Sentenza 18 giugno 2008
Massime • 1
In tema di truffa, quando il reato si realizzi con il conseguimento di titoli di credito, il danno si verifica non al momento dell'emissione dei titoli ma al momento e nel luogo in cui sono posti all'incasso o usati come mezzo di pagamento mediante girata, poichè si determina, attraverso la riscossione o l'utilizzazione, il vantaggio patrimoniale dell'agente e diviene attuale la potenziale lesione patrimoniale della vittima.
Commentario • 1
- 1. Truffa contrattuale online e momento consumativoMazzei Martina · https://www.diritto.it/ · 28 gennaio 2020
Il caso Il Tribunale di Ferrara convalidava l'arresto in flagranza di un indagato per il delitto di truffa e, ravvisando la sussistenza di elementi indiziari deponenti per la fondatezza dell'ipotesi accusatoria e delle esigenze cautelari, aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere. La difesa ha proposto ricorso per cassazione dolendosi per la violazione degli artt. 381 e 382 c.p.p. per insussistenza dello stato di flagranza e dei relativi presupposti legittimanti la convalida dell'arresto. Dalla ricostruzione dei fatti, emerge che l'uomo, in concorso con la suocera, aveva posto in essere una truffa online tramite pubblicazione su un noto sito un annuncio di vendita di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/06/2008, n. 27950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27950 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORELLI Francesco - Presidente - del 18/06/2008
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - N. 825
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MELIADÒ Giuseppe - Consigliere - N. 011892/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IN RG N. IL 28/05/1950;
2) DI LV MA N. IL 03/05/1948;
avverso SENTENZA del 18/12/2007 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MELIADÒ GIUSEPPE;
udito il Procuratore Generale in persona del Dr. MARTUSCIELLO Vittorio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Uditi i difensori avv.ti Petillo Francesco e Togorozoni Gianluca. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 11.4.2005 il Tribunale di Milano in composizione monocratica dichiarava RG NI colpevole del reato di truffa aggravata e continuata in danno di TO AN e lo condannava alla pena di mesi otto di reclusione ed Euro 150,00 di multa, mentre assolveva dallo stesso reato, ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2, SI RO CC.
Avverso tale sentenza proponevano impugnazione il Procuratore generale di Milano e RG NI e la Corte di appello di Milano, con sentenza del 18.12.2007, in parziale riforma della decisione di prime cure, condannava SI RO CC alla pena di mesi otto di reclusione ed Euro 150,00 di multa, mentre confermava nel resto la decisione impugnata.
Propongono ricorso per cassazione il NI personalmente e, a mezzo del suo difensore, SI CC deducendo violazione della legge penale sotto vari profili.
In particolare il NI, con il primo motivo, svolto ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione agli artt. 8 e 640 c.p.p., lamenta che i giudici di merito hanno disatteso l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, erroneamente trascurando che a nulla rilevava che la somma di L. 205 milioni, ottenuta dalla TO dopo la consegna a quest'ultima di cambiali per L. 360 milioni, scontate presso la Banca popolare dell'Emilia AG (filiale di Formigine, Modena), fosse stata utilizzata per estinguere la posizione di debito del NI presso la Rolo Banca di Milano, essendosi la perdita economica della persona offesa già realizzata nel momento in cui la banca emiliana aveva fornito la provvista necessaria per estinguere il debito.
E che, peraltro, già nel corso del 2000, la TO aveva erogato ben 60 milioni di lire al NI, il cui primo acconto di L. 20 milioni era stato erogato "a Roma o forse a Forte dei Marmi". Con il secondo motivo, il ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e) in relazione all'art. 192 c.p.p., che la sentenza impugnata ha omesso di operare una valutazione complessiva della deposizione della parte offesa, evidenziando solo i punti che confermano che la stessa si fidava del NI e dava credito alle sue difficoltà economiche.
Con il primo motivo, SI CC lamenta violazione della legge processuale, in relazione agli artt. 8 e 9 c.p.p., osservando come, in conformità alla contestazione stessa, il danno patrimoniale per la parte offesa si sia realizzato nel momento in cui essa ha tentato inutilmente di escutere (a Roma) la fideiussione rilasciata dalla società LE a garanzia del debito assunto dal NI o, in subordine, allorché venne adempiuta l'obbligazione di affidamento bancario (fino alla concorrenza di 200 milioni) con l'emissione di assegno tratto sul Banco di S. Geminiano e S. Prospero, utilizzato per ottenere l'assegno circolare che servì per l'estinzione del debito con la filiale milanese della Rolo Banca.
