Sentenza 4 ottobre 2018
Massime • 1
In tema di estorsione, non integra il reato la condotta del datore di lavoro che, al momento dell'assunzione, prospetti agli aspiranti dipendenti l'alternativa tra la rinunzia a parte della retribuzione e la perdita dell'opportunità di lavoro, in quanto, pur sussistendo un ingiusto profitto per il primo, costituito dal conseguimento di prestazioni d'opera sottopagate, non v'è prova che l'ottenimento di un impiego rechi un danno ai lavoratori rispetto alla preesistente situazione di disoccupazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che deve invece ritenersi sussistente il reato nel caso in cui il datore di lavoro, nella fase esecutiva del contratto, corrisponda ai lavoratori, sotto minaccia della perdita del posto di lavoro, uno stipendio ridotto rispetto a quanto risultante in busta paga, essendo in tal caso evidente il danno recato ai predetti).
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Lo Studio dell'avvocato Salvatore del Giudice è specializzato nei reati contro il patrimonio ed assiste, sia nella fase giudiziale che in quella stragiudiziale, persone accusate o imputate per il reato di estorsione previsto e punito dall'art. 629 del codice penale. Lo Studio ha sede in Napoli alla via Francesco Caracciolo n.10 ed opera in tutta Italia. Al fine di garantire la migliore assistenza legale, monitoriamo costantemente le novità legislative e giurisprudenziali in tema di reati contro il patrimonio e pubblichiamo mensilmente una raccolta aggiornata di sentenze di merito e legittimità. L'Avv. Salvatore del Giudice ha partecipato in qualità di relatore a numerosi convegni in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/10/2018, n. 21789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21789 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2018 |
Testo completo
21789 -19 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - UDIENZA PUBBLICA Dott. MATILDE CAMMINO DEL 04/10/2018 - Rel. Consigliere - Dott. LUCIANO IMPERIALI - Consigliere - N. 2643 SENTENZA Dott. SERGIO DI PAOLA Dott. IGNAZIO PARDO - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. GIUSEPPE SGADARI - Consigliere - N. 47099/2017 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NO NZ N. IL 19/01/1940 NO BI N. IL 24/02/1972 AZ RA N. IL 25/01/1983 avverso la sentenza n. 1466/2015 CORTE APPELLO di BARI, del 22/02/2017 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/10/2018 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIANO IMPERIALI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. PERLA LORI, che ha concluso per l' ento con rinvide quanto allo RA;
perрес inom jei ricorsi di MO CE e IN NO Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 22/2/2017 la Corte di Appello di Bari ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso il 19/6/2014 dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale cittadino, all'esito di giudizio abbreviato, nei confronti di NO NC, NO NO, RA SC e ZI NI per il reato di estorsione aggravata commesso dal primo quale legale rappresentante della Italcover S.r.l., dal secondo quale amministratore di fatto, dal terzo e dal quarto quali ragionieri della società in tempi diversi, mediante la minaccia della mancata assunzione nella predetta società paventata a quattro lavoratori e, dopo l'assunzione, nella prospettiva del licenziamento, così costringendo le predette persone offese a rinunziare a circa metà dello stipendio mensile pattuito e figurante nella busta paga. La Corte territoriale ha, però, riformato parzialmente la sentenza del primo giudice, riconoscendo allo RA l'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. e così rideterminando la pena allo stesso inflitta, concedendogli il beneficio della sospensione condizionale della pena e confermando nel resto la sentenza impugnata.
