Sentenza 2 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/07/2003, n. 10431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10431 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2003 |
Testo completo
E ес 65206 N O I 8 9 Z 1 A / 5° 1-0431/ 03 R /4 T . 6 S 2 N I . - G .R E B A .P REPUBBLICA ITALIANA R I . D L R L A L A A E D T D . IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E B I U S T A B N I T N E E A S R 1 I S 3 I T CORTE SUPREM E 1 R A . E Oggetto T N A SEZIONE TREBUTARIA Tributaria M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni PAOLINI Presidente R.G.N. 12883/99 Dott. Michele D'ALONZO Consigliere - Cron.23301 Dott. Vincenzo DI NUBILA Consigliere Rep. Dott. Nino FICO Consigliere Ud. 24/01/03 Dott. Sergio DEL CORE Rel. Consigliere - 5438 ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CSSABONE 1 CAMPIONE CIVILE S EN TENZA N. 65206 sul ricorso proposto da: NO IG & C. TT in persona del legale rappresentante pro tempore, DI PIRO BICE, NO IU, NO ALBA, tutti nella qualità di soci della NO IG C TT, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato ARIELLA COZZI, difesi dall'avvocato ROCCO BALDASSINI, giusta delega a margine;
- ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro 2003 tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 230 presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo -1- rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente avverso la sentenza n. 64/98 della Commissione tributaria regionale di ROMA, depositata il 07/05/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/01/03 dal Consigliere Dott. Sergio DEL CORE;
udito, per i ricorrenti, l'Avvocato BALDASSINI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato dello Stato DE BELLIS che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del primo e secondo motivo del ricorso;
accoglimento del terzo motivo del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso alla Commissione tributaria di I grado di Cassino, la RT NO & C. s.n.c. esercente il commercio di autocarri nuovi e usati impugnò l'avviso di accertamento con il quale l'Ufficio Distrettuale Imposte Dirette di Sora, sulla base delle risultanze di un processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza, aveva rettificato da lire 62.159.000 a lire 108.528.000 il reddito dichiarato per il 1990, contestando l'omessa contabilizzazione di ricavi per lire 41.321.000 ottenuti con la vendita di ricambi e la detraibilità di costi per lire 5.048.000. Eccepì la insussistenza di evasioni d'imposta in quanto la somma di 41.321.000 corrispondeva al costo di acquisto dei ricambi utilizzati e contabilizzati con la consegna delle auto riparate. Dedusse, inoltre, che l'Ufficio non aveva giustificato la indetraibilità dell'importo di lire 5.048.000. Nella resistenza dell'Ufficio, la Commissione adita accolse il ricorso. L'appello interposto dall'Ufficio venne accolto dalla Commissione tributaria regionale del Lazio con la sentenza indicata in epigrafe. Osservava detto giudice che in sede ispettiva era emersa la rimanenza di ricambi intuitivamente passati alla vendita per lire 41.321,000 senza emissione di fatture, non essendone stata provata la utilizzazione per la riparazione o la modifica degli autocarri. Avverso tale pronuncia la RT NO e C. s.n.c. ha proposto ricorso per cassazione affidandone l'accoglimento a tre motivi, poi illustrati con memoria. Resiste l'Amministrazione con controricorso. 2 Motivi della decisione Con il primo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 22, quarto comma, D.P.R. n. 636/1972 (in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.) e dell'art. 112 c.p.c. (in relazione all'art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.), deducendosi che la Commissione tributaria regionale avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità dell'appello prodotto dall'ufficio poiché privo di motivi specifici di doglianza specie in relazione alla ritenuta detraibilità delle spese per lire 5.048.000. Il motivo è anzitutto inammissibile. Esso, infatti, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, non reca alcuna argomentata e esauriente esposizione delle proprie ragioni di censura del decisum, contenendo solo affermazioni apodittiche sulla genericità dell'atto di appello non seguite da alcuna dimostrazione ricollegata in modo specifico al tenore effettivo dell'atto impugnatorio. Ma il mezzo è anche infondato. Il dato normativo dal quale occorre muovere è il terzo comma dell'art. 22 del previgente, e applicabile ratione temporis, D.P.R. 26 ottobre 1972 n.636, ai sensi del quale l'appello proposto alla Commissione tributaria di secondo grado avverso una decisione della Commissione di Cool primo grado deve contenere l'esposizione sommaria dei fatti e dei motivi dell'impugnazione. La medesima norma richiama, in quanto applicabili, le disposizioni dettate dal precedente art. 15 il quale, tra i requisiti del ricorso, indica (al primo comma, lettera d) “i motivi", precisando poi (al secondo comma) che il ricorso è inammissibile se manca o risulta assolutamente incerto uno degli elementi indicati nel primo comma. 3 Dal testo delle predette combinate disposizioni appare dunque con sufficiente chiarezza che l'atto di gravame non può prescindere dall'enunciazione dei motivi per i quali l'impugnante censura la decisione emessa nel precedente grado di giudizio;
