Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/01/2011, n. 25694
CASS
Sentenza 11 gennaio 2011

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Le nozioni di abuso e induzione nella fattispecie di concessione indicano aspetti di una unica stessa condotta e non condotte differenti, si chè l'induzione che assume rilievo è quella commessa mediante inganno o persuasione e questi ultimi devono essere espressione dell'abuso della qualità e dei poteri, visto sotto il profilo dell'incidenza sulla psiche della vittima.

Non integra la fattispecie di concussione la condotta di semplice richiesta di denaro o altre utilità da parte del pubblico ufficiale in presenza di situazioni di mera pressione ambientale, senza però che questi abbia posto in essere atti di costrizione o d induzione, non potendosi fare applicazione analogica della norma incriminatrice, imperniata inequivocabilmente sullo stato di soggezione della vittima provocato dalla condotta del pubblico ufficiale. (Nella specie, la S.C. annullato la sentenza della Corte di Appello che aveva qualificato come concussione, piuttosto che corruzione, la mera richiesta di denaro o di altra utilità da parte del soggetto passivo, in forza di una generalizzata e notoria prassi in tal senso invalsa in un determinato settore della P.A.).

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    Salvatore Faraci · https://www.diritto.it/ · 7 settembre 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/01/2011, n. 25694
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25694
Data del deposito : 11 gennaio 2011

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