Sentenza 17 novembre 1999
Massime • 1
Il mancato avviso al ricorrente della data di udienza camerale fissata per i provvedimenti di cui all'articolo 674 cod. proc. pen., comporta la nullità assoluta ed insanabile ex art 178 lett. c) cod. proc. pen. per violazione del diritto di difesa. Ed invero, il giudice dell'esecuzione in tale procedimento deve osservare quanto stabilito in genere dall'articolo 666 cod. proc. pen. ed in particolare dal terzo comma di detta norma che prescrive l'obbligo di comunicare o notificare alle parti e ai difensori l'avviso della data di udienza camerale fissata per la trattazione del ricorso.
Commentario • 1
- 1. Nullità assoluta del provvedimentoDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 6 gennaio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/11/1999, n. 5495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5495 |
| Data del deposito : | 17 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Alfonso Malinconico Presidente del 17/11/1999
1. Dott. Alessandro Conzatti Consigliere SENTENZA
2. " Nicola Bottalico " N. 5495
3. " Michele Besson " REGISTRO GENERALE
4. " AT DA " N. 44451/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da TO AT, nato il [...] a [...]
avverso l'ordinanza pronunciata in data 10-7-1998 del tribunale di Torre Annunziata quale giudice dell'esecuzione Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. D. DA Letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero nella persona del Dr. Mario Iannelli che ha concluso per l'annullamento con rinvio Svolgimento del processo
Il Tribunale di Torre Annunziata, in veste di G.E., con ordinanza del 10-7-1998, premettendo che AT TO aveva usufruito del beneficio della sospensione condizionale della pena a seguito di diverse sentenze di condanna divenute tutte irrevocabili e che ricorrevano le ipotesi previste dall'art. 168. Cm I, n. 1 e 2, C.P., disponeva la revoca del menzionato beneficio su conforme richiesta formulata del P.M.
Ricorre per cassazione AT TO denunciando nullità dell'ordinanza impugnata sul rilievo che l'udienza camerale si era svolta senza la comunicazione o notificazione al medesimo dell'avviso prescritto dell'art. 666, cm 3, C.P.P.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato configurandosi nella specie un'ipotesi di nullità assoluta insanabile a norma degli artt. 178 e 179 c.p.p. per omessa convocazione dell'interessato per l'udienza fissata in comune di consiglio, condividendosi al riguardo le puntuali osservazioni scritte del P.G.
Sta di fatto che l'udienza camerale per i provvedimenti demandati dell'art. 674 C.P.P. al giudice dell'esecuzione presuppone necessariamente l'osservanza del procedimento stabilito in generale del precedente art. 666 con riferimento alle attribuzioni del menzionato giudice, in mancanza di deroga prevista per altre competenze dello stesso organo giurisdizionale (cfr., ad es., l'art.676 C.P.P). Orbene, il comma 3 di detta norma - salva l'ipotesi di manifesta infondatezza della richiesta - prescrive espressamente la comunicazione o notificazione alle parti ed ai difensori dell'avviso della data di udienza camerale fissata per la trattazione del ricorso, stabilendosi, quindi, al comma successivo che l'udienza si svolge con la necessaria partecipazione del difensore e del P.M. Ciò posto, appare evidente come il mancato avviso al ricorrente - omissione riscontrata dal controllo degli atti, consentito a questa Corte in caso di denunzia di vizi procedurali - rivolga nullità ex art. 178, lett. c, C.P.P. implicante violazione del suo diritto di difesa che nella specie si concretizza nella facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, a parte la menomazione del diritto personale di poter interloquire nei modi consentiti dal comma 4 dell'art. 666 C.P.P.
È appena il caso di aggiungere che, ai fini del rilievo della nullità assoluta insanabile, nessuna incidenza in contrario spiega il dato letterale dello art. 178, lett. c, circoscritto alla persona dello "imputato", poiché l'omessa citazione della parte interessata sul procedimento di esecuzione composta violazioni del tutto identiche, sul piano delle garanzie difensive prescritte a pena di nullità assoluta, a quelle derivanti dell'omessa citazione dello imputato o dall'assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza.
Deve, dunque, disporsi l'annullamento dell'impugnata ordinanza con trasmissioni degli atti al tribunale di Torre Annunziata per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla l'impugnata ordinanza e rimette gli atti al tribunale di Torre Annunziata per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2000