del processo cui partecipino, con vario ruolo, colleghi del magistrato inquisito, ancorché appartenenti allo stesso ufficio o allo stesso circondario di quest'ultimo. La legge processuale (art. 11 c.p.p.) ha, invero, espressamente previsto la deroga agli ordinari criteri di competenza unicamente nei casi in cui un magistrato assuma la qualità di imputato o di persona offesa o danneggiata dal reato in procedimento che, secondo i criteri ordinari ricadrebbe nella competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto in cui il magistrato predetto esercita o esercitava, all'epoca del fatto, le sue funzioni, implicitamente escludendo che situazioni del tipo prospettato possano determinare analoghe eccezione alla disciplina ordinaria (Sez. 1, 21 maggio 196, dep. 20 giugno 1996, n. 3471).
3. Al pari di quelli già esaminati anche gli ulteriori comportamenti posti in rilievo dall'istante - sintetizzati in narrativa - vanno interpretati e valutati nell'ambito del quadro giuridico descritto.
3.1. L'asserito coinvolgimento dei magistrati della Procura generale presso la Corte d'appello di L'Aquila per il loro spiccato interesse a essere applicati quali pubblici ministeri nel processo de quo, e il dubbio prospettato sulla strumentale astensione della dr.ssa SC A., non appaiono riscontrati nella realtà e, per la assoluta mera opinabilità che li contraddistingue, non possono che costituire situazione riconducibile al potere-dovere di amministrazione della giurisdizione da parte dei responsabili degli uffici del Distretto per far fronte alle esigenze del piccolo ufficio giudiziario del distretto.
Non è da revocare in dubbio, ad avviso del Collegio, che non possa essere sintomo di "una situazione locale di gravità tale da impedire la celebrazione del giudizio davanti ai giudici di quella città" l'adempimento di un preciso dovere istituzionale dei vertici della Procura generale di adottare le decisioni più adeguate per consentire la prosecuzione del processo e sostenere validamente le ragioni.
In conclusioni, si tratta di esercizio di funzioni istituzionali che non possono essere sintomo o causa di una situazione di pregiudizio ambientale.
3.2. Si iscrivono anch'esse in un quadro di assoluta irrilevanza giuridica ai fini della rimessione, la questione dei tabulati Telecom che si asserisce non essere stati portati a conoscenza della difesa di EN C. e il rifiuto di provvedere ex art. 129 c.p.p. all'immediato proscioglimento.
Senza entrare nel merito di tali vicende, perché in questa sede non spetta alla Corte di legittimità chiamata solo a esprimersi se i fatti rappresentati realizzino la fattispecie delineata nell'art. 45 c.p.p., mette conto anche qui rilevare che si tratta di questioni che debbono trovare la loro giusta soluzione, nel rispetto delle norme di rito, nell'ambito del processo principale.
Indipendentemente dal rilievo che l'omesso deposito dei tabulati è atto processuale che rimarrebbe tale in qualsiasi altra sede giudiziaria, si tratta di una di questione che potrà porre profili di utilizzabilità della prova che debbono, e in via esclusiva, essere posti all'esame del giudice del processo e da questi risolti. La richiesta di proscioglimento immediato è anch'essa tipica questione processuale che, per le diverse posizioni assunte dalla Sezioni semplici di questa Corte, è stata risolta dalle Sezioni unite nel senso che appare essere conforme alla decisione assunta dal giudice dell'udienza preliminare. Udienza preliminare che deve svolgersi in camera di consiglio, con la esclusiva partecipazione delle parti processuali e senza la presenza di terzi estranei comunque interessati, per qualsiasi ragione, all'andamento del processo.
E allora, il giudice dell'udienza preliminare, investito della richiesta del pubblico ministero di rinvio a giudizio dell'imputato, non può emettere sentenza di non doversi procedere per la ritenuta sussistenza di una causa di non punibilità senza la previa fissazione della udienza in camera di consiglio. In particolare, la Corte ha osservato che l'art. 129 c.p.p. non attribuisce al giudice un potere di giudizio ulteriore e autonomo rispetto a quello già riconosciutogli dalle specifiche norme che regolano l'epilogo proscioglitivo nelle varie fasi e nei diversi gradi del processo - artt. 425, 469, 529, 530 e 531 c.p.p. -, ma enuncia una regola di condotta rivolta al giudice che, operando in ogni stato e grado del processo, presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio (Sez. un. 25 gennaio 2005, dep. 30 marzo 2005, n. 12283). DE resto, è precisato dalla Corte, tale soluzione precluderebbe al pubblico ministero l'esercizio di facoltà tese eventualmente a meglio definire e suffragare l'accusa nel corso dell'udienza preliminare.
4. Le altre asserite violazioni che l'istante pone a fondamento della propria richiesta non possono anch'esse che contraddistinguersi come fatti assolutamente privi di rilievo ai fini della rimessione. Esse sono senz'altro riferibili a mere irregolarità processuali - sulle quali in questa sede la Corte non ha alcun sindacato - e, come si è già ampiamente detto, rientrano nella fisiologia della dialettica processuale e non possono essere sotto ogni profilo sintomo di "legittimo sospetto" dell'intero ufficio giudiziario. Tanto va detto per gli interventi adesivi degli altri imputati, nei cui confronti il giudice dell'udienza preliminare non ha correttamente ravvisato le condizioni che possano accomunarli alla istanza di rimessione proposta da CA EN per la diversità di posizioni processuali e sostanziali. Le situazioni rappresentate non sono altro che una pressoché sostanziale riproposizione di quanto con illustrato dall'istante CA EN e, anzi, danno ancora più conferma che si è in presenza di tensioni di carattere endoprocessuale e collegate a posizioni antagoniste che caratterizzano la dialettica processuale e che debbono trovare la loro soluzione nell'ambito del processo principale e attraverso la corretta applicazione della disciplina processuale.
5. In conclusione, nulla di ciò che si è dedotto ha a che vedere con una situazione ambientale locale affidata a tutt'altre e ben tipiche condizioni di tali dimensioni e intensità da raggiungere quella soglia di "gravità" cui più volte si è fatto riferimento. La richiesta è, dunque, infondata e va rigettata e, a norma dell'art. 48 c.p.p., comma 6, e art. 616 c.p.p., l'istante va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta la richiesta di rimessione e condanna il richiedente alle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 5 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2007