Sentenza 7 luglio 2005
Massime • 1
In tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere la clausola di specialità di cui all'art. 14 della Convenzione europea di estradizione, configura una condizione di procedibilità dell'azione penale e del successivo giudizio per tutti i fatti commessi anteriormente all'estradizione e per i quali l'estradizione non sia stata concessa, con la conseguenza che tutta l'attività compiuta dall'esercizio dell'azione penale fino alla sentenza di appello deve essere considerata "tamquam non esset". (In motivazione la Corte ha precisato che nel sistema del codice di procedura penale vigente il momento del'esercizio dell'azione penale ai sensi dell'art. 405 è stato spostato decisamente in avanti e quindi è consentito compiere tutte le attività di indagine necessarie ad evitare la dispersione della prova fino alla conclusione del procedimento di estradizione o ai fini di ottenere una estradizione suppletiva).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/07/2005, n. 33741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33741 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 07/07/2005
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 854
Dott. CORRADINI ZI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 4196/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RG UE N. IL 12/09/1967;
2) EM ND N. IL 20/08/1967;
3) LL AN N. IL 30/06/1957;
4) AS CA N. IL 02/05/1965;
avverso SENTENZA del 28/06/2004 CORTE ASSISE APPELLO di CALTANISSETTA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. CORRADINI GRAZIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Mario Favalli ha chiesto per LL SS l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e di quella di 1^ grado, per il caso in cui non venisse accolta la istanza di rinvio, rigetto degli altri ricorsi;
uditi i difensori Avv. RICCI Lucia per GE EM che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
nell'interesse di RI TO l'avv. Franco Carlo Coppi e l'avv. Rossella Cicchetti hanno chiesto l'accoglimento del ricorso;
l'avv. Mario RA Giraldi nell'interesse di SC EL che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 28 giugno 2004 la Corte di Assise d'Appello di Caltanissetta, in parziale accoglimento degli appelli proposti contro la sentenza emessa dalla Corte di Assise della stessa città il 28.11.2002 dagli imputati SC NN, RI TO ed GE EM di TO e dal Procuratore Distrettuale della Repubblica, nonché dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Caltanissetta con atto depositato in cancelleria in data 7 marzo 2003 (ritenuto, quest'ultimo, rituale e tempestivo perché proposto contro la sentenza depositata il 20.2.2003) nei confronti di LL SS e di RI TO, per quanto attiene alla posizione degli imputati attuali ricorrenti: ha dichiarato LL SS colpevole della c.d. strage di ZZ LA e reati collegati (fatto n. 1) e RI TO colpevole dell'omicidio in danno di Di IE PE e reati collegati (ratio n. 7), per cui erano stati assolti in primo grado, condannando ciascuno alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno;
in applicazione della continuazione ha ridotto la pena inflitta ad GE EM di TO, nato nel 1967, a 24 anni di reclusione, in luogo di quella di 30 anni di reclusione inflitta in primo grado per la strage di ZZ LA (fatto n. 1), per il tentato omicidio D'RM e reati collegati (fatto n. 3), per l'omicidio ZA e reati collegati (fatto n. 4), per il tentato omicidio IA AR e reati collegati (fatto n. 2), per l'omicidio CA e reati collegati (fatto n. 5), per il tentato omicidio Di ST e reati collegati (fatto n. 6) e per l'omicidio Di IE e reati collegati (fatto n. 7); ed infine ha confermato la condanna all'ergastolo con isolamento diurno inflitta in primo grado a SC EL per la strage di ZA LA (fatto n. 1), assolvendolo invece per il tentato omicidio D'RM e reati collegati (fatto a 3). Quanto al fatto n. 1, si trattava di un episodio avvenuto verso le ore 10 del 12 settembre 1988 allorché due sicari a bordo di una vespa di colore rosso, travisati con caschi ed occhiali, erano sopraggiunti nei pressi della motoape con cui AS PE vendeva frutta e verdura nella ZA LA di Gela;
mentre il conducente teneva la vespa in accelerazione, il soggetto che sedeva nella parte posteriore del sedile e che era armato con una grossa pistola a tamburo aveva esploso diversi colpi di arma da fuoco calibro 38 all'indirizzo del AS.
A seguito dell'azione criminosa venivano feriti il AS ed i passanti UA TO, CI TA e LA IA, mentre rimaneva uccisa IM ZI la quale, secondo la perizia necroscopica dibattimentale, era morta in conseguenza delle ferite causate da un agente balistico in fase di frammentazione. Mentre la dinamica dei fatti veniva ricostruita subito con sufficiente precisione poiché vi avevano assistito numerosi testimoni, le fonti di prova che consentivano di individuare i responsabili erano costituite soprattutto da alcuni pentiti. Il collaboratore di giustizia RI IS aveva infatti confessato di essere stato il killer che aveva materialmente sparato per incarico diretto di GE EM figlio di ID, esponente di Cosa Nostra, al quale si era avvicinato nell'anno 1988 che gli aveva altresì consegnato una pistola calibro 38 a tamburo che aveva usato per commettere il fatto, mentre insieme a lui si trovava, alla guida della vespa, SC EL che aveva ugualmente ricevuto in consegna dall'GE EM di ID una calibro 7,65, alla presenza di SS LL, di GE EM RI, di altre persone specificamente indicate e di CE UI il quale ultimo aveva prelevato le armi sul retro di un divano collocato nel soggiorno della abitazione.
GE EM RI, ugualmente collaboratore di giustizia coinvolto direttamente nel fatto criminoso, aveva indicato il movente della strage di ZA LA nel recente omicidio di GE GI, in cui si riteneva fosse stato implicato il TR poiché era stato visto dagli GE poco dopo la morte del loro congiunto mentre transitava nelle vicinanze di casa loro e dell'ospedale a bordo di una vespa, per cui il nipote GE EM RI ed altri suoi cugini, avevano deciso di vendicarne la morte colpendo il AS a fini di ritorsione, all'uopo organizzando una riunione alla quale avevano partecipato GE RI, SS LL, SC EL, il RI, GE SA ed GE EM di ID, nel corso della quale erano stati individuati i sicari.
Avevano reso dichiarazioni sul fatto anche il collaboratore CE UI, che aveva sostenuto di essere stato rimproverato da SS LL per non avere partecipato al fatto in relazione al quale erano poi nati dei problemi e di avere appreso da costui, all'interno del carcere di Caltanissetta, che gli autori del fatto erano stati il RI ed il SC, nonché UB SA, ugualmente collaboratore di giustizia ed organicamente inserito, all'epoca del fatto, nel clan AD, che aveva riferito che l'omicidio AS era stato autorizzato dal Polara, reggente della cosca, il quale aveva dato l'incarico ad EM GE di ID e che inoltre aveva appreso i particolari della esecuzione dal SC, intorno al 1997, all'interno del carcere di Enna, nonché da altri collaboratori (RD IL, NI OR, CE NG e CE EM).
Per tale fatto in primo grado avevano riportato condanna GE EM di TO e SC EL, mentre LL SS era stato assolto poiché, se pure sia RI IS che GE EM avevano confermato la sua presenza alla riunione in cui era stato organizzato l'omicidio, peraltro le due chiamate di correo non erano apparse alla Corte particolarmente dettagliate e sovrapponibili e comunque non consentivano di individuare il preciso ruolo e l'apporto causale che l'LL avrebbe offerto alla vicenda, così come le dichiarazioni del CE UI che non avrebbe precisato se ed in quale misura l'imputato fosse coinvolto nella ideazione del progetto criminale.
