Cass. pen., sez. I, sentenza 07/07/2005, n. 33741
CASS
Sentenza 7 luglio 2005

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere la clausola di specialità di cui all'art. 14 della Convenzione europea di estradizione, configura una condizione di procedibilità dell'azione penale e del successivo giudizio per tutti i fatti commessi anteriormente all'estradizione e per i quali l'estradizione non sia stata concessa, con la conseguenza che tutta l'attività compiuta dall'esercizio dell'azione penale fino alla sentenza di appello deve essere considerata "tamquam non esset". (In motivazione la Corte ha precisato che nel sistema del codice di procedura penale vigente il momento del'esercizio dell'azione penale ai sensi dell'art. 405 è stato spostato decisamente in avanti e quindi è consentito compiere tutte le attività di indagine necessarie ad evitare la dispersione della prova fino alla conclusione del procedimento di estradizione o ai fini di ottenere una estradizione suppletiva).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 07/07/2005, n. 33741
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 33741
    Data del deposito : 7 luglio 2005

    Testo completo