Sentenza 29 gennaio 2016
Massime • 1
In tema di circostanze, è estendibile ai concorrenti che siano a conoscenza o ignorino per colpa tale qualità, la circostanza aggravante dell'abuso di prestazione d'opera di cui all'art. 61 n. 11 cod. pen., non rientrando la stessa tra quelle circostanze soggettive da valutarsi soltanto con riguardo alla persona cui si riferiscono. (Fattispecie in tema di furto commesso con abuso della qualità di custode, in cui la Corte ha ritenuto corretta la pronuncia di merito che aveva esteso l'aggravante al concorrente nel reato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/01/2016, n. 20053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20053 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2016 |
Testo completo
2005 3/ 1 6 53 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 29/01/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N.188/2016 ROCCO MARCO BLAIOTTA Dott. - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE SALVATORE DOVERE Dott. - N. 30561/2015- Consigliere - PASQUALE GIANNITI Dott. Dott. UGO BELLINI - Consigliere - - Consigliere - Dott. DANIELE CENCI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LA HA N. IL 03/10/1987 TE UR N. IL 08/10/1987 avverso la sentenza n. 181/2014 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del 04/03/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/01/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE DOVERE Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Debie Candie che ha concluso perI'memmat berwa viense;
Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. th RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Cagliari ha parzialmente riformato la pronuncia emessa dal Tribunale di Cagliari che aveva dichiarato AN HA, AT UR e DD EL responsabili del furto aggravato di numerose bottiglie di vino e liquori, sottratte a EI Riccardo e FI IG commettendo il fatto con abuso della qualità di custode del AN, ed aveva condannato i primi due alla pena di mesi sette di reclusione ed euro 300,00 di multa, e la DD alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa;
la riforma ha importato la dichiarazione di non doversi procedere nei confronti della DD per essere estinto il reato per prescrizione, previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 cod. pen. Secondo l'accertamento condotto nei gradi di merito, nel settembre 2006 i Carabinieri di Carbonia ebbero notizia che HA AN stava asportando bevande alcoliche dalla discoteca "So Sa", sita in località Porto Pino. Dapprima furono presi contatti con i gestori del locale pubblico, Riccardo EI e IG FI, avendo conferma di ammanchi risultanti tra le bottiglie del bar. Il 19 settembre 2006 i Carabinieri apprestarono un servizio di osservazione nei pressi della discoteca con auto di copertura al fine di verificare eventuali movimenti di persone sospette nel corso del quale poterono osservare l'arrivo della vettura con due donne a bordo, individuate nella DD e nella AT, che dopo aver segnalato il loro arrivo con un colpo di clacson accedevano attraverso il cancello al piazzale della discoteca;
subito dopo il cancello si era richiuso, per poi riaprirsi permettendo alla vettura di uscire e allontanarsi con a bordo, oltre alle due donne, anche HA AN. Una diversa pattuglia fermò l'auto e procedette ad una perquisizione, che portò al rinvenimento all'interno del veicolo di una gran quantità di bottiglie di spumante, champagne, alcolici in genere e succhi di frutta, di cui gli occupanti non giustificarono in alcun modo il possesso. Estese le perquisizioni anche alle abitazioni di AN e della DD (con la quale conviveva la figlia AT), furono trovate anche all'interno di quelle case un gran numero di bottiglie, che poste in sequestro vennero riconosciute dal EI e dal FI come quelle che essi detenevano all'interno della discoteca. Secondo i gestori, il AN e la AT erano stati assunti nel mese di giugno di quell'anno e non vi erano pendenze economiche con questi. Per il Tribunale gli imputati non avevano fornito nessuna prova concreta idonea a dimostrare una presunta autorizzazione verbale ad acquisire le bottiglie che sarebbe stata rilasciata loro dai gestori, al fine di compensare il preteso mancato pagamento delle mensilità di agosto e settembre della loro retribuzione. Her 2 2. Avverso tale decisione ricorrono per cassazione HA AN e AT UR a mezzo del difensore di fiducia, avv. Maria Lucia Mancosu, articolando multiple censure, con le quali si contesta il giudizio di attendibilità delle persone offese, ponendo in evidenza le contraddizioni nelle quali esse sarebbero cadute, e il giudizio di inattendibilità degli imputati. In particolare si evidenziano: - il travisamento della prova riguardo alle dichiarazioni della AT;
- le contraddizioni tra le parole del Fiore e quelle del EI;
- l'inattendibilità delle persone offese per il fatto di aver fatto lavorare in nero i due giovani imputati;
- l'incongruenza della motivazione con la quale la Corte di Appello ha giudicato 'di comodo' la versione del AN e della AT;
l'illogicità della motivazione a sostegno del giudizio di inattendibilità della AT e della DD;
- la illogicità della motivazione laddove ritiene che non fosse emerso che la prima notizia ai Carabinieri fosse stata data dal FI e dal EI. Incongrue si reputano le argomentazioni utilizzate per ritenere che anche a carico della AT fosse risultata integrata l'aggravante di cui all'art. 61, n. 11 cod. pen., in realtà contestata al solo AN. La dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione pronunciata nei confronti della Puddi avrebbe dovuto lasciare il campo ad una pronuncia di assoluzione, così venendo meno l'aggravante di cui all'art. 625 n. 3 cod. pen. nei confronti del AN e della AT. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. I ricorsi sono infondati.
