Sentenza 14 febbraio 2008
Massime • 1
In tema di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza, il fatto di cui agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. va definito come l'accadimento di ordine naturale dalle cui connotazioni e circostanze soggettive ed oggettive, geografiche e temporali, poste in correlazione fra loro, vengono tratti gli elementi caratterizzanti la sua qualificazione giuridica, sicchè la violazione del principio postula una modificazione - nei suoi elementi essenziali - del fatto, inteso come episodio della vita umana, originariamente contestato. (Applicando tali principi al caso di specie, la Corte ha escluso la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. in una ipotesi in cui il giudice di merito aveva qualificato come detenzione di arma clandestina un fatto originariamente contestato come detenzione illegale di arma comune da sparo con matricola abrasa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/02/2008, n. 13408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13408 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 14/02/2008
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 207
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 031935/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) ET IO, N. IL 02/12/1975;
2) DE LI ADOLFO, N. IL 25/04/1955;
avverso SENTENZA del 06/03/2007 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO MARGHERITA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MURA Antonio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 9 marzo 2006, pronunziata all'esito di giudizio abbreviato, il gup del Tribunale di Latina dichiarava ET IO e LF LI colpevoli dei reati di cui all'art. 110 c.p., art. 697 c.p., L. n. 895 del 1967, artt. 4 e 7, L. n. 110 del 1975, art. 23, per avere, in concorso fra loro, detenuto illegalmente, all'interno dell'autovettura Reanult Clio, targata BR 023VP, condotta da ET, una pistola Beretta 98 FS cal. 9x21 con matricola abrasa, completa di caricatore bifilare rifornito con quindici cartucce dello stesso calibro e, ritenuto il concorso formale tra i reati e l'assorbimento di quello contravvenzionale, tenuto conto della contestazione della recidiva reiterata infraquinquennale a ET e della recidiva specifica reiterata infraquinquennale a DE LI, previa diminuzione di un terzo per il rito, condannava ciascuno degli imputati alla pena di tre anni di reclusione ed euro quattrocentosessanta di multa.
2. Il 6 marzo 2007 la Corte d'appello di Roma, investita delle impugnazioni proposte dagli imputati, in parziale riforma della decisione di primo grado, qualificava il fatto contestato a norma della L. n. 110 del 1975, art. 23, commi 3 e 4, confermando nel resto la sentenza del gup del Tribunale di Latina.
3. Avverso la sentenza d'appello hanno proposto ricorso per cassazione, tramite i rispettivi difensori di fiducia, gli imputati, i quali formulano le seguenti doglianze.
ET deduce:
a) mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla prova del concorso nel reato;
b) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in quanto l'inquadramento del fatto esclusivamente nell'ambito della fattispecie di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 23, avrebbe dovuto comportare la diminuzione della pena inflitta.
DE LI lamenta:
a) nullità della sentenza impugnata per violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, non essendo mai stata espressamente contestata all'imputato la condotta di porto dell'arma clandestina in luogo pubblico;
b) violazione di legge e carenza di motivazione in ordine alla responsabilità di DE LI, tenuto conto del rinvenimento dell'arma a circa duecento metri dal luogo in cui era stata fermata l'auto a bordo della quale viaggiavano i due imputati, dell'assenza di impronte sui reperti in sequestro, non sottoposti a nessuna indagine al fine di rinvenire tracce biologiche utili per l'attribuibilità della pistola;
c) errata qualificazione giuridica del fatto e quantificazione della pena.
OSSERVA IN DIRITTO
1. Con riferimento al primo motivo di doglianza formulato da DE LI, avente carattere logicamente preliminare rispetto alle altre, il Collegio osserva quanto segue.
A fondamento del principio di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza stanno l'esigenza di assicurare all'imputato la piena possibilità di difendersi in rapporto a tutte le circostanze rilevanti del fatto che è oggetto dell'imputazione e l'effettività del contraddittorio, che si tutela imponendo che il fatto sul quale il giudice decide corrisponda a quello contestato. Ne discende che il principio in parola non è violato ogni qualvolta siffatte possibilità non risultino sminuite. Pertanto, nei limiti di queste garanzie, quando nessun elemento che compone l'accusa sia sfuggito alla difesa dell'imputato, non si può parlare di mutamento del fatto e il giudice è libero di dare al fatto la qualificazione giuridica che ritenga più appropriata alle norme di diritto sostanziale. In altri termini, quindi, la violazione non ricorre, quando nella contestazione, considerata nella sua interezza, siano contenuti gli stessi elementi del fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza (Cass. Sez. 1^, 10 dicembre 2004, n. 4655, Addis, rv. 230771; Cass. 5 febbraio 1993, Langella;
Cass. 11 aprile 1994, De Vecchi, riv. 197831; Cass. 24 maggio 1994, Tomasich, rv. 198689).
