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Sentenza 18 luglio 2024
Sentenza 18 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/07/2024, n. 29203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29203 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SA OL, nato a [...], il [...] avverso la sentenza del 31/0/2023 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e iii ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Federica Tondin;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla determinazione della pena per il reato di corruzione, e il rigetto nel resto del ricorso;
lette le conclusioni scritte del difensore, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 6 Num. 29203 Anno 2024 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: TONDIN FEDERICA Data Udienza: 11/06/2024 1. La Corte di appello di Torino, con sentenza divenuta irrevocabile il 09/11/2018, ha dichiarato OL SA responsabile di una serie di episodi di accesso abusivo al sistema dell'archivio informatico del Ministero dell'interno (SDI) commessi in concorso con NO AD, sostituto commissario in servizio presso la Questura di Biella (capo a), e del reato di corruzione dello stesso AD, a cui, per ciascuna delle informazioni ottenute a mezzo degli accessi abusivi, corrispondeva importi di denaro variabili dai 50 ai 100 euro (capo b), condannandolo alla pena di anni due e mesi sei di reclusione. La Corte di appello di Brescia, in parziale accoglimento della richiesta di revisione della suddetta sentenza, ha assolto l'imputato limitatamente a uno degli episodi di accesso abusivo a sistema informatico, commesso il 01/03/2013 e indicato al n. 11 del capo a) di imputazione e alla corruzione ad esso connessa. Conseguentemente, ha rideterminato la pena sia in riferimento al reato di accesso abusivo a sistema informatico continuato, sia in riferimento al reato di corruzione. 2. Avverso la sentenza emessa in sede di revisione ha proposto ricorso per cassazione l'imputato denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si deduce il vizio di violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla rideterminazione della pena. La Corte di appello di Torino aveva determinato la pena nel modo seguente: pena base, per il reato più grave di corruzione (capo b) anni 4 di reclusione, diminuita ad anni 2 e mesi 9 di reclusione per l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, aumentata di un anno per la continuazione con il capo a) fino ad anni 3 e mesi 9 di reclusione, diminuita di un terzo per il rito fino a anni 2 mesi 6 di reclusione. La Corte di appello di Brescia, in sede di revisione, ha rideterminato la pena nel seguente modo: pena base anni 3 mesi 9 di reclusione per il delitto più grave di corruzione, ridotta per l'applicazione delle attenuanti generic:he ad anni 2 mesi 6 di reclusione, aumentata di mesi 11 per la continuazione con il capo a) -tenuto conto che la pena in aumento era stata determinata per n. 12 accessi, in 12 mesi- così da pervenire alla pena complessiva di anni 3 e mesi 5 di reclusione, ridotta per il rito ad anni 2, mesi 3 e giorni 10 di reclusione. Deduce il difensore che, essendo intervenuta assoluzione per i fatti di reato commessi il 01/03/2013, l'ultimo episodio di accesso abusivo e di corruzione è del 26/01/2012. La pena per il più grave delitto di corruzione avrebbe, quindi, dovuto tenere conto dei limiti edittali in quel momento previsti e non di quelli, ben superiori, introdotti con I. 6/11/2012 n. 190 (entrata in vigore il 28/11/2012). 2 Inoltre, mentre la Corte di appello di Torino ha determinato la pena base nel minimo edittale, in sede di revisione la pena base è stata quantificata in misura ben superiore, senza alcuna motivazione. 2.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 615-ter cod. pen. Erroneamente la Corte ha ritenuto che siano stati effettuati dodici accessi abusivi, mentre in realtà gli accessi abusivi sono stati cinque, perché il correo si è abusivamente introdotto nel sistema informatico solo cinque volte, chiedendo in ciascuna occasione una pluralità di dati e informazioni. È, quindi, illogica la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui riduce solo di 1/12 l'aumento della pena in continuazione, a fronte dell'esclusione di un episodio di accesso abusivo. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale e il difensore dell'imputato hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO i. Il primo motivo di ricorso è fondato. L'imputato è stato condannato per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, corrotto un pubblico ufficiale, sostituto commissario della Questura di Biella, per ottenere, verso il pagamento di somme di denaro, informazioni su una serie di persone mediante abusive interrogazioni al sistema dell'archivio informatico del Ministero dell'interno (SDI). La condanna, quindi, attiene ai reati di cui agli artt. 81, 615-ter cod. pen. (capo a) e 81, 319, 321 cod. pen. (capo b). I due reati sono stati posti in continuazione tra loro e la pena base è stata determinata ritenendo più grave il delitto di corruzione. Tale delitto era originariamente punito cori la pena della reclusione da due a cinque anni. Con la I. 6 novembre 2012 n. 190(ra- a7la cornice edittale è stata innalzata (` sia nel minimo sia nel massimo (da quattro ad otto anni) e, con successiva I. 27 