2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati NO NC, NO NO, RA SC, a mezzo del comune difensore avv. Chiusolo, sollevando due motivi di impugnazione:
2.1. Con il primo motivo, comune a tutti i tre ricorrenti, è stata dedotta la violazione di legge per essersi ritenuta la penale responsabilità per il reato di cui all'art. 629 cod. pen. pur costituendo la prospettazione di non assumere le persone offese o di non riassumerle alla - L scadenza del contratto a tempo determinato - esercizio di una facoltà, di una libertà del datore di lavoro: difetterebbe, pertanto, il requisito del profitto ingiusto con altrui danno. Si è evidenziato che erano state le stesse persone offese a rivolgere all'azienda la richiesta di lavoro, sicché la prospettazione di una decurtazione solo nei primi mesi della retribuzione, che poi sarebbe aumentata, a dire dei ricorrenti costituirebbe al più un artifizio idoneo ad integrare diversa figura di reato ma non l'estorsione.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso, relativo al solo RA, è stato dedotto il vizio di motivazione, con travisamento della prova, in relazione alla ritenuta responsabilità di quest'ultimo, per la contraddizione tra due diverse versioni che si deducono fornite dal teste RE, valorizzate invece in sentenza omettendo l'esame delle dichiarazioni dei testi UL e NT, di segno diverso. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. I ricorsi sono parzialmente fondati, non potendosi riconoscere la condotta estorsiva contestata ai ricorrenti nel momento genetico del rapporto di lavoro con le persone offese, ma soltanto nella condotta con la quale, prospettando la minaccia della cessazione del rapporto di lavoro, le persone offese venivano indotte a rinunziare a circa metà dello stipendio mensile pattuito e figurante nella busta paga. 1 3.1. La Corte territoriale, infatti, ha riconosciuto una coartazione della volontà delle persone offese anche nell'alternativa prospettata ai lavoratori, al momento dell'assunzione, di fornire una prestazione professionale sottopagata ovvero di rimanere disoccupati, prospettazione ritenuta integrare gli estremi del reato in quanto da un lato si è dato atto di un contesto di indubbia difficoltà anche per la parte datoriale, tale da indurre la Italcover S.r.l. a determinarsi alle assunzioni onde poter raggiungere il numero di lavoratori richiesti dalla normativa comunitaria per il conseguimento degli incentivi all'acquisto di macchinari ma, d'altra parte, si è anche rilevato che le condizioni particolarmente difficili del mercato del lavoro nel periodo considerato ponevano i lavoratori nell'alternativa di restare disoccupati oppure accettare l'offerta loro prospettata di un lavoro sottopagato, in virtù di una rinuncia, almeno per i primi mesi, a parte sostanziosa dello stipendio mensile pur concordato come figurante nella busta paga. Gli estremi del reato di estorsione, però, non possono essere riconosciuti nel momento genetico del rapporto di lavoro, bensì soltanto nelle modalità di svolgimento di questo, giacché il diritto al lavoro del cittadino non può essere confuso con il diritto all'assunzione da parte di una specifica ditta, né gravava sulla società Italcover S.r.l. alcun obbligo giuridico di assumere le persone offese che, infatti, risultano essersi spontaneamente rivolte alla medesima società chiedendo l'assunzione: se, pertanto, la pretesa della società di subordinare questa ad una rinuncia a parte dello stipendio comportava per la parte datoriale l'ingiusto profitto del conseguimento di prestazione d'opera sottopagata, non risulta la prova del danno ingiusto arrecato al lavoratore al momento dell'assunzione, giacché non vi è prova che il L. conseguimento di un lavoro, per quanto sottopagato, abbia arrecato ad RE IV, SE CH, NT PE e LA NI, le quattro persone offese, un danno rispetto alla situazione preesistente di mancanza di lavoro: conseguentemente, la sentenza impugnata va annullata perché il fatto non sussiste, limitatamente all'affermazione di responsabilità relativa alla condotta di assunzione delle persone offese. Sussistono, invece, tutti gli estremi del reato ascritto ai ricorrenti nella condotta tenuta da questi tenuta al momento della corresponsione dello stipendio mensile ai lavoratori indicati nel capo di imputazione in misura ridotta rispetto a quanto risultante in busta paga, realizzata con artifici vari e con la prospettazione agli stessi dell'alternativa di essere altrimenti licenziati: avendo comunque diritto lavoratori alla corresponsione integrale di quanto risultante dalla busta paga, quale compenso per il lavoro svolto, è evidente il danno loro arrecato con un pagamento in forma ridotta, imposto con la minaccia, altrimenti, di perdere il posto di lavoro acquisito, così come è evidente l'ingiusto profitto conseguito dalla società Italcover s.r.l. con l'immediata restituzione di parte di quanto ricevuto dai lavoratori in busta paga: emerge, infatti, a tal proposito dalla sentenza impugnata che in epoca in cui i pagamenti dovevano essere "tracciabili" le persone offese venivano invitate a recarsi nell'istituto di credito vicino al luogo di lavoro, per riscuotere l'assegno corrispondente alla retribuzione indicata in foglio 2 paga, ed a consegnarlo al ragioniere della società che li accompagnava, e che restituiva al. lavoratore solo l'importo ridotto. Quanto alla prospettazione di porre fine al rapporto di lavoro, infatti, giova ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte di legittimità in tema di estorsione, la prospettazione dell'esercizio di una facoltà o di un diritto spettante al soggetto agente integra gli estremi della minaccia "contra ius" quando, pur non essendo antigiuridico il male prospettato come conseguenza diretta di tale condotta, si faccia ricorso alla stessa per coartare la volontà altrui ed ottenere scopi non consentiti o risultati non dovuti, ne conformi a giustizia (Sez. 6, n. 47895 del 19/06/2014, Rv. 261217; Sez. 2, n. 119 del 04/11/2009, Rv. 246306).
