Sentenza 10 aprile 1999
Massime • 1
In caso di ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, grava sul lavoratore interessato l'onere della prova del mancato rispetto, da parte del datore di lavoro, dei principi generali di correttezza e buona fede nella scelta dei lavoratori da sospendere, onde il lavoratore che intenda far valere l'illegittimità' della scelta deve non solo provare l'esistenza di diversi criteri di selezione, ma anche dimostrare che la loro applicazione avrebbe comportato la sospensione di altro lavoratore, ovvero che la propria sospensione sia stata determinata da motivi discriminatori.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/04/1999, n. 3558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3558 |
| Data del deposito : | 10 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri magistrati:
Dott. Sergio Lanni - Presidente
" Vincenzo Castiglione - Consigliere
" Guglielmo Simoneschi "
" Camillo Filadoro "
" Pasquale Picone " rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
RR RL, elettivamente domiciliato in Roma, viale Angelico, n. 35 presso l'avv. Domenico d'Amati che, unitamente all'avv. Ettore Sbarra, lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
TERMOSUD SpA, in persona del direttore generale, elettivamente domiciliata in Roma, via Rocca Porena, n. 34, presso l'avv. Carlo Boursier Niutta che, unitamente agli avvocati Luciano Spaguolo Vigorita, Antonio de Feo ed Elio Vulpis, la rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del controricorso;
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Bari n. 2506 in data 4 giugno 1997 (R.G.834/95). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21.12.1998 dal Consigliere dott. Pasquale Picone;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Francesco Mele che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso al Pretore di Gioia del Colle del 7 gennaio 1991, RL FE ha chiesto l'accertamento dell'inefficacia della sospensione dal lavoro disposta nei suoi confronti dalla Termosud SpA a far data dal 12 settembre 1990, con la condanna della datrice di lavoro ad accettare la prestazione lavorativa ed a corrispondere, per il periodo di mora credendi, la differenza tra il trattamento della cassa integrazione guadagni e la retribuzione dovutagli.
Secondo il ricorrente risultava del tutto ingiustificata la scelta della sua persona, considerato che egli non era addetto a lavorazioni specifiche e, in particolare, alle commesse "Iraq" (sospese a causa del blocco decretato a seguito della c.d. "guerra del Golfo"), criterio, questo, che la società aveva dichiarato di volere osservare per la scelta dei dipendenti da sospendere;
che la sua qualifica e le mansioni erano comuni a diverse decine di altri dipendenti, mansioni che gli altri operai di pari qualifica rimasti in servizio avevano continuato a svolgere.
Il Pretore adito ha accolto la domanda con sentenza in data 23 dicembre 1994. L'appello proposto dalla Termosud SpA è stato stato giudicato fondato dal Tribunale di Bari, che, in totale riforma della sentenza impugnata, ha rigettato la domanda del lavoratore.
Il giudice dell'appello, premesso che era incontroversa la legittimità del provvedimento di autorizzazione alla cassa integrazione guadagni straordinaria, quanto alla durata ed al numero di lavoratori da sospendere, ha premesso che spetta al datore di lavoro decidere in ordine alla scelta dei lavoratori da sospendere nell'esercizio dei suoi poteri organizzativi e gestionali, sia pure entro i limiti dei doveri di correttezza e di buona fede che gli impongono di adottare criteri obiettivi e razionali, controllabili e verificabili ex post, evitando discriminazioni per età sesso o per motivi d'invalidità. Ha, quindi, osservato che spetta tuttavia ai lavoratori sospesi dedurre in via di eccezione la violazione di tali obblighi, sicché sono essi a dovere fornire la prova della discriminazione subita rispetto ai lavoratori non sospesi e, nella specie, tale prova era stata del tutto generica ed inconferente. La cassazione della sentenza è domandata da RL FE con ricorso articolato in tre motivi, al quale ha resistito con controricorso la società Termosud.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso - con il quale denunzia violazione ed erronea applicazione della disciplina legale in materia di cassa integrazione, dei principi generali e degli art. 1175 e 1375 c.c. in relazione ai limiti del potere imprenditoriale di scelta dei lavoratori da collocare in cassa integrazione guadagni, dell'art. 41, secondo comma, Cost., nonché il vizio di motivazione insufficiente in ordine ai predetti limiti - il FE deduce che l'unico thema decidendum concerneva i limiti del potere imprenditoriale di scelta dei lavoratori da sospendere e l'onere probatorio relativo all'effettiva applicazione dei criteri adottati dal datore di lavoro per disporre le concrete sospensioni;
che, avendo la società Termosud dichiarato che "la scelta è stata determinata da un collegamento diretto ovvero indiretto rispetto alle commesse riferibili all'Iraq", avrebbe dovuto fornire la prova dell'effettiva applicazione del criterio;
che, pertanto, il Tribunale, confondendo e sovrapponendo le nozioni di limiti interni e di limiti esterni del potere imprenditoriale di scelta, erroneamente aveva addossato al lavoratore l'onere di provare che il criterio non era stato osservato.
