Cass. pen., sez. I, sentenza 04/12/2000, n. 4378
CASS
Sentenza 4 dicembre 2000

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In tema di gratuito patrocinio, quando il ricorso dell'interessato avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione sia stato tempestivamente depositato presso il giudice "ad quem", ma non notificato alla Direzione regionale delle entrate a cura dell'istante e il giudizio si sia comunque svolto in assenza della necessaria controparte, concludendosi con ordinanza di inammissibilità, deve essere dichiarata la nullità del procedimento e del provvedimento conclusivo e, poiché la mancata notificazione non dà luogo all'inammissibilità del ricorso, non essendo sanzionata da un'esplicita previsione di decadenza dal gravame, deve disporsi il rinvio degli atti allo stesso giudice perché, previa rituale notifica del ricorso alla Direzione regionale delle entrate, da eseguire a cura del ricorrente ai fini della regolare instaurazione del contraddittorio, proceda a nuovo giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 04/12/2000, n. 4378
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4378
    Data del deposito : 4 dicembre 2000

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