Sentenza 15 luglio 2002
Massime • 1
La dichiarazione di invalidità del licenziamento a norma dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 non comporta automaticamente la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno nella misura stabilita dal quarto comma, con esclusione di ogni rilevanza dei profili del dolo o della colpa nel comportamento del recedente, e cioè per una forma di responsabilità oggettiva. L'irrilevanza degli elementi soggettivi è configurabile, per effetto della rigidità al riguardo della formulazione normativa, limitatamente alla misura minima delle cinque mensilità, la quale è assimilabile ad una sorta di penale avente la sua radice nel rischio di impresa e può assumere la funzione di un assegno, in senso lato, assistenziale nel caso di assenza di una responsabilità di tipo soggettivo in capo al datore di lavoro; la disposizione in esame, invece, - commisurando l'indennità risarcitoria alla retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento - contiene solo una presunzione legale "iuris tantum" circa l'entità del danno subito dal lavoratore, mentre la questione relativa alla sussistenza della responsabilità risarcitoria deve ritenersi regolata dalle norme del codice civile in tema di risarcimento del danno conseguente ad inadempimento delle obbligazioni, non introducendo l'art. 18 dello statuto dei lavoratori elementi distintivi. Ne consegue l'applicabilità dell'art. 1218 cod. civ., secondo cui il debitore non è tenuto al risarcimento del danno nel caso in cui fornisca la prova che l'inadempimento consegue ad impossibilità della prestazione a lui non imputabile. (Nella specie il dipendente era stato licenziato per inidoneità fisica allo svolgimento dell'attività lavorativa e il giudice di seconde cure, con decisione confermata dalla S.C., rilevata, in base agli accertamenti espletati, la non sussistenza di tale incapacità, pur dichiarando l'illegittimità del licenziamento, aveva limitato, rispetto al giudizio di primo grado, la condanna al risarcimento nella misura minima corrispondente a cinque mensilità della retribuzione danno osservando che il datore di lavoro era stato determinato al licenziamento da certificazione medica proveniente da strutture sanitarie pubbliche).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/07/2002, n. 10260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10260 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. LUCIANO VIGOLO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - rel. Consigliere -
Dott. ANTONIO LAMORGESE - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
DE RO AN
rapp.to e difeso dall'avv. Vittorio Rocco, presso il quale elett.te domicilia in Napoli, piazza Cavour, n. 19, giusta procura speciale a margine del ricorso, da ultimo dom.to di ufficio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione,
- ricorrente -
contro
CARTOPLAST s.p.a.
in persona dell'Amministratore Delegato e legale rapp.te p.t., dott. Gianfranco D'Amato, rapp.to e difeso dall'avv. Nunzio Rizzo, con il quale elett.te domicilia in Roma, piazza del Paradiso, n. 55, presso lo studio dell'avv. Flaminia Della Chiesa D'Isarca, giusta procura speciale a margine del controricorso,
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Napoli n. 04049/1999 del 29.09/11.12.1999, R.G. n. 46891/98, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27 marzo 2002 dal Relatore Cons. Dott. Giovanni Mazzarella;
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria Cesqui, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo di ricorso e il rigetto degli altri motivi del medesimo ricorso. Svolgimento del processo
Con la sentenza di cui in epigrafe, e qui impugnata, il Tribunale di Napoli, in accoglimento dell'appello proposto dalla ST s.p.a. avverso la sentenza del Pretore di Casoria del 12 novembre 1997, con la quale era stata integralmente accolta la domanda di AN De RO di impugnativa di licenziamento, limitava la condanna della ST s.p.a. al risarcimento del danno in favore del De RO alla misura di cinque mensilità della retribuzione globale di fatto - in luogo di quella di tutte le retribuzioni maturate e maturande dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegra pronunziata dal Pretore - in considerazione di ipotesi di licenziamento incolpevole perché intimato sulla scorta del giudizio di inidoneità fisica del dipendente allo svolgimento dell'attività lavorativa formulato da struttura sanitaria pubblica ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge n. 300 del 1970. Sul solo specifico motivo di appello proposto dalla ST osservava il Tribunale: non si verteva in tema di novum in appello, atteso che dalle modalità di prospettazione della causa risultava investito ogni aspetto connesso alla impugnativa del licenziamento, e quindi alla misura del risarcimento del danno per effetto della responsabilità del datore di lavoro;
