Sentenza 12 aprile 2005
Massime • 2
In tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, costituisce violazione del principio di specialità (art. 14 della Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 3 dicembre 1957 e resa esecutiva in Italia con legge 30 gennaio 1963 n. 300, e art. 5 n. 2 dell'Accordo aggiuntivo, ratificato con legge 11 dicembre 1984 n. 969, disposizioni che, ai sensi dell'art. 696, prevalgono sull'art. 721 cod. proc. pen.) l'esecuzione della pena, inflitta con una sentenza di condanna definitiva per un reato commesso anteriormente all'estradizione e diverso da quello cui l'estradizione stessa si riferisce, nei confronti di un soggetto che nei quarantacinque giorni successivi alla scarcerazione per decorrenza del termine massimo di custodia cautelare, relativo al delitto per il quale é avvenuta la consegna all'Italia, non abbia lasciato il territorio dello Stato in conseguenza della sottoposizione alla misura del divieto di espatrio con conseguente annotazione sulla carta d'identità.
In tema di estradizione dall'estero, il principio di specialità (art. 14 della Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 3 dicembre 1957 e resa esecutiva in Italia con legge 30 gennaio 1963 n. 300, e art. 5 n. 2 dell'Accordo aggiuntivo, ratificato con legge 11 dicembre 1984 n. 969, disposizioni che, ai sensi dell'art. 696, prevalgono sull'art. 721 cod. proc. pen.) non perde efficacia nella fase di esecuzione della pena solo perché l'interessato abbia comunque accettato di essere sottoposto al giudizio di cognizione relativo a reati commessi anteriormente all'estradizione, diversi da quelli per il quali l'estradizione é stata concessa. Ne consegue che é illegittima l'esecuzione della pena inflitta per tali reati in assenza dell'espresso, formale, inequivoco consenso del soggetto interessato.
Commentario • 1
- 1. Permanenza non volontaria no deroga al principio di specialità in ambito estradizionale (Cass. 14164/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 23 maggio 2020
In ambito estradizionale, la deroga al principio di specialità, costituita dal mancato allontanamento dal territorio dello Stato di consegna della persona che venga liberata, opera a condizione che la situazione in cui venga a trovarsi, in conseguenza del provvedimento di rilascio, sia tale da far assumere al comportamento un preciso significato di accettazione del procedimento per i fatti estranei alla richiesta e al provvedimento di estradizione e anteriori alla consegna. Corte di Cassazione sezione I Penale Num. 14164 Anno 2020 Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE Data Udienza: 27/04/2020 deposito 8 maggio 2020 SENTENZA sul ricorso proposto da: DCW nato a …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/04/2005, n. 21344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21344 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 12/04/2005
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - N. 1497
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 001684/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RI GI N. IL 03/02/1955;
2) BO RA N. IL 01/04/1952;
avverso ORDINANZA del 08/09/2003 CORTE ASSISE APPELLO di GENOVA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE NARDO GIUSEPPE;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Iannelli che ha chiesto l'annullamento con rinvio.
OSSERVA
1. La Corte d'Assise d'Appello di Genova, quale giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 8.9.2003, respingeva l'istanza proposta da OS RA e FO GI, condannati con sentenza definitiva della Corte di Appello di Firenze dell'8.2.1991 e della Corte di Assise di Appello di Genova del 26.3.1991, diretta ad ottenere la declaratoria di non eseguibilità, per difetto di estradizione, della pena inflitta con la sentenza della Corte di Appello di Firenze, erroneamente comprese nel provvedimento di unificazione delle pene concorrenti, con conseguente richiesta di rideterminazione della data di scadenza della pena unificata. Nel respingere l'istanza, rilevava la Corte di Assise di Appello di Genova che, come si evinceva dal decreto di concessione dell'estradizione dalla Francia, il OS aveva accettato l'estradizione anche in relazione al procedimento di Firenze pur non compreso nel detto decreto, mentre la FO, una volta in Italia, pur essendo stata posta in libertà in data 20.11.1990 dalla Corte di Assise di Appello di Genova, era rimasta nel territorio dello Stato per parecchi mesi, così rendendo non applicabile il principio di specialità, giusta l'art. 721 c.p.p.. 2. Avverso l'ordinanza della Corte di Assise di Appello di Genova hanno proposto ricorso per Cassazione, tramite il loro difensore, sia il BO che la ER, deducendo la violazione del principio di specialità di cui all'art. 721 c.p.p., essendo stata concessa l'estradizione esclusivamente in relazione al mandato di cattura emesso nei loro confronti il 7.10.1988 nell'ambito del processo svoltosi in primo grado avanti la Corte di Assise di Massa e, quindi, avanti la Corte di Assise d'Appello di Genova.
Secondo il ricorrente il consenso inizialmente prestato dal OS in relazione al processo di Firenze doveva ritenersi privo di effetti in quanto si inseriva in altra procedura di estradizione conclusasi con il ritiro della richiesta a seguito della intervenuta assoluzione da parte del Tribunale di Firenze con sentenza del 20.9.1989 con contestuale revoca del mandato di cattura, essendo intervenuta la condanna nel detto processo soltanto in appello.
Anche per la ER - posta in libertà a seguito di scarcerazione per decorrenza del termine massimo di custodia cautelare in data 21.11.1990 e rimasta nel territorio dello Stato fino al 15.4.1991, data del suo arresto, e quindi per un tempo superiore a 45 giorni - secondo il ricorrente, tuttavia, non ricorreva alcuna deroga al principio di specialità in quanto all'atto della prima scarcerazione avvenuta il 17 giugno 1987 era stato imposto alla medesima il divieto di espatrio, con relativa annotazione sulla carta di identità ed ella, dunque, non aveva avuto la possibilità di lasciare il territorio nazionale.
