Sentenza 16 giugno 2001
Massime • 1
Le imprese industriali appartenenti ad un settore privo di contrattazione collettiva (nella specie, confezione di abbigliamento per conto terzi) possono godere del beneficio della cosiddetta fiscalizzazione degli oneri sociali, previsto dall'art. 6 D.L. n. 338 del 1989, convertito nella legge n. 389 del 1989, a condizione che osservino l'onere di corrispondere ai propri dipendenti retribuzioni non inferiori a quelle previste dalla legge e dai contratti collettivi nazionali applicabili per i dipendenti di imprese similari (nella specie, imprese industriali dell'abbigliamento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/06/2001, n. 8177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8177 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Presidente -
Dott. ARCANGELO DE BIASE - Consigliere -
Dott. GIANCARLO D'AGOSTINO - rel. Consigliere -
Dott. MAURA LA TERZA - Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAMMONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DITTA FACON S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MAGLIANO SABINA 10, presso lo studio dell'avvocato LUIGI BERRI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE MATURO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETT CORETTI, FABIO FONZO, FABRIZIO CORRERA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 599/98 del Tribunale di TERAMO, depositata il 09/12/98 R.G.N. 2016/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/04/01 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO;
udito l'Avvocato PULLI per delega CORETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso del 19.2.1993 al Pretore di Teramo la Facon s.r.l. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo con il quale le era stato intimato il pagamento in favore dell'INPS di lire 1.582.207.805 per omissione contributiva nel periodo dal 1.11.1987 al 30.9.1991. A sostegno dell'opposizione la società osservava di aver diritto agli sgravi contributivi di cui alla legge n. 389 del 1989, poiché, in mancanza di un contratto collettivo per le aziende esercenti attività di confezione per conto terzi (c.d. faconiste) non era tenuta ad applicare, ne' direttamente, ne' per analogia, il diverso contratto collettivo delle imprese industriali dell'abbigliamento. L'INPS si costituiva e chiedeva il rigetto dell'opposizione. Il Pretore, con sentenza del 17.10.1996, accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo.
A seguito di impugnazione dell'INPS, il Tribunale di Teramo, con la sentenza qui impugnata, in parziale accoglimento dell'appello, dichiarava che la società era tenuta a pagare all'INPS la minor somma di lire 481.290.377, oltre le sanzioni civili. A sostegno della decisione il Tribunale rilevava che i benefici di cui al d.l. n. 338 del 1989, convertito in legge n. 389 del 1989, non spettano per i lavoratori che siano stati denunciati o siano stati retribuiti in misura inferiore a quanto fissato dalla legge o dalla contrattazione collettiva;
riteneva di non poter condividere la tesi sostenuta dall'appellata secondo cui, in assenza di apposita disciplina contrattuale per le aziende faconiste prima del 12.8.1996, queste non erano obbligate al rispetto delle norme dell'art. 6 della legge n. 389 del 1989 sulla misura della retribuzione da pagare ai dipendenti;
osservava che la società non aveva provato di aver rispettato accordi collettivi a base locale;
riteneva, infine, che la violazione contestata doveva ritenersi sussistente solo per il periodo successivo al 1.1.1989, in quanto, per il periodo precedente era sufficiente la sola denuncia all'INPS di corrispondere retribuzioni non inferiori ai minimi contrattuali e non si richiedeva l'effettiva corresponsione di contribuzioni non inferiori ai minimi contrattuali.
Avverso questa sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione sostenuto da un unico articolato motivo illustrato da memoria. L'INPS ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo, denunciando genericamente violazione di legge e vizi di motivazione, la ricorrente osserva che prima del 12.8.1996 le aziende faconiste non avevano stipulato alcun contratto collettivo e quindi non erano tenute all'osservanza delle norme di cui alla legge n. 389 del 1989 sull'obbligo di corrispondere ai dipendenti i minimi contrattuali;
rileva che alle aziende predette non erano applicabili nè direttamente, ne' per analogia i contratti collettivi delle imprese esercenti l'industria delle confezioni, tenuto anche conto della diversa struttura organizzativa e della differente capacità produttiva delle imprese appartenenti ai due settori;
rilevava che per le aziende a facon il rispetto dei minimi retributivi imposti da una contrattazione a loro non applicabile non costituisce presupposto indispensabile per la fruizione degli sgravi contributivi. Il ricorso è infondato per le seguenti considerazioni. La questione sottoposta all'esame della Corte è se le imprese industriali appartenenti ad un settore privo di contrattazione collettiva (nella specie, le imprese di confezione di abbigliamento per conto terzi) possano godere del beneficio della c.d. fiscalizzazione degli oneri sociali, previsto dall'art. 6 della legge n. 389 del 1989, indipendentemente dall'osservanza dell'onere di corrispondere ai propri dipendenti retribuzioni non inferiori a quelle previste dalla legge e dai contratti collettivi nazionali per i dipendenti di imprese similari (nella specie, imprese industriali dell'abbigliamento).
