Sentenza 27 settembre 1990
Massime • 1
Nell'ipotesi di reato continuato, l'annullamento parziale di una sentenza d'appello, per difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione di determinate circostanze attenuanti, pur riguardando in via diretta soltanto la misura della pena da infliggersi per il reato più grave, può nondimeno riflettersi, sotto il profilo del nesso di connessione essenziale, anche sull'andamento di pena ex art. 81 cod. Pen.. Il giudice del rinvio, infatti, una volta accertata la sussistenza di tali attenuanti e ridotta la pena base del reato più grave - nei limiti fissati dagli artt. 63-69 cod. Pen. - può ridurre il supplemento di pena inflitto a titolo di continuazione proporzionalmente alla diminuzione della pena base, oppure può lasciarlo inalterato, ove lo ritenga adeguato alla gravità dei reati satelliti, ma non può, invece, determinarlo in una misura superiore a quella fissata dalla sentenza annullata, senza violare gli artt. 597, quarto comma, nuovo cod. Proc. Pen. E 245 disp. Trans., e senza incorrere in una evidente contraddizione logica, riassorbendo la diminuzione fissata per la pena base, sia pure in parte, attraverso un aggravio dell'aumento di pena inflitto a titolo di continuazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/09/1990, n. 2458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2458 |
| Data del deposito : | 27 settembre 1990 |
Testo completo
M 1 24 58
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica del 27/9/90 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE VI PENALE SENTENZA N.2467 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Marco Borchi Presidente Dott.
.
LuigiДніді Ванадемі Consigliere REGISTRO GENERALI 1. Dott.
Pasquale Trojsin N31894/90 2.
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Walter Stincardilli 3.
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Renato Santilli 4.
->
☐ ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da Di DI AL, nato a [...]
il 24 novembre 1956
avverso la sentenza della Corte di Appello diCatania
in data 8 giugno 1989
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott.Pasquale Trojano Mad 22 nosi Roma
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale . Uccella
che ha concluso per il rigetto del ricorso
Udito i difensor e
avv. Giuseppe Crocella SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
DI AL venne tratto a giudizio dinanzi al
Tribunale di Caltagirone per rispondere :A) del de-
litto di estorsione aggravata consumata ai danni di
-D'AM LA e IZ AT B) C) di due distinti reati di estorsione tentata in danno di al-
tre persone.
Il Tribunale, con sentenza 5 giugno 1984, assolse l'
imputato per insussistenza del fatto.
Su gravame del P.M., la Corte di Appello di Catania,
con sentenza 10 aprile 1985, dichiarò, invece,il Modi-
ca responsabile dei reati ascrittigli, commessi in continuazione e, nel concorso delle circostanze attenuan-
ti generiche, equivalenti alla contestata aggravante,
lo condannò alla pena di anni tre,mesi quattro di reclusione ed alla multa di L.1.400.000.
Questa pronunzia venne parzialmente annullata con rinvio dalla Corte di Cassazione, con sentenza 3 di-
cembre 1987, per difetto di motivazione in ordine al-
la mancata concessione delle circostanze attenuanti di cui all'art.62 n.4 e 6 cod.pen.
Giudicando in sede di rinvio, la Corte di Appello
di Catania, con sentenza giugno 1989, riconobbe al
DI, in aggiunta alle gia concesse attenuanti gene-
le suinuicate circostanze attenuanti,riche
- ancne giudicate prevalenti rispetto all'aggravante e,per-
tanto lo condannò alla pena di anni due, mesi due di reclusione ed alla multa di L.800.000.
La Corte ritenne l'imputato meritevole delle circo-
stanze attenuanti del danno lieve e dell'avvenuto risarcimento del danno, per l'esiguità del profitto realizzato attraverso la consumazione del delitto più grave e perché i soggetti passivi di questo rea-
to erano stati integralmente risarciti.
Il DI ha proposto ricorso per cassazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, incentrato sulla violazione dell'art.524 n.1 cod.proc.pen. 1930, in relazione al-
l'art.81 cod.pen.,il ricorrente assume che il giudi-
ce del rinvio nel determinare in senso peggiorati
--
vo l'aumento di pena inflitto per la continuazione--
ha violato i limiti fissati dalla sentenza di annul-
lamento, che aveva devoluto allo stesso giudice sol-
tanto la questione relativa alla configurabilità
delle circostanze attenuanti di cui all'art.62 nn.
4 e 6 cod.pen. Si aggiunge, infine, che, in ogni caso,
quand' anche l'annullamento parziale avesse inve-
stito pure il supplemento di pena di cui al cit. art.81 cod.pen.,la Corte del rinvio avrebbe dovuto,
non già aumentarlo, ma diminuirlo per effetto della concessione delle suddette attenuanti. Tale doglianza é fondata nei limiti che saranno di seguito precisati.
Nell'ipotesi di reato continuato,l'annullamento par-
ziale della prima sentenza di appello,pur riguardando,
come nella specie, in via diretta soltanto il diniego di determinate circostanze attenuanti e, quindi la mi-
sura della pena da infliggersi per il reato più gra-
ve,può,nondimeno, riflettersi, sotto il profilo del nes-
so di connessione, essenziale, anche sull'aumento di pena ex art.81 cod.pen.. Questo ulteriore aggravio, in-
fatti, dovendo essere applicato in aumento della pena base, può ben essere influenzato dalla rideterminazion ne di quest'ultima Il giudice del rinvio, invero, una volta riconosciute tale attenuanti e ridotta la pe-
na base, può ridurre tale supplemento di pena proporzio-
nalmente alla diminuzione della pena anzidetta, come,
peraltro,può lasciarlo inalterato, ove lo ritenga ade-
guato alla gravità dei reati satelliti;
ma non può,
invece determinarlo in una misura superiore a quella fissata dalla sentenza annullata. Invero,il giudice,
una volta accertata la sussistenza delle circostanze attenuanti,é del tutto libero,nei limiti fissati da-
- 69 cod.pen., di determinare l'entità gli artt.63
della conseguente riduzione della pena base, ma una volta fissata siffatta diminuzione, non può, senza violare gli artt.597, quarto comma, nuovo cod. proc.
pen. e 245 disp. trans. e senza, altresì, incorrere in un evidente contraddizione logica, riassorbirla, sia pu re in parte,attraverso un aggraviò dell'aumento di pena inflitto a titolo di continuazione.
Nella specie, la Corte del rinvio nel mentre hagconsi dellafermato l'aumento della pena pecuniaria,commisurato in 1.400.000 dalla decisione annullata, ha, invece,au-
mentato di mesi due il supplemento dispena detentiva portandolo da quattro mesina sei mesi,cesiodiseostan dosi dal principio" sopra 'enunziato:L'impugnata sen-
tenza devenessere quindicannullatascon rinvioszon
L'accoglimento del primo motivo comportaṇliassor-co bimento della seconda censurainonska ſquale si lamenta
8666-8810- la mancata concessione ne condizionale della puna. OR พE PLQIMAN
VI Egli artt 537 je 543 cod próc.pen. 1930; la annulla is nza impugnata con rinvio për nuovo esame ad altra Sezione della Corte di Appello di
Catania
Cosi deciso nella pubblica udienza del 27 settembre
1990.
ΕΙΣ Il Presidente
Et Marco Boschi
Marco
dott olano IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Lidia Scalla
Depositato in Cancelleria
"23 FELL 1991 oggi, It Callaboratore Cancellerie CORTE
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