3. Il ricorso è fondato per entrambi i ricorrenti.
La norma di riferimento nel caso in esame è l'art. 14 della Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957 e resa esecutiva in Italia con legge 30.1.1963 n. 300, che prevale, giusta l'art. 696 c.p.p., sull'art. 721 c.p.p., norma di diritto interno.
Secondo il principio di specialità come enunciato dall'art. 14 della Convenzione, "la persona estradata non sarà perseguita, giudicata, arrestata in vista dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza ne' sottoposta a qualsiasi altra restrizione della sua libertà personale, per un qualsiasi fatto anteriore alla consegna, diverso da quello che ha dato luogo all'estradizione...". La giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. Sez. un. 28.2.2001, Ferrarese ed altri) ha ravvisato nel contenuto del detto principio di specialità la sostanza di una vera e propria condizione di procedibilità dell'azione penale, attenendo le tre espressioni "perseguito, giudicato, detenuto" alle tre fasi del procedimento penale attraverso le quali si estrinseca la giurisdizione. È, dunque, tenendo presente il contenuto del principio di specialità come delineato dall'art. 14 della Convenzione, che va considerato il consenso prestato dal OS, vale a dire la sua rinuncia al diritto spettategli in forza del divieto di procedere nei suoi confronti per fatti, anteriori alla sua consegna, diversi da quelli che avevano dato luogo all'estradizione.
In primo luogo, tuttavia, deve osservarsi come tale consenso per essere ritenuto idoneo a paralizzare la c.d. clausola di specialità, non soltanto deve essere espresso in forma inequivocabile, ma addirittura deve essere formulato in modo espresso e formale (v. Cass. Sez. 1^ 6.5.2004, Chioccia ed altri). D'altra parte l'art. 5^, n. 2, dell'Accordo ingiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, entrato in vigore per l'Italia con legge 11 dicembre 1984 n. 969, prevede che:
"lo Stato richiesto rinuncia all'osservanza delle limitazioni stabilite dall'art. 14 della Convenzione se l'estradando ha acconsentito, con formale dichiarazione irrevocabile resa all'Autorità giudiziaria e dopo essere stato reso eletto degli effetti legali di tale dichiarazione, ad essere giudicato o assoggettato a pena per qualsiasi altro reato".
Preliminare appare, dunque, la verifica della ritualità del consenso prestato. Tale verifica, tuttavia, da sola non è sufficiente, dovendosi altresì valutare quale sia il contenuto del detto consenso. Nel caso in esame. Poiché la fase attuale è quella relativa all'esecuzione, è necessario quindi verificare se il consenso prestato riguardi in modo specifico l'assoggettamento alla pena per il reato non compreso nel provvedimento di estradizione. Questa Corte sul punto ha già avuto modo di affermare (Cass. Sez. 1^ 27.1.1999, P.M. in proc. Vaccariello) che il principio di specialità non può perdere la sua efficacia anche con riferimento alla esecuzione delle eventuali condanne sol perché l'interessato abbia comunque accettato di essere sottoposto al procedimento di cognizione relativo a fatti connessi anteriormente alla estradizione, diversi da quelli per i quali essa è stata concessa.
È fondato anche il ricorso della IE laddove si evidenzia che, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, la medesima non aveva avuto la possibilità di lasciare il territorio dello Stato nei 45 giorni successivi alla sua messa in libertà poiché sulla sua carta di identità era ancora annotato il divieto di espatrio, impostole "al momento della prima scarcerazione del 17.6.1987". Come correttamente osservato dal P.G. presso questa Corte nelle sue conclusioni scritte anche per la IE il giudice dell'esecuzione in sede di rinvio dovrà verificare non soltanto la effettiva disponibilità da parte della stessa di lasciare il territorio dello Stato nonostante l'annotazione del divieto di espatrio sulla sua carta di identità, ma altresì se la permanenza volontaria nel territorio dello Stato per un periodo di tempo superiore a 45 giorni abbia fatto seguito alla "liberazione definitiva" (art. 721 c.p.p.) o "rilascio definitivo" (art. 14 Convenzione europea), così come richiesto nei detti articoli perché il principio di specialità divenga inapplicabile.
Conseguentemente, ove l'esito delle anzidette verifiche risulti favorevole ai ricorrenti nel senso che da una parte il consenso prestato dal OS per mancanza dei requisiti di forma o di sostanza non possa considerarsi idoneo a superare il divieto imposto dal principio di specialità e, dall'altra, che parimenti la permanenza della ER nel territorio dello Stato non integri la condizione prevista dall'art. 14, comma 2 lett. B), della Convenzione (ovvero dell'art. 721 c.p.p.) per rendere inefficace detto divieto, la Corte di Assise di Appello di Genova in sede di rinvio dovrà procedere alla rideterminazione del cumulo della pena da espiare, detraendo dallo stesso la condanna di cui alla sentenza della Corte di Appello di Firenze dell'8 febbraio 1991, non eseguibile per inosservanza del principio di specialità.
La ordinanza impugnata va, quindi, annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte di Assise di Appello di Genova.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di Assise di Appello di Genova.
Così deciso in Roma, il 12 aprile 2005.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2005