Il Collegio ritiene di dover dare risposta negativa al suesposto quesito.
L'art. 6 del citato d.l. n. 338 del 1989, convertito in legge n. 389 del 1989, al comma 9 così dispone :"Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano per i lavoratori che:... B) siano stati denunciati... con retribuzioni inferiori a quelle previste dall'art. 1, comma primo;
C) siano stati retribuiti con retribuzioni inferiori a quelle previste dall'art. 1, comma primo".
L'art. 1, comma primo, della legge predetta, così dispone: "La, retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo". Le citate norme, ponendosi su una linea di interventi normativi a sostegno delle imprese industriali e artigiane operanti nel Mezzogiorno, risalenti alla legge n. 1089 del 1968, e tutti finalizzati allo sviluppo delle attività produttive ed all'incremento dell'occupazione come strumenti di politica economica, riconosce il beneficio degli sgravi contributivi soltanto alle imprese che assicurino ai propri dipendenti trattamenti non inferiori a quelli minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale.
In quanto riducono il costo di lavoro per addetto, gli sgravi, come pure gli altri interventi di fiscalizzazione degli oneri sociali (il cui finanziamento parimenti proviene da risorse provenienti dal bilancio dello Stato, e quindi dalla fiscalità generale) contribuiscono a rendere le aziende più competitive ed a favorire l'occupazione.
La concessione degli sgravi, in quanto subordinata alla erogazione ai dipendenti delle aziende interessate di un trattamento retributivo non inferiore a quello minimo previsto dalla disciplina collettiva, fa sì che il vantaggio venga ripartito con i lavoratori. Si tratta, come è stato sottolineato in dottrina, di un espediente (la c.d. "clausola sociale") attraverso cui il legislatore, pur senza estendere d'imperio (per non collidere con l'art. 39 Cost.) l'efficacia soggettiva del contratto collettivo, introduce, tuttavia, un efficace incentivo per una sua più generalizzata applicazione in un'ottica di progressiva valutazione dell'autonomia collettiva ai livelli alti di rappresentatività.
In tal senso non può negarsi una stretta analogia con l'onere di applicazione di condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi, che la legge pone a carico delle imprese che intendono assumere appalti di opere pubbliche o avvalersi di agevolazioni finanziarie o creditizie accordate ai sensi delle vigenti leggi.
La norma in esame è dunque strutturata nel senso che il rispetto dei minimi collettivi costituisce non già un (inammissibile) "obbligo" per l'imprenditore di vincolarsi alle previsioni di un contratto collettivo rispetto al quale intende restare estraneo, ma piuttosto un "onere" per sua natura funzionale al conseguimento di vantaggi, la cui utilità va ben oltre lo stretto ambito del singolo contesto aziendale, ferma restando, in ogni caso, l'alternativa dell'inosservanza dei contratti stessi e della conseguente esclusione dal beneficio (cfr. Cass. n. 227 del 2000, Cass. n. 7060 del 1991). In altri termini, l'imprenditore che intenda avvalersi del beneficio ha l'onere di corrispondere ai dipendenti una retribuzione non inferiore a quella prevista dalla contrattazione collettiva di settore a carattere nazionale, ovvero, in mancanza di una contrattazione di settore, a quella prevista dalla contrattazione del settore più affine a quello di appartenenza. È escluso, invece, che possa godere dei benefici senza il rispetto dei minimi contrattuali previsti dalla contrattazione collettiva sopra indicata. In ogni caso va rilevato che la fruizione dei benefici in questione presuppone l'effettiva applicazione, da parte del datore di lavoro, dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva di riferimento, ma non richiede anche il riconoscimento di condizioni o trattamenti normativi non inferiori a quelli stabiliti dalla stessa contrattazione (cfr. S.U. n. 486 del 1999). Nella formulazione dei predetti principi, il Collegio intende prestare piena adesione all'orientamento espresso dalla Corte in altra recente decisione (Cass. N. 6322 del 2001), mentre dissente dal diverso indirizzo espresso da questa stessa sezione con sentenza n. 3537 del 2001. A detti principi risulta essersi attenuto anche il Tribunale di Teramo, sicché la sentenza impugnata si sottrae a tutte le censure mosse dalla ricorrente.
Per tutte le considerazioni sopra espresse, il ricorso, dunque, deve essere respinto.
Sussistono comunque giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così decido in Roma, il 26 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2001