Sentenza 28 maggio 2004
Massime • 1
Il giudice che debba nominare un sostituto del difensore di fiducia, regolarmente citato ma non comparso, può avvalersi di un avvocato occasionalmente presente in aula, senza dover attingere all'elenco di cui al secondo comma dell'art. 97 cod. proc. pen. (così come sostituito dagli artt. 1 ss della legge 6 marzo 2001, n. 60). La disciplina dettata dal quarto comma dell'art. 97 cod. proc. pen. si riferisce infatti alla nomina del difensore immediatamente reperibile senza che tale adempimento comporti alcun riferimento alle regole che presiedono alla designazione del difensore di ufficio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/05/2004, n. 25718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25718 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE CHIARA Francesco - Presidente - del 28/05/2004
Dott. LAUDATI Diana - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARMENINI Secondo - Consigliere - N. 00936
Dott. CONZATTI Alessandro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 046478/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) SA AL N. IL 08/01/1951;
avverso SENTENZA del 26/05/2003 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MACCHIA ALBERTO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRATICELLI M. che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Uditi i difensori Avv. Senese del foro di Napoli che ha chiesto l'accoglimento del 2^ e 3^ motivo di ricorso.
OSSERVA
Con sentenza del 26 maggio 2003, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza pronunciata il 10 aprile 2000 dal Tribunale della medesima città, ha ridotto la pena inflitta ad SA AL in anni sette e mesi sei di reclusione. Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo vari motivi di impugnazione. Nel primo lamenta nullità della ordinanza emessa dalla Corte territoriale alla udienza del 26 maggio 2003, per violazione dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., in quanto i giudici del gravame avrebbero, "nel corso dell'udienza dibattimentale di un giudizio di appello, designato quale difensore di ufficio un avvocato occasionalmente presente in aula in luogo di designare un difensore iscritto nell'elenco di cui al secondo comma dell'art. 97 cod. proc. pen. (così come sostituito dagli artt. 1 e seguenti della legge 6 marzo 2001, n. 60)". Nel secondo motivo si deduce la nullità
dell'ordinanza emessa dalla medesima Corte alla udienza del 26 maggio 2003, per violazione dell'art. 420 - ter cod. proc. pen., in relazione all'art. 178, lettera c), del medesimo codice. In particolare, nel procedimento a quo, i giudici avrebbero "rigettato, con una mera formula di stile, l'istanza di rinvio presentata dall'unico difensore dell'imputato, che aveva offerto la prova documentale di essere contestualmente impegnato, quale unico difensore, dinanzi ad altra autorità giudiziaria (distante circa 800 km.) nella trattazione di altro processo con imputato detenuto, con la tempestiva presentazione - lamenta il ricorrente - ben 22 giorni prima della udienza di trattazione, di analitica istanza, corredata di certificazione della cancelleria del Tribunale di Busto Arsizio, tempestivamente trasmessa a mezzo fax e seguita da rituale raccomandata a ricevuta di ritorno". Inoltre - prosegue il ricorrente - la Corte territoriale avrebbe "omesso di motivare in ordine alle ragioni della pretesa "intempestività" della richiesta di rinvio per documentato e legittimo impedimento, negando un giudizio di bilanciamento tra l'interesse difensivo e l'interesse pubblico alla immediata trattazione del processo". Avrebbe, infine, "nominato un difensore d'ufficio, al quale non è stato riconosciuto il diritto di ottenere un termine per prendere cognizione degli atti ed informarsi sui fatti oggetto del processo, celebrando ugualmente l'udienza". Nel terzo motivo si prospetta la nullità della sentenza per vizio di notificazione della rifissazione del dibattimento di appello per l'udienza del 14 aprile 2003: si lamenta, infatti, che la citazione non venne notificata presso il domicilio eletto dall'imputato (via San Pietro Solaro, in Milano), in quanto, per un errore dell'ufficiale giudiziario, questi aveva tentato la notifica in piazza San Pietro Solaro, dando atto, nella relata, della inesistenza di tale piazza;
sicché - conclude sul punto il ricorrente - la successiva notifica effettuata a norma dell'art. 161 cod. proc. pen. doveva ritenersi illegittima. Nel quarto motivo si prospetta violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e correlato vizio di motivazione, per avere la Corte di appello fondato il giudizio di colpevolezza su una chiamata di correo non riscontrata e per non aver valutato prove decisive, favorevoli all'imputato: ciò in particolare in riferimento alle contestazioni relative alle armi ed ai documenti di provenienza illecita. Nel quinto ed ultimo motivo si denuncia violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, in quanto i giudici di entrambi i gradi di merito avrebbero formulato un giudizio di colpevolezza fondato su una sola chiamata di correo, omettendo, anche, qualsiasi valutazione in ordine alla attendibilità intrinseca del chiamante, erroneamente ritenendola riscontrata dalle dichiarazioni di altri collaboratori di giustizia, che riferivano circostanze apprese dallo stesso chiamante, nonché da elementi non individualizzanti. Si deduce, infine, la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia in quanto costoro avrebbero violato il divieto loro imposto di incontrare o contattare altri collaboratori, di cui al comma 15 dell'art. 13 del d.l. n. 8 del 1991, come modificato dalla legge n. 45 del 2001 : da qui - si afferma - la violazione degli artt. 12, 13, 14 e 16 - quater del citato d.l. 15 gennaio 1991, n.