Con il secondo motivo il ricorrente censura l'impugnata sentenza per aver ritenuto, con motivazione carente ed illogica, la piena consapevolezza da parte dell'imputato delle intenzioni fraudolente del NI, pur in assenza di alcuna prova sul punto. Con ulteriore motivo il ricorrente si duole che sia stata riconosciuta l'aggravante prevista dall'art. 61 c.p.p., n. 7, pur in assenza di alcuna motivazione sulla sua effettiva sussistenza. Con il quarto motivo si prospetta dall'imputato illogicità della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, osservandosi che la corte territoriale ha irrogato allo CC la stessa sanzione edittale inflitta al coimputato, sebbene avesse riconosciuto che il ruolo del primo fosse più defilato e di minore spessore e che ha, altresì, omesso, nell'applicare il beneficio della continuazione, di individuare il reato più grave tra quelli contestati nel capo di imputazione e di applicare i conseguenti aumenti di pena.
Con l'ultimo motivo, infine, il ricorrente lamenta violazione degli artt. 157 e 161 c.p. ed, al riguardo, osserva che la corte avrebbe dovuto ritenere estinto per prescrizione l'episodio di truffa contestato nell'aprile del 1999.
Il primo motivo del ricorso proposto dal NI, relativo all'eccezione di incompetenza territoriale avanzata nei precedenti gradi del giudizio, è infondato.
La sentenza impugnata ha, invero, fatto corretta applicazione del principio, consolidato in giurisprudenza, per cui il momento consumativo del delitto di truffa, anche agli effetti della competenza territoriale, è quello dell'effettivo conseguimento dell'ingiusto profitto, con correlativo danno alla persona offesa, situazione che si verifica all'atto dell'effettiva prestazione del bene economico da parte del raggirato con conseguente definitivo passaggio dello stesso nella sfera di disponibilità dell'agente. L'applicazione di tale principio comporta che, in tema di truffa, la realizzazione del profitto e quella del danno debbono essere contestuali, trattandosi di dati fra loro collegati in modo da costituire due aspetti della stessa realtà (cfr. SU n. 2/1969; Cass.11 marzo 1998, Rizzo), e che, quando il reato si sia realizzato col conseguimento di titoli di credito, il danno si verifica non nel momento in cui i titoli sono emessi, ma nel momento (e nel luogo) in cui sono posti all'incasso, ovvero usati come normali mezzi di pagamento, mediante girata, a favore di terzi, così realizzandosi, attraverso la loro riscossione o utilizzazione, il vantaggio patrimoniale dell'agente e, nel contempo, divenendo definitiva la potenziale lesione del patrimonio della persona offesa (cfr. SU. n. 18/2000; da ultimo Cass. Sez. 2^, n. 28928/2003). Nel caso per cui è processo, non appare dubitabile che la perdita patrimoniale della persona offesa è ricollegabile alla obbligazione dalla stessa assunta, presso la Rolo Banca di Milano, a garanzia del conto corrente ivi aperto (nell'aprile del 1999) in favore del NI, garanzia che venne soddisfatta, nel dicembre dell'anno successivo, attraverso l'estinzione del conto (che presentava una scopertura di oltre 200 milioni di lire) con denaro fornito dalla TO.
Del tutto irrilevante (alla luce dei principi indicati) è, pertanto, che la provvista, per estinguere il debito, venne approntata da una banca operante in provincia di Modena (di cui la parte offesa era correntista), essendo stato l'assegno circolare, rilasciato dalla banca emiliana, utilizzato per estinguere il debito garantito presso la Rolo Banca di Milano e che, pertanto, a Milano si è verificato, con l'utilizzazione dell'assegno, il danno patrimoniale per la persona offesa e contestualmente il profitto per l'imputato. In tal contesto, egualmente irrilevante è che il NI garantì il credito concessogli dalla TO con una fideiussione rilasciata dalla società LE e che la TO tentò (inutilmente) di escutere la fideiussione a Roma (sede della società), giacché, quando ciò avvenne, la perdita economica per la persona offesa (con la utilizzazione di fondi di quest'ultima per estinguere il conto corrente milanese del NI) si era già realizzata, mentre appare, se non altro, priva di ogni specificità (oltre che di puntuale dimostrazione) la circostanza che la somma di 20 milioni (erogata "a Roma o forse a Forte dei Marmi") costituisse un acconto su maggiori importi erogati nel corso degli anni 1999 e 2000.