se tali motivi non risultano affatto esposti o lo sono in modo tale da renderne assolutamente incerta l'identificazione, il gravame è da considerare, senz'alcun dubbio, inammissibile. Dalla stessa norma si evince tuttavia che l'enunciazione dei purché sussista e non determini marginimotivi d'impugnazione d'incertezza insuperabili -può essere anche sommaria e non richiede un particolare livello di specificità. Lo si deduce, soprattutto, dal fatto che la disposizione riguardante il processo tributario è in larga misura modellata sull'art. 342 c.p.c., ma, a differenza di questo, non fa cenno alla necessità che i motivi dell'impugnazione siano "specifici". E ciò si spiega con il minor grado di tecnicismo che caratterizza, in linea generale, il processo dinanzi alle commissioni tributarie, nel quale le parti possono anche non essere assistite da procuratore legale (cfr., in argomento, Cass. nn. 1310/1981, 4868/1983, 3540/1984, 188/1985). Occorre però che nei motivi di gravame, pur sommariamente enunciati, sia pur sempre possibile identificare il nucleo di una censura rivolta ad una pronuncia giurisdizionale già in precedenza emessa e, a propria volta, motivata. Donde la necessità che quei motivi, per esser tali, siano riferibili alla precedente decisione e consentano di comprendere quali punti l'impugnante intenda sottoporre a nuova valutazione del giudice d'appello e per quali ragioni egli non condivida, su quei punti, la motivazione di detta decisione (vedi Cass. nn. 1705/1985, 3542/1989, 12037/1995, 1147/1999, 3128/2001). Da tanto consegue che l'esigenza posta dalla disposizione assunta violata, la quale non richiede l'impiego di formule sacramentali né una rigorosa enunciazione dei punti e dei motivi, è soddisfatta dall'atto di appello in cui appaia evidente la volontà della parte d'impugnare in toto la sentenza di primo grado e, sia pure sommariamente, siano spiegate le ragioni dell'impugnazione al fine di consentire al giudice di identificare i punti da esaminare e di vagliare le ragioni di fatto e di diritto per le quali si è formulato il gravame. Ciò premesso in generale, si osserva, in riferimento al caso in ispecie, come dall'esame degli atti - consentito in questa sede essendo stato denunziato un error in procedendo - emerga che l'Ufficio aveva espresso in modo chiaro la volontà di ottenere un riesame integrale della sentenza impugnata da parte del giudice di II grado, al quale si addebita di non avere considerato quanto addotto dall'Ufficio medesimo in sede di accertamento e di istruttoria del ricorso in prima istanza. A tal fine viene richiamato il contenuto "del verbale della Guardia di Finanza di Sora del 28.5.92, verbale notificato anche al rappresentante legale della ditta in cui sono state analiticamente contestate tutte le poste indetraibili ed i ricavi non contabilizzati" e si specifica che "i recuperi effettuati sono stati tutti analiticamente motivati nell'avviso di accertamento" sicché "la ricostruzione del reddito operata dall'Ufficio era legittima sotto ogni aspetto e rispondente ai dettami dell'art. 39 e 40 D.P.R. n.600/1973". Pur formulato in modo sintetico, e senza articolazione di veri e 5 propri motivi separati, l'appello dell'Ufficio lascia comprendere in modo sufficientemente chiaro sia l'oggetto della domanda - ovverosia la riforma della decisione appellata e la conferma della richiesta di pagamento dell'imposta sia il motivo dell'impugnazione espresso attraverso la censura esplicita di erroneità della sentenza di primo grado, per avere la Commissione tralasciato di esaminare e vagliare le risultanze del processo verbale di accertamento della G.d.F. L'appellante aveva, quindi, contestato l'intero impianto sul quale era stata fondata, da parte del primo giudice, la declaratoria di illegittimità della pretesa fiscale. Più specificamente, e con riferimento al verbale della G.d.F., si erano “contestate tutte le poste indetraibili". Pertanto, anche la detraibilità dei costi dedotti nella misura di lire 5.048.000, affermata dal giudice di prime cure, era indubbiamente ricompresa nella impugnazione che ha impedito la formazione sul punto del dedotto giudicato interno. Il giudizio implicito della Commissione tributaria regionale in ordine all'ammissibilità dell'appello devesi pertanto ritenere esente da vizi, contrariamente a quanto argomentato con questo mezzo di ricorso. Con il secondo motivo viene dedotta la violazione dell'art. 75 T.U. n. 917/1986 (in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.) per mancanza di base imponibile. Si sostiene che i verbalizzanti, una volta ol accertato che la somma di lire 41.321.000 rappresentava il costo di acquisto Co dei ricambi, hanno