8. Il ricorso è infondato. A proposito della eccezione di nullità della notificazione della nuova citazione per il giudizio di appello fissato per il giorno 14 aprile 2003, va infatti subito osservato che, alla data della notificazione, non risultava agli atti alcuna "elezione di domicilio" (neppure è dedotto chi sarebbe stato il domiciliatario), ne' una nuova dichiarazione di domicilio in Via o Piazza San Pietro in Solaro: una "indicazione" sarebbe offerta soltanto dal preambolo dei motivi aggiunti di appello, pervenuti il 28 ottobre 2002, nel quale il difensore di fiducia precisa, appunto, che l'SA è "residente in [...], alla P.zza Gorini n. 3 ed elettivamente domiciliato in Solaro (MI) alla P.zza San Pietro n. 71/72"; vale a dire, proprio il recapito preso il quale l'ufficiale giudiziario tentò la notifica, senza reperire il civico indicato. Posto, dunque, che il domicilio dichiarato in Milano, P.zza Gorini n. 3, era già risultato inidoneo, la notifica effettuata a mani del difensore, a norma dell'art. 161 cod. proc. pen. risulta nella specie del tutto regolare. Del tutto inconsistente si rivela, poi, il primo motivo di ricorso, posto che la disciplina dettata dal quarto comma dell'art. 97 del codice di rito si riferisce alla designazione del difensore immediatamente reperibile quale sostituto del difensore fiduciario non comparso: senza che tale adempimento comporti alcun riferimento, dunque, con le peculiari regole che presiedono alla nomina del difensore di ufficio, istituto, questo, bel diverso, e per il quale solo valgono le prescrizioni stabilite dal medesimo articolo e dalle corrispondenti norme di attuazione. A proposito delle doglianze relative all'ordinanza nella quale il giudice dell'appello ha respinto la richiesta di rinvio per impedimento, la censura si rivela palesemente infondata, in quanto, essendo l'impedimento noto prima della celebrazione della udienza di provenienza, lo stesso doveva essere dedotto in questa occasione, alla quale presenziava un sostituto delegato dal difensore fiduciario: è evidente, infatti, che l'obbligo della tempestiva allegazione dell'impedimento professionale si salda intimamente alle esigenze connesse alla calendarizzazione dell'iter processuale ed al conseguente bilanciamento fra le diverse priorità; bilanciamento della cui omissione il ricorrente si duole ma che è stato proprio il colpevole ritardo nella presentazione della richiesta ad aver nella sostanza compromesso.
Le restanti censure si rivelano parimenti prive di fondamento. Al di là, infatti, degli ampi richiami giurisprudenziali, le doglianze concernenti la erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen., risultano articolate, per un verso, in termini generici ed assertivi e, sotto altro profilo, in chiave meramente contestativa degli approdi valutativi cui sono pervenuti i giudici del merito, non senza operare inammissibili digressioni nel fatto, evidentemente precluse in questa sede. Nella sostanza, infatti, il ricorrente, nei pochi passaggi in cui tenta di uscire dal generico, si limita a proporre una lettura alternativa dei dati probatori, al di fuori, però, dei rigorosi schemi entro i quali è confinato lo scrutinio di legittimità, stante anche l'adeguato e coerente apparato argomentativo che sostiene le pronunce terminative di entrambi i gradi di merito. Palesemente inammissibile per totale genericità della censura e perché comunque presupponente verifiche di merito del tutto incompatibili con la presente sede, è, infine, l'ultima doglianza, relativa alla pretesa inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori per violazione del disposto del comma 15 dell'art. 13 del d.l. n. 8 del 1991, come novellato. Segue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2004