Cass. pen., sez. II, sentenza 28/05/2004, n. 25718
CASS
Sentenza 28 maggio 2004

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Il giudice che debba nominare un sostituto del difensore di fiducia, regolarmente citato ma non comparso, può avvalersi di un avvocato occasionalmente presente in aula, senza dover attingere all'elenco di cui al secondo comma dell'art. 97 cod. proc. pen. (così come sostituito dagli artt. 1 ss della legge 6 marzo 2001, n. 60). La disciplina dettata dal quarto comma dell'art. 97 cod. proc. pen. si riferisce infatti alla nomina del difensore immediatamente reperibile senza che tale adempimento comporti alcun riferimento alle regole che presiedono alla designazione del difensore di ufficio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 28/05/2004, n. 25718
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25718
    Data del deposito : 28 maggio 2004

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