Sentenza 13 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 13/10/2003, n. 15276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15276 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO ARTT. 46 E 39 L. 21-11-1991, N.374 (IST.NE GIUDICE DI PACE) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 5276/03 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE giudice Composta dagli Ill.mi s R.G.N. 9846/00 Presidente Dott. Gaetano FID CCIA Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Cron.31035 Dott. Bruno DURANTE Consigliere TALEVI Consigliere Rep. Dott. Alberto MANZO Rel. Consigliere Ud. 30/05/03 Dott. Gianfranco ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CASEIFICIO SOCIALE COOP SORANO, corrente in Sorano, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. CI NU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIUSEPPE PISANELLI 2, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO ANGELETTI, che lo difende anche disgiuntamente agli avvocati ANDREA GHEZZANI, ANDREA FORMICONI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
PI FLORIANA, domiciliata in ROMA presso LA CORTE 2003 DI CASSAZIONE, difesa dall'avvocato SETTIMIO CHELLI con 1279 studio in 58100 GROSSETO VIA ADIGE 51, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avversO la sentenza n. 7/00 del Giudice di pace di PITIGLIANO, emessa il 22/01/00 e depositata il 24/01/00 (R.G. 12/99); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/05/03 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
udito l'Avvocato Settimio CHELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto o l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Caseificio Cooperativo di Sorano a r.l. conve- niva in giudizio dinanzi al Giudice di pace di Piti- NA RI, proponendo opposizione al de- gliano Ingiuntivo con il quale gli era stato ingiunto creto di pagare in favore della RI la somma di lire 1.437.452 oltre accessori, per il conferimento di latte relativo al mese di gennaio 1998. L'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzio- nale, la condanna dell'opposto al risarcimento dei danni a titolo di penalità, da determinare nel quantum 1998 e 1999, alla chiusura del bilancio per gli anni con compensazione dei rispettivi crediti. Si costitui- 2 er va il convenuto chiedendo il rigetto dell'opposizione. Il giudice di pace, disposta la riunione delle cause 13 e 14 del 1999 con quella n. 12 dello stesso anno, con sentenza del 24 gennaio 2000 dichiarava la propria in- competenza per valore in ordine alla domanda riconven- zionale nel frattempo quantificata in lire 11.095.101 per essere competente il Tribunale di Grosseto e, nel merito, respingeva l'opposizione. Avverso questa Sentenza il Caseificio Cooperativo di Sorano a r.
1. ha proposto ricorso per cassazione af- fidato a quattro motivi. NA RI resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è inammissibile. L'art. 113, comma 2, c.p.c., stabilisce che il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede lire due milioni. A sua volta l'art. 339, comma 3, c.p.c, dispone che sono inappellabili le sentenze del giudice di pace pronunziate secondo equità>>. Le Sezioni Unite di questa Corte, risolvendo un contrasto insorto fra le Sezioni semplici, con la sen- pure Cass. tenza del 14 dicembre 1998, n. 12542 (ma v. S.U. 23 settembre 1998, n. 9493) hanno affermato il cui secondo principio, condiviso da questo Collegio, ди 3 avverso le sentenze del giudice di pace emesse in cause il cui valore non eccede le lire due milioni valore questo determinabile in base agli artt. 10 e se - guenti cod. proc. civ. è ammissibile il solo ricorso per cassazione, abbia il giudice pronunziato sul merito della controversia ° si sia limitato ad una pronunzia sulla competenza o altra questione preliminare di rito di merito ° abbia infine pronunziato sul merito e sulla competenza;
la sentenza è, diversamente, appel- labile qualora il giudice di pace abbia deciso una con- troversia di valore superiore alle lire due milioni e ciò anche nell'ipotesi in cui abbia erroneamente pro- nunziato secondo equità e non secondo diritto>>. Nel caso di specie, con l'unica sentenza il giudi- ce di pace ha pronunziato sia sulla causa principale di opposizione a decreto ingiuntivo sia sulla causa ri- convenzionale del valore di lire 15.092.457, dichiaran- do la propria incompetenza. Nel ricorso poi sono stati svolte doglianze anche in ordine alla domanda riconven- zionale. Ora, nel caso in sia proposta dinanzi al giudice di suauna domanda principale che rientra nella com- pace petenza e debba essere decisa secondo equità ex art. 113, secondo comma c.p.c., nonché una domanda riconven- zionale da decidere secondo diritto in quanto di va- 4 да lore superiore a quello fissato da quest'ultima norma, ovvero perché sarebbe stata riservata alla competenza del Tribunale, la sentenza è appellabile relativamente a tutti i capi qualora sussista connessione tra le do- mande (Cass. 26 giugno 2003, n. 2889). Da ciò consegue che, essendo nel caso di specie connesse la domanda principale e quella riconvenziona- le, come sostiene la stessa ricorrente, ed eccedendo la domanda riconvenzionale la competenza del giudice di pace, la sentenza doveva essere impugnata con l'appello e non con il ricorso per cassazione, restando irrile- vante, per quanto si è detto, che il giudice di pace abbia espressamente richiamato l'equità. Per quanto detto il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condan- na la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in euro 65,00 (sessantacin- que/00) per spese e in euro 500,00 (cinquecento/00) per onorari. Così deciso in Roma il 30 maggio 2003. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE взабае Fiducia IL CANCELLIERE CT Dott.ssa Maria Aiello