Sentenza 17 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/06/2002, n. 8663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8663 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2002 |
Testo completo
08663/0 2 E A 6 I N 8 5 9 R O OGGETTO:PE ed IL/ . 1 I / A N Z 4 / - A 6 R B 2 accertamenti in rettifica /nei T . . S I L I R . L R G P , A T confronti dell'ex liquidatore di E D . R B L A E A A T D società cancellata dal registro I D I 1 R S 3 REPUBBLICA ITALIANA E N E 1 T E T . delle imprese/legittimità S N I N A E A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S M E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA R.G.N. 011946/1998 Cron. 23778 Rep. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Ud.21.02.2002 Presidente rel. Dott. Vittorio Glauco Ebner Consigliere Dott. Antonio Merone Dott. Paolo Giuliani Consigliere Dott. Vittorio Ragonesi Consigliere Dott. Francesco Antonio Genovese Consigliere ha pronunciato la seguente Sentenza Sul ricorso proposto da : DE AN,quale cessato liquidatore della IRIS srl( Immobiliare Ristrutturazioni) elettivamente domiciliato in Roma via P.L. da Palestrina n. 63 presso e nello studio dell'avv. Mario Contaldi che per procura speciale a margine del ricorso per cassazione lo rappresenta e difende anche unitamente all'avv. Enrico Grego del Foro di Genova ricorrente
Contro
Ministero delle Finanze,in persona del Ministro pro tempore 945 intimato avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria n.81/97, depositata in data 14.05.1997 Udita la relazione della causa svolta in pubblica udienza dal presidente dott. Ebner;
Udito il PM in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Nardi,che ha concluso per il rigetto del ricorso Svolgimento del processo L'Ufficio delle Imposte Dirette di Genova notificava in data 3.10.1991 alla IRIS srl,società all'epoca già cancellata dal registro delle imprese, un avviso di accertamento in rettifica dei redditi dichiarati ai fini PE ed IL per l'esercizio sociale chiuso nel 1985, determinando il reddito imponibile in £.56.108.000. Avverso tale avviso di accertamento proponeva ricorso DE AN,nella qualità di cessato liquidatore della predetta società. L'adita Commissione Tributaria di Primo Grado di Genova, con decisione n.89/11/95, riteneva equo rideterminare il reddito imponibile ai fini PE in £.35.108.000, previa riduzione da £.
1.600.000 a £.
1.400.000 del prezzo a mq.di due immobili, di proprietà della società e venduti a terzi ciò,in considerazione del fatto che la valutazione da parte dell'Ufficio Tecnico Erariale era stata espressa non con riferimento specifico a tali immobili ma solo alla zona di ubicazione degli stessi. L'appello proposto dal DE(il quale deduceva la erroneità della decisione sotto il profilo sia dell'omesso rilievo della nullità dell'accertamento, in quanto notificato ad una società non più esistente,che della mancanza di motivazione dell'accertamento stesso) veniva rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale della Liguria con sentenza n.81/97, depositata il 14.5.1997. Ha proposto per cassazione il DE,nell'anzidetta qualità, con due mezzi di gravame. L'intimata Amministrazione Finanziaria non si è costituita. Motivi della decisione Con un primo motivo il ricorrente si duole della violazione e/o falsa applicazione dell'art.42 DPR 600/73 nonchè della insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia e cioè circa la dedotta mancanza di motivazione dell'accertamento, stante l'utilizzo di formule generiche e stereotipe e la mancata enunciazione dei dati e dei valori di riferimento, dei calcoli eseguiti nonchè delle ragioni di fatto e di diritto dell'accertamento di maggior reddito. I Giudici di appello non avrebbero del resto dato risposta alle censure al riguardo mosse con l'appello alla impugnata decisione, essendosi limitati a riprodurre sul punto la motivazione della decisione di primo grado. La censura è priva di fondamento. Invero, dalla impugnata sentenza si desume che l'accertamento è stato fondato su una stima di maggior valore degli immobili già di proprietà della IRIS srl, effettuata dal competente UTE. In tal senso non appare corretto il rilievo del ricorrente circa l'assoluta genericità, carenza e la natura stereotipa della motivazione di siffatto accertamento con il quale invece l'A.F. risulta avere puntualmente portato a conoscenza del contribuente le ragioni dell'accertamento di un maggior reddito. D'altro canto, la CTR ha spiegato anche le ragioni per cui ha condiviso il convincimento dei Giudici di primo grado in punto determinazione di minor valore ( rispetto a quello accertato dall'Ufficio), osservando che la stima dell'UTE non aveva riguardato proprio gli immobili sociali ma altri siti nella medesima zona in cui i primi sono ubicati. Orbene,tenuto conto che,pacificamente,compete al Giudice