3.2. E' inammissibile anche il motivo di ricorso relativo al solo RA, con il quale è stato dedotto il vizio di motivazione, con travisamento della prova, in relazione alla ritenuta responsabilità di quest'ultimo, per la contraddizione tra le diverse prove dichiarative utilizzate in sentenza omettendo il riferimento ad altre di segno diverso: emerge chiaramente dalla ricostruzione dei fatti operata dalla sentenza impugnata, invero, che mentre NO NC e NO NO, rispettivamente legale rappresentante ed amministratore di fatto della società, avevano imposto le sopra riferite modalità di corresponsione degli stipendi ai nuovi assunti;
tali modalità venivano rappresentate a chi chiedeva di lavorare dal ragioniere della società, il coimputato ZI, ed al congedo di questo gli era subentrato lo RA, che in precedenza aveva sostituito il predetto solo in alcune occasioni nel pagamento delle retribuzioni, ed in seguito, invece, aveva anche accompagnato l'RE presso la Ubibanca, f. indicandogli il cassiere al quale doveva rivolgersi per monetizzare i successivi stipendi, secondo il racconto del predetto, tanto da svolgere lo stesso ruolo precedentemente svolto dal predetto ZI con riferimento al pagamento delle retribuzioni, come riferito dal teste UL AN, così contribuendo alla realizzazione del profitto del datore di lavoro (la corresponsione di un minor stipendio) con danno del lavoratore. Il ricorso, del resto, non si confronta nemmeno con il percorso argomentativo della sentenza impugnata, dal quale emerge chiaramente che anche la persona offesa ER PE, in coerenza con le dichiarazioni degli altri lavoratori, ha riferito che al posto del ZI, non più impiegato presso l'azienda, nell'ultimo periodo veniva impiegato lo RA e che questo "in due o tre occasioni" gli aveva consegnato lo stipendio con la consueta decurtazione, ed anzi il primo mese l'aveva anche accompagnato, insieme ad altri lavoratori, presso il vicino istituto bancario per presentargli il cassiere al quale avrebbe dovuto rivolgersi in futuro per monetizzare gli assegni. Il motivo proposto nell'interesse del solo RA, pertanto, in primo luogo difetta di specificità, dovendo questa essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen, all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Rv. 230634; Sez. 4, 3 03/07/2007, n. 34270, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Rv. 237596). Soprattutto, però, si tratta di un motivo che tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, invece, esula dai poteeri di questa Corte di legittimità una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U., 30/4/1997, n. 6402, Rv. 207944; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Rv. 229369). Né può essere dedotto il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, in quanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, si tratta di vizio che può essere dedotto con il ricorso per cassazione solo quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", essere superato il limite costituito dal devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, Rv. 243636; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Rv. 257499; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, Rv. 258438). limitatamente4. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio all'affermazione di responsabilità relativa alla condotta di assunzione delle persone offese, perché il fatto non sussiste, mentre all'inammissibilità, nel resto, dei ricorsi, consegue l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità dei ricorrenti in ordine alle residue condotte, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Bari per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
P. Q. M.
diAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'affermazione responsabilità relativa alla condotta di assunzione delle persone offese perché il fatto non sussiste. Dichiara inammissibili i ricorsi nel resto e dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità dei ricorrenti in ordine alle residue condotte. Rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Bari per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Così deciso il 4 ottobre 2018 Il Consigliere estensore Il Presidente Dott. Matilde Cammino Dott Imperiali Wen DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 7 MAG. 2019 IL CANCELLIERE Claudia Pianali Z I O N E