Sentenza 6 luglio 1999
Massime • 1
La prova della destinazione al riutilizzo dei rifiuti deve essere obiettiva, univoca e completa, non potendosi tenere conto solo delle affermazioni o delle intenzioni dell'interessato, posto che i rifiuti richiedono un corretto e tempestivo recupero, se possibile e dimostrato, oppure il loro smaltimento in modo compatibile con la salute e l'ambiente, interessi primari della società.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/07/1999, n. 11007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11007 |
| Data del deposito : | 6 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Acquarone RENATO Presidente del 06/07/1999
1. Dott. Postiglione AMEDEO Consigliere SENTENZA
2. " Grassi ALDO Consigliere N. 2677
3. " Teresi ALFREDO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Squassoni CLAUDIA Consigliere N. 2368/1999
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti dal PM presso la C.A. di Perugia e da ER NG n. Todi 19.7.1927
avverso la sentenza del Pretore di Todi del 19.6.1998 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Amedeo Postiglione
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Antonio Albano che ha concluso per il rigetto del ricorso dello imputato e l'accoglimento del ricorso del PM, con l'annullamento con rinvio alla C.A. di Perugia limitatamente alla pena.
Udito il difensore Avv. Luciano Antonini
Fatto e diritto
Il Pretore di Todi, con sentenza del 19.6.1998, condannava ER NG alla pena di due milioni di ammenda per il reato di cui all'art. 25, 2^ comma D.P.R. 915/82 (realizzazione e gestione di una discarica di rifiuti senza autorizzazione regionale) ed alla pena di quattro milioni per violazione degli artt. 3, 2^ comma, lettera b, e 14, 3^ comma D.Lgs 95/92 (deposito e scarico di oli esausti con effetti nocivi sul suolo).
Contro questa sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione sia il Procuratore generale C.A. di Perugia (deducendo la erronea determinazione della pena), sia l'imputato (deducendo violazione di legge ed erronea motivazione, in quanto non trattavasi di rifiuti, ma di materiali destinati alla commercializzazione). Il ricorso dell'imputato non può essere accolto, perché la prova della destinazione al riutilizzo dei rifiuti deve essere obiettiva, univoca e completa, non potendosi tener conto solo delle affermazioni o delle intenzioni dell'interessato, posto che i rifiuti richiedono un corretto e tempestivo recupero)se possibile e dimostrato i oppure il loro smaltimento in modo compatibile con la salute e l'ambiente, interessi primari della società.
Nel caso in esame trattavasi di 25 camions fuori uso, 5 autovetture fuori uso;
3 rimorchi fuori uso;
4 cisterne;
pneumatici; presse;
50 fusti di metallo;
3 trattori fuori uso;
elettrodomestici, macchinari e materiali vari e perfino residuati bellici, cioè proiettili, costituenti materiali sparsi ed abbandonati per una vasta area senza alcun autorizzazione regionale.
I giudici di merito giustamente hanno esclusa la giuridica rilevanza alla interclusione del fondo per la costruzione di uno spartitraffico nell'attigua superstrada, in quanto tale interclusione consentiva comunque l'utilizzo di alternative di accesso.
Comunque il vero problema era costituito dalla assenza di prova del riutilizzo dei materiali e dalla natura di vera e propria "discarica" abusiva.
Quanto ai fusti di olii esausti rinvenuti sul posto, è risultato che mancava l'autorizzazione regionale per lo stoccaggio e che parte dell'olio si era riversato sul terreno impregnandolo, come da fotografie e deposizioni in atti.
Fermo rimanendo che gli olii esausti sono "rifiuti", non sottratti come tali alla disciplina del D.Lgs 22/97 ora vigente (che non ha abrogato il D.Lgs 95/92 con l'articolo 56), correttamente il Pretore ha ravvisato la penale responsabilità dell'imputato ex artt. 3, 2^ c. lett. b e 14 comma 3, D.Lgs 95/92, considerata norma speciale della materia. Deve essere accolto il ricorso del P.M. per omessa statuizione anche della pena dell'arresto in ordine al reato sub A della rubrica, previsto con pene congiunte.
P.Q.M.
La Corte, Annulla l'impugnata sentenza limitatamente alla determinazione della pena per il reato sub A con rinvio alla Pretura Circondariale di Perugia. Rigetta il ricorso dell'imputato, che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 luglio 1999.
Depositato in Cancelleria il 27 settembre 1999