Cass. pen., sez. II, sentenza 17/11/1999, n. 5495
CASS
Sentenza 17 novembre 1999

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Il mancato avviso al ricorrente della data di udienza camerale fissata per i provvedimenti di cui all'articolo 674 cod. proc. pen., comporta la nullità assoluta ed insanabile ex art 178 lett. c) cod. proc. pen. per violazione del diritto di difesa. Ed invero, il giudice dell'esecuzione in tale procedimento deve osservare quanto stabilito in genere dall'articolo 666 cod. proc. pen. ed in particolare dal terzo comma di detta norma che prescrive l'obbligo di comunicare o notificare alle parti e ai difensori l'avviso della data di udienza camerale fissata per la trattazione del ricorso.

Commentario1

  • 1Nullità assoluta del provvedimento
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 6 gennaio 2022

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 17/11/1999, n. 5495
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5495
Data del deposito : 17 novembre 1999

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