Cass. pen., sez. II, sentenza 18/06/2008, n. 27950
CASS
Sentenza 18 giugno 2008

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In tema di truffa, quando il reato si realizzi con il conseguimento di titoli di credito, il danno si verifica non al momento dell'emissione dei titoli ma al momento e nel luogo in cui sono posti all'incasso o usati come mezzo di pagamento mediante girata, poichè si determina, attraverso la riscossione o l'utilizzazione, il vantaggio patrimoniale dell'agente e diviene attuale la potenziale lesione patrimoniale della vittima.

Commentario1

  • 1Truffa contrattuale online e momento consumativo
    Mazzei Martina · https://www.diritto.it/ · 28 gennaio 2020

    Il caso Il Tribunale di Ferrara convalidava l'arresto in flagranza di un indagato per il delitto di truffa e, ravvisando la sussistenza di elementi indiziari deponenti per la fondatezza dell'ipotesi accusatoria e delle esigenze cautelari, aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere. La difesa ha proposto ricorso per cassazione dolendosi per la violazione degli artt. 381 e 382 c.p.p. per insussistenza dello stato di flagranza e dei relativi presupposti legittimanti la convalida dell'arresto. Dalla ricostruzione dei fatti, emerge che l'uomo, in concorso con la suocera, aveva posto in essere una truffa online tramite pubblicazione su un noto sito un annuncio di vendita di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 18/06/2008, n. 27950
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27950
Data del deposito : 18 giugno 2008

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