Con il secondo motivo di ricorso - con il quale si denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 2967 c.c. - si deduce che, in caso di contestazione da parte del lavoratore dell'effettiva applicazione del criterio enunciato dal datore di lavoro, non può che essere quest'ultimo a fornire la prova del contrario, e cioè del nesso causale tra singola sospensione e le finalità enunciate nel provvedimento di sospensione, non potendosi logicamente ammettere che debba essere il lavoratore a dare la prova di quali siano stati, invece, i veri motivi determinanti la scelta.
Con il terzo e ultimo motivo viene denunziato il vizio di omessa motivazione in relazione ai fatti che erano emersi a seguito della compiuta istruzione probatoria, fatti che comprovavano: che la sospensione del ricorrente nulla aveva a che vedere con le commesse Iraq;
che nessun accordo sindacale era intervenuto in ordine alla scelta dei lavoratori da sospendere;
che mai il datore di lavoro aveva comunicato i criteri di scelta;
che il criteri enunciato erano in realtà utilizzabili per la totalità dei dipendenti, nessuno di essi essendo specificamente collegabile alle commesse Iraq;
che, in definitiva, la scelta era rimasta del tutto immotivata e perciò era da ritenersi arbitraria.
I motivi di ricorso, esaminati congiuntamente per la loro connessione, non sono fondati.
E giurisprudenza costante della Corte che il potere datoriale di porre i dipendenti in cassa integrazione incontra due specie di limiti che devono presiedere alla scelta dei lavoratori da sospendere: quelli "interni", costituiti dal rispetto delle ragioni di coerenza con le finalità cui è preordinata la concessione delle integrazioni salariali, e quelli "esterni", scaturenti dal principio di correttezza e buona fede e dal divieto di atti discriminatori (cfr. ex plurimis: Cass. 25 febbraio 1995 n. 2202; Cass. 10 aprile 1990 n. 3024; Cass. 7 marzo 1990 n. 1772, Cass. 8 gennaio 1993 n. 114). Con specifico riguardo ai cosiddetti "limiti esterni", la giurisprudenza ha precisato che, attesa l'ontologica diversità del licenziamento collettivo per riduzione di personale rispetto al collocamento in cassa integrazione guadagni straordinaria, non sono applicabili, ai fini della operatività del secondo istituto, i criteri di selezione del personale stabiliti per il primo, per cui la contestazione non può che fondarsi sopra i limiti generali precisati (correttezza e buona fede, non discriminazione) salva, peraltro, la possibilità di regolamentare l'esercizio del potere di scelta dell'imprenditore mediante accordi collettivi (Cass., sez. un., 13 ottobre 1993, n. 10112). Deve anche essere richiamato, in relazione ad alcune osservazioni contenute nel ricorso, l'orientamento secondo il quale l'omissione da parte del datore di lavoro, a seguito della sua ammissione alla cassa integrazione guadagni straordinaria, della comunicazione alle organizzazioni sindacali dei criteri di scelta dei lavoratori da sospendere, in base a quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 164 del 1975, richiamato dall'art. 1 della legge n. 223 del 1991, non comporta l'illegittimità del procedimento o dei singoli atti sospensivi, essendo la sanzione per detta omissione desumibile dal sistema, in coerenza con il carattere collettivo dell'istituto della cassa integrazione e della titolarità in capo al solo sindacato dell'interesse alla comunicazione in questione, per cui è da escludere che il singolo lavoratore possa far valere l'omessa comunicazione in questione, neanche sul piano