Ordinanza cautelare 15 marzo 2024
Ordinanza cautelare 28 giugno 2024
Decreto cautelare 23 agosto 2024
Ordinanza cautelare 26 settembre 2024
Sentenza 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 23/04/2026, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00492/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00734/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 734 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
ME s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Mangialardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Dell'Anna e Camilla Caporusso, con domicili digitali come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Puglia, non costituita in giudizio;
ARPA Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Maria Laura Chiapperini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
- del provvedimento prot. n. 189437 del 15 giugno 2022, con il quale il Comune di Bari ha espresso il diniego definitivo sulla domanda di autorizzazione presentata da ME, ai sensi dell''art 44 del d.lgs. 259/2003, per lo spostamento del suo impianto trasmissivo radiofonico, sito in Bari, P.zza Luigi di Savoia n. 24 (emittente “Radio Deejay” 93,200 MHz), presso il sito di radiocomunicazione esistente sito sempre in Bari alla via Marchese di Montrone, proprietà di INWIT spa e catastalmente individuato al NCEU Foglio 94 Particella 828;
- del provvedimento prot. n. 170534 del 31 maggio 2022 con cui il Comune di Bari ha trasmesso il preavviso di diniego dell''istanza; - delle note di ARPA Puglia prot. n. 24069 del 6 aprile 2022 e prot. n. 26882 del 14 aprile 2022; - di ogni altro atto presupposto, collegato e/o consequenziale e, in particolare, della nota comunale del 28 marzo 2022;
- altresì, per l'annullamento o disapplicazione - del Regolamento Regionale 14 settembre 2006, n. 14, ove inteso nel senso di impedire lo spostamento dell'impianto di ME, nella parte in cui alla lettera B - “Obiettivi di qualità” - riporta che: “l'insediamento di nuovi impianti radiotelevisivi è consentito unicamente in aree esterne al perimetro del centro abitato, secondo la definizione di cui all'art. 3 d.lgs 285/1992, salvo comprovate e documentate esigenze di servizio”; e per l'accertamento dell'obbligo dell''ARPA di provvedere alla emissione del parere di competenza previsto dall'art. 44, comma 5, del d.lgs. 259/2003;
Sui motivi aggiunti presentati in data 31 maggio 2024 per l’annullamento:
- del provvedimento prot. n. 179474.U del 20 maggio 2024, con il quale il Comune di Bari “ ha espresso il diniego definitivo all’istanza presentata ai sensi dell’art 44 del d.lgs. 207/2021, per lo smantellamento dell’impianto esistente di “Radio Deejay” 93,200 MHz sito in Piazza Luigi di Savoia n. 24 e contestuale spostamento presso il sito esistente di proprietà della società INWIT posto in Via Marchese di Montrone, catastalmente individuato al NCEU ai seguenti riferimenti Sezione: A Foglio: 94 Particella: 828 ”;
- del provvedimento del 15 aprile 2024, con il quale il Comune ha trasmesso la “Comunicazione relativa al possibile rigetto dell’istanza”, corredata della relazione di un consulente esterno dell’ente;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale.
Sui motivi aggiunti presentati in data 7.11.2024 per l’annullamento:
- del provvedimento prot. 313708.U del 16 settembre 2024, con il quale il Comune di Bari ha rigettato l’istanza di convocazione della conferenza di servizi presentata il 5 settembre 2024, in relazione alla istanza presentata dalle società, ai sensi dell’art 44 del d.lgs 259/2003, per lo smantellamento dell’impianto di “Radio Deejay” 93.200 MHz sito alla Piazza Luigi di Savoia n. 24 e contestuale spostamento presso il sito esistente di proprietà della società INWIT spa posto alla via Marchese di Montrone, catastalmente individuato al NCEU al foglio 94 particella:828; del provvedimento del 22 ottobre 2024, con il quale il Comune di Bari, riscontrando l’ulteriore istanza di richiesta di partecipazione alla conferenza di servizi, formulata il 27 settembre 2024, ha ribadito il rigetto;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bari e di ARPA Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2026 il dott. LO IE e uditi per le parti i difensori avv. Giovanni Mangialardi, per la parte ricorrente, avv. Michele Dell'Anna e avv. Camilla Caporusso, per il Comune resistente; nessuno comparso per l'ARPA Puglia.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e IR
1.- Con ricorso depositato come previsto in rito, la società istante impugnava, unitamente agli atti connessi, il provvedimento del 15 giugno 2022, con il quale il Comune di Bari ha espresso il diniego definitivo sulla domanda di autorizzazione presentata, ai sensi dell’art 44 del d.lgs. n. 259/2003, per lo spostamento del suo impianto radiofonico in Bari dal sito di p.zza Luigi di Savoia n. 24 al sito di radiocomunicazione esistente in via Marchese di Montrone, di proprietà di INWIT s.p.a.
