Sentenza 28 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/03/2001, n. 4500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4500 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2001 |
Testo completo
IN NOME DEL POPO04500/0 1, REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto Regolamento di TERZASEZIONE TERZA CIVILE competenza Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vittorio DUVA Presidente R.G.N. 2949/00 Dott. Ernesto LUPO Consigliere Dott. Francesco SABATINI Consigliere Cron. 9706 1540 Dott. Renato PERCONTE LICATESE Consigliere Rep. C.C.15/11/00 PURCARO Rel. Consigliere - Dott. Italo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da: CA ON, SI CC, genitori e legali sta copia studio IL SOLE 24 ORE Der Gotti 1500 rappresentanti del figlio minore CA GIUSEPPE, 28 MAR. 2001 LI IN e AT SE, genitori e legali rappresentanti del figlio minore LI LIRE 1500 CORRADO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA XX CANCELLERIA SETTEMBRE 3, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO RAPPAZZO, difesi dall'avvocato SALVATORE LUCENTI, D239807 giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro 2000 INFANTI FRANCESCO, INFANTI CORRADO, MILANO ASSIC SPA, 1835 SAI SPA, LUCCHESI MASSIMO;
intimati avversO la sentenza n. 118/99 del Giudice di Pace Reggente dell'Ufficio del Giudice di Pace di PACHINO, il 21/12/1999, depositata il 24/12/99; emessa RG. 164/99; udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 15/11/00 dal Consigliere Dott. Italo PURCARO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. ANTONIO MARTONE, che ha chiesto si dichiari inammissibile il ricorso con le conseguenze di legge. Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 20/30 giugno 1999, NI CA e PI CA nonché Vin- cenzo UG e US AT convennero in giudizio, davanti al Giudice di pace di Pachino, Fran- cesco IN, RA IN e le società Milano As- sicurazioni ed Assicuratrice Industriale S. p. a., per ottenere il risarcimento dei danni subiti, in conse guenza di un sinistro stradale, in ordine al quale ave- vano riportato lesioni i minori PE CA e R- rado UG e danni la moto sulla quale si trovava PE CA. Con sentenza in data 21/24 dicembre 1999, il giudi- 2 ce adito dichiarò la propria incompetenza per valore, in favore del Tribunale di Siracusa. Avverso tale decisione NI CA e PI CA nonché IN UG e US AT hanno proposto istanza di regolamento di competenza. Il P.M. ha chiesto, con requisitoria scritta, che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso. Motivi della decisione Il regolamento di competenza proposto va dichiara- to inammissibile. Infatti, deve considerarsi tuttora vigente, non avendo formato oggetto di alcuna esplicita disposizione abrogatrice, l'art.46 del C. p. C./ che, nel testo ri- coordinamento imposto dall'art.39 della suitante dal legge 21 novembre 1991, n.374, istitutiva del giudice di pace, prevede l'inapplicabilità nei giudizi davanti а tale giudice delle disposizioni di cui agli articoli 42 е 43 dello stesso codice, in tema di regolamento, necessario o facoltativo, di competenza. Né può avere rilievo alcuno l'intervenuta rinunzia al ricorso ad opera dei ricorrenti, in quanto, in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, non sus- sistendo le condizioni necessarie per l'esercizio del diritto processuale, non è configurabile la rinunzia ad esso, per cui quando la rinunzia intervenga, va dichia- 3 l'inammissibilità del ricorso e non già rata comunque del processo per sopravvenuta l'estinzione rinunzia (cfr., ex plurimis, S.U. 23 febbraio 2000, n. 15). Nulla va deliberato in ordine alle spese del pre- sente procedimento, stante il mancato espletamento di $20000 attività difensiva da parte degli intimati. 270000
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per re- 1097 128, 11 i 10,33 golamento di competenza;
nulla per le spese del presen- 4567 8067 42,00 te procedimento. (31,44 Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della III Sezione Civile della Suprema Corte di Cassa- zione, il 15 novembre 2000. • Consigliere relatore ed estensore H Il Presidente Viñonio buvaДига ] CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista thelle CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia 14.6.2011 delle Entrate di Roma 2 il Depositata in Cancelleria serie 4 al n.32062 versate € 181,44 apposta in calce alla copia autentica Oggi, lì 28 MAR. 2001 (art. 278 T.U. n°115/del 30/5/2002) IL CANCELLIERE Giovanni Giambattista R P ૧૦૦ N O S A E I Z U S 4