Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/04/1999, n. 3558
CASS
Sentenza 10 aprile 1999

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In caso di ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, grava sul lavoratore interessato l'onere della prova del mancato rispetto, da parte del datore di lavoro, dei principi generali di correttezza e buona fede nella scelta dei lavoratori da sospendere, onde il lavoratore che intenda far valere l'illegittimità' della scelta deve non solo provare l'esistenza di diversi criteri di selezione, ma anche dimostrare che la loro applicazione avrebbe comportato la sospensione di altro lavoratore, ovvero che la propria sospensione sia stata determinata da motivi discriminatori.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/04/1999, n. 3558
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3558
    Data del deposito : 10 aprile 1999

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