Cass. pen., sez. I, sentenza 06/04/2006, n. 16000
CASS
Sentenza 6 aprile 2006

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In tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, costituisce violazione del principio di specialità (art. 14 lett. b) della Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 3 dicembre 1957 e resa esecutiva in Italia con legge 30 gennaio 1963 n. 300, e art. 5, n. 2 dell'Accordo aggiuntivo, ratificato con L. 11 dicembre 1984 n. 696 ) il rigetto della richiesta di sospensione dell'ordine di esecuzione di una pena inflitta con sentenza di condanna irrevocabile, per un fatto commesso anteriormente all'estradizione e diverso da quello cui l'estradizione si riferisce, nei confronti di un soggetto la cui permanenza nel territorio dello Stato, trascorsi quarantacinque giorni dalla scarcerazione per il reato per il quale l'estradizione é stata concessa, non sia frutto di una libera scelta, ma sia determinata dalla necessità di difendersi nel procedimento per il quale é stata chiesta l'estradizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 06/04/2006, n. 16000
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16000
    Data del deposito : 6 aprile 2006

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