In fatto, deduceva di dover procedere (unitamente ad altre emittenti) alla rimozione del traliccio per radiocomunicazioni di proprietà di terzi, sito nel centro abitato di Bari, alla p.zza Luigi di Savoia n. 24, in quanto accertato privo di titolo edilizio, a seguito delle sentenze del T.A.R. Puglia, sez. III, 6 agosto 2019, n. 1131 e del Consiglio di Stato, sez. VI, 5 luglio 2021, n. 5092; pertanto, ha presentato domanda di autorizzazione, ai sensi dell’art. 44 d.lgs. n. 259/2003, per il trasferimento del proprio impianto presso il traliccio di proprietà di INWIT s.p.a., esistente ed autorizzato in Bari, alla via Marchese di Montrone (interno al centro abitato), poco distante dal primo, con allegata relazione tecnica di parte.
In diritto, censurava: i) con riferimento agli atti del Comune, la violazione degli artt. 3 e 97 Cost.; degli artt. 1, 9 3 e 6 della legge 241/1990; degli artt. 3, 43, 44, 51 d.lgs. n. 259/2003; degli artt. 4, 8 e 14 legge n. 36/2001; del regolamento regionale n. 14/2006, nonché l’eccesso di potere per illogicità ed irragionevolezza; ii) con riferimento più specifico all’inerzia dell’ARPA, la violazione degli artt. 3 e 97 Cost.; dell’art. 2 legge 241/1990; dell’art. 44 d.lgs n. 259/2003; dell’art. 14 della legge 36/2001; del regolamento regionale 14/2006.
2.- Resistevano con costituzione formale il Comune di Bari e l’ARPA Puglia.
3.- Indi, la società ricorrente proponeva domanda cautelare, temendo la cessazione dell’irradiamento del segnale di ME, in ampia parte del territorio.
4.- La domanda cautelare veniva accolta, ai soli fini del riesame da parte del Comune di Bari della decisione di rigetto dell’istanza di trasferimento dell’impianto.
5.- Dipoi, con ( primi) primi motivi aggiunti , con domanda cautelare, veniva gravato il provvedimento del 20 maggio 2024, con il quale il Comune di Bari, in ottemperanza dell’ordinanza cautelare, ha espresso il diniego definitivo all’istanza presentata, ai sensi dell’art. 44 d.lgs. n. 207/2021, per lo smantellamento dell’impianto esistente nel sito in piazza Luigi di Savoia n. 24 e per il contestuale spostamento presso il sito esistente di proprietà della società INWIT in via Marchese di Montrone.
In diritto, venivano censurati: i) la violazione degli artt. 3 e 97 Cost.; dell’art. 25 d.lgs. n. 208/2021; dell’art. 14 legge n. 36/2001, dell’art. 44 d.lgs. n. 259/2003 e dell’ordinanza del T.A.R. n. 130 del 15 marzo 2024, l’incompetenza; ii) la violazione degli artt. 3 e 97 Cost.; degli artt. 3 e 6 legge n. 241/1990; del paragrafo 8.4.3 delle norte tecniche CEI 211-10, nonché l’erroneità nel merito della motivazione dei provvedimenti impugnati.
6.- La nuova domanda cautelare veniva rigettata, in quanto, a seguito dell’acquisizione di relazione tecnica ed ulteriori approfondimenti, l’Amministrazione comunale ha espresso definitivo diniego, per le ivi evidenziate plurime carenze dell’istanza della società.
7.- Con (secondi) motivi aggiunti , con domanda cautelare, veniva impugnato il provvedimento del 16 settembre 2024, con il quale il Comune di Bari rigettava l’istanza di convocazione di una conferenza di servizi, unitamente agli altri operatori radiofonici, in relazione alla istanza presentata dalle società, ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003, per lo smantellamento dell’impianto di sito in piazza Luigi di Savoia n. 24 presso il sito esistente di proprietà della società INWIT s.p.a. posto in via Marchese di Montrone.