Avevano interposto appello con riguardo all'episodio di cui si tratta l'GE EM di TO soltanto in punto di pena, il SC in punto di responsabilità ed il Procuratore Distrettuale ed il Procuratore Generale nei confronti dell'LL chiedendone la condanna.
La Corte di Assise di appello, rigettando l'appello del SC, ha confermato la condanna di quest'ultimo in ordine a tale fatto ritenendo convergenti, indipendenti ed attendibili le dichiarazioni dirette dei collaboratori di giustizia RI IS ed GE EM RI e quelle de relato di CE UI, RD IL, CE NG e CE EM nonché le dichiarazioni di UB PE che aveva ricevuto la confessione del SC. La stessa Corte, accogliendo l'appello del Procuratore Distrettuale e del Procuratore Generale, ha invece riformato la sentenza di primo grado con riguardo alla posizione di LL SS, all'uopo valorizzando il movente del fatto, che vedeva i clan degli LL e degli GE contigui e particolarmente vicini, così da costituire quasi un unico clan, alla stregua delle dichiarazioni rese in appello dal collaboratore di giustizia AR IR, affiliato a Cosa Nostra e rappresentante della famiglia di Vallelunga e delle dichiarazioni degli altri numerosi pentiti - ritenuti attendibili perché convergenti ed indipendenti, nulla essendo emerso che potesse giustificare la ipotesi di intese fraudolente o di condizionamenti - in ordine alla presenza di LL SS in tutti i momenti di rilievo, precedenti, contigui e successivi alla realizzazione del fatto, che doveva univocamente condursi ad un concreto sostegno che costui, in nome e per conto della propria fazione, offriva agli stretti alleati così da rassicurarli circa la effettiva disponibilità di propri uomini e mezzi anche ove si fosse manifestata la esigenza di fare fronte alla eventuale e prevedibile reazione della parte avversaria.
I giudici di merito hanno escluso la possibilità di concedere qualsiasi attenuante all'LL, considerati la personalità criminale dello stesso come emergente dai fatti, le dichiarazioni dei pentiti e le risultanze del certificato del casellario giudiziale e gli hanno quindi applicato la pena dell'ergastolo.
Quanto al fatto n. 7 (omicidio Di IE e reati collegati), si è trattato di un episodio avvenuto il pomeriggio del 24 dicembre 1990 all'interno dell'autosalone denominato Universa Car di Gela gestito da Di IE PE. Due sicari erano entrati in tale concessionaria, nella quale erano presenti diverse persone, alcune intente a parlare con il Di IE ed uno dei due aveva sparato diversi colpi verso il Di IE colpendo costui, che era morto, ed i suoi clienti RI OL ed NG che erano rimasti feriti. Si erano trovati casualmente di passaggio due Carabinieri, i quali, avendo visto i due sicari fuggire dalla concessionaria, si erano posti al loro inseguimento ricevendo al loro indirizzo un colpo di arma da fuoco cui uno dei Carabinieri aveva risposto riuscendo a ferire uno dei fuggitivi, identificato per RI TO, che veniva subito tratto in arresto.
Il secondo sicario risultava essere SI QU nel frattempo divenuto collaboratore di giustizia e reo confesso del fatto che collocava l'episodio nel contesto storico che era seguito alla c.d. strage di Gela, allorquando all'interno di Cosa Nostra si era determinata una situazione di panico generale che aveva portato il SI dapprima a rifugiarsi nel castello di Falconare ma poi a fare rientro a Gela per ordine presumibilmente di TO RI che aveva quindi incontrato personalmente in un covo situato nella zona di Caltanissetta ove costui in quel momento si rifugiava. In quella circostanza il RI aveva consegnato, alla presenza di alcuni personaggi (SA GE, UI La OG ed NG CE), una borsa piena di soldi che serviva per pagare gli affiliati e gli avvocati. In quell'ambito era stato individuato il Di IE come persona da colpire, poiché UI La OG aveva detto di averlo visto " dare macchine " al clan opposto ed era stata così iniziata la organizzazione dell'omicidio, poi rinviata poiché l'GE SA non aveva l'autorità per deliberare autonomamente tale fatto, fino a quando però PE SC non aveva portato l'ordine che l'omicidio poteva essere fatto poiché "u zio TO ha detto che va bene".
Altro collaboratore di giustizia, GE RI, aveva confermato che TO RI, che in quel periodo si trovava in campagna, aveva fatto sapere tramite PE SC di voler uccidere il Di IE, che era socio di AG CC o IO nella gestione di un autosalone, come reazione al colpo inferto dal clan avverso. Analoga versione rendeva CE NG, che aveva partecipato personalmente alla organizzazione ed alla realizzazione del crimine. Infine, CE EM, ugualmente collaboratore di giustizia, aveva dichiarato che l'omicidio Di IE era stato deciso da TO RI quale ritorsione conseguente alla strage di Gela, nel corso della quale era stato ucciso un suo fratello;
era stato il RI a mandare SC a Gela a trasmettere l'ordine di uccidere il Di IE.
Sulla base di tali elementi la Corte di primo grado, pur condividendo la ipotesi accusatoria per cui l'omicidio Di IE era stato deciso all'interno della Cosa Nostra gelese quale reazione contro il gruppo avversario per la c.d. strage di Gela e che inoltre il SC era giunto al quartiere Bronx affermando di essere di ritorno dal luogo di latitanza del RI per riferire che l'omicidio poteva essere commesso, aveva assolto il RI poiché gli elementi racconti non potevano portare alla conclusione univoca che l'ordine di uccidere il Di IE dovesse necessariamente essere ricondotto alla volontà di costui, potendo parimenti trattarsi di una iniziativa personale del SC.
La Corte d'Assise di Appello, accogliendo l'appello del Procuratore Distrettuale e del Procuratore Generale, ha invece affermato la responsabilità del RI ritenendo che gli elementi, già dati per certi dalla Corte di primo grado, uniti alle dichiarazioni del SI in ordine all'incontro personale che aveva avuto con RI nel suo covo dopo la strage di Gela ed alle dichiarazioni del collaboratore AR IR, sentito in grado di appello circa la confidenza che aveva ricevuto dal RI, dopo la strage di Gela, alla presenza di SC PE, portavoce del RI, sul fatto che stava già organizzando la vendetta, integrassero la prova del fatto che l'omicidio era da ricondursi alla precisa volontà del RI alla stregua degli accertati contatti tra il SC ed il RI, di cui il primo era portavoce e delle precise regole che disciplinavano l'operato delle consorterie maliose e che non consentivano che il SC prendesse impunemente una tale decisione senza l'ordine del suo capo.
Per il tentato omicidio D'RM (fatto n. 3) avevano proposto appello SC EL in punto di responsabilità e l'GE soltanto in punto di pena.