3.1. In ragione della natura delle doglianze, risulta necessario puntualizzare che in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo;
per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 dep. 31/03/2015, O., Rv. 262965). Наи 3 Il ricorso all'esame si caratterizza appunto per la indicazione di una serie di punti - ritenuti - critici della motivazione impugnata, che al di là delle ripetizioni, attengono essenzialmente alla valutazione della prova: di quella offerta dalle dichiarazioni del FI e del EI e di quella che per la esponente si concretizzerebbe nelle parole degli imputati. Orbene, giova svolgere una breve sintesi della motivazione esposta dalla Corte di Appello. A fronte del dato oggettivo del rinvenimento di beni provenienti dalla discoteca nel veicolo ove viaggiavano tutti gli imputati e nelle abitazioni del AN e del duo DD-AT, che unitamente alla clandestinità dell'asporto asserita dai gestori del locale costituiva la base dell'accusa, la difesa ha prospettato che si trattasse di una retribuzione corrisposta 'in natura' per alcuni dei mesi di lavoro svolti dal AN e dalla AT presso la discoteca. La Corte di Appello ha ritenuto che la versione difensiva non trovasse conforto nelle acquisizioni processuali. Da un canto, l'attendibilità del FI e del EI' era stata 'verificata positivamente', stante i buoni rapporti esistenti tra il primo ed il AN, riferiti da entrambi e concretizzatisi nel dare lavoro anche alla AT su richiesta di quest'ultimo e nel permettere ai due giovani di dormire presso la discoteca;
nonché in considerazione dell'avvenuto pagamento della retribuzione dei mesi di giugno e luglio al AN e alla AT, secondo quanto riferito da tutte le parti in causa, pur in assenza di regolarizzazione del rapporto di lavoro, che sarebbe seguita solo ad agosto. Dall'altro, la versione degli imputati non aveva trovato alcun riscontro esterno alle dichiarazioni dei medesimi, non essendo tale il contratto di assunzione disconosciuto dal AN e dalla AT;
anzi, anche tra quanto riferito dalla DD e dalla AT emergevano significative discrasie;
soprattutto, quella versione era stata resa sette anni dopo i fatti, soltanto nel corso del dibattimento.
