Cass. civ., sez. II, sentenza 04/06/2002, n. 8080
CASS
Sentenza 4 giugno 2002

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Massime2

Qualora, con il ricorso per cassazione, venga fatta valere la inesatta interpretazione, per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per vizio di motivazione, di una norma contrattuale, il ricorrente è tenuto, in ossequio al principio della autosufficienza del ricorso, a riportare nello stesso il testo della fonte pattizia invocata per la parte in contestazione, al fine di consentirne il controllo al giudice di legittimità, diversamente non essendo questi posto in condizione di svolgere il suo compito istituzionale.

Nei contratti soggetti alla forma scritta "ad substantiam", il criterio ermeneutico della valutazione del comportamento complessivo delle parti, anche posteriore alla stipulazione del contratto stesso, non può evidenziare una formazione del consenso al di fuori dello scritto medesimo.

Commentario1

  • 1Sentenza Cassazione Civile n. 6142 del 24
    https://www.laleggepertutti.it/

    Cassazione civile sez. II, 24/02/2022, (ud. 26/10/2021, dep. 24/02/2022), n.6142 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MANNA Felice – Presidente – Dott. CARRATO Aldo – Consigliere – Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere – Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere – Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 22420/2016 proposto da: G.S., E L.R.M.T., rappresentati e difesi dagli avv.ti Cesare Barzoni, e Claudio Mazzoni, con domicilio eletto in Roma, alla Via Taro n. 35. – ricorrenti – contro G.U., rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Tizzi, con domicilio in Viadana, Via L. …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 04/06/2002, n. 8080
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8080
Data del deposito : 4 giugno 2002

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