Sulla posizione del SC la Corte d'Assise di Appello, pur rilevando che costui era colpito dalle dichiarazioni accusatone dei collaboratori RI IS, esecutore materiale del fatto, ed GE EM RI, ha ritenuto contrastanti in modo insanabile le dichiarazioni dei suddetti ed ha valutato non coincidenti anche le dichiarazioni di CE UI, per cui ha assolto il suddetto imputato per tali fatti essendo le dichiarazioni accusatone dei pentiti prive di precisa e convergente forza probante per aspetti non secondari, con specifico riferimento proprio al ruolo assunto dal SC nella vicenda.
Infine per il fatto n. 4 (omicidio ZA e reati collegati) e per i fatti n. 2 (tentato omicidio IA), 5 (omicidio CA), 6 (tentato omicidio Di ST), 3 (tentato omicidio D'RM) e 7 (omicidio Di IE), oltre che per la c.d. strage di ZA LA, l'GE aveva proposto appello soltanto in punto di pena. Su tale punto la Corte d'Assise di Appello ha ritenuto di applicare la continuazione in ordine a tutti i reati per cui lo stesso aveva riportato condanna - compresi l'omicidio ZA che i giudici di primo grado avevano escluso dalla continuazione, ritenendolo estraneo alla c.d. guerra di mafia ed il tentato omicidio D'RM, ugualmente escluso dalla continuazione da parte dei primi giudici perché lontano nel tempo rispetto agli altri episodi criminosi - sulla base del rilevo che costituivano manifestazione di un unico disegno criminoso volto ad imporre e consolidare nel tempo il predominio del nucleo familiare cui apparteneva, per cui, ferme restando le attenuanti genetiche correttamente computate dai giudici di primo grado e la speciale attenuante di cui all'art. 8 della legge n. 203 del 1991, dichiarata prevalente sulle aggravanti e sulla contestata recidiva, è pervenuta alla pena ad anni 24 di reclusione calcolata sulla pena base di 16 anni di reclusione già irrogata in primo grado per la strage di ZA LA e reati già ritenuti unificati con questa, aumentata di 2 anni per il tentato omicidio D'RM e reati collegati e di ulteriore 6 anni per l'omicidio ZA e reati collegati.
Hanno proposto ricorso le difese degli imputati GE EM di TO, LL SS, RI TO e SC EL, chiedendo, tutti, l'annullamento della sentenza impugnata, mentre invece la sentenza è diventata definitiva per gli altri imputati condannati (CE UI, SI QU e La OG RA Maurillo) o assolti (RI CC).
La difesa di LL ha dedotto preliminarmente violazione di legge in ordine alla procedibilità dell'azione penale, in relazione all'art. 14 comma 1 della Convenzione Europea di Estrazione, per essere stato il suddetto imputato giudicato benché il GUP di Palermo, con ordinanza in da 4.2.2000, avesse sospeso la esecuzione della custodia cautelare in carcere, in attesa dell'arrivo del consenso dello stato straniero alla estensione dell'efficacia della estradizione. Ha all'uopo rilevato che la estradizione già concessa dalla Corte d'Appello tedesca di Koblens riguardava altri procedimenti e non quello oggetto del presente giudizio, tanto che successivamente la Corte d'Assise aveva ordinato la cessazione della custodia cautelare e che la tesi seguita dal GUP, per cui la disposizione di cui all'art. 14, comma 1, della Convenzione Europea di Estradizione dovrebbe essere interpretato nel senso che il mancato consenso dello stato estero alla estradizione per fatti anteriori e diversi rispetto a quelli oggetto della estradizione non impedirebbe l'esercizio dell'azione penale, ponendosi soltanto come limitazione del potere statuale di coazione personale, sarebbe erronea, posto che la clausola di specialità introdurrebbe, invece, una condizione di procedibilità la cui mancanza costituirebbe elemento ostativo all'esercizio dell'azione penale.
La difesa dell'LL ha inoltre dedotto la intempestività dell'appello del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Caltanissetta perché depositato prima del deposito della sentenza di primo grado nonché mancanza ed illogicità della motivazione della sentenza di appello e violazione dei criteri di valutatone della prova dettati dall'art. 192, 2 e 3 comma, C.P.P..
In particolare ha rilevato che i giudici di appello, nel ritenere decisive a carico dell'LL le dichiarazioni convergenti di RI IS e di GE EM RI, nonché di CE UI e di AR IR, non aveva considerato che i primi due collaboratori erano stati ritenuti confusi dagli stessi giudici proprio in relazione ai partecipanti alle riunioni in occasione della programmazione di altri omicidi e nei ricordi dei fatti successivi all'omicidio di cui si tratta, che le dichiarazioni del CE non escludevano la estraneità dell'imputato all'omicidio e che le propalazioni di AR IR erano estranee al fatto specifico e che inoltre mancava la prova rigorosa di uno specifico contributo causale e personale dell'LL, imposta dalla diversa opinione del giudice di appello rispetto alla sentenza assolutoria di primo grado. La difesa dell'NU ha ancora lamentato l'automatismo che avrebbe portato alla esclusione delle attenuanti genetiche e quindi alla pena dell'ergastolo per il suddetto imputato in base a formule di stile quali la valutatone della personalità criminale dell'imputato.
La difesa del RI ha eccepito in primo luogo il difetto di motivazione della sentenza di appello laddove aveva ritenuto rituale il deposito dei motivi di appello da parte del Procuratore della Repubblica e del Procuratore Generale sulla base delle risultanze del registro di passaggio della Procura Generale da cui emergeva che i motivi di appello del P.G. erano stati depositati nella cancelleria della Corte di Assise il 7.3.2003 e quindi tempestivamente, benché dai motivi di gravame del P.G. si evincesse che erano stati depositati il 7 febbraio 2003 da un collaboratore della Procura Generale specificamente indicato e quindi prima del deposito della sentenza, avvenuto il 20.2.2003, senza che rilevassero le risultanze del registro di passaggio in contrasto con la attestazione del deposito in calce ai motivi di gravame. Ha lamentato altresì che i motivi di appello del Procuratore Generale erano stati presentati da un cancelliere della Procura Generale non munito di apposita delega da parte del Procuratore Generale, posto che il Procuratore Generale, in calce ai motivi, aveva apposto la annotazione che dovevano essere presentati alla cancelleria della Corte di Appello da persona in servizio presso la segreteria della Procura Generale e senza che fosse stata comunque apposta la annotazione che il depositante era conosciuto dalla cancelleria del giudice.