a differenza della malattia, la inidoneità al lavoro aveva carattere permanente, di durata indeterminata o indeterminabile, e, pur non implicante necessariamente la impossibilità totale della prestazione, consentiva la risoluzione del rapporto ai sensi degli artt. 1256 e 1463 c.c., indipendentemente dal superamento del periodo di comporto e dallo stesso obbligo di riadattamento su diversa e compatibile posizione lavorativa (repechage); la consegue in da un lato, che il datore di lavoro era tenuto al risarcimento del danno a prescindere dal dolo o dalla colpa solo per la misura della rigida previsione delle cinque mensilità ex art. 18 della legge n. 300 del 1970, e che il lavoratore illegittimamente licenziato aveva diritto all'ulteriore risarcimento del danno commisurato alle mensilità globali di fatto per il periodo di forzata assenza dal lavoro solo per effetto delle norme generali in tema di responsabilità per inadempimento ai sensi dell'art. 1218 c.c.; nella specie, la dichiarata inidoneità al lavoro, anche per l'autorità e la posizione di terzietà della struttura pubblica certificante (1^ Policlinico - Università degli Studi di Napoli Sezione di Medicina Preventiva) determinava la necessità dell'intervento risolutivo, al di là di qualsiasi discrezionalità del datore di lavoro.
Ricorre per l'annullamento della predetta sentenza il De RO affidandosi a tre motivi di censura.
La ST s.p.a. si è costituita con controricorso e ha depositato memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso De RO AN denunzia erronea e falsa applicazione degli artt. 413 e 437 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.: la ST, nel sollecitare in appello la sola inesistenza di ogni sua colpa sulla erronea certificazione della inidoneità del dipendente, si era posta in difformità dalle prime difese, queste ultime limitate "alla infondatezza della pretesa attorea in quanto la inidoneità al lavoro risultava certificata dalla struttura pubblica"; la sentenza impugnata, nel dichiarare rituale tale diversa articolazione difensiva, aveva violato i divieti di cui alle disposizioni di rito in titolazione.
Il motivo è inammissibile e anche infondato.
Non è dato rilevare, nella proposta censura, la effettiva novità della difesa articolata dalla società in appello in rapporto a quella di primo grado. Risulta, infatti, dallo stesso motivo di ricorso che la società, in primo grado, aveva opposto "la infondatezza della pretesa attorea in quanto la inidoneità al lavoro risultava certificata dalla struttura pubblica", e, in secondo grado, "la inesistenza della sua colpa quanto alla erroneità della certificazione della inidoneità del lavoratore al cui rispetto era tenuta con consegue" impossibilità di ogni diversa sua determinazione e conseguente inesistenza dell'obbligo risarcitorio a suo carico ". In realtà, la prima comprende la seconda, quest'ultima soltanto adeguata alla limitazione del devoluto al grado di appello, e cioè al risarcimento del danno oltre le cinque mensilità, in rapporto all'originaria domanda, quest'ultima compendente anche le dette cinque mensilità.
Con il secondo motivo di ricorso De RO AN denunzia erronea e falsa applicazione degli artt. 1218 è c. e 5 della legge n. 300 del 1970, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., insufficiente motivazione in ordine alla dichiarata assenza di responsabilità per danni, giacché l'inadempimento della ST s.p.a. era stata determinata da una causa estranea alla stessa, che ne ha necessitato il comportamento in aderenza alle previsione normative: l'art. 18 della legge n. 300 del 1970 prevedeva che la intervenuta dichiarazione di illegittimità del licenziamento comportava di per sè l'obbligo del risarcimento del danno subito dal lavoratore per tutto il tempo che era stato privato del lavoro;
il datore di lavoro non aveva l'obbligo di rivolgersi a tali strutture pubbliche, prevedendo la norma solo la sua "facoltà di far controllare la inidoneità fisica di un dipendente", sicché un tale accertamento, piuttosto che espletarsi attraverso l'acquisizione solo di un parere, anche possibilmente erroneo e quanto mai dannoso per le lungaggini processuali. doveva rispettare le contrapposte esigenze cui erano preposti strumenti di gran lunga più garantisti (vedi procedimento cautelare).
I motivi, da trattarsi congiuntamente per evidente loro connessione, sono infondati.