3.2. Orbene, in primo luogo, a risolvere una incongrua evocazione leggibile nel ricorso, occorre ricordare che il travisamento della prova, quale vizio deducibile con ricorso per cassazione, può essere dedotto quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", essere superato il limite costituito dal "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009 - dep. 08/05/2009, P.C. in proc. Buraschi, Rv. 243636; Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007 - dep. 21/06/2007, Musumeci, Rv. 237207; Sez. 2, n. 5223 del 24/01/2007 - dep. 07/02/2007, Medina ed altri, Rv. 236130), o il caso in cui flee entrambi i giudici di merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 44756 del 22.10.2013, Buonfine ed altri, n.m.), Ciò posto, deve muoversi dal principio secondo il quale le dichiarazioni della persona offesa cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma - terzo, cod. proc. pen. possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015 - dep. 27/10/2015, Manzini, Rv. 265104). A tal fine è necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del suo convincimento, consentendo così l'individuazione dell'iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata;
mentre non ha rilievo, al riguardo, il silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame qualora si tratti di deduzione disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, non essendo necessaria l'esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese ed essendo, invece, sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014 - dep. 14/01/2015, Pirajno e altro, Rv. 261730). Nel caso che occupa la valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni del Fiore ha messo in luce la credibilità soggettiva dello stesso, alla luce dei rapporti intrattenuti con il AN, certamente non conducenti alla plausibilità di un'accusa ingiusta nei confronti dello stesso ed anzi compatibile con quella segnalazione priva di indicazioni soggettive fatta ai Carabinieri, una volta constatato l'ammanco. Quanto appena rilevato permette anche di evidenziare la non manifesta illogicità della motivazione, nella parte in cui esclude che il Fiore ed il EI fossero state le fonti anonime che avevano allertato i Carabinieri 'verso la persona del AN' nonostante i due gestori avessero riferito di aver segnalato i furti;
in altri termini, il dato processuale esibito dalla corte distrettuale e richiamato dai ricorrenti si riferisce ad una segnalazione dei gestori che non esponeva il AN come possibile autore dei fatti;
ed é tale dato che il giudice di secondo grado ha potuto valutare ragionevolmente come sintonico allo stato dei rapporti correnti tra il Fiore ed il AN. Nella medesima prospettiva la corte territoriale ha analizzato la circostanza del contratto di assunzione disconosciuto dagli imputati. Rispetto alla valutazione datane non può che rimarcarsi la decisività della notazione secondo la quale l'ipotesi dell'avvenuto accordo per la retribuzione 'in natura' é incoerente con la prospettazione di un intento calunniatorio che si sarebbe determinato a seguito del contrasto insorto quando i $ fler 5 gestori avrebbero sottoposto al AN e alla AT un contratto che faceva risalire l'assunzione al 10 agosto. Conclusivamente, i rilievi, frammentari, di esiguo spessore, che l'esponente muove alla sentenza impugnata non erodono il nucleo essenziale delle argomentazioni che sostengono il giudizio di responsabilità.
3.3. Con riferimento alla denunciata illegittimità dell'attribuzione anche alla AT della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 11 cod. pen., derivante dal fatto che la contestazione enuncia unicamente un "abuso della qualità di custode del AN", mette conto rammentare che a seguito della sostituzione del testo dell'art. 118 cod. pen. ad opera dell'art. 3 della legge 7 febbraio 1990, n. 19, al concorrente non si comunicano più le circostanze soggettive concernenti i motivi a delinquere, l'intensità del dolo, il grado della colpa e quelle relative all'imputabilità ed alla recidiva, ma sono ancora valutate riguardo a lui le altre circostanze soggettive indicate dall'art. 70, primo comma, n. 2, cod. pen., cioè quelle attinenti alle qualità personali del colpevole ed ai rapporti tra il colpevole e la persona offesa. Si estendono, dunque, al concorrente il quale ne sia a conoscenza o le ignori per colpa le circostanze relative alla relazione di - prestazione di opera instaturatasi tra il AN e i gestori della discoteca (si veda, per un'pplicazione in tema di estorsione e di aggravante della commissione del fatto ad opera di un partecipe all'associazione di tipo mafioso, Sez. 6, n. 41514 del 25/09/2012 dep. 24/10/2012, Adamo ed altri, Rv. 253807; per un'applicazione in tema di reato commesso dal custode del bene, Sez. 3, n. 35550 del 20/05/2010 - dep. 04/10/2010, Coppola e altro, Rv. 248365). Ne consegue che, non essendo in alcun modo contrastato che la AT avesse avuto conoscenza della posizione lavorativa del AN, correttamente l'aggravante in parola è stata ritenuta anche nei suoi confronti.
3.4. Aspecifica é poi la pretesa di veder identificato da questa Corte un vizio della pronuncia impugnata perché non avrebbe mandato assolto la DD invece che dichiarare estinto il reato. Una simile denuncia avrebbe richiesto l'indicazione degli elementi, presenti nel testo stesso della decisione impugnata, che davano evidenza all'innocenza della medesima.
4. In conclusione, i ricorsi devono essere rigettati ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/1/2016. Il Consigliere estensore Il Presidente CASSA Rocco Marco Blaiotta Salvatore Dovere ONS Blanche CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE FV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA 13 MAR 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIU Drsa Gabriella Lamelza