Ha ancora rilevato la mancanza di motivazione della sentenza impugnata per non avere risposto alla eccezione di genericità dei motivi di appello presentati dalla Procura Distrettuale di Caltanissetta, formulata dalla difesa nel verbale di udienza del 25.6.2004, nonché manifesta illogicità della motivazione e/o travisamento del fatto e delle risultanze processuali in relazione alle prove testimoniali assunte nel corso del giudizio per avere la Corte di merito volutamente effettuato una visione parziale delle risultanze processuali finalizzata esclusivamente ad una pronuncia di colpevolezza, in particolare omettendo ogni valutazione in ordine al completo contenuto delle dichiarazioni rese in entrambi i gradi dai collaboranti, con riguardo alle dichiarazioni rese in primo grado da SI QU, non riportate in sentenza, alle dichiarazioni di GE RI, risultanti dai verbali di udienza, che sarebbero state diverse da quelle riportate in sentenza, alle dichiarazioni di CE NG, valutate solo parzialmente dalla Corte di merito, alle dichiarazioni di CE UI e di UB PE non riportate in sentenza in relazione a circostanze particolarmente importanti, alle dichiarazioni di CE EM, in contrasto con quelle risultanti dalla sentenza ed infine alle dichiarazioni rese in grado di appello dai collaboranti AR, RI AS, SC PE e RI TO che avrebbero escluso il ruolo di mandante del RI, attribuendolo al solo GE SA, il che avrebbe imposto l'accesso agli atti del giudizio da parte della Corte di Cassazione al fine di verificare quali fossero le dichiarazioni rese dai testi. La difesa di SC EL ha lamentato difetto di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla partecipazione del suddetto imputato alla strage di ZA LA, avendo trascurato gli elementi addotti dalla difesa sulla identità dei sicari, sulla provenienza dei colpì che avevano colpito la MÈ, sull'arrivo di RI in casa GE la mattina del 12.9.1988, sulla visita di GE a Polara, sulla presenza o meno di CE UI sui luoghi in cui era stato affidato ai sicari l'incarico di uccidere AS, sulla documentata certezza in ordine alla inesistenza di periodi comuni di detenzione presso il carcere di Enna da parte di UB PE e di SC EL ed infine sulle dichiarazioni de relato di CE UI e sulle "informate" rivelazioni dei fratelli CE, di SI QU e di RD IL.
Con motivi aggiunti il secondo difensore del SC ha ribadito la mancanza ed illogicità di motivazione della sentenza impugnata ed ha dedotto la erronea applicazione dei criteri di valutatone della prova disciplinati dall'art. 192, commi 3 e 4, C.P. alla stregua dei canoni di attendibilità del dichiarante, di attendibilità intrinseca della chiamata e di esistenza di riscontri esterni che non sarebbero stati rispettati dai giudici di merito in considerazione delle multiple divergenze sussistenti tra la versione del RI e quella dell'GE ed anche di altri collaboratori di giustizia in ordine a numerosi aspetti della vicenda, illogicamente minimizzate dai giudici di merito, della mancanza di autonomia di alcune chiamate in correità e della qualificazione come riscontri esterni di circostanze del tutto neutre se non inconferenti soprattutto con riguardo alla individualizzazione dei riscontri.
Infine la difesa di GE ha lamentato la genericità ed apparenza della motivazione della sentenza d'appello nel punto in cui avrebbe negato le attenuanti generiche al suddetto imputato a causa del suo passato criminale senza esaminare specificamente la sua personalità ed il suo comportamento processuale.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e di quella di primo grado con riguardo alla posizione di LL SS, in relazione alla mancanza di concessione della estradizione per i reati per cui è stato sottoposto ad azione penale nel presente giudizio, subordinatamente alla istanza di rinvio dell'udienza al fine di perfezionare la procedura di estradizione. Ha invece chiesto il rigetto dei ricorsi degli altri imputati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Quanto alla posizione dell'LL è preliminare ed assorbente l'esame della questione di improcedibilità della azione penale sollevata dalla difesa dell'imputato con riguardo alla mancanza di un provvedimento concessorio della estradizione in ordine ai reati per cui è stato giudicato nel presente processo.
La questione non è stata proposta e quindi neppure esaminata nei due gradi di merito, mentre è stata prospettata soltanto con il ricorso per Cassazione, ma è evidente che, trattandosi di eccezione di improcedibilità, comportante, secondo la tesi del ricorrente, una preclusione assoluta all'esercizio dell'azione penale, può essere proposta e rilevata addirittura d'ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio (artt. 606 comma 1 lett. c e 609 comma 2 C.P.P.). Sul punto è emerso, attraverso le produzioni documentali del ricorrente e le successive acquisizioni di questa Corte, disposte d'ufficio, trattandosi di questione procedurale prospettata nel presente grado di giudizio (v. note del Ministero della Giustizia italiano ed in particolare la nota 20.6.2005 contenente in allegato la richiesta 17 giugno 2005 del Ministro della Giustizia italiano al Ministro della Giustizia tedesco di estensione della estradizione anche ai reati oggetto del presente giudizio, nonché la certificazione del cancelliere della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta in data 10.5.2005 in merito alla inesistenza di un provvedimento di concessione della estradizione in relazione ai reati per cui l'LL è giudicato nell'attuale procedimento), che LL SS è stato estradato dalla Repubblica Federale di Germania in data 28 maggio 1999 per reati diversi da quelli oggetto del presente giudizio. Successivamente alla richiesta iniziale di estradizione, il Ministero italiano della Giustizia aveva richiesto la estensione della estradizione per altri reati al fine di sottoporre l'LL ad esecuzione di pena con riguardo ad una condanna nel frattempo riportato e tale estensione era stata concessa;
non risulta invece sia mai richiesta la estradizione per i reati oggetti del presente processo, come si evince chiaramente dalla nota 17 giugno 2005 che riguarda la "terza" domanda di estensione dell'estradizione eseguita il 28 maggio 1999.
Successivamente alla estradizione iniziale l'LL era stato sottoposto a provvedimento di custodia cautelare in carcere per la c.d. Strage di ZA LA ed altro (fritti precedenti al provvedimento di estradizione) con ordinanza in data 31.8.1999 del GIP del Tribunale di Caltanissetta, il quale, poco dopo, peraltro, con ordinanza in data 4.2.2000, sulla istanza del difensore dell'LL che aveva rilevato come la estradizione concessa dalla Corte di Appello di Koblens si riferisse esclusivamente ai procedimenti N. 670/93 R.G.I.P. e n. 2190 bis/94 e non anche al procedimento N. 592/98 R.G.G.I.P. (e cioè all'attuale procedimento), ritenuto che il principio di specialità previsto dagli artt. 721 C.P.P. e 14 della Convenzione europea di estradizione non comportassero affatto la esclusione dell'esercizio della giurisdizione e neppure una condizione di procedibilità, bensì soltanto una limitazione al potere statuale di coazione personale, aveva ordinato la sospensione della esecuzione della misura custodiate fino all'arrivo del consenso della stato straniero alla estensione della efficacia della estradizione;
la misura cautelare era stata quindi dichiarata cessata poiché con la sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta in data 28.11.2002 l'imputato era stato assolto senza che comunque nel frattempo fosse sopravvenuta la concessione della estradizione per i reati oggetti del presente processo, che anzi parrebbe non sia stata neppure richiesta fino al 17 giugno 2005. L'LL comunque, nel corso del giudizio di primo grado, aveva espressamente dichiarato di non volere essere processato per i reati oggetto del presente processo che aveva rifiutato (v. richiesta di estradizione del 17 giugno 2005). BL GIP, nel sospendere la misura cautelare, aveva specificamente fatto riferimento alla sentenza Di Donato della Corte di Cassazione in data 26.5.1994, la quale, ponendosi nel quadro giurisprudenziale tracciato dalle Sezioni Unite della Corte con la sentenza Nigro del 21 aprile 1989 e muovendo dalla necessità di impedire che si traesse occasione dalla presenza fisica dell'estradato nel territorio nazionale per sottoporlo a provvedimenti restrittivi della libertà personale per fatti diversi da quelli per i quali la estradizione era stata concessa e anteriori alla consegna, aveva peraltro riconosciuto la possibilità di procedere nei confronti del cittadino estradato anche per altri fatti commessi in Italia, dovendosi soltanto prescindere dal compimento di qualsiasi atto che postuli la disponibilità della persona dell'imputato e, quindi, anche dalla esecuzione di una eventuale sentenza di condanna a pena detentiva fino a quando, per tale diverso titolo, ricorrendone i presupposti, non sia richiesta e concessa una estradizione suppletiva (v. nello stesso senso Cass. 8.4.1991, Lavazza;
Cass. 15.1.1992, Unzamo;
Cass. 28.2.1995, Viccei;
Cass. 18.9.1997, Riccucci;
Cass. 11.3.1999,
Cinquegranella; Cass. 26.5.2000, Lauro). Tale orientamento è stato però rivisto dalla Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza 24 maggio 2001, Ferrarese, che ha affermato il principio per cui, in tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, la disposizione di cui all'art. 14 della Convenzione europea di estradizione, resa esecutiva in Italia con legge 30 gennaio 1963 n. 300, secondo cui la persona estradata non può essere perseguita,
giudicata o arrestata in vista dell'esecuzione di una pena o una misura di sicurezza, ne' sottoposta a qualunque altra restrizione della sua libertà personale per un qualsiasi fatto anteriore alla consegna diverso da quello che ha dato luogo alla estradizione, deve essere intesa nel senso che per i fatti diversi da quelli per cui è stata concessa la estradizione e commessi prima della consegna è inibito l'esercizio della azione penale, salvo che sia sopravvenuta la estradizione suppletiva disciplinata dagli artt. 12 e 14. 1, lett. a), ovvero si sia verificata una delle cause di estinzione della estradizione previste dall'art. 14. 1 lett. b) della Convenzione predetta, atteso che la clausola di specialità si configura come introduttiva di una condizione di procedibilità la cui mancanza costituisce elemento ostativo dell'esercizio dell'azione penale nelle forme tipiche fissate dall'art. 405 C.P.P., anche se non impedisce il compimento degli atti di indagine preliminare necessari ad assicurare le fonti di prova, eventualmente mediante il ricorso all'incidente probatorio, l'esercizio dei poteri interruttivi della prescrizioni, purché compatibili con la fase antecedente all'inizio della azione penale, nonché l'archiviazione della notizia di reato che per sua natura resta estranea alla fase processuale.
