Sentenza 20 ottobre 2005
Massime • 2
In tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, il consenso della persona interessata a che si proceda nei suoi confronti anche per un reato non compreso nel provvedimento di estradizione deve essere formulato in modo espresso e formale e non può essere desunto da comportamenti concludenti.
In tema di estradizione, non ricorre l'eccezione al principio di specialità (art. 14 lett. b della Convenzione europea di estradizione firmata a Parigi il 13 dicembre 1957 e resa esecutiva in Italia con L. 30 gennaio 1963 n. 300) - prevista per il caso di mancato allontanamento dell'estradato dal territorio italiano, pur avendone avuta la possibilità, entro quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione - allorché la permanenza sul territorio italiano oltre il suddetto termine riguardi l'estradato che sia sottoposto alla libertà vigilata. La suddetta permanenza, infatti, assume rilevanza soltanto ove egli abbia avuto la possibilità, materiale e giuridica, di allontanarsi dal territorio italiano, ipotesi che postula l'inesistenza di ogni vincolo alla libertà personale, di talché l'interessato possa legittimamente considerarsi in grado di lasciare lo Stato e possa, quindi, assumere valore la sua libera volontà e determinazione di restare in Italia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/10/2005, n. 40000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40000 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 20/10/2005
Dott. FABBRI Gianvittore - Consigliere - SENTENZA
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - N. 1065
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 024828/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE ASSISE di BARI;
nei confronti di:
NT GI N. IL 01/01/1960;
avverso SENTENZA del 01/03/2005 CORTE ASSISE di BARI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. FABBRI GIANVITTOREM
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. De Sandro che ha concluso per rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. CICCHETTI Rossella;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza del 01/03/2005 la Corte di Assise di Bari dichiarava non doversi procedere nei confronti di IC IU in ordine ai reati ascrittigli (artt. 575 c.p., 10 e 12 L. 497/1974), perché l'azione penale non avrebbe potuto avere inizio per mancata estensione dell'estradizione concessa dalla Spagna con provvedimento del 07/03/1997.
La corte territoriale richiamato, in diritto, il principio di specialità dell'estradizione e l'insegnamento delle Sezioni Unite sulla improcedibilità dell'azione penale conseguente alla violazione del predetto principio, rilevava, in fatto, che il IC era stato estradato soltanto in relazione a due sentenze di condanna e non, quindi, per i reati oggetto del processo. Sosteneva, inoltre, che non ricorreva l'eccezione al principio di specialità prevista dall'art. 14 lett. b) della Convenzione europea di estradizione firmata a Parigi il 13/12/1957 e resa esecutiva in Italia con L. 30/01/1963 n. 300 - eccezione costituita dal mancato allontanamento dell'estradato dal territorio italiano, pur avendone la possibilità, entro quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione - perché il IC non si era volontariamente trattenuto sul territorio italiano, in quanto il 10/04/2004 gli era stata applicata, in sostituzione della misura di sicurezza della casa di lavoro, quella della libertà vigilata, cui si trovava ancora sottoposto. Sosteneva, infine, che il principio di specialità non poteva considerarsi paralizzato dal consenso dell'estradato al processo, perché l'imputato non aveva prestato formale consenso ad essere giudicato per reati diversi da quelli per i quali era stato estradato ed anzi aveva rivendicato l'applicazione del principio di specialità, sia pure in maniera vaga, producendo la sentenza di estradizione fino a quel momento ignota alla corte che lo giudicava.
2. Avverso la predetta sentenza ricorre il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari, deducendo la violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 14 della legge 30/01/1963 n. 300 sulla Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13/12/1957.
Il ricorrente sostiene che il IC è stato "rilasciato definitivamente" il 10/04/2004, allorché è stato scarcerato per trasformazione della misura di sicurezza detentiva della casa di lavoro in quella della libertà vigilata. Successivamente è rimasto in Italia per ben più di quarantacinque giorni - in stato di libertà e pur potendosi allontanare nonostante le modestissime prescrizioni della misura di sicurezza - permanendovi per tutta la durata del processo, nel corso del quale si è limitato a segnalare genericamente la sua qualità di estradato e addirittura sì è sottoposto all'esame dibattimentale e ha sollecitato l'escussione di un teste d'alibi. Sostiene, pertanto, che vi è stato il consenso dell'imputato al processo - consenso che è possibile desumere anche dal comportamento univoco e concludente dell'interessato, come insegnato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 15093 del 22/04/2002 - e altresì che si è verificata l'ipotesi di eccezione al principio di specialità prevista dall'art. 14 lett. b) della Convenzione europea di estradizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Dalla sentenza impugnata risulta, in fatto, che il IC è stato processato per reati diversi da quelli per i quali era stato estradato e che è stato giudicato mentre si trovava sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata.