8.- La domanda cautelare veniva accolta, pendendo ancora approfondimento istruttorio del Comune, in ordine alla posizione delle altre emittenti radio, interessate da analoghi provvedimenti sfavorevoli, al fine di assicurare la par condicio , nella sede propria procedimentale, nelle forme del procedimento utili allo scopo.
9.- Di seguito allo svolgimento della conferenza di servizi, venivano emanati tutti dinieghi definitivi, con destinatarie le varie emittenti interessate (come depositate in atti); per quanto riguarda la società ricorrente, il Comune di Bari riteneva – in considerazione della pendenza di fasi procedimentali e stadi di avanzamento in toto distinte – di dover procedere ad un apposito approfondimento separato, che comunque si concludeva in senso negativo, al pari di quanto disposto per tutte le altre emittenti.
10.- Scambiati ulteriori documenti, memorie e repliche, alla fissata udienza pubblica, dopo ampia discussione, la causa passava in decisione.
11.- Il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati.
Punto di partenza, per dirimere la controversia insorta, è la considerazione per cui lo spostamento in discussione è necessario, in quanto il Comune di Bari, con provvedimento confermato dalle sentenze del T.A.R. Puglia n. 1131/2019 e del Consiglio di Stato n. 5092/2021, ha ordinato la rimozione del traliccio di p.zza Luigi di Savoia n. 24.
In secondo luogo, va considerato che il regolamento della Regione Puglia del 14 Settembre 2006, n. 14, per l’applicazione della legge reg. 8 marzo 2002, n. 5, alla “lettera B-Obiettivi di qualità” consente l’insediamento di nuovi impianti radiotelevisivi “ unicamente in aree esterne al perimetro del centro abitato […] salvo comprovate e documentate esigenze di servizio ”.
Insiste parte ricorrente nel senso che la relazione tecnica, redatta dal proprio consulente, prof. Michele Midrio (ordinario del Politecnico di ingegneria e architettura dell’Università di Udine), comprovi che l’impianto de quo , per esigenze di servizio, non potrebbe esser mai installato all’esterno del centro abitato. A tal fine, parte ricorrente svolge diverse considerazioni circa l’efficienza del segnale.
Al contrario, il Comune di Bari afferma di aver effettuato tutti gli approfondimenti amministrativi e tecnici del caso, anche avvalendosi di un consulente esterno, l’ing. Pasquale Fantasia (tecnico esperto ecem livello senior specializzato nella valutazione dei rischi da esposizione a campi elettromagnetici, iscritto al n. 2097 dell’Albo consulenti del Tribunale di Bari), i quali non hanno consentito di riportare quelle “ comprovate e documentate esigenze di servizio ”, che impediscano la delocalizzazione degli impianti in parola in “ aree esterne al perimetro del centro abitato ”.
Ritine il Collegio che il gravato provvedimento di diniego del 20 maggio 2024 (che invero ha superato il precedente) sia sorretto da valide motivazioni sia amministrative sia tecniche. Tali argomentazioni – integrate da relazione di uno specialista nel settore – risultano coerenti con la legislazione statale e regionale, le quali impongono di bilanciare l’insediamento degli impianti di telecomunicazione, con l’imprescindibile esigenza di minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.
In verità, alla possibilità di poter preservare l’impianto in abitato cittadino (nella nuova sede di via Marchese di Montrone), osta una prima considerazione di carattere amministrativo. La società ha presentato istanza per l'installazione di un impianto, con una potenza di 500 Watt, quando ancora non disponeva dell’autorizzazione ministeriale prevista dall'art. 25, comma 2, d.lgs. n. 208/2021.
Infatti, tale titolo è stato richiesto al MISE solo in un secondo momento e l'Ispettorato territoriale, con provvedimento del 29 giugno 2022, ha rilasciato soltanto un’autorizzazione di natura provvisoria e sperimentale, limitata a n. 120 giorni e per una potenza ridotta a 250 Watt. Al contrario di quanto sostenuto dalla ricorrente, l’autorizzazione ministeriale non offre alcun riscontro alle tesi sostenute dalla relazione del consulente di parte, circa l'idoneità del sito. La natura temporanea del titolo, il dimezzamento della potenza e le rigide prescrizioni sui controlli interferenziali smentiscono l’ipotesi avanzata, secondo cui la collocazione in questione sia stata ritenuta risolutiva o priva di criticità, sotto il profilo delle interferenze.
