CASS
Sentenza 7 febbraio 2023
Sentenza 7 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/02/2023, n. 5377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5377 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di: TA EP, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza 21 marzo 2022 del Tribunale della libertà di Modena. visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Vincenzo Tutinelli;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Pasquale Serrao D'Aquino, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso sentito il difensore che si è riportato al ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale della libertà di Modena ha confermato l'ordinanza 19 novembre 2021 con cui il GIP del Tribunale di Modena ha disposto il sequestro preventivo della somma di euro 3.886.861. 83 quale profitto dei reati di cui agli articoli 10 bis, 10 ter e 11 comma 1 del decreto legislativo 74/2000 e ancora dell'importo di euro 118.802,00 quale profitto del reato di quell'articolo 640 bis. 2. Propone ricorso per cassazione l'indagato, TA EP. 2.1. Con il primo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto individuazione della competenza territoriale del reato di riciclaggio, da ritenersi reato più grave. Posto che, infatti, il delitto di impiego di utilità di provenienza illecita si consuma nel momento e nel luogo della realizzazione dell'impiego e che dallo stesso capo di imputazione si dovrebbe vincere che denaro Penale Sent. Sez. 2 Num. 5377 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: TUTINELLI VINCENZO Data Udienza: 07/10/2022 è stato impiegato nella società DEKA avente sede a Milano. In tale contesto, il riferimento alla sede sarebbe l'unico elemento che potrebbe essere utilizzato ai fini della attribuzione della competenza territoriale. 2.2. Con il secondo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione circa la sussistenza del fumus comnnissi delicti e del periculum in mora. Si afferma in sostanza che l'originario provvedimento del GIP non conteneva alcuna autonoma motivazione in ordine ai profili inerenti al periculum in mora e al fumus commissi delicti tanto da non accorgersi nemmeno che le condotte di auto riciclaggio sarebbero avvenute in data anteriore al reato presupposto. Del tutto insufficiente ed illegittimo sarebbe sul punto il richiamo alla richiesta del pubblico ministero o all'informativa della polizia giudiziaria. Ne deriverebbe una nullità assoluta che imporrebbe l'annullamento senza rinvio del provvedimento ai sensi dell'articolo 309 comma 9 codice di procedura penale richiamato dall'articolo 324 comma 7 codice di procedurapenale. 2.3. Con il terzo motivo, si lamenta la mancanza del fumus commissi delicti in relazione ai capi 4-5-6 dell'imputazione provvisoria e la errata individuazione del profitto del reato. Il ricorrente afferma che la cancellazione della società del registro delle imprese non potrebbe essere considerata come condotta idonea a vanificare alcuna eventuale esecuzione erariale non costituendo nemmeno atto dispositivo. Sul punto, non rileverebbe nemmeno la redazione di un bilancio non veritiero previa omessa indicazione di debiti col fisco e di crediti derivanti dal finanziamento soci posto che non risulta esservi stata alcuna divisione di utili o riserve e non risultano beni materiali o immateriali ceduti mentre il mancato recupero di un credito non è attività materiale sui propri o altrui beni. Inoltre, il Tribunale del riesame avrebbe richiamato la presenza di disposizioni patrimoniali differenti da quelle in contestazione. Non emergerebbe in sostanza dagli atti il fine di pregiudicare la pretesa erariale ed il Tribunale del riesame nemmeno avrebbe preso in considerazione le eccezioni difensive. 