CASS
Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 3822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3822 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - STEFANO APRILE NO DI GI R.G.N. 26252/2025 ES FI SENTENZA sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso l'ordinanza del 03/06/2025 del TRIBUNALE di Palermo Udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano Di Giuro;
Letta la requisitoria del dott. Gianluigi Pratola, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Palermo in composizione monocratica, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta presentata nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXX, finalizzata ad ottenere la applicazione del regime della continuazione in relazione ai reati di cui a quattro sentenze esecutive in essa specificamente indicate.
2. Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, XXXXXXXX, deducendo violazione degli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Ci si duole che il Giudice dell’esecuzione non abbia compiuto un’adeguata analisi dei presupposti previsti dalla legge per il riconoscimento della continuazione. Si rileva che la difesa aveva sottolineato come nel caso di specie si trattasse di reati contro il patrimonio volti al guadagno di denaro per l’acquisto di stupefacente, commessi in un breve arco temporale;
e che era stato documentato lo stato di tossicodipendenza del condannato, col quale in nessun modo si confronta l’ordinanza impugnata. Si insiste, pertanto, per l’annullamento dell’ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per i motivi di seguito esposti. L’ordinanza impugnata, invero, osserva, del tutto genericamente, che dal raffronto delle sentenze non emerge alcuno degli indici rivelatori dell’unicità del disegno criminoso, ovvero elementi che abbiano un senso significativo dell’unicità di ideazione dei fatti. Rileva che l’elemento unificante indicato dalla difesa, la commissione di reati contro il patrimonio al fine di procurarsi dello stupefacente per soddisfare il proprio stato di tossicodipendenza, non risulta dimostrato, ma soltanto affermato dall’imputato in uno solo dei giudizi. E ciò a fronte di un’ampia documentazione relativa a detto stato, che neppure Penale Sent. Sez. 1 Num. 3822 Anno 2026 Presidente: ON MO Relatore: DI GI NO Data Udienza: 25/11/2025 menziona. Trascura detta ordinanza, quanto a tale ultimo profilo, che il richiamo ex lege al summenzionato stato, esclude che per i tossicodipendenti possa operarsi la distinzione tra disegno criminoso e scelta di vita, in quanto la previsione normativa di cui all’ultima parte del primo comma dell’art. 671 cod. proc. pen. crea una connessione logica tra detto stato e la probabilità del disegno criminoso, con conseguente irrilevanza in tali casi della distinzione tra programmazione di detto disegno e deliberazione estemporanea dei reati e rilevanza del nesso psicologico e funzionale tra tale stato e i reati. Diversamente, infatti, la continuazione nei reati legati alla tossicodipendenza verrebbe trattata come una normale continuazione ex art. 81 cod. pen.; dovendosi, però, limitare la particolare rilevanza indiziaria della tossicodipendenza, ai fini della medesimezza del disegno criminoso, a quei reati che nel progetto di vita (= disegno criminoso) servono all’approvvigionamento di droga o comunque di denaro per acquistarla. Aggiunge, infine, che depongono piuttosto per l’assenza dell’unicità del disegno criminoso la distanza temporale tra la commissione del reato giudicato con la prima sentenza menzionata e gli altri reati, nonché la diversità delle condotte e in parte del luogo di commissione, senza specificare né di che condotte si tratti né la distanza temporale né i luoghi di commissione.
2. Dette carenze e/o contraddizioni motivazionali impongono, pertanto, di procedere all'annullamento del provvedimento impugnata ed al rinvio al Tribunale di Palermo, quale giudice dell'esecuzione, in diversa composizione giusta sentenza Corte cost. n. 183 del 2013, per una rivalutazione complessiva degli elementi sintomatici dell’unicità del disegno criminoso alla luce delle considerazioni appena svolte.
3. Vertendo il provvedimento in esame sulla tossicodipendenza del condannato, va disposto l’oscuramento come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di palermo Così è deciso, 25/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente NO DI GI MO ON IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 2
Letta la requisitoria del dott. Gianluigi Pratola, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Palermo in composizione monocratica, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta presentata nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXX, finalizzata ad ottenere la applicazione del regime della continuazione in relazione ai reati di cui a quattro sentenze esecutive in essa specificamente indicate.
2. Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, XXXXXXXX, deducendo violazione degli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Ci si duole che il Giudice dell’esecuzione non abbia compiuto un’adeguata analisi dei presupposti previsti dalla legge per il riconoscimento della continuazione. Si rileva che la difesa aveva sottolineato come nel caso di specie si trattasse di reati contro il patrimonio volti al guadagno di denaro per l’acquisto di stupefacente, commessi in un breve arco temporale;
e che era stato documentato lo stato di tossicodipendenza del condannato, col quale in nessun modo si confronta l’ordinanza impugnata. Si insiste, pertanto, per l’annullamento dell’ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per i motivi di seguito esposti. L’ordinanza impugnata, invero, osserva, del tutto genericamente, che dal raffronto delle sentenze non emerge alcuno degli indici rivelatori dell’unicità del disegno criminoso, ovvero elementi che abbiano un senso significativo dell’unicità di ideazione dei fatti. Rileva che l’elemento unificante indicato dalla difesa, la commissione di reati contro il patrimonio al fine di procurarsi dello stupefacente per soddisfare il proprio stato di tossicodipendenza, non risulta dimostrato, ma soltanto affermato dall’imputato in uno solo dei giudizi. E ciò a fronte di un’ampia documentazione relativa a detto stato, che neppure Penale Sent. Sez. 1 Num. 3822 Anno 2026 Presidente: ON MO Relatore: DI GI NO Data Udienza: 25/11/2025 menziona. Trascura detta ordinanza, quanto a tale ultimo profilo, che il richiamo ex lege al summenzionato stato, esclude che per i tossicodipendenti possa operarsi la distinzione tra disegno criminoso e scelta di vita, in quanto la previsione normativa di cui all’ultima parte del primo comma dell’art. 671 cod. proc. pen. crea una connessione logica tra detto stato e la probabilità del disegno criminoso, con conseguente irrilevanza in tali casi della distinzione tra programmazione di detto disegno e deliberazione estemporanea dei reati e rilevanza del nesso psicologico e funzionale tra tale stato e i reati. Diversamente, infatti, la continuazione nei reati legati alla tossicodipendenza verrebbe trattata come una normale continuazione ex art. 81 cod. pen.; dovendosi, però, limitare la particolare rilevanza indiziaria della tossicodipendenza, ai fini della medesimezza del disegno criminoso, a quei reati che nel progetto di vita (= disegno criminoso) servono all’approvvigionamento di droga o comunque di denaro per acquistarla. Aggiunge, infine, che depongono piuttosto per l’assenza dell’unicità del disegno criminoso la distanza temporale tra la commissione del reato giudicato con la prima sentenza menzionata e gli altri reati, nonché la diversità delle condotte e in parte del luogo di commissione, senza specificare né di che condotte si tratti né la distanza temporale né i luoghi di commissione.
2. Dette carenze e/o contraddizioni motivazionali impongono, pertanto, di procedere all'annullamento del provvedimento impugnata ed al rinvio al Tribunale di Palermo, quale giudice dell'esecuzione, in diversa composizione giusta sentenza Corte cost. n. 183 del 2013, per una rivalutazione complessiva degli elementi sintomatici dell’unicità del disegno criminoso alla luce delle considerazioni appena svolte.
3. Vertendo il provvedimento in esame sulla tossicodipendenza del condannato, va disposto l’oscuramento come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di palermo Così è deciso, 25/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente NO DI GI MO ON IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 2