Sentenza 10 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/10/2003, n. 15146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15146 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2003 |
Testo completo
modifiche al sistema penale 1514 6 /0 3 Aula 'A' ESENTE DA CEGISTRAZIONE E BOLLI II. CH 2 -ii-198RE.PUB BỊ CA T IN NOME DE OP LIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 12598/00 Dott. Rosario DE MUSIS Consigliere Dott. Francesco Maria FIORETTI Cron. 30802 Dott. Carlo PICCININNI - Rel. Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO Consigliere Rep. Ud. 09/04/2003 Dott. Stefano PETITTI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA t sul ricorso proposto da: SI AF, domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, IGNAZIO GAFA', rappresentato e difeso dall'avvocato giusta mandato a margine del ricorso;
ricorrente
contro
PREFETTURA RAGUSA;
intimato avversO la sentenza n. 82/99 del Pretore di RAGUSA, depositata il 03/05/99; 2003 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 926 udienza del 09/04/2003 dal Consigliere Dott. Carlo 1 PICCININNI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso indel ricorso, subordine, il per l'inammissibilità rigetto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto ritualmente notificato FA SS esponeva di aver proposto opposizione davanti al Tribu- nale di Ragusa contro il provvedimento con il quale il 4.7.1996 il Prefetto di Ragusa gli aveva ingiunto il pagamento di £. 2.702.000, in via solidale con CA Nicita, ed aveva inoltre disposto la confisca del moto- ciclo da lui condotto nell'occasione, di proprietà del Nicita, perché privo di immatricolazione, di targa e di assicurazione per la responsabilità civile. In particolare con l'atto di opposizione aveva la- mentato che l'ordinanza in questione non era adeguata- mente motivata ed era stata emessa oltre i termini nor- mativamente previsti ( artt. 210, comma 3, codice della strada, 19, comma 3, 1. 689/1981 ); che gli atti pro- cessuali non avrebbero consentito di individuare con certezza il luogo di commissione dell'illecito, che contrariamente a quanto riferito nel provvedimento con- stato identificabile in un' area testato, non sarebbe dell'accertamento il ricorrente pubblica ( al momento 2 si sarebbe infatti trovato all'interno di un' area di servizio ); che la confisca sarebbe in ogni modo ille- gittima poiché al terzo proprietario non sarebbe mai stato notificato l'atto di ingiunzione. Il Pretore di Ragusa rigettava l'opposizione ed av- verso il detto provvedimento proponeva ricorso per cas- sazione il SS, deducendo violazione di legge carenza di motivazione sotto diversi profili, ed in particolare in relazione: agli artt. 200 c.d.s., 383 del relativo regolamento, 112, 115, 116, 132 c.p.c., per il contrasto esistente fra i diversi verbali redat- С ti dagli agenti operanti in ordine alla identificazione del luogo in cui era stato effettuato il loro interven- to, contrasto non superato dalle contraddittorie indi- cazioni rese sul punto dai verbalizzanti nel corso del processo e che, per la non coincidenza fra le loro de- posizioni e le risultanze dei detti verbali, darebbero luogo alla nullità di questi ultimi;
agli artt. 17, comma 1 e 6, 18, comma 2, 20, comma 3 e 5, 23, comma 2, 1. 689/81, 200, 201, 213, comma 6, c.d.s., 112, 115, 116, 132 c.p.c., in quanto mancherebbe la prova della notifica dell'ordinanza ingiunzione a Nicita, e detta circostanza, unita alla sua qualità di terzo proprieta- rio, renderebbe non confiscabile la moto. A tale pro- nuncia sarebbe poi interessato il ricorrente, quale de- 3 stinatario dei provvedimenti sanzionatori oggetto di contestazione;
agli artt. 18, comma 2, 20, 21 1. 689/91, 213 c.d.s., 132 c.p.c., per l'omessa esatta in- dividuazione delle ipotesi di sequestro e di confisca ritenute sussistenti, astrattamente riconducibili a più disposizioni di legge;
agli artt. 203, 204, 210, comma 3, c.d.s., 19, comma 3, 1. 689/81, 112 c.p.c., per ingiunzione, atteso ill'inefficacia dell'ordinanza mancato rispetto dei termini stabiliti dagli artt. 204, 210, comma 3, c.d.s., 19 1. 689/81; all'art. 19 1. 689/21, poiché la confisca sarebbe stata operata su at- с ti di sequestro privi di effetto, non essendovi stata pronuncia sull'opposizione nel termine di dieci giorni normativamente stabilito;