2.4. Con il quarto motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti in relazione alla contestazione di cui al capo 10) riguardante l'articolo 640 bis cod pen. Il ricorrente contesta innanzitutto la qualificazione giuridica dei fatti ritenendo doversi sussunnere gli stessi nell'ambito applicativo dell'articolo 316 ter difettando l'induzione in errore del soggetto erogatore (richiamandosi sul punto dal disposto delle sezioni unite CARCHIVI - SS UU n. 16568 del 19/04/2007 Rv. 235962) avesse mostrato tale soggetto chiamato esclusivamente ad operare una presa d'atto dell'esistenza della formale dichiarazione (presentato su moduli precompilati) da parte del privato e non a compiere un'autonoma attività di accertamento se non in un momento successivo ed eventuale alla stessa erogazione. Sul punto, il ricorrente si richiama al disposto dell'articolo 25 del DL 19 maggio 2020 n. 34 che, nei commi da 11 a 14 specifica che le successive attività di controllo saranno svolte in un momento successivo secondo le disposizioni di cui all'articolo 31 del d.p.r. 600/1973 e che nei casi di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante si applica l'articolo 316 ter cod pen. 3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Infatti, ai fini della configurabilità della connessione teleologica prevista dall'art. 12, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. e della sua idoneità a determinare uno spostamento della competenza per territorio, non è richiesto che vi sia identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo, ferma restando la necessità di accertare che l'autore di quest'ultimo abbia avuto presente l'oggettiva finalizzazione della sua condotta alla commissione o all'occultamento di un altro reato (Sez. 2, Sentenza n. 44678 del 16/10/2019 Rv. 278000 - 02). Nel caso di specie, la competenza territoriale è stata riconosciuta dal Tribunale di Modena in conseguenza della valutazione del luogo di consumazione del reato di cui al capo 9) sulla base di considerazioni che attengono - da una parte - alla stessa formulazione dell'imputazione e - dall'altra - alla presenza di condotte che si sono esplicate in particolar modo nel circondario di Modena. In particolare, risulta di fatto valorizzata la preminente attività del ricorrente che risulta centrale sia nella attività della ipotizzata associazione, anche a prescindere dalla mancanza di esplicita indicazione dello stesso come capo o organizzatore in sede di incolpazione provvisoria, sia nella gestione delle somme provenienti dalle società, la massima parte delle quali ha e aveva sede in Modena. In maniera altrettanto fattuale, risulta essere stato valorizzato il fatto che proprio una delle società amministrate (in maniera più o meno ufficiale) dal ricorrente, la ELETTRA, risultava la controllante della DEKA e pur avendo celato (cfr. capo 6) in sede di bilancio di liquidazione, la partecipazione nella stessa. Tali argomenti hanno permesso al Tribunale del riesame di affermare che la dichiarata sede milanese della DEKA aveva carattere solo formale e apparente dovendosi invece collocare nella città di Modena l'operatività effettiva. Trattasi di assunti in sé legittimi alla stregua della giurisprudenza richiamata in motivazione e coerenti con la formulazione dell'incolpazione. Pertanto, in ragione di tali caratteri e in conseguenza dei limiti del sindacato di legittimità sui provvedimenti cautelari, l'articolata motivazione del provvedimento impugnato si sottrae a ogni ulteriore valutazione in questa sede. 3. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Non vi è dubbio che, nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, le disposizioni concernenti il potere di annullamento del tribunale, introdotte dalla legge 8 aprile 2015, n. 47 al comma nono dell'art. 309 cod. proc. pen., sono applicabili - in virtù del rinvio operato dall'art. 324, comma settimo dello stesso codice - in quanto compatibili con la struttura e la funzione del provvedimento applicativo della misura cautelare reale e del sequestro probatorio, nel senso che il tribunale del riesame annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene la autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, nonché degli elementi forniti dalla difesa (Sez. U, Sentenza n. 18954 del 31/03/2016 Rv. 266789 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 51900 del 20/10/2017 Rv. 271413 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 38408 del 10/01/2018 Rv. 275154 - 01). Tuttavia, sul punto, le contestazioni articolate nel ricorso risultano sostanzialmente aspecifiche perché non indicano specifici passaggi motivazionali e non contengono specifiche indicazioni sul contenuto della ordinanza del GIP e che quindi permettano di superare la seppur sintetica ma comunque sussistente e autonoma motivazione del Tribunale della libertà. 