Sentenza 19 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/04/2002, n. 5705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5705 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2002 |
Testo completo
E IN NOME DEL PO057 05 / 02 N O I Z A S 2 7 - S 0 O 1 A L REPUBBLICA - C L 6 2 O I L B D E I D A 3 D 4 p M 6 A E . s T M . R S P E P . O p U P Oggetto S M . l I l E a . T INDENNITA' A SEZIONE PRIMA CIVILE b D R a DI ESPROPRIAZIONE t O E 2 E DI 2 T . t OCCUPAZIONE N r Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: E a LEGITTIMA S E . b a R.G.N. 9300/00 t Dott. Angelo GRIECO Presidente 2 2 . t r 10256/00 a Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere Cron 16943 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere Rep. 1290 Dott. Mario Rosario MORELLI - Consigliere Ud. 12/02/2002 Dott. Mario ADAMO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig.IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: proper diritti € 1,55 COMUNE DI CALTANISSETTA, in persona del Sindaco 20 APR. 2002 از IL CANCELLIERE tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 110, presso l'avvocato ETTORE TRAVARELLI, rappresentato e difeso dall'avvocato EDOARDO VAGGINELLI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
MM TO;
intimato e sul 2° ricorso n° 10256/00 proposto da: MM TO, elettivamente domiciliato in ROMA 2002 383 VIA NICOLA FABRIZI 11/A, presso l'avvocato FILIPPO زهرا 1 www . BARRAFRANCA, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE ANGILELLA, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
COMUNE DI CALTANISSETTA;
intimato avversO la sentenza n. 23/00 della Corte d'Appello di CALTANISSETTA, emessa il 24/11/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/2002 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato Travarelli, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale;
l'inammissibilità del ricorso incidentale. Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato in data 6.12.1991 TO TU esponeva di essere proprietario di MN terreno edificabile di mq. 587, distinto al locale ca- tasto al f. 171 part. 38, e che il Sindaco di Caltanis- setta, con il decreto n 36 del 9.10.1979, aveva dispo- 2 G sto l'occupazione temporanea e d'urgenza del terreno immettendosi poi nel possesso dell'area il 22.11.1979. Con successivo provvedimento il Sindaco di Calta- nissetta aveva comunicato all'espropriando l'indennità di espropriazione determinata dalla commissione UTE in complessive £ 4.352.200 ed infine con decreto n 186 del 15.6.1983 aveva pronunziato l'espropriazione del terre- no. Rilevava il TU che l'indennità di espro- priazione comunicatagli non era rispondente all'effet- tivo valore dell' area per cui conveniva in giudizio il Comune di Caltanissetta, avanti all'omonima Corte di appello, per sentir determinare le giuste indennità di espropriazione e di occupazione legittima. Costituitosi in giudizio il Comune convenuto resi- steva alla domanda e la Corte di appello adita, con sentenza in data 28.1.2000, determinava in £ 8.792.028 l'indennità di espropriazione ed in £ 672.834 l'inden- nità di occupazione legittima, per il periodo 6.12.1981 15.6.1983, dichiarando prescritta l'indennità di occu- pazione relativa al periodo precedente. Per la cassazione della sentenza della Corte di ap- pello propone ricorso, fondato su unico motivo, artico- lato in due censure, il Comune di Caltanissetta. Resiste con controricorso TO TU che Ily 3 propone anche ricorso incidentale fondato su unico mo- tivo. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso, articolato in due censure il Comune di Caltanissetta lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 5 bis commi 3 e 4 L. 359/1992, nonchè omessa insufficiente e contradditto- ria motivazione circa un punto decisivo della
contro
- versia, in relazione all'art. 360 comma 1 nn 3 e 5 c.p.c. Con la prima censura l'Amministrazione comunale ri- leva che erroneamente la Corte di merito ha ritenuto l'area in questione di natura edificabile, sul presup- posto che non si dovesse tenere conto della sua desti- nazione urbanistica in quanto preordinata all'espro- prio, senza considerare che il terreno ricadeva in una zona qualificata dal P.R.G. " per manifestazioni al- l'aperto". Di conseguenza trattandosi di vincoli fissati nel- l'ambito della zonizzazione del territorio, degli stes- si doveva tenersi conto in quanto di natura conformati- vae non espropriativa. Con la seconda censura assume l'Amministrazione ri- corrente che la Corte di appello, accertato che l'area de qua era limitrofa ad altra zona definita dal P.R.G. 4 Vly "mista artigianale e residenziale", ricompresa già in un piano di lottizzazione, approvato dal Comune, aveva comunque ritenuto esistente una vocazione edificatoria di fatto. Ciò in contrasto con il contenuto dell'art. 5 bis L. 359/1992 che non ritiene sufficiente l'edificabilità di fatto ma richiede, affinchè un terreno possa essere considerato edificabile, che lo stesso abbia destina- zione edificatoria, sulla base dei vigenti strumenti urbanistici. Entrambe le censure testè riassunte, che stante la stretta conessione fra le stesse esistente, possono es- sere unitariamente esaminate, sono fondate e vanno per- tanto accolte. Invero al fine di stabilire la natura dei vincoli previsti dal P.R.G. è necessario accertare se la desti- nazione del suolo oggetto dell'espropriazione, prevista dal P.R.G., sia