Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/09/1990, n. 2458
CASS
Sentenza 27 settembre 1990

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Nell'ipotesi di reato continuato, l'annullamento parziale di una sentenza d'appello, per difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione di determinate circostanze attenuanti, pur riguardando in via diretta soltanto la misura della pena da infliggersi per il reato più grave, può nondimeno riflettersi, sotto il profilo del nesso di connessione essenziale, anche sull'andamento di pena ex art. 81 cod. Pen.. Il giudice del rinvio, infatti, una volta accertata la sussistenza di tali attenuanti e ridotta la pena base del reato più grave - nei limiti fissati dagli artt. 63-69 cod. Pen. - può ridurre il supplemento di pena inflitto a titolo di continuazione proporzionalmente alla diminuzione della pena base, oppure può lasciarlo inalterato, ove lo ritenga adeguato alla gravità dei reati satelliti, ma non può, invece, determinarlo in una misura superiore a quella fissata dalla sentenza annullata, senza violare gli artt. 597, quarto comma, nuovo cod. Proc. Pen. E 245 disp. Trans., e senza incorrere in una evidente contraddizione logica, riassorbendo la diminuzione fissata per la pena base, sia pure in parte, attraverso un aggravio dell'aumento di pena inflitto a titolo di continuazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/09/1990, n. 2458
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2458
    Data del deposito : 27 settembre 1990

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