4. Il terzo motivo di ricorso risulta essere manifestamente infondato. Risulta infatti fuori di dubbio il fatto che oggetto del sequestro sono crediti che le varie società vantavano nei confronti di titolari di quote, azionisti o terzi. Altrettanto indubbio è il fatto che gli strumenti utilizzati dissimulavano la presenza di atti dispositivi su somme corrispondenti ai crediti medesimi. L'articolazione dei capi 4-5-6 attiene a una condotta che comprende sia la messa in liquidazione sia redazione e deposito di un bilancio che non comprendeva talune voci rilevanti ai fini della determinazione e identificazione della garanzia patrimoniale. Ciò determina la condotta risulta disporre di crediti, partecipazioni e somme che componevano il patrimonio della società volta per volta interessata e risultava rilevante anche ai fini della possibilità e della utilità della riscossione erariale. Sul punto, va rilevato che la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto che anche gli atti dispositivi di somme di danaro rientrino nel fuoco della norma incriminatrice che si assume violata (cfr. Sez. 3, n. 14007 del 25/10/2017, dep. 2018, Gallotti, Rv. 272582; Sez. 3, n. 42569 del 12/03/2019, Lu Yihao Rv. 278257 - 01). Sussistono quindi nel caso di specie tutti i presupposti per l'applicazione della norma contestata costituiti da un atto dispositivo di beni e dal carattere iet fraudolento dello stesso che nel caso di specie è costituito proprio dall'utilizzo di uno schermo costituito da atti apparentemente aventi differente causa. 5. Il quarto motivo di ricorso è articolato in difetto di interesse. Infatti, anche a volere riqualificare le condotte in contestazione in termini di indebita percezione di erogazioni pubbliche, va rilevato che anche in relazione a tale fattispecie, è prevista-nei medesimi termini disposti dal GIP e secondo le medesime norme richiamate, la confisca obbligatoria (quindi la possibilità di disporre il sequestro) delle somme costituenti il profitto o prezzo del delitto de quo. Ne consegue che la diversa qualificazione del fatto impone esclusivamente un diverso riferimento normativo del disposto sequestro che ne esclude l'illegittimità. 5. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2022 Il Consig iere estensore Il Presio ente
udita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Vincenzo Tutinelli;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Pasquale Serrao D'Aquino, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso sentito il difensore che si è riportato al ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale della libertà di Modena ha confermato l'ordinanza 19 novembre 2021 con cui il GIP del Tribunale di Modena ha disposto il sequestro preventivo della somma di euro 3.886.861. 83 quale profitto dei reati di cui agli articoli 10 bis, 10 ter e 11 comma 1 del decreto legislativo 74/2000 e ancora dell'importo di euro 118.802,00 quale profitto del reato di quell'articolo 640 bis. 2. Propone ricorso per cassazione l'indagato, TA EP. 2.1. Con il primo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto individuazione della competenza territoriale del reato di riciclaggio, da ritenersi reato più grave. Posto che, infatti, il delitto di impiego di utilità di provenienza illecita si consuma nel momento e nel luogo della realizzazione dell'impiego e che dallo stesso capo di imputazione si dovrebbe vincere che denaro Penale Sent. Sez. 2 Num. 5377 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: TUTINELLI VINCENZO Data Udienza: 07/10/2022 è stato impiegato nella società DEKA avente sede a Milano. In tale contesto, il riferimento alla sede sarebbe l'unico elemento che potrebbe essere utilizzato ai fini della attribuzione della competenza territoriale. 2.2. Con il secondo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione circa la sussistenza del fumus comnnissi delicti e del periculum in mora. Si afferma in sostanza che l'originario provvedimento del GIP non conteneva alcuna autonoma motivazione in ordine ai profili inerenti al periculum in mora e al fumus commissi delicti tanto da non accorgersi nemmeno che le condotte di auto riciclaggio sarebbero avvenute in data anteriore al reato presupposto. Del tutto insufficiente ed illegittimo sarebbe sul punto il richiamo alla richiesta del pubblico ministero o all'informativa della polizia giudiziaria. Ne deriverebbe una nullità assoluta che imporrebbe l'annullamento senza rinvio del provvedimento ai sensi dell'articolo 309 comma 9 codice di procedura penale richiamato dall'articolo 324 comma 7 codice di procedurapenale. 