Sentenza 6 aprile 2006
Massime • 1
In tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, costituisce violazione del principio di specialità (art. 14 lett. b) della Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 3 dicembre 1957 e resa esecutiva in Italia con legge 30 gennaio 1963 n. 300, e art. 5, n. 2 dell'Accordo aggiuntivo, ratificato con L. 11 dicembre 1984 n. 696 ) il rigetto della richiesta di sospensione dell'ordine di esecuzione di una pena inflitta con sentenza di condanna irrevocabile, per un fatto commesso anteriormente all'estradizione e diverso da quello cui l'estradizione si riferisce, nei confronti di un soggetto la cui permanenza nel territorio dello Stato, trascorsi quarantacinque giorni dalla scarcerazione per il reato per il quale l'estradizione é stata concessa, non sia frutto di una libera scelta, ma sia determinata dalla necessità di difendersi nel procedimento per il quale é stata chiesta l'estradizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/04/2006, n. 16000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16000 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GRANERO Francantonio - Presidente - del 06/04/2006
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. TURONE Giuliano Cesare - Consigliere - N. 1234
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 026407/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SEGHIERI MASSIMO, N. IL 20/05/1959;
avverso ORDINANZA del 20/05/2005 CORTE APPELLO di BRESCIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIRACCINI PAOLA;
Rilevato che il Procuratore Generale nella persona del Cons. Dott. Iannelli chiedeva l'annullamento senza rinvio.
FATTO E DIRITTO
La Corte d'appello di Brescia rigettava la richiesta di sospensione dell'ordine di esecuzione relativo alla pena inflitta con la sentenza della stessa corte in data 09/02/2001, in quanto il condannato si sarebbe volontariamente trattenuto in Italia per oltre 45 giorni dalla revoca della misura cautelare relativa al procedimento per il quale era stata concessa l'estradizione e pertanto non poteva più operare il principio di specialità previsto dall'art. 14, lett. b) della Convenzione europea di estradizione. Rilevava la Corte che la Convenzione faceva riferimento non al passaggio in giudicato della sentenza, nel procedimento in cui era stata richiesta l'estradizione, ma al rilascio definitivo e quindi al riacquisto della piena libertà di movimento da parte dell'imputato estradato. Nel caso di specie poiché era stato revocato l'obbligo di dimora ed erano decorsi 45 giorni da quel momento, senza che l'imputato avesse manifestato l'intenzione di lasciare il territorio dello Stato, poteva nei suoi confronti essere eseguita una condanna definitiva per altro reato. Contro la decisione presentava ricorso il condannato deducendo l'inosservanza del principio di specialità previsto dall'art. 721 c.p.p. e art. 14 della Convenzione europea di estradizione in quanto il rilascio definitivo di un imputato nel procedimento per il quale è stato estradato non corrisponde ad una mera situazione di fatto ma ad una situazione giuridica e cioè all'ipotesi in cui la mancanza di impedimenti all'allontanamento non sia provvisoria ma definitiva, riguardi cioè o una pena già espiata o una pena non eseguibile. La Corte ritiene che il ricorso debba essere accolto in quanto il principio di specialità vuole che l'imputato estradato possa essere perseguito per altri reati solo quando la sua permanenza in Italia sia frutto di una libera scelta, cosa che non si verifica fino a quando, pur essendo in stato di libertà, egli debba ancora difendersi nel procedimento per il quale è stata chiesta l'estradizione.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e il provvedimento i revoca della sospensione dell'ordine di carcerazione relativo alla condanna di cui alla sentenza 9 febbraio 2001 della Corte d'appello di Brescia. Così deciso in Roma, il 6 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2006