Il (nuovo) provvedimento del 20 maggio 2024, impugnato con motivi aggiunti, dà compiutamente conto delle interlocuzioni intercorse con ARPA e MISE e valorizza le relazioni del consulente tecnico incaricato dall’amministrazione, le quali evidenziano l’incompletezza del parere reso dal consulente di parte. Ergo , il provvedimento ribadisce l'insussistenza delle condizioni per derogare alla clausola regolamentare, che impone l’insediamento dei nuovi impianti radiotelevisivi al dì fuori del perimetro del centro abitato, non essendo state comprovate, né documentate specifiche esigenze di servizio.
Sul punto, va ribadito che il provvedimento dell’Ispettorato territoriale del MISE del 29 giugno 2022 costituiva un’autorizzazione provvisoria per prove tecniche; tale atto della durata limitata a soli n. 120 giorni prevedeva l'esercizio per un impianto a 250 Watt (in luogo dei 500 Watt richiesti dalla società ricorrente), subordinando tutto a rigorose prescrizioni (controlli in loco , rilevamenti nell'area di servizio e verifica di eventuali interferenze segnalate da altri operatori).
Una simile riepilogata sequenza dei fatti evidenzia come la domanda della società ricorrente sia invero in nuce viziata, poiché la società avrebbe dovuto, in primo luogo, ottenere un titolo ministeriale definitivo e conforme alle proprie necessità operative e, solo in un secondo tempo, avviare l' iter comunale, anziché pretendere un insediamento definitivo in pieno centro urbano.
Tali considerazioni sono dirimenti, ai fini del rigetto delle impugnative.
Per completezza, va osservato che il parere tecnico di parte ricorrente è di tipo cd. “aperto”, non parte dal dettato regolamentare, ma prende le mosse dal sito prescelto, nell’abitato, illustrandone i presunti pregi e sostenendo che altre soluzioni, specie esterne, sarebbero meno idonee , ma, per ciò non solo, non sono comunque idonee a irradiare il segnale, se installate in modo atto a diffondere lo stesso nelle direzioni desiderate.
Il MISE, Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, Divisione VIII – IT Puglia Basilicata e Molise, registrata al Comune di Bari al prot. n. 148806 del 12.5.2022, non si è espresso favorevolmente in merito al superamento delle prescrizioni dettate dalla lettera B del Regolamento Regionale 14 settembre 2006, n. 14. Come ha chiarito il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5092/2021, la clausola del regolamento regionale n. 14/2006 che prevede, quale regola, l’insediamento dei nuovi impianti radiotelevisivi al di fuori dal centro abitato è pienamente legittima e non rappresenta un divieto assoluto, in quanto ammette deroghe (solo) in presenza di “ comprovate e documentate esigenze di servizio ”.
