Sentenza 26 marzo 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/03/2003, n. 4438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4438 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2003 |
Testo completo
cc 65200 ESENTE DA REGISTRAZIONE REPUBBLICA ITALIANA AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 MATERIA ATRI RARIA SUPR04438 /03 N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 IN NOME DE POLO TALIA. SEZIONE QUINTA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.12860/99 Dott. Ugo RIGGIO Consigliere Dott. Massimo ODDO Cron.10151 Dott. Eugenio AMARI Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere Rep. Dott. Antonino DI BLASI Rel. Consigliere Ud. 09/10/2002 ha pronunciato la seguente: SENTE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto: Tributi IVA - Prestazioni rese da soggetti CAMPIONE CIVILE residenti a sul ricorso proposto da: soggetti extra CEE N. 65200 Imponibilità Sentenza appello MinistroAMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE in persona Carenze motivazionali. pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei A 1 Portoghesi n. 12, presso gli Uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende per legge;
- Ricorrente
CONTRO
SHERATON HOTELS ITALIA S.R.L., con sede in Milano, in persona del suo legale rappresentante Sig. AN AN Vos, rappresentata e difesa, giusta procura speciale ad litem per atto Notaio Corvaja Barbarito, dall'Avv. Prof. Raffaello Lupi, domiciliata in Roma Via XX 1 3589 Settembre 1, lopresso Studio di Consulenza Legale e Tributaria
- Controricorrente -
avverso la sentenza n. 687/1/97 pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale di Roma, Sez. 1, il 24-09-1997, depositata il 4-05-1998. Udita la relazione della causa svolta all'udienza del 09-10-2002 dal Relatore Cons. Antonino Di Blasi;
Generale dello udito l'Avv. De Bellis dell'Avvocatura Stato per l'Amministrazione; Udito, altresì, l'Avv. Prof. R. Lupi per la controricorrente;
Sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Dott. Carlo Destro, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO оIN L'Ufficio IVA di Roma con avviso di rettifica n. 843521/95, notificato alla Sheraton Hotels Italia S.r.L. il 18-05-1995, recuperava a tassazione, ai fini IVA, diverse operazioni poste in essere nell'anno 1992, 1.680.926.534 ed IVAper un ammontare imponibile di L. per L. 319.376.041. Ciò faceva sulla base di p.v. di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza il 18-11-1994 dal quale si evinceva che le fatture emesse in esenzione IVA, nei 2 confronti delle società statunitensi Sheraton Reservation ed ITT Sheraton Corporation, non potevano 7 comma 4° del considerarsi esenti da imposta ex art. n.633/1972, in quanto relative ad operazioni DPR effettuate nel territorio dello Stato. L'impugnazione della società che deduceva la non assoggettabilità ad IVA delle prestazioni fatturate, in quanto poste in essere nei confronti di soggetti stranieri, veniva rigettata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, giusta decisione n. 651/37/95, nella considerazione che la contribuente non avesse fornito la prova della sussistenza dei riconduzione all'invocato presupposti per la relativa regime di esenzione. L'interposto appello della società veniva accolto dalla sentenza in epigrafe indicata, sulla base della considerazione, ritenuta essenziale, che le fatture in questione non dovessero essere assoggettate ad IVA "perché da riferire a particolari prestazioni di servizi: elaborazione e fornitura di dati e simili, rese da soggetti nazionali a soggetti extra CEE". Con ricorso notificato il 17-06-1999, ed affidato ad un mezzo, 1'Amministrazione delle Finanze ha chiesto la cassazione della decisione di appello. il 26-07-1999 la Sheraton Con controricorso notificato 3 dichiararsi S.r.L. ha chiesto Hotels Italia rigettarsi la proposta inammissibile e comunque, impugnazione. detta contribuente ha 1-10-2002 Con memoria ulteriormente illustrato le proprie ragioni. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente il Collegio ritiene di dover esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione contribuente esollevata con il contro ricorso dalla connessa ad asserita carenza dei presupposti di cui all'art. 360 C.p.c. sotto il duplice profilo della mancata indicazione delle norme di legge violate e contraddittorietà nella dell'assenza di illogicità e motivazione della sentenza. In vero, ai sensi dell'art.360 n. 3 C.p.c. può configurarsi la violazione ○ falsa applicazione di norme di diritto, quando vi sia stato errore nel giudizio di diritto, e cioè negazione o fraintendimento di una norma astratta di legge esistente, affermazione di una norma astratta inesistente, ovvero, intesa rettamente la norma in se stessa, se ne sia fatta applicazione ad un fatto che da essa non regolato in modo da giungere a conseguenze giuridiche contrarie a quelle volute dalla legge. Il primo profilo di censura del ricorso principale, con 4 il quale si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 3° e comma 4°, lettere e), f) e g) del DPR 26-10-1972 n.633, nella considerazione che la C.T.R. avrebbe applicato le citate disposizioni di detta norma in modo erroneo а realtà fattuale dalle stesse non regolata, nonché violazione delle regole sull'onere probatorio desumibili dall'art.2697 C.C., nella considerazione che gravasse sulla contribuente e non già sull'Amministrazione, l'onere di fornire la prova dell'insussistenza dei presupposti perchè le prestazioni fossero soggette ad IVA, postula questioni, di certo, riconducibili alla previsione della citata richiamato e condiviso principio norma ed al giurisprudenziale. Anche il secondo profilo, con il quale si censura la decisione impugnata per motivazione illogica, carente e contraddittoria alla luce di asserite incongruenze connesse alla circostanza che era а ritenersi illogico e contraddittorio l'operato della C.T.R. che aveva ritenuto probatoriamente rilevante il p.v.c. 18-11- 1994, agli effetti di desumere che le prestazioni avessero ad oggetto l'attività di prenotazione delle camere e che, nel contempo, senza argomentare in proposito, stessa rilevanza non aveva riconosciuto al medesimo documento, con riferimento alle altre 5 attività, del pari, ivi indicate, è privo di pregio giuridico, costituendo principio consolidato e condiviso quello per cui è configurabile il vizio di motivazione allorquando l'argomentazione utilizzata riveli una obiettiva deficienza del criterio in base al quale il giudice ha formato il proprio convincimento o nel ragionamento si colga una contraddittorietà che ne inficia la costruzione logica. eccezione è, pertanto, infondata e va La preliminare respinta. Passando all'esame del primo mezzo del ricorso principale, e segnatamente alla doglianza relativa all'asserita violazione e falsa applicazione di norme e principi di diritto, la Corte ne rileva l'infondatezza. Non è, invero, ravvisabile nell'impugnata sentenza il denunciato errore di diritto non contenendo la stessa alcuna affermazione che possa ritenersi in contrasto con la disposizione di legge ed il principio che Si assumono violati. Il giudice di merito, infatti, ha ritenuto non soggette ad IVA le prestazioni di che trattasi, nel presupposto che le stesse concernessero attività di "elaborazione e fornitura di dati e simili" @ che fossero state rese "da soggetti nazionali e soggetti extra CEE". Il che è certamente coerente con il dato normativo, nel 6 fatti per testo vigente ed applicabile all'epoca dei cui è processo. disposto degli artt.1 e 4 Infatti, dal combinato lettera f) del DPR 633/1972 evince che sono operazioni imponibili, agli effetti IVA, fra l'altro, le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello stato nell'esercizio di imprese, e che le operazioni di "elaborazione e fornitura di dati e simili, rese a soggetti domiciliati e residenti fuori della Comunità Economica Europea " si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate. Le stesse disposizioni chiariscono, altresì, che tali prestazioni, "se rese da soggetti domiciliati 0 residenti in Italia a soggetti domiciliati о residenti fuori della Comunità Economica Europea, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono the utilizzate in Italia о in altro stato membro della Comunità stessa". Tale essendo il complesso normativo di riferimento, deve escludersi che la decisione in esame contenga affermazioni che si pongono in contrasto con la legislazione vigente ed applicabile, risultando essere stata adottata nella considerazione che l'attività espletata consistesse nell'elaborazione e fornitura di 7 dati e simili "e, d'altronde, che le prestazioni erano state rese da soggetto nazionale a soggetto extra CEE. " ritiene, del pari, infondato