Cass. pen., sez. I, sentenza 25/01/2011, n. 8027
CASS
Sentenza 25 gennaio 2011

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Massime1

L'obbligo di diligenza nella custodia delle armi, previsto dall'art. 20 della legge n. 110 del 1975 - quando non si tratti di soggetti che esercitino professionalmente attività in materia di armi ed esplosivi - deve ritenersi adempiuto alla sola condizione che risultino adottate le cautele che, nelle specifiche situazioni di fatto, possono esigersi da una persona di normale prudenza, secondo il criterio dell'"id quod plerumque accidit". (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato la decisione del giudice di merito che ha affermato la responsabilità - in ordine al reato di cui all'art. 20 l. n. 110 del 1975 (omessa custodia di armi) - dell'imputato, il quale aveva custodito le armi, non visibili, in una soffitta, pertinenza dell'appartamento, dotato di porta con chiusura a chiave, in una fessura ricavata da uno spazio tra il soffitto ed un muro in costruzione, il cui accesso era possibile solo servendosi di una scala).

Commentari2

  • 1Corte costituzionale
    https://www.eius.it/articoli/ · 20 marzo 2026

    RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 24 ottobre 2024, iscritta al n. 37 del registro ordinanze 2025, il Tribunale ordinario di Reggio Calabria, sezione penale, in composizione monocratica, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 20, primo comma, primo periodo, e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. La prima delle disposizioni censurate …

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  • 2legittimo l’art. 20 sulla custodia delle armi
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 24 marzo 2026

    2. Le questioni di costituzionalità sollevate: tassatività, difesa e prevedibilità della norma Alla luce della situazione giudiziaria summenzionata, l'organo giudicante summenzionato sollevava questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 20, primo comma, primo periodo, e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Nel dettaglio, in punto di rilevanza, il giudice a quo …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 25/01/2011, n. 8027
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8027
Data del deposito : 25 gennaio 2011

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