agli artt. 23 1. 689/81 e 209 c.p.c., in considerazione della omassa citazione di te- stimoni, pur indicati, che avrebbero potuto chiarire la dinamica dei fatti, soprattutto con riferimento alla esatta identificazione del luogo in cui sarebbe stato commesso l'illecito; agli artt. 2697 C.C., 112, 115, 116, 132 c.p.c., per l'errata ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice del merito alle luce delle circo- stanze oggettivamente emerse, e quindi pur prescindendo dalla inutilmente sollecitata integrazione probatoria;
all'art. 23 1. 689/81, essendo ravvisabili tre viola- zione processuali, individuate nella " non contestuali- tà tra udienza di precisazioni e udienza di discussione e lettura del dispositivo ", nella mancata discussione della causa, nella omessa lettura del dispositivo in udienza. La Prefettura di Ragusa non svolgeva alcuna attivi- tà difensiva e la controversia veniva quindi decisa all'esito dell'udienza pubblica del 9.4.2003. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'ottavo motivo di ricorso il SS ha la- mentato tre violazioni processuali dell'art. 23 1 "689/81, individuate rispettivamente nella non conte- stualità tra udienza di precisazioni e udienza di di- scussione e lettura del dispositivo " nella omessa di- scussione della causa nonostante la dizione adottata 11 decisa come per legge ", nella mancanza della lettura del dispositivo in udienza. Sotto quest'ultimo profilo il ricorso risulta fon- dato. Ed infatti il citato art. 23 stabilisce, nel comma settimo, che una volta terminata l'istruttoria il giu- dice invita le parti a precisare le conclusioni e a "1procedere alla discussione pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo ". Tale previsione assolve all'esigenza di assicurare una sollecita definizione della controversia ed ha la 5 funzione di rendere subito conoscibile ed immodificabi- le la decisione, onde l'immediata lettura rappresenta un elemento costitutivo della sentenza, con la conse- guenza che la sua mancanza determina la nullità della decisione, così come avviene per le analoghe previsioni di cui al rito del lavoro e del processo penale ( si ricordano sul punto C. S.U. 14.12.1998, n. 12544, C. 28.4.1999, n. 4267, C. 26.9.2000, n. 12760, C. 5.6.2001, n. 7592 ). Ciò premesso, si rileva che nella specie il conte- nuto dei verbali di udienza non consente di trarre ele- menti di certezza in ordine al fatto che il giudicante abbia ottemperato al dettato normativo, dando corso al- la prescritta lettura. Dal relativo esame si evince in- fatti, innanzitutto, che all'udienza conclusiva del 14 aprile 1999 egli non ha deliberato con immediatezza al riguardo, essendosi limitato a porre la causa in deci- sione;
la circostanza poi che in calce al dispositivo della sentenza in questione risulti apposta la stessa data del 14 aprile, non appare di per sé rilevante sul piano probatorio poiché la detta indicazione può valere eventualmente a dimostrare che il dispositivo è stato compilato in data 14 aprile, ma non che sia stato adot- tato e formalizzato nella udienza celebrata in pari da- ta e comunque che dello stesso sia stata data lettura 6 ai sensi di legge. Ciò tanto più, ove si consideri che in proposito non risultano annotazioni ° indicazioni di sorta da parte dell'assistente di udienza o di altro personale di cancelleria. L'accoglimento dell'ottavo motivo di ricorso nei limiti indicati comporta l'assorbimento degli altri e la sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio de- gli atti al Tribunale di Ragusa anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie per quanto di ragione l'ottavo motivo di ricorso. Dichiara assorbiti gli altri. Cassa la senten- za impugnata e rinvia anche per le spese al Tribunale di Ragusa. Roma, 9.4.2003 Il Consigliere estensore Il Presidente (Rosario De Musis) (Carlo Piccininni) Mall mis Carlo f i CORTE SUPREMAD CASSAZIONE Prima S e Civile CANCELLIERE Madmal Blanch Depositat eteria 10 DTA. 2003 IL CANCELLIERE 7