risarcitorio (cfr., da ultimo, Cass. 6 dicembre 1997, n. 12406). Gli orientamenti richiamati trovano avallo nella decisione del giudice delle leggi che ha affermato che la normativa sulla cassa integrazione guadagni, istituita per garantire il salario od i livelli occupazionali dei lavoratori delle aziende in crisi, attuando nel contempo il risanamento delle imprese e la loro ristrutturazione o trasformazione, riserva al datore di lavoro la scelta dei lavoratori da porre in cassa integrazione, ma tale scelta non può essere arbitraria dovendo operarsi sulla scorta delle valutazioni pubbliche o sindacali, che fondano il ricorso alla cassa integrazione;
e, d'altra parte, l'esercizio del potere dell'imprenditore è soggetto al sindacato del giudice al fine della verifica delle condizioni e dei limiti esterni ed interni posti a quel potere, limiti costituiti dalla necessità di una coerenza fra scelte e finalità da raggiungere, dall'osservanza dei criteri di razionalità e dei doveri di correttezza e buona fede, dal divieto di discriminazioni (cfr. in tali termini: Corte Cost. 23 giugno 1988 n. 694). Orbene, nella fattispecie in esame non è controverso, come si legge della motivazione della sentenza impugnata e nella narrativa dei fatti contenuta nel ricorso, che a seguito di "embargo" nei confronti dell'Iraq deciso dal Governo Italiano e disposto formalmente con il decreto-legge 23.8.1990, n. 247, le società del gruppo Ansaldo si trovarono in difficoltà per il venire meno, o per la sospensione, delle commesse relative a quel Paese, con la conseguente necessità di sospendere dal lavoro un certo numero di dipendenti, tra i quali alcuni degli addetti allo stabilimento di Gioia del Colle, presso il quale si realizzavano impianti siderurgici e per la produzione di energia per l'Iraq. Altro dato pacifico è che la datrice di lavoro aveva enunciato quale unico criterio di scelta il "collegamento diretto ovvero indiretto rispetto alle commesse riferibili all'Iraq". Al riguardo, va soprattutto posto in evidenza come il ricorrente, nel richiamare gli accertamenti di fatto che il giudice dell'appello non avrebbe adeguatamente valutato, ne descrive il contenuto nel senso che non vi era un settore di produzione propriamente destinato alle commesse Iraq, cosicché per nessuno dei lavoratori dello stabilimento poteva dirsi che vi fosse specificamente addetto ed il criterio enunciato risultava utilizzabile per ciascuno e per tutti i dipendenti della società. Si trattava, quindi, in sostanza, di un mero richiamo dei motivi che avevano determinato la richiesta e la concessione della c.i.g.s., motivi che interessavano la totalità dei lavoratori dello stabilimento.
È proprio tale accertamento di fatto che vale a privare di fondamento le censure relative al mancato rispetto dei criteri di scelta.
L'individuazione dei lavoratori da sospendere deve essere improntata a ragioni di coerenza con le finalità cui è preordinata la concessione dell'integrazione salariale, e, nel caso specie, questa coerenza va ravvisata appunto nel fatto che potenziali destinatari del provvedimento di sospensione, resosi necessario per l'oggettiva contrazione dell'attività produttiva, erano tutti i dipendenti dello stabilimento, senza distinzione di reparto, di qualifica o mansioni. Questione diversa è se la società datrice di lavoro abbia rispettato anche i limiti cosiddetti "interni", nell'operare la scelta dei singoli lavoratori da sospendere nell'ambito di una pluralità di astratti destinatari del potere imprenditoriale di sospensione.