La sentenza 24.5.2001 muove dall'esatto, premessa che le norme del codice di procedura penale, in quanto norme dell'ordinamento interno, si applicano soltanto negli spazi relativamente ai quali lo Stato non si è impegnato al rispetto delle regole di diritto internazionale, per cui, qualora entrambi gli stati (come nel caso in esame) abbiano aderito alla Convenzione europea di estradizione, vale la regola di specialità fissata dall'art. 14 che impone che "la persona estradata non sarà perseguita, giudicata, arrestata in virtù di una pena o di una misura di sicurezza, ne' sottoposta a qualsiasi altra restrizione della libertà personale per un qualsiasi fatto anteriore alla consegna, diverso da quello che ha dato luogo alla consegna", con la conseguenza che il suddetto divieto, facendo riferimento alle tre fasi del processo moderno, implica non soltanto il divieto di detenzione del soggetto (arrestato) ma anche una preclusione all'esercizio della azione penale (perseguito) ed al giudizio conseguente (giudicato).
Tale interpretazione, che era già stata fatta propria dalle Sezioni Unite con la sentenza Carboni del lontano 19 maggio 1984, appare in effetti la più corretta e conforme alla lettera ed allo spirito dell'art. 14 della Convenzione Europea, anche alla luce della successiva normativa integrativa contenuta nella Convenzione relativa all'estradizione tra gli stati dell'unione europea sottoscritta a Dublino il 27.9.1996 e nella Convenzione 19 giugno 1990 di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, ed è condivisa da questo Collegio per l'assorbente rilievo che nel sistema del nuovo codice il momento dell'esercizio dell'azione penale è stato decisamente spostato in avanti secondo il modello indicato dall'art. 495 C.P.P.; il che consente di superare le obiezioni circa la attività di indagine necessaria per evitare la dispersione della prova sia ai fini di una eventuale estinzione del procedimento estradizionale sia ai fini di ottenere l'estrazione suppletiva secondo il modello predisposto dall'art. 12 della convenzione, richiamato dall'art. 14 n. 2 della stessa Convenzione, ma anche quelle circa i limiti all'esercizio della giurisdizione poiché non si tratta di difetto di giurisdizione bensì di limiti temporanei all'esercizio della azione penale ed al conseguente giudizio in attesa della estrazione suppletiva. Deve quindi ritenersi, in conformità alla sentenza Ferrarese, che la clausola di specialità debba essere configurata come introduttiva di una condizione di procedibilità che impedisce l'esercizio della azione penale e del successivo giudizio, rendendo "tamquam non esset" la attività compiuta dal momento dell'esercizio dell'azione penale fino alla sentenza di appello perché posta in essere in violazione dell'art. 14 n. 1 della Convenzione europea di estradizione.
Ciò comporta, quanto alla posizione dell'LL, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e di quella di primo grado nonché del decreto che dispone il giudizio, avendo oltretutto l'imputato dedotto fin dal primo grado il suo rifiuto del giudizio per un fatto diverso da quello per cui era stata concessa la estradizione ed anteriore alla esecuzione della estradizione, mentre resta ovviamente valida la attività di indagine nonché il potere del Pubblico Ministero, cui deve disporsi la trasmissione degli atti, di riattivare l'azione penale qualora venga concessa la estradizione suppletiva. Trattandosi di una condizione di procedibilità che rende insanabilmente nulla tutta la attività giurisdizionale compiuta, ad iniziare dall'esercizio dell'azione penale, non può ovviamente essere accolta la richiesta del Procuratore Generale preso questa Corte di rinviare il giudizio in attesa della concessione della estradizione suppletiva poiché questa potrà consentire l'esercizio futuro della azione penale ma non anche sanare la attività posta in essere in violazione dell'art. 14 comma 1 della Convenzione europea di estradizione.
Quanto alla posizione degli altri imputati, deve essere in primo luogo accolta la eccezione di inammissibilità dell'appello proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Caltanissetta, sia pure per motivi solo in parte coincidenti con quelli prospettati dalla difesa degli imputati RI ed LL. L'appello del Procuratore Generale di Caltanissetta, al contrario di quanto dedotto dai ricorrenti con la censura principale, è stato infetti presentato in termini, in data 7 marzo 2003, essendo evidente l'errore materiale di data contenuto nella certificazione di presentazione (che reca la data del 7 febbraio 2003), posto che è stato redatto e sottoscritto dal Procuratore Generale nonché certificato conforme all'originale da parte del cancelliere C1 della stessa Procura Generale in data 6 marzo 2003, per cui non può essere stato presentato prima di essere stato addirittura redatto. D'altronde il suo contenuto, che fa specifico riferimento non solo alle motivazioni ma addirittura alle pagine della sentenza di primo grado, indicate con il preciso numero, presuppone che la sentenza fosse stata depositata (il che è avvenuto il 20 febbraio 2003) e cioè che sia stato presentato successivamente al deposito della sentenza, più precisamente il 7 marzo 2003 come risultante dal registro di passaggio fra uffici giudiziali che, sia pure a fini interni, vale a certificare la consegna di atti da un ufficio all'altro e la data in cui ciò è avvenuto.
