Cass. pen., sez. I, sentenza 20/10/2005, n. 40000
CASS
Sentenza 20 ottobre 2005

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In tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, il consenso della persona interessata a che si proceda nei suoi confronti anche per un reato non compreso nel provvedimento di estradizione deve essere formulato in modo espresso e formale e non può essere desunto da comportamenti concludenti.

In tema di estradizione, non ricorre l'eccezione al principio di specialità (art. 14 lett. b della Convenzione europea di estradizione firmata a Parigi il 13 dicembre 1957 e resa esecutiva in Italia con L. 30 gennaio 1963 n. 300) - prevista per il caso di mancato allontanamento dell'estradato dal territorio italiano, pur avendone avuta la possibilità, entro quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione - allorché la permanenza sul territorio italiano oltre il suddetto termine riguardi l'estradato che sia sottoposto alla libertà vigilata. La suddetta permanenza, infatti, assume rilevanza soltanto ove egli abbia avuto la possibilità, materiale e giuridica, di allontanarsi dal territorio italiano, ipotesi che postula l'inesistenza di ogni vincolo alla libertà personale, di talché l'interessato possa legittimamente considerarsi in grado di lasciare lo Stato e possa, quindi, assumere valore la sua libera volontà e determinazione di restare in Italia.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 20/10/2005, n. 40000
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 40000
    Data del deposito : 20 ottobre 2005

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