Il secondo motivo del ricorso proposto dal NI è
manifestamente infondato.
Deve, infatti, ribadirsi che il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo della decisione impugnata è circoscritto alla verifica dell'assenza in quest'ultima di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione della logica o fondati con dati contrastanti con il senso di realtà degli appartenenti alla collettività o connotati da vistose ed insormontabili incongruenze, oppure inconciliabili con "atti del processo" specificamente indicati dal ricorrente, che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione.
Conclusioni che restano ferme pur dopo la novella della L. n. 46 del 2000, che consente di denunciare i vizi di motivazione con riferimento ad "altri atti del processo", dal momento che alla Corte di cassazione restano precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi o diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, dovendosi essa limitare a controllare se la motivazione dei giudici di merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito, (cfr., ad es. Cass., sez. 1^, n. 42369/2006 ; Cass. Sez. 6^, n. 35495/2006). Il che vale quanto dire che, pur dopo la novella, non hanno rilevanza le censure che si limitano ad offrire una lettura alternativa delle risultanze probatorie, dal momento che il sindacato della Corte di cassazione si risolve pur sempre in un giudizio di legittimità, restando escluso che la verifica sulla correttezza e completezza della motivazione possa essere confusa con una nuova valutazione delle risultanze acquisite, non dovendo accertare la Corte se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, ne' deve condividerne la giustificazione, ma piuttosto verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, (v. ad es. Cass., sez. 6^, n. 36546/2006; Cass. sez. 2^, n. 7380/2007; Cass. Sez. 4^, n. 4842/2003). E tale giudizio di compatibilità deve ritenersi nel caso di specie sussistente, essendo la ricostruzione dei fatti operata dalla Corte territoriale del tutto coerente con le acquisizioni probatorie esistenti in atti, sicché nessuna censura, e tanto meno nessuna diversa ricostruzione, può essere in questa sede di legittimità prospettata.
Ed invero i giudici di merito hanno posto in rilievo che l'imputato (il quale non aveva "neppure piccole somme per mantenersi") si presentava alla TO come una persona facoltosa (con i "miliardi in banca"), asserendo che si trovava in un frangente particolarmente sfortunato, per essere il proprio patrimonio "momentaneamente bloccato", in quanto sottoposto a sequestro dalla Guardia di Finanza, e che, ciò prospettando, riusciva ad ottenere ingenti prestiti dalla TO, con la quale, dopo vari anni, aveva riallacciato una relazione sentimentale, che le consentiva, peraltro, di sfruttare la benevolenza e la fragilità emotiva della stessa.
Il convincimento manifestato dai giudici di merito circa l'ascrivibilità all'imputato dei fatti contestati, in quanto espressione di un percorso argomentativo coerente e logicamente plausibile, si sottrae, pertanto, ad alcuna censura. Il ricorso proposto dal NI va, quindi, rigettato con conseguente condanna alle spese processuali.
Quanto, poi, al ricorso proposto da SI RO CC, il primo motivo dello stesso è infondato ed, al riguardo, valgono le osservazioni già svolte circa l'insussistenza dell'eccepito difetto di competenza del giudice adito.
Inammissibile è, invece, il secondo motivo.
Richiamato, infatti, l'insegnamento già evidenziato di questa Suprema Corte circa i limiti del sindacato di legittimità, deve rilevarsi che per tal parte il ricorso prospetta una lettura dei fatti processuali alternativa a quella offerta dalla sentenza impugnata, ma che, in quanto diretta a rivisitare circostanze già esaminate dai giudici di merito, con motivazione esente da manifesti vizi logici, risulta in questa sede inammissibile.
Basti sol dire che, al di là della regolarità formale della impresa sociale, è apparso alla corte territoriale del tutto plausibile che l'imputato, in quanto legale rappresentante della società, fosse consapevole della grave inconsistenza patrimoniale della stessa (tant'è che, in sede di successivo fallimento, l'attivo realizzato dal curatore risultò pari a 120 milioni di lire, a fronte di un passivo di 19 miliardi di lire), che, in tale situazione, fosse arduo escludere che lo CC non si rappresentasse la difficoltà a far fronte alle fideiussioni rilasciate alla TO: le quali, in realtà, non vennero adempiute (anche se successivamente il relativo credito fu riconosciuto dal curatore e, pertanto, ammesso al passivo); che lo stesso, in quanto amico da "vecchia data" del NI, fosse a conoscenza dei suoi trascorsi (quale "pluriprotestato, insolvente, impossidente e gravato da precedenti penali").