In ogni caso, anche se la presentazione fosse avvenuta il 7 febbraio 2003 l'appello del Procuratore Generale sarebbe ugualmente tempestivo, dovendosi ritenere che la presentazione della impugnazione, prima del deposito della motivazione della sentenza, non sia di per sè causa di inammissibilità del gravame per mancata specificità dei motivi, dovendo valutarsi la specificità sulla base delle censure proposte in concreto;
la previsione di un "dies a quo" per la impugnazione, ai sensi dell'art. 585, comma 2, C.P.P., ha infatti il solo scopo di rendere individuabile il termine finale, ma non anche quello di fissare un momento prima del quale la impugnazione - ed in caso particolare l'appello - non possa essere esercitata (v. per tutte Cass.
7.7.1998 n. 8024). Ugualmente pretestuose sono le censure attinenti alla irregolare presentazione dell'appello da parte di un cancelliere della Procura Generale non munito di apposita delega, in assenza di annotazione che il depositante era conosciuto dalla cancelleria del giudice che riceveva l'atto, poiché in calce all'atto di appello vi è la delega per la presentazione rilasciata dal Procuratore Generale a persona in servizio presso il suo ufficio, non essendovi necessità di una delega a persona indicata nominativamente ed essendo comunque pacifico, per allegazione degli stessi ricorrenti, che la presentazione è avvenuta da parte del cancelliere C1 Dellutri in servizio presso la Procura Generale che aveva certificato conformi le copie dell'appello e che è stato indicato nella certificazione di presentazione come Collaboratore di cancelleria presso l'Ufficio della Procura Generale, senza che vi fosse neppure necessità di certificare la conoscenza personale, essendo questa presupposta, analogamente a quanto avviene in caso di deposito dell'atto di impugnazione da parte dei difensori.
Deve quindi ritenersi che siano state rispettate le formalità di termini e di incarico al deposito di cui all'art. 582 comma 1 C.P.P.. E ciò tanto più che la giurisprudenza consolidata ritiene che il collaboratore addetto all'ufficio di segreteria del Pubblico Ministero sia istituzionalmente legittimato, nell'ambito delle sue mansioni, alla presentazione, presso la cancelleria del giudice, di atti di impugnazione proposti dallo stesso Pubblico Ministero, cosicché, ai fini della validità di tale presentazione, non è neppure necessario che egli sia munito di apposito mandato, bensì soltanto che si presenti avvalendosi del registro di passaggio, non come atto costitutivo della impugnazione, bensì come atto che documenta l'avvenuta presentazione del gravame ai fini interni dell'ufficio del Pubblico Ministero (v. Cass. 3.2.1993, Pregnolato;
Cass. 30.9.1992, Tocci). Il suddetto appello, come rilevato dal Procuratore Generale presso questa Corte ma anche incidentalmente dalla difesa del RI a pag. 3 del ricorso per Cassazione, è invece inammissibile a norma degli artt. 582 comma 1 e 591 C.P.P. poiché presentato nella cancelleria del giudice ad quem invece che in quella del giudice a quo, come previsto dalla norma processuale a pena di inammissibilità.
In calce all'atto di appello il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Caltanissetta ha infatti disposto che l'atto di appello dovesse essere presentato nella cancelleria della Corte di Appello, invece che in quella del Tribunale presso cui siedeva la Corte di Assise di primo grado che aveva emesso la sentenza impugnata, per cui, in assenza di diversa annotazione sull'atto, al momento della presentazione, deve ritenersi che sia stato presentato presso la Corte d'Appello e cioè con modalità erronee, tali da determinate la inammissibilità a norma dell'art. 591 comma 1 lett. c) C.P.P.. La inammissibilità dell'appello del Procuratore Generale non incide peraltro sulla ammissibilità della impugnazione proposta anche dal Procuratore Distrettuale della Repubblica. Tale impugnazione è stata infatti ritualmente proposta quanto a forme, termini e luogo di presentazione, come si evince dagli atti ed anche dalla sentenza di appello in cui sono riportate le doglianze degli impugnanti assolti in primo grado relative alle formalità di presentazione dell'appello da parte del solo Procuratore Generale, anche se nel ricorso per Cassazione della difesa del RI vi è un tentativo di adombrare un collegamento fra i due appelli, che peraltro è del tutto generico e come tale inammissibile poiché non indica alcuna specifica censura con riferimento all'appello del P.M. presso il giudice di primo grado (al contrario di quanto avvenuto con riguardo all'appello del Procuratore Generale, di cui si è dedotta la presentazione prima del termine di legge, da parte di persona non incaricata e presso il giudice ad quem), se non in relazione alla pretesa aspecificità dei motivi presentati dalla Procura distrettuale di Caltanissetta a sostegno della impugnazione. Anche sotto tale ultimo profilo la difesa del RI si duole tuttavia soltanto della omessa risposta nella sentenza della Corte di Assise di Appello alla sua doglianza circa la genericità dei motivi di impugnazione della Procura Distrettuale, così riproponendo una deduzione formulata nel corso del giudizio di appello alla udienza del 25.6.2004 (v. pag. 4 ultima parte del ricorso del RI), implicitamente rigettata dalla Corte di merito che ha ritenuto sussistente la indicazione precisa delle questioni prospettate dal P.M., che infatti ha accolto, senza che vi fosse un obbligo di esaminare anche in sentenza una questione incidentalmente proposta in udienza e già risolta, mentre non impugna la sentenza con riguardo a tale aspetto;
il che rende inammissibile pure tale censura in quanto non propone una specifica doglianza sul punto, limitandosi a lamentare soltanto una omessa pronuncia in sentenza su una questione prospettata con deduzione di udienza e già risolta nel corso del giudizio di appello.
La ritualità dell'appello del Pubblico Ministero presso il giudice di primo grado, che comunque conteneva sia le richieste che i motivi di fatto e di diritto che le sorreggevano e quindi possedeva tutti i requisiti previsti dall'art. 581 C.P.P., ha quindi validamente determinato la instaurazione del giudizio di secondo grado cui ha fatto seguito la sentenza di condanna a carico del RI proprio in conseguenza di tale appello. Sotto tale profilo il primo motivo del ricorso del RI deve essere pertanto respinto poiché destituito di fondamento.