La relazione tecnica dell’ing. Pasquale Fantasia, esperto nel campo, ha affermato, al punto 5, che: « A seguito di analisi e di valutazioni di dettaglio esposte in questa Relazione si conclude che il citato diniego del Comune di Bari è ampiamente confermato ed avvalorato dai seguenti motivi: - l’istanza di autorizzazione, ex art. 44 del D.Lgs. 207/2021, presentata da ME S.p.a. non è conforme ai dettami normativi poiché ai fini della obbligatoria valutazione di impatto elettromagnetico l’istante erroneamente identifica l'impianto da trasferire come appartenente alla classe di attenzione I, guida CEI 211- 10, invece che alla effettiva classe di attenzione 2 in virtù della presenza di più sorgenti che concorrono a determinare il livello totale di campo elettromagnetico sul traliccio INWIT di via Marchese di Montrone, così come dettagliatamente riportato nel paragrafo “3.1 primo motivo di non conformità”; - la relazione “Valutazione Impatto Elettromagnetico Impianto Radio DEEJAY BARI 93,2 MHz” a firma dell’Ing. Mauro Beni (allegato 2 dell’Istanza ME) risulta pervenire a conclusioni errate e quindi non conforme a quanto richiesto dalla normativa vigente, poiché oltre a basarsi sul falso presupposto di appartenenza dell’impianto di Radio DEEJAY alla classe 1, considera una potenza difforme da quella autorizzata dal M.I.S.E. così come dettagliatamente riportato al paragrafo “3.2 secondo motivo di non conformità”; - la relazione del 1° marzo 2022 del Prof. Michele Midrio (allegato 1 dell’Istanza ME) non è utile a comprovare e documentare le esigenze di servizio che giustificherebbero la localizzazione dell’impianto di Radio DEEJAY all’interno del centro abitato di Bari anziché in aree esterne al perimetro del centro abitato come detta il R.R. n.14 del 14.09.2006, poiché basato su una potenza superiore a quella concessa dal M.I.S.E. e con il contributo aggiuntivo anche della frequenza di Radio Mi Piaci che è la sola ad essere potenzialmente interferente con altri impianti radiofonici oltre Adriatico ma che non è oggetto dell’Istanza di autorizzazione presentata dalla società ME S.p.A. al Comune di Bari e quindi estranea alla controversia per cui la stessa società è ricorsa al giudizio del TAR Puglia, così come dettagliatamente riportato nel paragrafo “4. Analisi ed osservazioni tecniche sulla valutazione delle interferenze e della copertura servizi »;
I provvedimenti comunali, sulla scorta del parere di un consulente esterno all’amministrazione, hanno osservato che: i) il segnale di ME è stato assentito dal Ministero presso il sito di via Marchese di Montrone, per la potenza di 250 Watt, e non di 500 Watt, indicata nella domanda presentata al Comune; ii) dal punto di vista dell’elettromagnetismo, lo stesso non rientra in “Classe 1”, secondo la definizione contenuta nel paragrafo 8 delle norme CEI 211-10, bensì in “Classe 2”, dovendo essere considerato unitamente agli altri impianti esistenti.
Di seguito, non è stato prodotto alcun aggiornato studio elettromagnetico.
In ultima analisi, non risulta osservato il precetto, di cui al punto “B.- Obiettivi di qualità” del regolamento regionale in discussione – invero apprezzato secondo plausibile e corretta discrezionalità tecnica ad opera del Comune – secondo cui: “ L'insediamento di nuovi impianti radiotelevisivi è consentito unicamente in aree esterne al perimetro del centro abitato, secondo la definizione di cui all'art. 3 D.Lgs. 285/1992, salvo comprovate e documentate esigenze di servizio ”.
Vieppiù nella misura in cui, come continua la succitata disposizione: “ Come obiettivo di qualità applicabile all'interno degli abitati, […] si evidenzia l'esigenza di ricercare soluzioni localizzative idonee ad evitare concentrazioni eccessive di impianti e di campi elettromagnetici, ai fini della minimizzazione dell'esposizione dei cittadini. In tal senso, si indica come obiettivo di qualità, in ipotesi di coubicazione di impianti negli abitati, l'installazione di un numero di nuovi impianti preferibilmente non superiore a due in una medesima localizzazione […] ”, specie ove si passi a considerare che non risulta prodotto e dimostrato che: “ In ogni caso, in ipotesi di coubicazione di impianti, ai fini della minimizzazione dell'esposizione è necessario considerare, in sede di valutazione preventiva, l'effettiva potenza e le caratteristiche radioelettriche degli impianti, nonché le caratteristiche geometriche e architettoniche del sito prescelto ”, quando ancor più – com’è rimasto inconfutato – il MISE, Ispettorato territoriale, con provvedimento datato 29 giugno 2022, ha rilasciato un’autorizzazione di natura provvisoria e sperimentale, limitata a n. 120 giorni e per una potenza ridotta a 250 Watt.
12.- In conclusione, per le sopra esposte motivazioni, il ricorso e i motivi aggiunti vanno respinti.
13.- Le spese del giudizio vanno compensate tra tutte le parti per la complessità, peculiarità e parziale novità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, li respinge.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del Comune di Bari, che si liquidano in €. 3.000,00, oltre accessori di legge. Spese compensate per l’ARPA Puglia.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
VI LA, Presidente
LO IE, Consigliere, Estensore
LO Mennoia, Referendario
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| LO IE | VI LA |
IL SEGRETARIO