E tale motivazione, addotta dal giudice a quo per fondare la responsabilità dell'imputato, appare esente da vizi ricostruttivi e risulta capace di rappresentare, secondo canoni logici corretti, l'iter argomentativo seguito, escludendo, nella decisione impugnata, alcuna manifesta incongruenza.
Manifestamente infondato è anche il terzo motivo.
Deve, al riguardo, premettersi come, secondo l'insegnamento di questa Corte, il vizio di motivazione, quale causa di nullità della sentenza impugnata, non può essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei singoli punti di essa, costituendo la sentenza un tutto organico e coerente, per cui, ai fini di un controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto di essa non può essere considerato atomisticamente, ma va posto in relazione agli altri e la ragione di una determinata statuizione può anche risultare da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto sia pure implicito richiamo (v., ad es. Cass. Sez. 5^, n. 8411/1992). Il che importa, altresì, che la sentenza non è censurabile in cassazione nemmeno per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame quando la stessa è disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata. Ragion per cui, ai fini della validità della decisione, non è necessario che il giudice di merito sviluppi nella motivazione la specifica ed esplicita motivazione della tesi difensiva disattesa, essendo sufficiente per escludere la ricorrenza del vizio che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della deduzione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa.
Nel caso in esame, la corte territoriale ha, alla luce dei fatti contestati (che evidenziano un danno per la parte offesa di circa 330 milioni), riconosciuto la responsabilità del ricorrente in ordine al complesso dei fatti stessi, con un apprezzamento che (implicitamente, ma, comunque, chiaramente) involge anche la rilevanza del danno sofferto dalla parte offesa.
Quanto al quarto motivo, la censura appare fondata solo limitatamente ai criteri di specificazione della pena.
Irrilevante appare, infatti, che il giudice a quo ha ritenuto di applicare la stessa pena prevista per il NI, seppur riconoscendo che il ruolo di quest'ultimo sia di maggiore spessore, dal momento che si tratta di posizioni processuali distinte e che la pena irrogata allo CC, peraltro prossima al minimo, è apparsa ex se adeguata alla gravità del fatto, come desumibile dalle modalità esecutive dello stesso e dai precedenti esistenti a carico dell'imputato.
A ragione, invece, il ricorrente lamenta che, nel provvedere al calcolo della pena, il giudice di merito ha omesso di individuare l'ipotesi criminosa più grave fra quelle contestate, e di applicare, quindi, gli aumenti di pena conseguenti alla riconosciuta continuazione, trattandosi di obbligo che non vien meno neppure nel caso che si tratti di reati aventi la medesima pena edittale, atteso che la continuazione costituisce una fictio iuris che non fa perdere a ciascuno dei reati connessi la propria individualità giuridica cui è strumentale la conoscibilità in sede esecutiva della parte di pena riferibile ai singoli reati (cfr. Cass. Sez. 3^, n. 19018/2001). Per tal parte, quindi, la sentenza va annullata con rinvio ad altra sezione della corte territoriale per nuovo giudizio. Fermo resta il passaggio in giudicato dell'accertamento di responsabilità per quanto rinviato al giudice di merito, in conformità al principio che, in caso di rinvio per la sola determinazione della pena, il giudicato (progressivo) formatosi sull'accertamento del reato e sulla responsabilità dell'imputato, con la definitività della decisione su tali parti, impedisce l'applicazione di cause estintive successive all'annullamento parziale (cfr. SU n. 4904/1997). Mentre va esclusa alcuna ipotesi di prescrizione, tenuto conto che (applicandosi nel caso la disciplina previgente all'entrata in vigore della L. n. 251 del 2005), la decorrenza del termine di prescrizione (pari nel massimo ad anni sette e mesi sei, e che, peraltro, è rimasto sospeso, per come emerge dagli atti, dal 24.9 al 18.12.2007) va fatta operare dalla cessazione della continuazione (dicembre 2000), sicché nessuno degli episodi contestati può ritenersi prescritto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena irrogata a CC SI RO e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Rigetta nel resto il ricorso dello CC.
Dichiara irrevocabile l'impugnata sentenza nei confronti dello CC quanto al giudizio di responsabilità.
Rigetta il ricorso di NI RG, che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2008