Sono infondati pure gli altri motivi di ricorso cui il RI lamenta sostanzialmente carenza e manifesta illogicità delle sentenza impugnata, ma soprattutto travisamento del fatto, con riguardo alle effettive emergenze processuali che la Corte di merito avrebbe tralasciato dall'esaminare o interpretato erroneamente, il che imporrebbe alla Corte di Cassazione l'obbligo di rileggere tutte le prove assunte al fine di verificare se sia stata corretta o meno la loro interpretazione da parte dei giudici di appello. Come è noto il vizio di motivazione può essere denunciato nel giudizio di legittimità o nel caso di inesistenza (cui correttamente si equipara la mera apparenza) di un apparato argomentativo a sostegno della decisione impugnata;
o nel caso di manifesta illogicità, emergente dal testo della decisione stessa (e quindi non riconducibili ad atti extratestuali o ad una diversa interpretazione del compendio probatorio in chiave di logica alternativa). Non è invece prospettabile nel giudizio di legittimità, neppure sotto l'apparenza formale del controllo logico della motivazione, alcuna censura relativa agli accertamenti ed apprezzamenti di fatto, ai quali il giudice di merito sia pervenuto mediante la valutatone del materiale probatorio acquisito, in quanto la verifica del travisamento del fatto comporterebbe una rivisitazione del suddetto materiale, non consentita in cassazione. Anche le Sezioni Unite di questa di questa Corte hanno affermato il principio che il giudice di legittimità, che è il giudice della motivazione, non può divenire giudice del contenuto della prova e cioè assolvere un compito estraneo a quello istituzionalmente devolutogli, anche perché, con il nuovo codice di rito, è stato espunto il travisamento del fatto dai vizi concernenti la motivazione, essendosi richiesto che eventuali contrasti siano interni alla motivazione stessa, così escludendosi la comparazione fra un dato della motivazione ed altro dato ad essa estraneo (v. Cass. Sez. Un. 16.10.1995, Pulvirenti;
Cass. 1.10.1996, Giuffrida;
Cass. 2, 11.1998, Archesso). È vero che esiste un diverso orientamento giurisprudenziale per cui potrebbe ritenersi la ammissibilità, anche in base al nuovo codice, del controllo di legittimità sul c.d. travisamento del tatto, ma si richiede pur sempre, in base ad un dato normativo specifico ed insuperabile costituito dall'art. 606 comma 1 lett. e) del nuovo codice di procedura penale, per l'accesso successivo ai poteri di accertamento del giudice, che il vizio della motivazione risulti dal provvedimento impugnato (v. per tutte Cass. 13.1.1.1997, Passati). Ciò posto, si tratta di verificare se la sentenza impugnata, laddove è stata affermata la responsabilità del RI in ordine all'omicidio Di IE e reati connessi, sia sorretta o meno da un apparato argomentativo congruo e logico, alla stregua di quanto emergente dalla stessa ovvero se invece il contesto motivazionale sia confliggente con la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito così da minare al suo interino la struttura della pronuncia. Orbene, la Corte di secondo grado è partita da una ricostruzione del fatto e delle emergenze processuali perfettamente corrispondente a quella contenuta nella sentenza di primo grado che già aveva posto in luce come esistessero a carico del RI, in relazione all'omicidio EH IE e reati connessi, elementi accusatori di grosso spessore (quali: la riconducibilità dell'omicidio Di IE all'interno di Cosa nostra gelese come reazione dopo la c.d. strage di Gela, nel corso della quale gli stiddari avevano ucciso o ferito gravemente quindici persone, molte della quali appartenenti al clan avverso, fra cui il fratello di TO RI che aveva quindi una causale diretta di ritorsione ed aveva inoltre il potere e l'autorità per decidere una tale vendetta;
le dichiarazioni del collaboratore SI QU, ritenuto attendibile ed a conoscenza dei fatti, poiché aveva confessato di avere partecipato all'omicidio quale esecutore materiale, che aveva dichiarato di avere ricevuto l'ordine di dare corso all'omicidio dal portavoce di TO RI, PE SC, che alla presenza di circa dieci persone, tutte interessate a commettere omicidi per conto di cosa nostra gelose, aveva riferito la autorizzazione del RI, spendendone il nome;
nonché le concordanti dichiarazioni dei collaboratori GE RI, CE NG e CE EM circa l'arrivo nel quartiere Bronx del SC PE, proveniente dal luogo di latitanza del RI, che aveva portato il consenso di quest'ultimo di dare corso all'omicidio), pur se valutati dalla Corte di primo grado non completamente decisivi, essendo ipotizzabile anche che il SC avesse riportato l'ordine del suo capo di dare corso all'omicidio di sua iniziativa, per fare un favore al RI che voleva in effetti vendicarsi, ma ha nel contempo ritenuto che le nuove emergenze del giudizio di appello ed in particolare le dichiarazioni del collaboratore di giustizia AR IR, oltre che una diversa valutatone delle risultanze pacificamente emerse in primo grado con riferimento ai contatti diretti ed effettivi fra il SC ed il RI proprio nel periodo in cui era stato commesso l'omicidio Di IE, su cui aveva riferito il SI che, essendosi trovato nel covo del RI, aveva assistito ad una consegna di denaro da parte di quest'ultimo al SC di una borsa piena di soldi per pagare affiliati ed avvocati, dovessero condurre ad un giudizio diverso da quello cui erano pervenuti i giudici di primo grado. Sul punto la Corte di secondo grado ha ritenuto che le dichiarazioni in appello di AR IR, che era stato esaminato dalle parti all'udienza pubblica del 7 aprile 2004, completassero il quadro accusatorio e fossero decisive ai fini di un giudizio di responsabilità del RI poiché il AR, dissociato e già condannato con sentenza in giudicato per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso, nonché sottoposto ad altri procedimenti nel cui ambito si era autoaccusato, giudicato attendibile anche in relazione ai motivi della sua dissociazione, era personaggio di rilievo nell'ambito della cosorteria mafiosa di cui conosceva tutte le vicende coinvolgenti tutte le famiglie mafiose della provincia di Caltanissetta ed aveva così riferito di avere ricevuto da TO RI - che era stato designato dal AD rappresentante della "famiglia" di Gela e "consigliere provinciale" cariche che aveva mantenuto sino al momento del suo arresto, avvenuto a Roma alla fine del dicembre del 1990) - con cui si era incontrato per fargli le condoglianze, subito dopo la strage di Gela del novembre del 1990 in occasione della quale era stato ucciso un fratello del RI, la confidenza che stava già organizzando la vendetta nei confronti degli stiddari, cosa riscontrata dall'effettiva commissione di alcuni omicidi nei confronti di persone gravitanti nell'area degli stiddari proprio nei giorni successivi e quindi, in occasione di un secondo incontro avvenuto due o tre giorni prima del Natale del 1990, gli aveva ripetuto che si stava sfogando e che si riteneva già soddisfatto per gli assassini commessi, ivi compreso quello di PI AS effettivamente commesso a Gela il 12 dicembre del 1990. Alla stregua di tali dichiarazioni, nonché degli effettivi rapporti esistenti in quel periodo fra il RI ed il SC PE, che era pacificamente il suo portavoce e che come tale era stato visto anche dal SI ricevere nel covo di RI ordini ed una borsa piena di soldi per pagare affiliati ed avvocati, nonché del rilievo che il SC nel giudizio di appello, prima di concordare la pena con il Procuratore Generale, aveva espressamente ammesso di essere autore dei fatti che gli venivano contestati e dell'ulteriore riscontro logico costituito dal fatto che il giovane SC PE non avrebbe mai potuto impunemente superare di sua iniziativa il veto opposto dalla consorteria dei latitanti ed attribuire al suo capo un ordine che costui non aveva dato, pensando di fargli un favore, essendo un tale comportamento inconciliabile con le regole della consorteria maliosa, la Corte di secondo grado ha quindi ritenuto che vi fosse la prova che effettivamente il SC aveva portato l'autorizzazione alla commissione dell'omicidio Di IE proveniente del suo "capo" che aveva l'autorità, come capo della famiglia gelese, di concederla e che era portatore di una precisa causale in tal senso.
n giudizio della Corte di secondo grado sul punto appare ineccepibile sotto il profilo logico, avendo la Corte esaminato dettagliatamente e congruamente tutte le risultanze processuali, quelle già emerse in primo grado e quelle emerse in grado di appello nel contraddittorio delle parti, così pervenendo ad una valutazione della prova priva di salti logici e di incongruenze logico giuridiche, peraltro neppure sostanzialmente dedotte dalla difesa del RI che si limita a censurare la rilevanza probatoria degli elementi valutati dalla Corte di secondo grado dandone una diversa interpretazione, sulla base oltretutto di dati extratestuali, che, come tali, non possono essere presi in considerazione.