ipotizzato la vendita indiretta di detti beni per lo stesso importo senza fatturazione sol perché presso la società non avevano rinvenuto fatture che potessero dimostrarne una diversa utilizzazione. Epperò, l'avere presunto che i ricambi siano stati passati alla vendita senza 6 fattura per un importo pari al costo di acquisto regolarmente contabilizzato dimostra che dalla ipotizzata operazione il contribuente non ha tratto alcun reddito netto. Del resto, in base all'art. 75 T.U. n. 917/1986, i proventi ulteriori accertati dall'Ufficio non possono non essere decurtati, allo scopo di evidenziare l'imponibile, dei costi che l'Ufficio stesso rilevi occorrenti per la loro produzione. Errato, infine, è il rilievo per cui il contribuente avrebbe avuto l'onere di dimostrare che i mezzi di ricambi erano stati utilizzati per la riparazione degli autocarri;
peraltro, prova siffatta era già acquisita al processo, essendosi dato atto da parte degli stessi verbalizzanti che "...la società acquista pezzi di ricambi per automezzi che utilizza per la riparazione degli autocarri usati...". Il motivo è privo di fondamento. La Commissione tributaria regionale ha messo in evidenza che dal p.v.c. risultava una discrasia di lire 41.321.000 tra il valore complessivo delle giacenze dei pezzi di ricambio dichiarate all'inizio del 1990 maggiorato dei valori relativi agli acquisti dei ricambi effettuati in corso d'anno e diminuito del costo dei ricambi utilizzati nel medesimo anno per riparazioni o migliorie su autocarri (in tutto lire 226.321.000) e le rimanenze contabilizzate al 31 dicembre 1990 (pari a lire 185.000.000). Da tale rettifica analitica, che portò al mancato rinvenimento tra le rimanenze di una parte dei pezzi di ricambio i cui costi erano invece regolarmente contabilizzati, si è dedotto in modo inequivocabile che ricambi per complessive lire 41.321.000 erano stati commercializzati ma non contabilizzati. In un simile contesto, si appalesano inconferenti le argomentazioni contenute nel ricorso in ordine all'assenza di base imponibile e incentrate sostanzialmente sul rilievo che dal presunto ricavo non dichiarato andava in ogni caso detratto il costo dei ricambi, siccome accertato dagli stessi verbalizzanti. Per vero, i verbalizzanti hanno dedotto che i ricambi non riscontrati tra le rimanenze contabili erano stati venduti a un prezzo pari al costo, come parametro minimo, non svolgendo la società attività di vendita di autoricambi. Trattasi di ragionamento meramente ipotetico e, peraltro, contrario alla comune esperienza secondo cui ogni ricambio montato su auto in riparazione viene calcolato in misura assai maggiore del prezzo di acquisto. D'altra parte, non si verte in ipotesi di rivendita di merci ulteriori rispetto a quelle contabilizzate, relativamente alla quale la rettifica non può andare oltre la differenza fra il prezzo di rivendita ed il prezzo di acquisto, costituente il limite massimo del profitto configurabile in tali operazioni. Pertanto, la ricorrente non può opporre che nella fattispecie si sarebbe dovuto tener conto del prezzo di acquisto della merce in questione alla stessa stregua di una componente negativa del reddito. Con il terzo motivo - dedotta la violazione dell'art. 112 c.p.c. (in relazione all'art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.) si ascrive alla Commissione tributaria regionale di avere omesso qualsivoglia pronuncia sulla questione relativa alla indetraibilità dei costi per lire 5.048.000, per la quale l'Amministrazione finanziaria non ha fornito (in sede di appello) alcun elemento giustificativo. Invero, l'avviso di accertamento, invece di motivare il rilievo, ha rinviato integralmente alla pagina 5 del p.v.c. del 28 maggio 1994. 8 La doglianza è fondata sotto il profilo del vizio motivatorio dedotto -sia nella rubrica (con il riferimento per la verità improprio, essendosi denunziata una violazione di legge - all'art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.) sia nel corpo del motivo in esame. La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello dell'Ufficio anche per quanto concerneva la non deducibilità di costi per lire 5.048.000 senza fornire alcuna spiegazione a riguardo. Né dal testo della sentenza è dato comprendere a quali costi o a quali spese ritenute indetraibili la somma si riferisca e soprattutto da quali dati ed in base a quale procedimento sia stata determinata. La sentenza va quindi cassata in relazione alla censura accolta e la causa rinviata ad altra Commissione tributaria regionale del Lazio la quale provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
ORTE La Corte rigetta i primi due motivi del ricorso, accoglie il terzo, W cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio. Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2003 Il Consigliere relatore Il Presidente Ciejouni Pookien Dott. Giovanni Paolini Dott. Sergio Del Core Sey's fee love CORTE SUPRE AL CANCELLIERE dot Luigi Rittano IN CANCELLERIA DE DO Tata 02 LVG. 2003 " IL CANCELLIERE dott. Luigi Rittano