La tesi che, in realtà, emerge dai motivi di ricorso è che dagli art. 1175 e 1375 c.p. possa desumersi l'obbligo di predeterminare i criteri di selezione e, quindi, di motivare le singole sospensioni mediante l'applicazione del criterio enunciato, con la conseguenza che l'omessa precisazione ed esternazione dei criteri rende automaticamente arbitrarie le scelte operate.
La tesi non può essere condivisa perché, una volta accertata l'esistenza del potere di sospendere i lavoratori in coerenza con le finalità della concessa integrazione salariale, l'inadempimento degli obblighi di correttezza e buona fede sanciti dagli artt. 1175 e 1375 c.c., o la violazione del divieto di discriminazioni, in mancanza di criteri di scelta legali o convenzionali, deve essere accertato con specifico riferimento al singolo provvedimento adottato, non essendo configurabile l'obbligo del titolare di un potere privato di autolimitarsi fissando preventivamente le regole di esercizio del potere stesso.
Ne consegue che, a fronte di tale situazione, incombe al lavoratore che intenda far valere l'illegittimità della scelta non solo addurre e provare la sussistenza di diversi criteri (legali, convenzionali o, più in generale, ragionevoli) che avrebbero dovuto presiedere a detta scelta, ma anche dimostrare che se detti criteri fossero stati correttamente applicati la sospensione avrebbe riguardato altro lavoratore, senza incidere, così, sulla sua posizione lavorativa. Ed incombe altresì al lavoratore dimostrare l'eventuale esistenza di motivi di discriminazione, che hanno determinato a suo danno la sospensione del rapporto.
La giurisprudenza della Corte ha, infatti, precisato che l'onere della prova del mancato rispetto del limite "esterno" al potere del datore di lavoro di scelta dei lavoratori da sospendere in caso di intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria, consistente nel necessario rispetto dei principi generali di correttezza e buona fede di cui agli art. 1175 e 1375 c.c., grava sul lavoratore interessato, poiché sono in questione obbligazioni "di mezzi", la cui particolare struttura comporta che sia colui che afferma che il comportamento del debitore non è stato caratterizzato dalle modalità che ne consentono la qualificazione in termini di esatto adempimento, che deve precisare quali siano state queste modalità e provare, quindi, il fatto costituente inadempimento, cioè quei profili anomali e di inadeguatezza della prestazione che sostanziano l'inadempimento stesso, fermo restando poi, ai sensi dell'art. 1218, l'onere del debitore di fornire la prova della non imputabilità dell'inadempimento così individuato (in questi termini, Cass. n. 2202/1995, cit.; in senso analogo, Cass. 10 settembre 1997, n. 8861). Il Tribunale ha fatto, quindi, sostanziale e corretta applicazione di tale principio, perché, dopo avere premesso che non era contestabile la sussistenza del rapporto di coerenza fra scelte dell'imprenditore e le finalità specifiche cui esse erano ordinate, ha poi evidenziato come non fosse emerso il carattere discriminatorio della collocazione in cassa integrazione del FE, il cui onere della prova era posto a carico del lavoratore.
In presenza di tale statuizione, del tutto corretta sul piano logico - giuridico, il ricorrente si è limitato in maniera generica a dedurre una presunta illegittimità della scelta operata dalla società, insistendo nell'infondata tesi giuridica secondo la quale, in presenza di una pluralità di dipendenti tutti suscettibili di essere sospesi dal lavoro, competa al datore di lavoro l'onere di indicare e comprovare le ragioni per le quali ne ha scelto alcuni e non altri che pure si trovavano nella stessa situazione. In conclusione, non avendo il lavoratore precisato in alcun modo le ragioni per le quali la scelta avrebbe dovuto cadere su altri se fosse stata corretta ed improntata a buona fede, risulta ineccepibile l'affermazione del Tribunale secondo cui la prova offerta era stata del tutto generica ed inconferente.
La difformità tra i giudizi resi nei gradi di merito induce la Corte a ritenere la sussistenza di giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 21 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 10 aprile 1999