TAR Bari, sez. III, sentenza 23/04/2026, n. 492
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Ordinanza cautelare 15 marzo 2024
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Ordinanza cautelare 28 giugno 2024
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Decreto cautelare 23 agosto 2024
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Ordinanza cautelare 26 settembre 2024
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Sentenza 23 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione di norme di legge e eccesso di potere

    Il Collegio ritiene che il diniego sia sorretto da valide motivazioni sia amministrative sia tecniche, coerenti con la legislazione statale e regionale, che impongono di bilanciare l'insediamento degli impianti con l'esigenza di minimizzare l'esposizione ai campi elettromagnetici. In particolare, la società non aveva ottenuto un'autorizzazione ministeriale definitiva e conforme alle proprie necessità operative prima di avviare l'iter comunale, e la sua richiesta non dimostrava le "comprovate e documentate esigenze di servizio" per derogare al regolamento regionale che impone l'insediamento fuori dal centro abitato.

  • Rigettato
    Violazione di norme di legge e eccesso di potere

    Il Collegio ritiene che il diniego sia sorretto da valide motivazioni sia amministrative sia tecniche, coerenti con la legislazione statale e regionale, che impongono di bilanciare l'insediamento degli impianti con l'esigenza di minimizzare l'esposizione ai campi elettromagnetici. In particolare, la società non aveva ottenuto un'autorizzazione ministeriale definitiva e conforme alle proprie necessità operative prima di avviare l'iter comunale, e la sua richiesta non dimostrava le "comprovate e documentate esigenze di servizio" per derogare al regolamento regionale che impone l'insediamento fuori dal centro abitato.

  • Rigettato
    Violazione di norme di legge e eccesso di potere

    Il Collegio ritiene che il diniego sia sorretto da valide motivazioni sia amministrative sia tecniche, coerenti con la legislazione statale e regionale, che impongono di bilanciare l'insediamento degli impianti con l'esigenza di minimizzare l'esposizione ai campi elettromagnetici. In particolare, la società non aveva ottenuto un'autorizzazione ministeriale definitiva e conforme alle proprie necessità operative prima di avviare l'iter comunale, e la sua richiesta non dimostrava le "comprovate e documentate esigenze di servizio" per derogare al regolamento regionale che impone l'insediamento fuori dal centro abitato.

  • Rigettato
    Legittimità del Regolamento Regionale

    Il Collegio ritiene che la clausola del regolamento regionale n. 14/2006, che prevede l'insediamento dei nuovi impianti radiotelevisivi al di fuori del centro abitato, sia pienamente legittima e non rappresenti un divieto assoluto, in quanto ammette deroghe solo in presenza di "comprovate e documentate esigenze di servizio". La relazione tecnica di parte non è stata ritenuta sufficiente a comprovare tali esigenze.

  • Rigettato
    Inerzia di ARPA Puglia

    Il Collegio ritiene che il diniego sia sorretto da valide motivazioni sia amministrative sia tecniche, coerenti con la legislazione statale e regionale, che impongono di bilanciare l'insediamento degli impianti con l'esigenza di minimizzare l'esposizione ai campi elettromagnetici. In particolare, la società non aveva ottenuto un'autorizzazione ministeriale definitiva e conforme alle proprie necessità operative prima di avviare l'iter comunale, e la sua richiesta non dimostrava le "comprovate e documentate esigenze di servizio" per derogare al regolamento regionale che impone l'insediamento fuori dal centro abitato.

  • Rigettato
    Violazione di norme e vizi dell'istanza

    Il Collegio ritiene che il diniego sia sorretto da valide motivazioni sia amministrative sia tecniche, coerenti con la legislazione statale e regionale, che impongono di bilanciare l'insediamento degli impianti con l'esigenza di minimizzare l'esposizione ai campi elettromagnetici. In particolare, la società non aveva ottenuto un'autorizzazione ministeriale definitiva e conforme alle proprie necessità operative prima di avviare l'iter comunale, e la sua richiesta non dimostrava le "comprovate e documentate esigenze di servizio" per derogare al regolamento regionale che impone l'insediamento fuori dal centro abitato. Il provvedimento impugnato dà conto delle interlocuzioni con ARPA e MISE e valorizza le relazioni del consulente tecnico dell'amministrazione, che evidenziano l'incompletezza del parere del consulente di parte.

  • Rigettato
    Rigetto dell'istanza di conferenza di servizi

    Il Collegio ritiene che il diniego sia sorretto da valide motivazioni sia amministrative sia tecniche, coerenti con la legislazione statale e regionale, che impongono di bilanciare l'insediamento degli impianti con l'esigenza di minimizzare l'esposizione ai campi elettromagnetici. In particolare, la società non aveva ottenuto un'autorizzazione ministeriale definitiva e conforme alle proprie necessità operative prima di avviare l'iter comunale, e la sua richiesta non dimostrava le "comprovate e documentate esigenze di servizio" per derogare al regolamento regionale che impone l'insediamento fuori dal centro abitato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bari, sez. III, sentenza 23/04/2026, n. 492
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
    Numero : 492
    Data del deposito : 23 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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