Posto che il principio di specialità dell'estradizione si configura come introduttivo di una condizione di procedibilità dell'azione penale, come insegnato dalle Sezioni Unite (sentenza n. 8 del 28/01/2001, Ferrarese, rv. 218767), la fondatezza del ricorso presupporrebbe il consenso dell'interessato alla celebrazione del processo o la ricorrenza dell'eccezione al principio di specialità prevista dall'art. 14 lett. b) della Convenzione europea di estradizione firmata a Parigi il 13/12/1957.
Tale eccezione è costituita dal mancato allontanamento dell'estradato dal territorio italiano entro i quarantacinque giorni successivi a "son elargissement definitif", "ayant eu la possibilitè de le faire", cioè entro i quarantacinque giorni successivi al suo "rilascio definitivo", "avendo avuto la possibilità di farlo" (come risulta dalla traduzione italiana del testo della Convenzione, non ufficiale giacché il Consiglio di Europa ha ammesso come lingue ufficiali soltanto quella francese e quella inglese). Il "rilascio definitivo", al pari della "definitiva liberazione" prevista dall'art. 721 c.p.p., presuppone la cessazione di ogni limitazione alla libertà personale;
comunque la successiva permanenza dell'estradato in Italia assume rilevanza soltanto ove egli abbia avuto la possibilità, materiale e giuridica, di allontanarsi dal territorio italiano, ipotesi che postula l'inesistenza di ogni vincolo alla libertà personale, di talché l'interessato possa legittimamente considerarsi in grado di lasciare lo Stato e possa quindi assumere valore la sua libera volontà e determinazione di restare in Italia (cfr. Cass., 4^, n. 10720 dell'08/04/1991, Cesari, rv. 188563).
Conseguentemente il IC non poteva ritenersi definitivamente libero e in grado di allontanarsi dallo Stato dal 10/04/2004, perché in tale data, pur essendo cessata la misura di sicurezza detentiva, gli era stata applicata quella della libertà vigilata, comportante l'osservanza delle prescrizioni imposte, la cui trasgressione è sanzionata ai sensi dell'art. 231 c.p.. Quanto alla censura relativa all'esistenza del consenso dell'imputato al processo, si osserva che la giurisprudenza di legittimità non è concorde sul punto se il consenso ad essere giudicato anche per reati non contemplati dal provvedimento di estradizione debba essere formulato in modo espresso e formale o possa essere desunto anche da comportamenti concludenti. Invero questa Corte pur essendosi, in tempi remoti, prevalentemente pronunciata nel secondo senso (ex plurimis, Sez. 3^, n. 10101 del 19/02/1988, Ascione, rv.179441; Sez. 6^, n. 451 del 10/09/1986, Frezzolini, rv. 174835; Sez. 2^, n. 4541 del 12/12/1985, Mole, rv. 172860), in tempi più recenti si è reiteratamente e motivatamente orientata per l'affermazione della necessità di un consenso espresso e formale (Sez. 1, n. 26301 del 06/05/2004, Chiochia, rv. 228206; Sez. 6^, n. 10274 dell'11/07/1991, P.M. in proc. Farina, rv. 188273).
Da tale ultimo indirizzo non vi è ragione per discostarsi - ne' alcuna ragione è stata specificata dal ricorrente - essendo frutto di meditata opinione e dell'elaborazione giurisprudenziale compiuta da questa stessa Sezione ed espressa con la più recente sentenza in materia.
In applicazione del predetto principio non può ritenersi equipollente al formale consenso il comportamento dell'imputato, che si è sottoposto all'esame dibattimentale ed ha anche chiesto l'escussione di un teste. Il predetto comportamento, comunque, non è io-equivoco, posto che l'imputato ha presenziato al processo non in stato di completa libertà e che ha segnalato, anche se in forma generica, la sua situazione di estradato, così implicitamente richiamando il giudicante ai suoi doveri di controllo sul rispetto del principio di specialità vigente nella materia e sulle conseguenze da adottare in caso di violazione di esso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2005