Sentenza 3 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/10/2003, n. 14822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14822 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula 'B' IN1482 2 /03 1 REPUBBLICA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. NC MILEO Presidente R.G.N. 3024/01 Dott. Alberto SPANO' Consigliere Cron. 28811 Dott. Michele DE LUCA Rel. Consigliere Rep. Dott. Attilio CELENTANO - Consigliere Ud.12/03/03 Dott. Pasquale PICONE Consigliere ha pronunciato la seguente S E N TENZA sul ricorso proposto da: SA DA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato G. SANTE ASSENNATO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso 2003 dagli avvocati ANTONINO CATANIA, GIUSEPPE DE FERRA', giusta procura speciale atto notar CARLO FEDERICO 1514 -1- TUCCARI del 19 febbraio 2001, Rep n. 56304; -> controricorrente avverso la sentenza n. 1108/99 del Tribunale di LA -SPEZIA, depositata il 24/01/00 R.G.N. 60/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/03/03 dal Consigliere Dott. Michele DE LUCA;
udito l'Avvocato AMODEO per delega ASSENNATO;
udito l'Avvocato CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI, che ha concluso per il rigetto del ricorso. 2 -2- Svolgimento del processo. Con la sentenza ora denunciata, il Tribunale di La Spezia confermava la sentenza del Pretore della stessa sede n. 254/97, che aveva rigettato la -domanda proposta da ID EL contro l'INAIL per ottenere la rendita ai superstiti a seguito della morte (per neoplasia polmonare) del coniuge GU AS, affetto da malattia professionale (broncopneumopatia) e titolare di rendita diretta per inabilità (in misura del 60%) - sulla base del rilievo che entrambi i consulenti tecnici nominati nei due gradi del giudizio - avevano - escluso che il decesso del AS "fosse riconducibile (causalmente o concausalmente) alla tecnopatia per la quale (....) era indennizzato in vita" e che non vi erano "validi motivi per disattendere" le conclusioni dei consulenti, come le argomentazioni che le sorreggono. Avverso la sentenza d'appello, ID EL propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo. L'INAIL resiste con controricorso. Motivi della decisione.
1.Con l'unico motivo di ricorso - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 3, 140 e 145 DPR 30 giugno 1965, n. 1124), nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) - ID EL censura la sentenza impugnata per averle negato la rendita ai superstiti - a seguito della morte (per neoplasia polmonare) del coniuge GU AS, affetto da malattia professionale (broncopneumopatia) e titolare di rendita diretta per invalidità (in · misura del 60%) - recependo la relazione del consulente tecnico nominato nel giudizio d'appello - secondo cui "non può essere invocato alcun rapporto di causalità diretta, dal momento che é scientificamente provato che non esiste 1 alcuna connessione tra la tecnopatia in questione e l'insorgenza di un tumore polmonare" sebbene inducessero ad opposta conclusione, tra l'altro, le- circostanze e le considerazioni seguenti: lo stesso consulente riferisce che "nel foglio di denuncia relativo al decesso risultava: prima causa iniziale neoplasia polmonare in bronchite cronica e silicosi" vi era in atti la prova della lunga esposizione del AS all'azione di silicati, calcari e derivati e lo stesso INAIL ne aveva riconosciuto il nesso causale con la neoplasia polmonare, elevando la rendita diretta (dal 23 al 60 per cento) "proprio per gli esiti di lobectomia derivanti dalla neoplasia polmonare"; · il nesso eziologico - tra broncopneumopatia e neoplasia polmonare - può essere accertato sulla base della "rilevante probabilità" dell'incidenza causale dell'esposizione al rischio (siccome ritenuto da Cass. n. 3602/98). Il ricorso non é fondato.
2.Invero la motivazione in fatto della sentenza impugnata deve ritenersi integrata per relationem dalla relazione del consulente tecnico d'ufficio - - avendone esplicitamente recepito le conclusioni, come le argomentazioni che le sorreggono (in tal senso, vedi, per tutte, Cass. n. 9929 del 1994). -Ne risulta, quindi, sorretta da motivazione adeguata sulla base dell'accertamento del consulente - la negazione che il defunto coniuge dell'attuale ricorrente fosse affetto da silicosi, che comunque non comporta (neanche a seguito della legge 27 dicembre 1975, n. 780, Norme concernenti la silicosi e l'asbestosi nonché la rivalutazione degli assegni continuativi mensili agli invalidi liquidati in capitale) deroghe ai principi generali in tema di nesso causale (in tal senso, vedi, per tutte, Cass.n. 12298/2002).
2 -Parimenti motivata sulla base dell'accertamento del consulente deve ritenersi, altresì, la negazione di qualsiasi nesso di causalità (o concausalità) tra la malattia professionale (broncopneumopatia da inalazioni di polveri di silicati e calcari) ed il tumore polmonare - che ha determinato la morte del coniuge - dell'attuale ricorrente. Infatti la prospettata negazione del nesso di causalità riposa non solo sul rilievo peraltro assorbente "che é scientificamente provato che non esiste - alcuna connessione tra la tecnopatia in questione (broncopneumopatia da inalazioni di polveri di silicati e calcari, appunto) e l'insorgenza di un tumore polmonare", ma sulla valutazione analitica – da parte dello stesso consulente - di tutti i momenti rilevanti della storia lavorativa e clinica dello stesso coniuge dell'attuale ricorrente: dalla esposizione al rischio morbigeno e dal conseguente riconoscimento della malattia professionale e del relativo aggravamento alla 'insorgenza della malattia extraprofessionale (tumore polmonare) che ne ha determinato la morte. Peraltro l'accertamento dell'eziologia professionale di una malattia neoplastica può essere, bensì, correttamente effettuato sulla base della rilevante probabilità della incidenza causale o concausale dei fattori nocivi professionali - siccome questa Corte ha già avuto occasione di affermare (vedine la sentenza n.3602 del 1998, che ha confermato un accertamento siffatto circa la natura - professionale di tumore polmonare, in lavoratore affetto da broncopneumopatia da parte del giudice di merito) - ma l'omissione di un accertamento siffatto - può essere, tuttavia, censurata in sede di legittimità sotto l'unico profilo, - deducibile nella stessa sede, del vizio di motivazione (art. 360, n. 5, c.p.c.) - soltanto nel caso in cui la sentenza impugnata abbia omesso di considerare prospettazioni circa la rilevante probabilità della incidenza causale o - concausale dei fattori nocivi professionali, appunto benché sorrette da - 3 motivazioni o assistite da elementi (quali dati epidemiologici e statistici, ricerche scientifiche) che ne dimostrino l'attendibilità. Un'omissione siffatta, tuttavia, non risulta neanche denunciata nella specie. La sentenza impugnata non merita, quindi, le censure che le vengono mosse dalla ricorrente.
3.Il ricorso, pertanto, dev'essere rigettato. La soccombente non va condannata, tuttavia, alla rifusione delle spese processuali (art. 152 disp. att. c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
Nulla per spese. Così deciso in Roma, il 12 marzo 2003. Il Consigliere estensore Il Presidente Sucre De wer NC IL IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 3 OTT, 2003 Doggi CANCELLIERE