Cass. pen., sez. I, sentenza 12/04/2005, n. 21344
CASS
Sentenza 12 aprile 2005

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

In tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, costituisce violazione del principio di specialità (art. 14 della Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 3 dicembre 1957 e resa esecutiva in Italia con legge 30 gennaio 1963 n. 300, e art. 5 n. 2 dell'Accordo aggiuntivo, ratificato con legge 11 dicembre 1984 n. 969, disposizioni che, ai sensi dell'art. 696, prevalgono sull'art. 721 cod. proc. pen.) l'esecuzione della pena, inflitta con una sentenza di condanna definitiva per un reato commesso anteriormente all'estradizione e diverso da quello cui l'estradizione stessa si riferisce, nei confronti di un soggetto che nei quarantacinque giorni successivi alla scarcerazione per decorrenza del termine massimo di custodia cautelare, relativo al delitto per il quale é avvenuta la consegna all'Italia, non abbia lasciato il territorio dello Stato in conseguenza della sottoposizione alla misura del divieto di espatrio con conseguente annotazione sulla carta d'identità.

In tema di estradizione dall'estero, il principio di specialità (art. 14 della Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 3 dicembre 1957 e resa esecutiva in Italia con legge 30 gennaio 1963 n. 300, e art. 5 n. 2 dell'Accordo aggiuntivo, ratificato con legge 11 dicembre 1984 n. 969, disposizioni che, ai sensi dell'art. 696, prevalgono sull'art. 721 cod. proc. pen.) non perde efficacia nella fase di esecuzione della pena solo perché l'interessato abbia comunque accettato di essere sottoposto al giudizio di cognizione relativo a reati commessi anteriormente all'estradizione, diversi da quelli per il quali l'estradizione é stata concessa. Ne consegue che é illegittima l'esecuzione della pena inflitta per tali reati in assenza dell'espresso, formale, inequivoco consenso del soggetto interessato.

Commentario1

  • 1Permanenza non volontaria no deroga al principio di specialità in ambito estradizionale (Cass. 14164/20)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 23 maggio 2020

    In ambito estradizionale, la deroga al principio di specialità, costituita dal mancato allontanamento dal territorio dello Stato di consegna della persona che venga liberata, opera a condizione che la situazione in cui venga a trovarsi, in conseguenza del provvedimento di rilascio, sia tale da far assumere al comportamento un preciso significato di accettazione del procedimento per i fatti estranei alla richiesta e al provvedimento di estradizione e anteriori alla consegna. Corte di Cassazione sezione I Penale Num. 14164 Anno 2020 Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE Data Udienza: 27/04/2020 deposito 8 maggio 2020 SENTENZA sul ricorso proposto da: DCW nato a …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 12/04/2005, n. 21344
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21344
Data del deposito : 12 aprile 2005

Testo completo