Sussiste, invece, violazione del principio di correlazione della sentenza all'accusa formulata quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale, nel senso che si sia realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato, posto, così, di fronte - senza avere avuto alcuna possibilità di difesa - ad un fatto del tutto nuovo.
Il fatto, di cui agli artt. 521 e 522 c.p.p., va definito come l'accadimento di ordine naturale dalle cui connotazioni e circostanze soggettive ed oggettive, geografiche e temporali, poste in correlazione tra loro, vengono tratti gli elementi caratterizzanti la sua qualificazione giuridica. La violazione del suddetto principio postula, quindi, una modificazione - nei suoi elementi essenziali - del fatto, inteso appunto come episodio della vita umana, originariamente contestato.
Si ha, perciò, mancata correlazione tra fatto contestato e sentenza quando vi sia stata un'immutazione tale da determinare uno stravolgimento dell'imputazione originaria.
Alla luce di questi principi non sussiste la dedotta violazione dell'art. 521 c.p.p., avendo l'imputato ricevuto integrale contestazione degli addebiti formulati nei suoi confronti, compreso quello di porto dell'arma clandestina in luogo pubblico, e avendo esercitato con pienezza, con riferimento agli stessi, i suoi diritti difensivi.
2. Non fondate sono anche le censure formulate da entrambi gli imputati con riferimento ai parametri giuridici e al percorso logico- argomentativo sottesi all'affermazione della loro penale responsabilità.
I giudici di merito, con motivazione corretta e logica, hanno, infatti, evidenziato il consapevole e volontario contributo,casualmente rilevante,fornito da entrambi i ricorrenti alla commissione dei fatti loro contestati, richiamando, in proposito, la testimonianza dell'ispettore di polizia CORRADINI Massimiliano che aveva bloccato, dopo un breve inseguimento, l'auto sulla quale viaggiavano i due imputati (ET alla guida e DE LI sul sedile accanto) che non avevano ottemperato all'intimazione a fermarsi e, alla vista della Polizia, si erano sbarazzati di una busta di colore bianco, materialmente lanciata dal finestrino da DE LI, all'interno della quale, avvolta in una canottiera, era custodita una pistola marca BERETTA, mod. 98 fs, cal. 9x21, completa di caricatore e rifornita di quindici cartucce cai. 9x21, con matricola abrasa, risultata oleata e perfettamente funzionante.
Alla stregua delle predette risultanze processuali la sentenza impugnata ha correttamente concluso per la piena disponibilità dell'arma da parte dei due imputati, scoperti nelle condotte flagranti di detersione e porto della stessa, che rendevano superfluo qualsiasi ulteriore accertamento, e ha evidenziato che il predetto comportamento integra gli estremi del reato di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 23, ritenuto in sentenza. In esso sono state, peraltro,
erroneamente assorbite (ma sul punto non vi è ricorso del PG) le condotte di detenzione e porto dell'arma comune da sparo, originariamente contestate ai sensi degli artt. 10,12,14 1. n. 497 del 1974, che, per costante giurisprudenza di questa Corte, concorrono con quelle previste dalla L. n. 110 del 1975, art. 23, essendo diversa sia la condotta dell'agente che l'interesse protetto dalle rispettive norme incriminatici (Cass. Sez. 1^, 4 novembre 1993, n. 1833, rv. 196516; Cass. Sez. 1, 10 maggio 1995, n. 7442, rv. 201926; Cass. Sez. 1^, 22 giugno 1999, n. 4436, rv 214026).
3. Fondate, invece, sono le censure, prospettate da entrambi i ricorrenti e riguardanti la quantificazione della pena. Il giudice dell'appello, infatti, ha violato il divieto di reformatio in peius, fissato dall'art. 597 c.p.p., laddove, una volta (erroneamente) ritenute assorbite le condotte punibili ai sensi della L. n. 497 del 1974, artt. 10, 12, 14, nell'ambito della fattispecie incriminatrice prevista dalla L. n. 110 del 1975, art. 23, ha omesso di diminuire la pena in relazione ai reati per i quali, in primo grado, era stato applicato l'aumento a titolo di continuazione sulla pena fissata per il delitto più grave.
Sotto questo profilo, dunque, s'impone l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e il rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte d'appello di Roma.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Roma. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, nella Udienza pubblica, il 14 febbraio 2008. Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2008