Sentenza 18 novembre 2009
Massime • 1
Ha natura di cosa pertinente al reato la certificazione sanitaria attestante la tipologia e la durata della malattia conseguente a lesioni volontarie, sicché può essere inserita nel fascicolo per il dibattimento. (In motivazione la S.C. ha affermato che la formazione del fascicolo per il dibattimento non ha efficacia preclusiva nell'ambito del procedimento di ammissione della prova, che può essere successivamente prodotta dalla parte).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/11/2009, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ROTELLA Mario - Presidente - del 18/11/2009
Dott. BEVERE ON - Consigliere - SENTENZA
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 2086
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE BERNARINIS Silvana - Consigliere - N. 20469/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AD ON LV, nato il [...];
avverso la Sentenza 20.1.2009 del Tribunale di Taranto, Sez. distaccata di Mandria;
sentita la Relazione svolta dal Cons. Dr. Gian Giacomo Sandrelli;
Per il ricorrente è presente l'avv. Giuseppe Piccione del foro di Manduria e per la Parte Civile l'avv. Nicola Gigli del medesimo Foro;
Sentite le requisitorie del Procuratore Generale (nella persona del Cons. Dr. Aurelio Galasso) che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
L'avv. Gigli insta per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e deposita conclusioni e nota spese;
L'avv. Piccione si riporta al ricorso ed insiste per il suo accoglimento.
IN FATTO
Il 20.1.2009, il Tribunale di Taranto (sez. Manduria) ha confermato, quale giudice d'appello, la decisione del Giudice di Pace del 18.7.2008 che condannava ON LV AD perché ritenuto colpevole di ingiurie e lesioni personali guarite in 20 giorni, in danno di Cosimo AS, convivente di sua figlia, in un contesto di diverbio conseguente agli attriti sorti tra la figlia e l'attuale persona offesa.
Con elaborato ricorso la difesa dell'imputato eccepisce i seguenti vizi della decisione:
- inosservanza delle norme processuali (e, dunque,anche dell'art. 111 Cost. sul cd. "giusto processo") per avere i giudici di merito fondato la propria decisione (anche) su una certificazione medica che non risulta mai formalmente prodotta nel corso del dibattimento, ma soltanto materialmente allegata al fascicolo processuale;
- carenza ed illogicità della motivazione quanto alla ritenuta attendibilità della versione della persona offesa, anche per il richiamo alla documentazione irritualmente prodotta, priva del dovuto vaglio critico, alla erronea lettura dei deposti CO e SE in ragione del riscontro alle dichiarazioni della persona offesa, infine alla erronea motivazione nel giudizio di inaffidabilità del testimone GO AD.
IN DIRITTO
Il primo motivo non è fondato.
L'art. 431 c.p.p., lett. h) prevede l'inserimento nel fascicolo per il dibattimento delle cose pertinenti al reato, qual è indubbiamente la certificazione sanitaria attestante la tipologia e durata della malattia conseguente alle lesioni volontarie. Detta allegazione, quindi, anche in presenza di diversa volontà delle parti, è suscettibile di lettura ed utilizzo in sede dibattimentale (considerato, ancora, che la formazione del fascicolo per il dibattimento di cui all'art. 431 c.p.p., u.c. non ha alcuna efficacia preclusiva nell'ambito del procedimento di ammissione della prova, prova che può sempre essere successivamente prodotta dalla parte). Del resto lo stesso giudice dibattimentale nel prosieguo dell'udienza ha espressamente ammesso le produzioni effettuate dalle parti. Conseguentemente, la mancata dimostrazione della formale produzione dell'atto non inficia ne' esclude l'esame del suo contenuto una volta accertata la corretta allegazione al fascicolo processuale, traducendosi in un'eventuale irregolarità formale scevra da rilievo probatorio. In questo senso, la motivazione della decisione che ascrive ad una possibile svista annotativa del cancelliere l'omessa verbalizzazione di formale produzione dell'atto, è corretta e non merita censura alcuna.
Inammissibile è, in gran parte il secondo mezzo. Manifestamente infondate, invero,la censure di carenza motivazionale nelle considerazioni che hanno legittimato l'affidamento alla voce della persona offesa, divergente da quella dell'imputato e dal figlio di questi, GO AD. È noto, invero, che nel giudizio di legittimità resta esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti prova. Nel caso in esame, poi, vi è compiuta disamina dell'intrinseca logicità e coerenza del deposto della persona offesa, anche riscontrata dalla voce degli altri testimoni la cui dichiarazioni sono state assunte con plausibile logica dal decidente. Infine, la non inutilizzabile certificazione medica (per quanto dianzi osservato) fornisce l'attestato di postumi, ancorché lievi, significativamente concludenti per la tesi accusatoria. Non spettando a questo giudice scendere alla verifica del fatto e dell'aderenza delle dichiarazioni alla ricostruzione fornita dalla decisione impugnata, deve affermarsi, quindi, non rispondente al vero che la decisione abbia omesso di soffermarsi partitamente sul profilo oggettivo o su quello soggettivo delle dichiarazioni della persona offesa e con attenzione le abbia vagliate prima di immetterle nel compendio probatorio a carico dell'imputato (cfr. Sent. p. 3). Del pari, è presente anche espressa ed argomentata giustificazione sul giudizio di inattendibilità delle dichiarazioni del figlio dell'imputato, GO AD, sicché anche per questo aspetto la doglianza proposta si presenta priva di fondamento (non sfugge, infatti, che il ricorrente, nonostante le premesse, intende fornire una diversa ricostruzione degli accadimenti oggetto di scrutinio). Una volta accolta la ricostruzione storica della vicenda e privilegiata la fonte accusatoria con esclusione della voce del GO SP, nei termini resi dai giudici di merito, ineccepibile è la conclusione dell'improponibilità dell'esimente della legittima difesa, avuto riguardo alle intenzioni certamente non pacifiche del prevenuto nell'accedere al colloquio con il convivente della figlia (anche se in passato è possibile che abbia avuto una frequentazione pacifica di quella dimora). Conseguentemente anche questo mezzo non trova accoglimento.
Non è facilmente comprensibile l'ultimo motivo dell'impugnazione: la circostanza per cui la convivente del AS fosse agitata non consente di ipotizzare logicamente che ST abbia insultato lo AD e, con illazione, supporre che la reazione ingiuriosa possa ritenersi scriminata in ragione della ritorsione e della reciprocità. Giustamente il giudice d'appello ha riscontrato l'assenza in atti di qualsivoglia accenno probatorio ad ingiurie profferite dal AS e da tanto ha dedotto l'inapplicabilità dell'art. 599 c.p.: percorso argomentativo ineccepibile e sicuramente non surrogabile con ipotesi o illazioni lontane dal dato probatorio. Al rigetto del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese sostenute dalla Parte civile, liquidate in complessivi Euro 1.500, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché a quelle sostenute dalla Parte Civile nel presente grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.500, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2010