2.3. Con il terzo motivo, si lamenta la mancanza del fumus commissi delicti in relazione ai capi 4-5-6 dell'imputazione provvisoria e la errata individuazione del profitto del reato. Il ricorrente afferma che la cancellazione della società del registro delle imprese non potrebbe essere considerata come condotta idonea a vanificare alcuna eventuale esecuzione erariale non costituendo nemmeno atto dispositivo. Sul punto, non rileverebbe nemmeno la redazione di un bilancio non veritiero previa omessa indicazione di debiti col fisco e di crediti derivanti dal finanziamento soci posto che non risulta esservi stata alcuna divisione di utili o riserve e non risultano beni materiali o immateriali ceduti mentre il mancato recupero di un credito non è attività materiale sui propri o altrui beni. Inoltre, il Tribunale del riesame avrebbe richiamato la presenza di disposizioni patrimoniali differenti da quelle in contestazione. Non emergerebbe in sostanza dagli atti il fine di pregiudicare la pretesa erariale ed il Tribunale del riesame nemmeno avrebbe preso in considerazione le eccezioni difensive. 2.4. Con il quarto motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti in relazione alla contestazione di cui al capo 10) riguardante l'articolo 640 bis cod pen. Il ricorrente contesta innanzitutto la qualificazione giuridica dei fatti ritenendo doversi sussunnere gli stessi nell'ambito applicativo dell'articolo 316 ter difettando l'induzione in errore del soggetto erogatore (richiamandosi sul punto dal disposto delle sezioni unite CARCHIVI - SS UU n. 16568 del 19/04/2007 Rv. 235962) avesse mostrato tale soggetto chiamato esclusivamente ad operare una presa d'atto dell'esistenza della formale dichiarazione (presentato su moduli precompilati) da parte del privato e non a compiere un'autonoma attività di accertamento se non in un momento successivo ed eventuale alla stessa erogazione. Sul punto, il ricorrente si richiama al disposto dell'articolo 25 del DL 19 maggio 2020 n. 34 che, nei commi da 11 a 14 specifica che le successive attività di controllo saranno svolte in un momento successivo secondo le disposizioni di cui all'articolo 31 del d.p.r. 600/1973 e che nei casi di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante si applica l'articolo 316 ter cod pen. 3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Infatti, ai fini della configurabilità della connessione teleologica prevista dall'art. 12, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. e della sua idoneità a determinare uno spostamento della competenza per territorio, non è richiesto che vi sia identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo, ferma restando la necessità di accertare che l'autore di quest'ultimo abbia avuto presente l'oggettiva finalizzazione della sua condotta alla commissione o all'occultamento di un altro reato (Sez. 2, Sentenza n. 44678 del 16/10/2019 Rv. 278000 - 02). Nel caso di specie, la competenza territoriale è stata riconosciuta dal Tribunale di Modena in conseguenza della valutazione del luogo di consumazione del reato di cui al capo 9) sulla base di considerazioni che attengono - da una parte - alla stessa formulazione dell'imputazione e - dall'altra - alla presenza di condotte che si sono esplicate in particolar modo nel circondario di Modena. In particolare, risulta di fatto valorizzata la preminente attività del ricorrente che risulta centrale sia nella attività della ipotizzata associazione, anche a prescindere dalla mancanza di esplicita indicazione dello stesso come capo o organizzatore in sede di incolpazione provvisoria, sia nella gestione delle somme provenienti dalle società, la massima parte delle quali ha e aveva sede in Modena. In maniera altrettanto fattuale, risulta essere stato valorizzato il fatto che proprio una delle società amministrate (in maniera più o meno ufficiale) dal ricorrente, la ELETTRA, risultava la controllante della DEKA e pur avendo celato (cfr. capo 