l'altro Il Collegio profilo di doglianza prospettato con il primo mezzo, tenuto conto che 1'impugnata sentenza non risulta contenere affermazioni di principio in ordine al riparto dell'onere probatorio, essendosi limitata ad affermare il fondamento dell'assunto della contribuente sulla base di elementi desunti "da documento in atti”. Il Collegio ritiene, invece, fondato e da accogliere il secondo mezzo con il quale si denunciano carenze motivazionali. Ciò in quanto nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, è riscontrabile il mancato ° deficiente esame di punti decisivi della controversia. La decisione di merito, in vero, ritiene di dover escludere dal campo di imposizione IVA le fatture in questione "perché da riferire a particolari prestazioni: "elaborazione е fornitura di dati e simili, rese da soggetti nazionali a soggetti extra CEE". L'affermazione si rivela apodittica perché, in positivo, non esplicita gli elementi interni al ragionamento del decidente, in base ai quali si era 8 formato il convincimento che le prestazioni rese e fatturate dalla società controricorrente riguardassero solo ed esclusivamente l'attività di prenotazione e canalizzazione dei clienti verso i vari alberghi della catena Sheraton e che, d'altronde, le stesse andassero qualificate di "elaborazione e fornitura di dati e simili". Non appare, in vero, idoneo a dare contezza dell'iter logico seguito, il generico richiamo al contenuto di "documenti in atti" posto che, per quanto risulta dall'impugnata decisione, da tali documenti non si evincono elementi in equivoci per ritenere in concreto che le prestazioni rese e fatturate concernessero solo l'attività di prenotazione e relativa canalizzazione. D'altra parte nessuna motivazione contenuta in sentenza volta ad esplicitare, sia pur succintamente, le considerazioni logiche alla cui stregua l'attività di prenotazione "elaborazione e fornitura dati e ев е canalizzazione dovesse essere qualificata di simili". Peraltro, la motivazione omette ogni valutazione critica di elementi quali la terminologia usata dalla stessa società per descrivere le prestazioni ("rimborso spese Ufficio commerciale e prenotazioni di Milano"), l'intestazione di due fatture a due distinte società 9 (Sheraton Reservation e ITT Sheraton Corporation), la rilevanza e complessità dei rapporti disciplinati dalle convenzioni tipo tra le varie società del gruppo Sheraton, oltretutto espressamente rilevati dalla stessa sentenza, e le emergenze del p. v. c. redatto dalla Guardia di Finanza. La decisione non può, quindi, considerarsi frutto di una equilibrata e ragionevole valutazione complessiva degli elementi probatori in atti, evincendosi dalle acquisizioni processuali richiamate, come molte circostanze, che ove considerate avrebbero potuto condurre sul piano logico-giuridico, ad una diversa conclusione, in effetti, siano state del tutto pretermesse. In buona sostanza, la motivazione mostra, nel suo insieme, una obiettiva deficienza nell'individuazione لسلا del criterio logico che ha condotto il giudice di appello alla formazione del proprio convincimento in quanto non delinea il percorso logico seguito, descrivendo il legame tra gli elementi interni determinanti che conducono necessariamente ed esclusivamente alla decisione adottata, e viceversa escludendo attraverso adeguata critica la rilevanza di ogni elemento esterno al percorso logico seguito ed astrattamente idoneo a determinare conseguenze 10 divergenti dall'adottata decisione. l'eccezione di rigettata Conclusivamente, sollevata dalla inammissibilità dell'impugnazione il ricorso va accolto, per quanto di controricorrente, per l'effetto, cassata 1'impugnata ragione, er decisione. Il giudice del rinvio, che si designa in altra Sezione della Commissione Tributaria del Lazio, adeguandosi ai richiamati principi, procederà al riesame, valutando gli elementi probatori in atti, е valutando congruamente le proprie conclusioni. Il medesimo giudice pronuncerà, pure sulle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa in relazione al profilo accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio. Così deciso in Roma il 09/10/2002. Il Presidente Dott., go iggio Vigo Il Consigliere Estensore Dott lasi DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 26 MAR. 2003 IL CANCELLIERE C1 IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio Osvalde Ascanio 5