riconducibile alla suddivisione zonale del territorio, nel senso che la destinazione del suo- lo, oggetto della procedura ablativa, sia uguale alla destinazione di tutti gli altri suoli che abbiano una medesima allocazione topografica. ( Cass. civ. SS.UU. 23.4.2001 n 173; Cass. civ. sez. I, 16.5.1998 n 4921 ) Qualora tale indagine si concluda positivamente, al fine della determinazione del valore del suolo, dovrà 5 -- tenersi conto dei vincoli previsti dallo strumento ur- banistico, avendo questi natura conformativa del te rre- no. Va altresì rilevato che in base all'art. 5 bis L. 359/1992 l'edificabilità di un terreno va desunta dalla sua destinazione urbanistica, vale a dire dalle possi- bilità legali di edificazione, irrilevante a tal fine dovendosi ritenere la edificabilità di fatto. Le possibilità effettive di edificazione, previste sempre dal richiamato art. 5 bis, quando esistano stru- menti urbanistici, regolarmente approvati, rilevano in- fatti esclusivamente al fine di graduare il valore con- creto dell'area, già legalmente edificabile. ( Cass. civ. sez. I, 1.9.1999 n 9207; Cass. civ. sez. I 17.4.1999 n 3839 ) Considerato che la Corte territoriale non si è at- tenuta ai principi indicati, sia perchè ha omesso di spiegare, esatticon criteri, perchè abbia ritenuto vincolo preordinato all'esproprio il vincolo gravante sull'area in questione, destinata dal P.R.G. "a manife- stazioni all'aperto", sia perchè ha fatto riferimento al concetto di edificabilità di fatto, l'impugnata sen- tenza va cassata, affinchè il giudice di rinvio accer- ti, in base al principio di diritto su precisato, la natura del vincolo gravante sul terreno in oggetto, 6 fornendo sul punto adeguata motivazione. Con l'unico motivo dell'appello incidentale il con- troricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 5 bis L. 359/1992 e dell'art. 39 L. n 2359/1865. Rileva che sul terreno espropriato insisteva un fabbricato il cui valore è stato dalla Corte di appello determinato alla stregua dei criteri dettati dall'art. 5 bis L. 359/1992, mentre, al contrario, in base al CO- stante insegnamento della giurisprudenza, il valore del fabbricato doveva essere determinato in riferimento al valore venale, in base ai criteri contenuti nell'art. 39 L. n 2359/1865 e sull'indennità così determinata do- vevano essere conteggiati gli interessi legali, al fine di determinare l'indennità di occupazione temporanea. Il ricorso incidentale è fondato e va pertanto ac- colto. Preliminarmente vanno, peraltro, esaminate le ecce- zioni di inammissibilità del controricorso e del ricor- SO incidentale, per omessa indicazione dei fatti di causa, sollevate dalla difesa del ricorrente principale e dal P.G. Al riguardo si osserva che questa Corte suprema ha già precisato che per la ammissibilità del controricor- SO sono indispensabili solo l'indicazione degli elemen- 7 ti necessari per la sua identificazione e per la costi- tuzione in giudizio, mentre è rimessa al prudente ap- prezzamento della parte l'esposizione più o meno anali- tica dei fatti di causa. ( Cass. civ. SS.UU.
4.2.1997 n 1049 ) La eccezione di inammissibilità del controricorso va quindi disattesa, contenendo il controricorso in esame gli elementi su indicati. Per quanto attiene poi alla ammissibilità del ri- corso incidentale possono richiamarsi qui le decisioni che hanno escluso l'inammissibilità del ricorso per cassazione quando dal corpo dell'atto sia comunque pos- sibile desumere gli elementi fondamentali della vicenda oggetto del giudizio di legittimità, ipotesi ricorrente nella specie. ( Cass. civ.sez. II 25.1.2000 n 822 ) Pertanto le eccezioni di inammissibilità del con- troricorso e del ricorso incidentale vanno respinte. Passando quindi all'esame del contenuto del ricorso incidentale si osserva che questa Corte suprema ha più volte precisato che i criteri previsti dall'art. 5 bis applicazione esclusivamente alle L. 359/1992 trovano ciò restando esclusi i terreni aree edificabili, con già edificati, posto che le aree di sedime sottostanti i fabbricati costituiscono necessariamente una unità inscindibile con i fabbricati stessi. (Cass. civ. sez. I 8 10.7.1998 n 6718; Cass. civ. sez. I, 21.5.1998 n 5064) Consegue, pertanto, che erroneamente il giudice di merito ha applicato, in riferimento al fabbricato esi- stente sul terreno espropriato, i criteri previsti dal- l'art. 5 bis L. 359/1992, mentre avrebbe dovuto appli- care i criteri di cui all'art. 39 L. n 2359/1865 ed in base a tali criteri calcolare l'indennità di espropria- zione e l'indennità di occupazione legittima. , quindi interamente cassata L'impugnata sentenza va con rinvio alla Corte di appello di Palermo, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
riuniti i ricorsi, li accoglie, cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla Corte di appello di Palermo an- che per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la prima sezione civile, in data 12. febbraio.2002 Il consigliere estensore I Presidente Шагіо a ele AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 0213 0112002 Ste 4. al 44.874 (euro.....CENTOSESSANTANO p. Dirigento Arca Servizi CORTE SUPREMA IN CASSAZIONE/ (Dott.ssa Maria Grazia DI FAPPO) Responsabile Servizio Atti ofiziar Dima Sazione Civile RACCICKING JERE CE Depositato in Cancelleria RATE ZENT Luisa Passinetti H 19 APR. 2002. 103T 129,11 IL CANCELLIERE 456T 30,99 9 TOT. 160 So