maggio 2015, n. 69, è stata ulteriormente aumentata sia nel minimo che nel massimo: dal 14 giugno 2015 la corruzione propria è, infatti, punita con la reclusione da sei a dieci anni. \Tr- 3 La sentenza della Corte di appello di Torino, tenuto conto dei limiti edittali - da quattro a otto anni - applicabili al momento della commissione dell'ultimo episodio per cui è intervenuta condanna (01/12/2013), ha ritenuto congruo contenere la pena base nel minimo edittale (p. 31), e l'ha conseguentemente quantificata in quattro anni di reclusione. La Corte di appello di Brescia, in sede di revisione, ha assolto per l'episodio del 01/12/2013, con la conseguenza che l'ultimo reato posto in continuazione è divenuto quello del 26/01/2012. In quel momento il reato di cui all'art. 319 cod. pen. era punito con la pena da due a cinque anni di reclusione. La Corte ha determinato la pena base in anni tre e mesi nove di reclusione, ossia in misura nettamente superiore al minimo edittale. Il giudice della revisione avrebbe dovuto 'invece, in primo luogo, dare atto del mutamento della cornice edittale derivante dall'assoluzione per l'ultimo episodio di corruzione, e, poi, dare conto delle ragioni per cui riteneva di discostarsi in modo così netto, tenuto conto degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., dalla valutazione della Corte di appello di Torino che aveva ritenuto congruo fissare la pena nel minimo edittale. Invece, l'evidente scostamento rispetto ai criteri cui si è espressamente attenuto il giudice del merito non è stato in alcun modo motivato, con la conseguenza che è fondato il primo motivo di ricorso. 2. Il secondo motivo è infondato. La Corte di appello di Brescia ha quantificato l'aumento per la continuazione in undici mesi, pari al numero di interrogazioni effettuate, e, se è vero che il numero di accessi abusivi al sistema informatico è inferiore rispetto alle interrogazioni, non è irragionevole considerare le prime ai fini della determinazione della pena. Del resto la Corte di appello di Torino, in sede di merito, aveva adottato identico parametro, aumentando la pena di dodici mesi per dodici interrogazioni ottenute mediante accessi indebiti al sistema SDI. Il ricorrente deduce che tale sentenza avrebbe considerato solo cinque gli episodi di accesso abusivo, anche se con ciascuno di essi erano state ottenute informazioni relative a più persone, e, a sostegno di tale affermazione, cita una parte del provvedimento in cui, in realtà, viene semplicemente riportato il contenuto di un motivo di ricorso e non la decisione della Corte. 3. In conclusione, l'accoglinnento del primo motivo di ricorso impone di rinviare a diversa Sezione della Corte di appello di Brescia per nuovo giudizio in merito al trattamento sanzionatorio. v V 4
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte d'appello di Brescia. Così deciso il 11/06/2024
udita la relazione svolta dal consigliere Federica Tondin;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla determinazione della pena per il reato di corruzione, e il rigetto nel resto del ricorso;
lette le conclusioni scritte del difensore, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 6 Num. 29203 Anno 2024 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: TONDIN FEDERICA Data Udienza: 11/06/2024 1. La Corte di appello di Torino, con sentenza divenuta irrevocabile il 09/11/2018, ha dichiarato OL SA responsabile di una serie di episodi di accesso abusivo al sistema dell'archivio informatico del Ministero dell'interno (SDI) commessi in concorso con NO AD, sostituto commissario in servizio presso la Questura di Biella (capo a), e del reato di corruzione dello stesso AD, a cui, per ciascuna delle informazioni ottenute a mezzo degli accessi abusivi, corrispondeva importi di denaro variabili dai 50 ai 100 euro (capo b), condannandolo alla pena di anni due e mesi sei di reclusione. La Corte di appello di Brescia, in parziale accoglimento della richiesta di revisione della suddetta sentenza, ha assolto l'imputato limitatamente a uno degli episodi di accesso abusivo a sistema informatico, commesso il 01/03/2013 e indicato al n. 11 del capo a) di imputazione e alla corruzione ad esso connessa. Conseguentemente, ha rideterminato la pena sia in riferimento al reato di accesso abusivo a sistema informatico continuato, sia in riferimento al reato di corruzione. 2. Avverso la sentenza emessa in sede di revisione ha proposto ricorso per cassazione l'imputato denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si deduce il vizio di violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla rideterminazione della pena. La Corte di appello di Torino aveva determinato la pena nel modo seguente: pena base, per il reato più grave di corruzione (capo b) anni 4 di reclusione, diminuita ad anni 2 e mesi 9 di reclusione per l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, aumentata di un anno per la continuazione con il capo a) fino ad anni 3 e mesi 9 di reclusione, diminuita di un terzo per il rito fino a anni 2 mesi 6 di reclusione. La Corte di appello di Brescia, in sede di revisione, ha rideterminato la pena nel seguente modo: pena base anni 3 mesi 9 di reclusione per il delitto più grave di corruzione, ridotta per l'applicazione delle attenuanti generic:he ad anni 2 mesi 6 di reclusione, aumentata di mesi 11 per la continuazione con il capo a) -tenuto conto che la pena in aumento era stata determinata per n. 12 accessi, in 12 mesi- così da pervenire alla pena complessiva di anni 3 e mesi 5 di reclusione, ridotta per il rito ad anni 2, mesi 3 e giorni 10 di reclusione. Deduce il difensore che, essendo intervenuta assoluzione per i fatti di reato commessi il 01/03/2013, l'ultimo episodio di accesso abusivo e di corruzione è del 26/01/2012. La pena per il più grave delitto di corruzione avrebbe, quindi, dovuto tenere conto dei limiti edittali in quel momento previsti e non di quelli, ben superiori, introdotti con I. 6/11/2012 n. 190 (entrata in vigore il 28/11/2012). 