6) in sede di bilancio di liquidazione, la partecipazione nella stessa. Tali argomenti hanno permesso al Tribunale del riesame di affermare che la dichiarata sede milanese della DEKA aveva carattere solo formale e apparente dovendosi invece collocare nella città di Modena l'operatività effettiva. Trattasi di assunti in sé legittimi alla stregua della giurisprudenza richiamata in motivazione e coerenti con la formulazione dell'incolpazione. Pertanto, in ragione di tali caratteri e in conseguenza dei limiti del sindacato di legittimità sui provvedimenti cautelari, l'articolata motivazione del provvedimento impugnato si sottrae a ogni ulteriore valutazione in questa sede. 3. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Non vi è dubbio che, nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, le disposizioni concernenti il potere di annullamento del tribunale, introdotte dalla legge 8 aprile 2015, n. 47 al comma nono dell'art. 309 cod. proc. pen., sono applicabili - in virtù del rinvio operato dall'art. 324, comma settimo dello stesso codice - in quanto compatibili con la struttura e la funzione del provvedimento applicativo della misura cautelare reale e del sequestro probatorio, nel senso che il tribunale del riesame annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene la autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, nonché degli elementi forniti dalla difesa (Sez. U, Sentenza n. 18954 del 31/03/2016 Rv. 266789 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 51900 del 20/10/2017 Rv. 271413 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 38408 del 10/01/2018 Rv. 275154 - 01). Tuttavia, sul punto, le contestazioni articolate nel ricorso risultano sostanzialmente aspecifiche perché non indicano specifici passaggi motivazionali e non contengono specifiche indicazioni sul contenuto della ordinanza del GIP e che quindi permettano di superare la seppur sintetica ma comunque sussistente e autonoma motivazione del Tribunale della libertà. 4. Il terzo motivo di ricorso risulta essere manifestamente infondato. Risulta infatti fuori di dubbio il fatto che oggetto del sequestro sono crediti che le varie società vantavano nei confronti di titolari di quote, azionisti o terzi. Altrettanto indubbio è il fatto che gli strumenti utilizzati dissimulavano la presenza di atti dispositivi su somme corrispondenti ai crediti medesimi. L'articolazione dei capi 4-5-6 attiene a una condotta che comprende sia la messa in liquidazione sia redazione e deposito di un bilancio che non comprendeva talune voci rilevanti ai fini della determinazione e identificazione della garanzia patrimoniale. Ciò determina la condotta risulta disporre di crediti, partecipazioni e somme che componevano il patrimonio della società volta per volta interessata e risultava rilevante anche ai fini della possibilità e della utilità della riscossione erariale. Sul punto, va rilevato che la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto che anche gli atti dispositivi di somme di danaro rientrino nel fuoco della norma incriminatrice che si assume violata (cfr. Sez. 3, n. 14007 del 25/10/2017, dep. 2018, Gallotti, Rv. 272582; Sez. 3, n. 42569 del 12/03/2019, Lu Yihao Rv. 278257 - 01). Sussistono quindi nel caso di specie tutti i presupposti per l'applicazione della norma contestata costituiti da un atto dispositivo di beni e dal carattere iet fraudolento dello stesso che nel caso di specie è costituito proprio dall'utilizzo di uno schermo costituito da atti apparentemente aventi differente causa. 5. Il quarto motivo di ricorso è articolato in difetto di interesse. Infatti, anche a volere riqualificare le condotte in contestazione in termini di indebita percezione di erogazioni pubbliche, va rilevato che anche in relazione a tale fattispecie, è prevista-nei medesimi termini disposti dal GIP e secondo le medesime norme richiamate, la confisca obbligatoria (quindi la possibilità di disporre il sequestro) delle somme costituenti il profitto o prezzo del delitto de quo. Ne consegue che la diversa qualificazione del fatto impone esclusivamente un diverso riferimento normativo del disposto sequestro che ne esclude l'illegittimità. 5. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2022 Il Consig iere estensore Il Presio ente