Va premesso il principio già affermato da questa Corte, ed anche richiamato nella sentenza impugnata secondo cui "la dichiarazione di invalidità del licenziamento a norma dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 non comporta automaticamente la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno nella misura stabilita dal quarto comma, con esclusione di ogni rilevanza dei profili del dolo o della colpa nel comportamento del recedente, e cioè per una forma di responsabilità oggettiva. L'irrilevanza degli elementi soggettivi è configurabile, per effetto della rigidità al riguardo della formulazione normativa, limitatamente alla misura minima delle cinque mensilità, la quale è assimilabile ad una sorta di penale avente la sua radice nel rischio di impresa e può assumere la funzione di un assegno di tipo, in senso lato, assistenziale nel caso di assenza di una responsabilità di tipo soggettivo in capo al datore di lavoro. In termini generali, invece, la disposizione in esame - commisurando l'indennità risarcitoria alla retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento - contiene solo una presunzione legale 'iuris tantum' circa l'entità del danno subito dal lavoratore, mentre la questione relativa alla sussistenza della responsabilità risarcitoria deve ritenersi regolata dalle norme del codice civile in tema di risarcimento del danno conseguente ad inadempimento delle obbligazioni, non introducendo l'art. 18 dello statuto dei lavoratori elementi distintivi. Ne consegue l'applicabilità dell'art. 1218 cod civ., secondo cui il debitore non è tenuto al risarcimento del danno nel caso in cui fornisca la prova che l'inadempimento consegue ad impossibilità della prestazione a lui non imputabile. (Nella specie il lavoratore era stato licenziato per incapacità fisica all'esercizio delle mansioni e il giudice di merito, rilevata, in base agli accertamenti espletati, la non sussistenza di tale incapacità, pur dichiarando l'illegittimità del licenziamento, aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno, osservando che il datore di lavoro era stato determinato al licenziamento da plurime certificazioni mediche provenienti da servizi specialistici di strutture pubbliche che lo avevano indotto in un errore inevitabile;
la S.C. ha annullato la sentenza impugnata solo per l'esclusione anche del risarcimento nella misura minima, in base al riportato principio e al rilievo che era configurabile un'impossibilità della prestazione non imputabile al datore di lavoro, essendo stata accertata la sua assenza di colpa e la riferibilità invece di tale impossibilità a una causa a lui estranea che ne aveva necessitato il comportamento, in aderenza alle previsioni normative)" (Cass. 21 settembre 1998, n. 0 9464). A sua volta, tale principio è direttamente riconnesso all'altro (Cass. 28 settembre 1995, n. 10247, Cass, 0 9464/98 citata) secondo cui l'obbligo del risarcimento del danno "non può ricollegarsi a una forma di responsabilità oggettiva e deve perciò escludersi qualora il rifiuto della prestazione sia giustificato da un motivo legittimo" (vedi Corte Cost. n. 420/98). La sentenza impugnata, su tale ultimo punto, non è incorsa in vizi di sorta. Non certamente in violazione di norma di legge, essendosi la società rivolta a pubblica struttura sanitaria, alla quale è demandato per legge, (art. 5, comma temo, della legge 20 maggio 1970, n. 300), in posizione di terzietà tra le parti contrattuali, il controllo della idoneità fisica del lavoratore alla prestazione richiestagli, e altrettanto certamente non in vizi di motivazione, neanche correttamente proposti in questa sede, essendo stata riconnessa l'affermata inidoneità fisica del lavoratore all'accertamento della struttura sopra indicata, che, a sua volta, aveva determinato, in termini non più discrezionali, il provvedimento adottato.
Con il terzo motivo di ricorso De RO AN denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 106 o 107 c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., nonché omessa motivazione in ordine alla non dichiarata responsabilità della Università di Napoli quanto alla errata attestazione della inidoneità del De RO AN a prestare le mansioni di carrellista: la suesposta condotta difensiva della ST implicava una affermazione di responsabilità professionale che avrebbe dovuto indurre i giudici di merito ad estendere la lite nei confronti dell'Ente perché ne fosse affermata la responsabilità quale terzo o garante nei confronti del dipendente.
Nella sentenza impugnata non vi è traccia della questione, sicché essa, così come introdotta nel presente giudizio, non può essere esaminata neanche sotto il profilo meramente ipotetico. Il ricorso, pertanto, va rigettato. Sussistono i giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2002