In particolare devono disattendersi le principali doglianze del ricorrente RI in merito alla pretesa incompletezza della sentenza di appello per non avere riportato testualmente tutte le dichiarazioni rese in primo grado dai collaboratori, il che avrebbe consentito di rilevare le parziali difformità esistenti fra le stesse proprio con riguardo aMa consegna agli esecutori materiali, da parte di SC PE, del mandato omicidiario proveniente dal RI, in fatto che la Corte di secondo grado ha riportato le emergenze di primo grado da pagina 103 a pagina 113 della sentenza ed anche in numerose decine di pagine successive allorché ha esaminato la posizione dei singoli coimputati, ovviamente per la parte che interessavano ed in forma riassuntiva ed ha dato altresì risposta alle censure del ricorrente circa lo stato di detenzione all'epoca dei fatti di GE EM, indicato dal AR come uno dei presenti alla riunione nel covo del RI, spiegando che la detenzione di uno degli GE EM, provata dalla difesa del RI, non scalfiva l'impianto probatorio poiché i soggetti con il nome di GE EM, tutti implicati nella vicenda di cui si tratta, erano almeno tre e non si poteva stabilire a quale si fosse riferito il AR, così come ha dato conto delle regole logiche seguite per la valutatone dei collaboratori,nonché della mancanza di qualsiasi elemento processuale (per la verità non adombrato neppure dalla difesa nel ricorso) da cui si potesse ricavare che le dichiarazioni dei collaboratori fossero frutto di intese fraudolente, suggestioni o condizionamenti.
Orbene, a fronte di tale motivazione, la difesa dell'imputato si limita a prospettare una diversa ricostruzione delle risultanze processuali in base a dati extratestuali e ad una logica alternativa alla interpretazione dei comportamenti mafiosi offerta dalla Corte di merito che non può trovare ingresso nel giudizio di legittimità in quanto non inficia quella del giudice di merito non cogliendo incongruenze logico - giuridiche del ragionamento sottostante alla decisione e comunque resterebbe priva di rilievo alla stregua degli elementi indiziali tutti gravi, precisi e concordanti, sopra indicati, che trovano nella causale il loro collante e che conducono univocamente a ritenere il RI quale mandante dell'omicidio Di IE.
Il ricorso del RI deve essere in definitiva respinto perché infondato sotto tutti i profili addotti. Anche il ricorso di SC EL è infondato.
Il SC, che ha riportato condanna conforme in entrambi i gradi del giudizio di merito per la c.d. strage di ZA LA, di cui è stato individuato come autore materiale, si duole sostanzialmente soltanto della erronea applicazione delle regole di giudizio in punto di valutatone dei collaboratori di giustizia, alla stregua dei criteri di interpretazione dell'art. 192, commi 3 e 4, C.P.P. individuati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, e della illogicità della motivazione della sentenza impugnata laddove non avrebbe considerato le contraddizioni in cui sarebbero incorsi tali collaboratori con riguardo a passaggi anche se non importanti del fatto, come l'arrivo di RI in casa GE la mattina del 12 settembre 1988 e la presenza o meno di CE sul luogo in cui era stato dato l'incarico ai sicari, ma anche importanti, come la assoluta mancanza di periodi di detenzione comune tra il UB e SC EL nell'arco temprale in cui il UB avrebbe ricevuto la confessione del SC all'interno del carcere di Enna e le acclarate divergenze fra la versione dei fatto addotta dal RI e quella riferita da GE EM RI.
La doglianza non coglie però nel segno poiché la Corte di Assise di Appello, che ha valutato a carico dell'imputato un complesso probatorio veramente di rilievo costituto dalle concordanti dichiarazioni dirette dei collaboratori di giustizia RI IS (autore materiale del fatto), GE EM RI (organizzatore della strage) e UB SA, che aveva, fra l'altro, ricevuto la confessione del SC, ed altre de relato, ha già dato risposta a tutte le speculari doglianze proposte dal suddetto imputato con l'atto di appello.
Quanto alla valutatone dei collaboratori di giustizia, intatti, la Corte di merito non solo ha indicato i criteri, tutti corretti e rispettosi dell'orientamento giurisprudenziale consolidato, cui si è attenuta (pagine da 50 a 54), ma ha dato anche spiegazione, del tutto logica e condivisibile, dei motivi concreti per cui ha ritenuto attendibili i singoli collaboratori, sia quelli che hanno reso dichiarazioni dirette che quelli che hanno deposto "de relato" dopo attenta verifica della indipendenza ed originalità delle singole dichiarazioni e della mancanza di condizionamenti, collusioni e reciproche influenze ed in base alla considerazione finale, del tutto condivisibile, che si trattava di personaggi che avevano in primo luogo accusato se stessi ed i loro prossimi congiunti di delitti gravissimi.
Quanto poi ai pretesi contrasti delle dichiarazioni dei collaboratori con i dati obiettivi ed alle allegate divergenze tra le singole dichiarazioni, la Corte di Assise di Appello ha spiegato che la mancata detenzione comune fra il SC ed il UB non escludeva un loro incontro in ambito carcerario, che i numerosi incontri organizzativi dell'omicidio giustificavano le apparenti divergenze che si riferivano ad incontri diversi e che ancora la dinamica dell'aggressione riferita dal RI era perfettamente coincidente con i dati obiettivi ed i reperti balistici rinvenuti sul luogo. In tale situazione non può ritenersi illogica la sentenza di appello la quale, al pari di quello di primo grado, di cui è confermativa, è al contrario dotata di un apparato argomentativo immune da vizi. Anche l'appello del SC deve essere pertanto respinto perché destituito di fondamento sotto tutti i profili addotti. Infine, quanto all'appello dell'GE, che si limita a lamentare l'asserito diniego della concessione delle attenuanti generiche sulla sola base del passato criminale del condannato, è solo il caso di rilevare che le attenuanti generiche sono state concesse all'GE fin dal primo grado del giudizio e sono state confermate in appello (pagg. 155 e 156 della sentenza impugnata che ha anche concesso al suddetto imputato una riduzione di pena per effetto del riconoscimento della continuazione fra tutti i numerosi reati a lui ascritti), per cui la doglianza sul punto appare del tutto ingiustificata. In definitiva si deve dichiarare la improcedibilità della azione penale quanto alla posizione dell'LL, mentre devono essere respinti i ricorsi degli imputati GE, RI e SC, nei cui confronti la sentenza passa quindi in giudicato, con conseguente condanna solidale degli stessi alle spese processuali del presente grado del giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, la sentenza di primo grado ed il decreto che ha disposto il giudizio per improcedibilità dell'azione penale nei confronti di LL SS;
Dispone la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta;
Dichiara inammissibile l'appello del Procuratore Generale di Caltanissetta;
Rigetta i ricorsi di GE, RI e SC che condanna in solido al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 7 luglio 2005.
Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2005