tributario, nell'esercizio dei suoi poteri - non la sola verifica della legittimità della pretesa erariale ma anche l'eventuale rideterminazione del quantum della pretesa stessa - è da rilevare che, dinanzi a tale specifico argomentare della CTR, il ricorrente si è limitato ad insistere sul difetto di motivazione dell'accertamento e della sentenza impugnata,senza dedurre specifiche ragioni di doglianza avverso il convincimento pur sempre autonomamente espresso dai Giudici di appello circa la equità della riduzione del recupero di materia imponibile rispetto a quanto preteso dall'A.F. Del resto, che tale convincimento coincida con quello dei Giudici di primo grado costituisce valutazione in punto di fatto che, in quanto adeguatamente e non in modo illogico motivata,si sottrae al sindacato di questa Corte. In definitiva,non è ravvisabile nella pronunzia impugnata alcuno dei vizi dedotti con il primo mezzo di gravame. Con un secondo motivo il ricorrente deduce falsa applicazione dell'art.2456 comma secondo c.c. nonchè insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. La C.T.R. non avrebbe tenuto conto della illegittimità della notifica di un accertamento al liquidatore di una società da tempo( fin dal 16.2.1988) cancellata dal registro delle imprese e senza che comunque fosse stata individuata a suo carico alcuna responsabilità per il mancato pagamento delle imposte all'Erario. Inoltre, la motivazione del provvedimento sarebbe da considerare inesistente, risolvendosi nella mera riproduzione di quella di primo grado circa la irrilevanza del provvedimento di chiusura della liquidazione della i.. società al fine del legittimo esercizio della pretesa tributaria nei confronti della società cancellata dal registro delle imprese. Tale censura, in parte nuova e quindi come tale inammissibile, è altresì infondata. Nuova essa appare per quanto concerne la dedotta violazione dell'art.2456 cod. civ.,non risultando dal ricorso in esame nè dalla sentenza impugnata che una violazione del genere sia stata specificamente dedotta con l'appello nè che sia stato chiesto ai Giudici di secondo grado di verificare che il mancato pagamento delle imposte da parte del liquidatore( con le attività ricavate dalla liquidazione stessa) fosse dovuto a colpa di costui. In realtà,per quanto emerge dalla impugnata sentenza, il motivo di appello proposto dall'ex liquidatore della società IRIS concerneva l'erroneità della decisione di primo grado per non avere il Giudice adito considerato che solo la notificazione di una pretesa tributaria prima della chiusura della liquidazione potrebbe giustificare il principio per cui l'estinzione formale della società non coincide con l'estinzione reale, in quanto permangano debiti da soddisfare. In tal modo,come avvertito, la dedotta censura di violazione di legge è inammissibile, così come il dedotto vizio motivazionale concernente il mancato rilievo della inesistenza di una colpa dell'ex liquidatore, vertendosi in tema di accertamenti in fatto e di esame di punti di diritto che non risultano essere stati sottoposti all'esame dei Giudici di appello. D'altro canto,giuridicamente corretta è la soluzione cui i Giudici di appello sono pervenuti al riguardo, allorchè hanno osservato con motivazione sintetica ma comunque tale da consentire la individuazione della ratio✓ M decidendi- che la cancellazione della società dal registro delle imprese non pregiudica il successivo esercizio della pretesa tributaria. Invero, del tutto univoco e costante è sul punto l'orientamento di plurimis,Cass. legittimità(ex secondo il 12274/1999;11021/1999;10380/1998;8099/1996;4884/1996) quale la cancellazione di una società dal registro delle imprese non ne + determina "ipso facto l'estinzione, verificandosi tale effetto solo in R conseguenza della definizione di tutti i rapporti ancora pendenti, e coa alla società stessa facenti capo. Pertanto, va ribadita la correttezza del convincimento espresso dai Giudici di appello,laddove gli stessi hanno ritenuto legittimamente esercitata nei confronti della anzidetta società, ritualmente evocata nella persona del suo ex liquidatore,la pretesa al pagamento del debito erariale per cui ora è E controversia. 6 8 N 9 O 1 I / Z Alla stregua dei rilievi tutti che precedono il ricorso deve essere rigettaţ 6 A 4 A Non vi è luogo a provvedere sulle spese del pres , J 8 2 en N . t Ä R . 1 P T . parte vittoriosa non si è costituita e non ha svolto attività . D U L L B A L A I E D .
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D R B E I T A S T A T N la Corte,rigetta il ricorso. I N E 1 S E R 3 S E I 1 E A T 2001 Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21 febbraio . A N E U M Il Presidente estensore Q I Z P S E IL CANCELLIERE CT Calor naldo Casand DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 17 GIU. 2002 IL CANCELLIERE C1 Arnaldo Casano