Sentenza 4 dicembre 2000
Massime • 1
In tema di gratuito patrocinio, quando il ricorso dell'interessato avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione sia stato tempestivamente depositato presso il giudice "ad quem", ma non notificato alla Direzione regionale delle entrate a cura dell'istante e il giudizio si sia comunque svolto in assenza della necessaria controparte, concludendosi con ordinanza di inammissibilità, deve essere dichiarata la nullità del procedimento e del provvedimento conclusivo e, poiché la mancata notificazione non dà luogo all'inammissibilità del ricorso, non essendo sanzionata da un'esplicita previsione di decadenza dal gravame, deve disporsi il rinvio degli atti allo stesso giudice perché, previa rituale notifica del ricorso alla Direzione regionale delle entrate, da eseguire a cura del ricorrente ai fini della regolare instaurazione del contraddittorio, proceda a nuovo giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/12/2000, n. 4378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4378 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIANVITTORE FABBRI Presidente del 04/12/2000
1. Dott. PIERO MOCALI Consigliere SENTENZA
2. Dott. STEFANO CAMPO " N. 7006/2000
3. Dott. GIOVANNI CANZIO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. ENRICO DELEHAYE " N. 006262/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) AP RT N. il 04/04/1937
avverso ORDINANZA del 13/12/1999 TRIBUNALE di MILANO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CANZIO GIOVANNI lette le conclusioni del P.G. (inammissibilità);
Osserva in fatto e in diritto.
1. - Con ordinanza in data 13.12.1999 il tribunale di Milano dichiarava inammissibile il ricorso proposto dal Cappella contro il decreto del g.i.p. di rigetto dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, per mancata notifica del ricorso alla Direzione regionale delle entrate, controparte necessaria nel procedimento de quo. Avverso tale pronuncia ricorreva per cassazione il Cappella, denunciando violazione di legge, perché la norma dell'art. 6 comma 4 l. n. 217 del 1990 non poneva a carico del ricorrente l'onere di notificare il ricorso e comunque non stabiliva alcuna decadenza in caso d'inosservanza dell'obbligo.
2. - Mette conto innanzitutto di osservare che il ricorso dell'interessato dev'essere indubbiamente notificato alla Direzione regionale delle entrate, che è parte necessaria nel relativo procedimento, a cura della parte istante, secondo lo schema procedurale dell'art. 29 l. n. 794 del 1942, cui rinvia l'art. 6 comma 4 1. n. 217 del 1990 (Cass., Sez. I^, 13.10.1999, Tambara, rv. 214415).
E però, la mancata notificazione alla controparte dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione della comparizione delle parti non da luogo all'inammissibilità del ricorso, posto che, da un lato, nessuna decadenza per codesta inattività risulta espressamente sancita, e, dall'altro, il tempestivo deposito dell'atto introduttivo realizza l'edictio actionis necessaria al rituale e valido radicarsi della seconda fase processuale.
Dalla delineata omissione può invece conseguire l'eventuale nullità del successivo procedimento e della relativa decisione, svoltosi l'uno ed adottatasi l'altra a contraddittorio non integro (cfr. in tal senso, in tema di liquidazione del compenso al perito ex art. 11 commi 5 e 6 l. n. 319 del 1980, che pure richiama l'art. 29 l. 794/42 cit., Cass., Sez. II^ civ., 12.5.1999 n. 4697, D'Innella c. Min. giust.; Sez. I^ civ., 14.1.1998 n. 261, Proc. rep. T. Grosseto c. Andretta).
Ritiene pertanto il Collegio che, quando - come nella specie - il ricorso sia stato tempestivamente depositato presso il giudice ad quem ma non notificato alla Direzione regionale delle entrate a cura dell'istante e il giudizio si sia comunque svolto in assenza della necessaria controparte, concludendosi con ordinanza d'inammissibilità, dev'essere dichiarata la nullità del procedimento e dell'ordinanza conclusiva, con rinvio allo stesso giudice perché, previa rituale notifica del ricorso alla Direzione regionale delle entrate - a cura del ricorrente - ai fini della regolare instaurazione del contraddittorio, proceda a nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di Milano.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 dicembre 2000. Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2001