2 Inoltre, mentre la Corte di appello di Torino ha determinato la pena base nel minimo edittale, in sede di revisione la pena base è stata quantificata in misura ben superiore, senza alcuna motivazione. 2.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 615-ter cod. pen. Erroneamente la Corte ha ritenuto che siano stati effettuati dodici accessi abusivi, mentre in realtà gli accessi abusivi sono stati cinque, perché il correo si è abusivamente introdotto nel sistema informatico solo cinque volte, chiedendo in ciascuna occasione una pluralità di dati e informazioni. È, quindi, illogica la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui riduce solo di 1/12 l'aumento della pena in continuazione, a fronte dell'esclusione di un episodio di accesso abusivo. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale e il difensore dell'imputato hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO i. Il primo motivo di ricorso è fondato. L'imputato è stato condannato per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, corrotto un pubblico ufficiale, sostituto commissario della Questura di Biella, per ottenere, verso il pagamento di somme di denaro, informazioni su una serie di persone mediante abusive interrogazioni al sistema dell'archivio informatico del Ministero dell'interno (SDI). La condanna, quindi, attiene ai reati di cui agli artt. 81, 615-ter cod. pen. (capo a) e 81, 319, 321 cod. pen. (capo b). I due reati sono stati posti in continuazione tra loro e la pena base è stata determinata ritenendo più grave il delitto di corruzione. Tale delitto era originariamente punito cori la pena della reclusione da due a cinque anni. Con la I. 6 novembre 2012 n. 190(ra- a7la cornice edittale è stata innalzata (` sia nel minimo sia nel massimo (da quattro ad otto anni) e, con successiva I. 27 maggio 2015, n. 69, è stata ulteriormente aumentata sia nel minimo che nel massimo: dal 14 giugno 2015 la corruzione propria è, infatti, punita con la reclusione da sei a dieci anni. \Tr- 3 La sentenza della Corte di appello di Torino, tenuto conto dei limiti edittali - da quattro a otto anni - applicabili al momento della commissione dell'ultimo episodio per cui è intervenuta condanna (01/12/2013), ha ritenuto congruo contenere la pena base nel minimo edittale (p. 31), e l'ha conseguentemente quantificata in quattro anni di reclusione. La Corte di appello di Brescia, in sede di revisione, ha assolto per l'episodio del 01/12/2013, con la conseguenza che l'ultimo reato posto in continuazione è divenuto quello del 26/01/2012. In quel momento il reato di cui all'art. 319 cod. pen. era punito con la pena da due a cinque anni di reclusione. La Corte ha determinato la pena base in anni tre e mesi nove di reclusione, ossia in misura nettamente superiore al minimo edittale. Il giudice della revisione avrebbe dovuto 'invece, in primo luogo, dare atto del mutamento della cornice edittale derivante dall'assoluzione per l'ultimo episodio di corruzione, e, poi, dare conto delle ragioni per cui riteneva di discostarsi in modo così netto, tenuto conto degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., dalla valutazione della Corte di appello di Torino che aveva ritenuto congruo fissare la pena nel minimo edittale. Invece, l'evidente scostamento rispetto ai criteri cui si è espressamente attenuto il giudice del merito non è stato in alcun modo motivato, con la conseguenza che è fondato il primo motivo di ricorso. 2. Il secondo motivo è infondato. La Corte di appello di Brescia ha quantificato l'aumento per la continuazione in undici mesi, pari al numero di interrogazioni effettuate, e, se è vero che il numero di accessi abusivi al sistema informatico è inferiore rispetto alle interrogazioni, non è irragionevole considerare le prime ai fini della determinazione della pena. Del resto la Corte di appello di Torino, in sede di merito, aveva adottato identico parametro, aumentando la pena di dodici mesi per dodici interrogazioni ottenute mediante accessi indebiti al sistema SDI. Il ricorrente deduce che tale sentenza avrebbe considerato solo cinque gli episodi di accesso abusivo, anche se con ciascuno di essi erano state ottenute informazioni relative a più persone, e, a sostegno di tale affermazione, cita una parte del provvedimento in cui, in realtà, viene semplicemente riportato il contenuto di un motivo di ricorso e non la decisione della Corte. 3. In conclusione, l'accoglinnento del primo motivo di ricorso impone di rinviare a diversa Sezione della Corte di appello di Brescia per nuovo giudizio in merito al trattamento sanzionatorio. v V 4
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte d'appello di Brescia. Così deciso il 11/06/2024