Sentenza 12 maggio 1998
Massime • 1
Poiché l'art. 307, comma secondo, cod. proc. pen. non è compreso tra le norme che l'art. 245 delle disposizioni di attuazione prevede si applichino ai procedimenti che proseguono con l'applicazione delle disposizioni anteriormente vigenti, non è consentito il ripristino della custodia cautelare nei confronti di un imputato scarcerato per decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare in un procedimento proseguente con l'applicazione del codice di procedura abrogato. (Fattispecie nella quale il giudice di appello, all'esito di condanna alla pena di 21 anni di reclusione per omicidio volontario, aveva contestualmente emesso, a richiesta del P.M. e sulla base dell'art. 307 cod. proc. pen., un mandato di cattura nei confronti dell'imputato già scarcerato per decorrenza dei termini di custodia cautelare. La S.C. ha ritenuto illegittima tale pronuncia, trattandosi di processo di cd. vecchio rito, e ha affermato altresì che sarebbe inammissibile un'interpretazione estensiva dell'art. 251 disp. att. cod. proc. pen. nel senso di comprendervi anche la disciplina dettata dal legislatore del 1988 in tema di provvedimenti in caso di scarcerazione per decorrenza dei termini, che si risolvono "in malam partem" nei confronti dell'imputato, poiché tale interpretazione dilaterebbe oltre il significato logico delle espressioni usate il dettato della disposizione transitoria e andrebbe contro il principio di prevalenza della disposizione più favorevole all'indagato-imputato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/05/1998, n. 2679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2679 |
| Data del deposito : | 12 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. Renata Teresi Presidente del 12/5/97
1. Dott. Paolo Bardovagni Consigliere SENTENZA
2. " Anna Mabellini " N.2679
3. " Giorgio Santacroce " REGISTRO GENERALE
4. " Stefano Campo " N. 11825/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da DI BE AT, n. a Nicolari il 6/11/63 avverso l'ordinanza 4/2/98 della Corte d'Assise d'Appello di Catania Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr.ssa Mabellini, Udite le conclusioni del P.M., dr. Veronese con le quali chiede l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con liberazione dell'imputato.
Oggetto del ricorso e motivi della decisione
I- Con ordinanza 2.11.90 la Corte di Assise d'Appello di Catania disponeva la scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare di ST Di LL, imputato di omicidio volontario in procedimento che segue la disciplina del codice di rito previgente. Ripristinata la custodia cautelare con provvedimento 23.1.95, emesso a norma dell'art. 273 c.p.p. 1930, la Corte di Assise d'Appello lo revocava con ordinanza 15.9.95, contro la quale il Procuratore Generale proponeva ricorso avanti questa Corte, che lo rigettava. Con sentenza 4.2.98 la stessa Corte di Assise d'Appello condannava il Di LL alla pena di anni 21 di reclusione, e con ordinanza in pari data, emessa su richiesta del Pubblico Ministero, ritenuto il pericolo di fuga e l'applicabilità alla specie dell'art. 307 del codice di rito vigente, ordinava la cattura dell'imputato. II- Contro tale ordinanza ricorre il difensore dell'imputato, che deduce violazione degli artt. 307 e 274 del codice di procedura penale vigente, e dell'art. 272 c.p.p. del 1930, che non consentiva il ripristino della misura cautelare nei confronti dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini. Rileva che a norma dell'art. 241 delle disposizioni transitorie al codice del 1988 i procedimenti che abbiano superato la fase istruttoria proseguono con applicazione delle norme previgenti, salvo talune eccezioni, che non comprendono il ripristino della custodia cautelare nei confronti di un imputato scarcerato per decorrenza dei termini di custodia cautelare. Sostiene che l'art. 251 delle disposizioni d'attuazione, per il quale si applica la nuova disciplina ai termini in questione in quanto più favorevoli all'imputato, rappresentando una eccezione all'art. 241, non può essere interpretato estensivamente, così da comprendere la nuova disciplina in materia di ripristino della misura. Quale secondo motivo, deduce violazione dell'art. 274 c. 1 lett. b) c.p.p 1988, per non configurabilità di un concreto pericolo di fuga nella situazione delineata dalla Corte di merito con riferimento alla gravità della pena inflitta ed ai periodi trascorsi legittimamente all'estero dall'imputato, mai latitante.
III- Il ricorso è fondato in relazione al primo motivo, che assorbe il secondo. L'art, 307 c. 2 c.p.p. del 1988 non è compreso tra le disposizioni che l'art. 245 disp. di att. al c.p.p. prevede si applichino ai procedimenti, quali il presente, che a norma degli artt. 241 e 242 c.p.p. proseguono con le norme anteriormente vigenti. L'art. 251 disp. di att. al c.p.p., per il quale nei procedimenti che proseguono con la vecchia normativa si applicano "le disposizioni del codice sui termini di durata della custodia cautelare", fa riferimento alla disciplina che riguarda i termini, ed è ispirato al criterio per il quale in caso di divergenza tra vecchia e nuova disciplina prevale quella più favorevole (art. 1 c. 1 ultima parte), L'art. 307 del codice vigente, che consente, a differenza della disciplina previgente, la emissione di nuove misure cautelari nei confronti dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini, disciplina una materia ulteriore e diversa rispetto alla durata della custodia cautelare, poiché il decorso dei termini della norma in questione costituisce non l'oggetto, ma il presupposto. Nè sarebbe ammissibile una interpretazione estensiva dell'art. 251 disp. di att. al c.p.p. nel senso da comprendervi anche la disciplina dettata dal legislatore del 1988 in tema di "provvedimenti in caso di scarcerazione per decorrenza dei termini" (art. 307 c.p.p.), che si risolvono "in malam partem" nei confronti dell'imputato, poiché tale impostazione dilaterebbe oltre il significato logico delle espressioni usate il dettato della disposizione transitoria, ed andrebbe contro il principio di prevalenza della disposizione più favorevole all'indagato-imputato sul quale si fonda il titolo III del d.P.R. n. 271 del 1989.
L'ordinanza impugnata deve essere conseguentemente annullata senza rinvio, con conseguente immediata scarcerazione dell'imputato.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata e ordina l'immediata scarcerazione del ricorrente se non detenuto per altra causa. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p.. Così deciso in Roma, il 12 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria il 6 giugno 1998