Sentenza 15 gennaio 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/01/2004, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FAVARA Ugo - Presidente -
Dott. CICALA Mario - rel. Consigliere -
Dott. AMARI Eugenio - Consigliere -
Dott. MAGNO Giuseppe V.A. - Consigliere -
Dott. FICO Nino - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
De RT UR s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Toniolo del foro di ZA, giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente-
contro
Amministrazione finanziaria dello Stato, in persona del Ministro pro tempore;
-intimata-
avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, sezione prima civile, n. 1333/2000, del 29.6/10.7.2000;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11 luglio 2003 dal consigliere relatore Dott. Eugenio Amari;
udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. Mattone Antonio, il quale ha concluso per raccoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 13.4.1994 la società De RT UR s.r.l. adiva il Tribunale di Venezia al fine di ottenere il rimborso delle somme pagate negli anni dal 1986 al 1992, a titolo di tassa di concessione governativa per la iscrizione nel registro delle imprese, prevista dal nr. 75, lett. A) tariffa allegata al d.P.R. 641/1972, assumendo che la normativa nazionale contrastava con la direttiva comunitaria del 17 luglio 1969, 69/335/CEE.
Il Tribunale di Venezia, con sentenza nr. 1437/95, accoglieva integralmente la richiesta avanzata dalla contribuente, e conseguentemente, rigettando le eccezioni proposte dalla convenuta e disapplicando la normativa nazionale, condannava l'Amministrazione delle Finanze al rimborso di somme pagate per un importo complessivo pari a lire 17.700.000, con gli interessi legali dalla data di notifica della citazione al saldo.
Con atto di appello l'Amministrazione delle finanze dello Stato impugnava la sentenza emessa dal Tribunale avanti alla Corte di Appello di Venezia, lamentando, tra l'altro, la mancata applicazione della eccepita decadenza ai sensi e per gli effetti di cui all'art 13 del dpr 641/1972. Con sentenza non definitiva nr. 705/1997, la Corte di Appello di Venezia respingeva le eccezioni dell'Amministrazione finanziaria di insussistenza del rapporto processuale;
di incompetenza territoriale del Tribunale di Venezia;
di inammissibilità dell'azione ex artt. 11 e 12 dpr 641/1972; di legittimità del tributo per essere una remunerazione del servizio reso. Sospendeva quindi il procedimento in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia delle Comunità Europee su quesito posto dalla stessa Corte di Appello (relativamente ad altro procedimento) avente per oggetto la legittimità (rispetto all'ordinamento comunitario) dell'art. 13 del dpr 641/1972. Intervenuta la decisione della Corte di Giustizia delle Comunità Europee (resa nel procedimento C 260/96 e depositata in data 15 settembre 1998), la Amministrazione delle Finanze dello Stato riassumeva il procedimento dinanzi alla Corte di Appello. La Corte di Appello di Venezia, con sentenza nr. 1333/2000, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale, riduceva la somma che l'Amministrazione finanziaria dello Stato era stata condannata a rimborsare alla società appellata a lire 11.700.000, con la compensazione delle spese di lite.
Osservava il giudice di appello che "la società appellata ha prodotto, un fotocopia, i bollettini dei versamenti eseguiti dal 1986 al 1992 e due istanze di rimborso in via amministrativa: la prima relativamente ai pagamenti effettuati il 22.12.1988 (lire 2.500.000), il 28.6. 1991 (lire 1.200.000 integrativo del precedente), il 29.6.1989, il 27.6.1990, il 28.6.1991 ed il 30.6.1992 (ognuno di lire 3.500.000) presentata alla NT di NA di ZA il 25.6.1993".
"Ne consegue - argomentava la Corte di Appello - che l'appellata è incorsa nella decadenza del diritto al rimborso dei versamenti eseguiti nel 1988 e nel 1989, non interessati da domande tempestive, mentre, con le indicate istanze intervenute prima della maturazione del termine triennale, la ha evitata per i pagamenti della tassa effettuati dal 1990 al 1992. Pertanto, in parziale accoglimento dell'appello principale, la somma restituenda va limitata sull'importo capitale di lire 11.700.000".
E nel dispositivo, veniva così statuito: "accoglie parzialmente l'appello principale e l'appello incidentale avverso la sentenza nr. 1417/95 del Tribunale di Venezia, e, in conseguente parziale riforma della stessa, che conferma nel resto, condanna l'amministrazione appellante al pagamento in favore della società appellata della somma complessiva di lire 11.700.000, con gli interessi in misura legale dal 25.6.1993 al saldo".
Propone ricorso per cassazione la contribuente denunciando il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione alla eccepita decadenza di cui all'art. 13 del dpr 641/1972, per avere la Corte di Appello erroneamente valutato (in modo per altro del tutto incomprensibile) documenti ritualmente acquisiti al procedimento, idonei a fornire la prova dell'effetto impeditivo della eccepita decadenza. Invero, sosteneva la ricorrente, i pagamenti valutati dal giudice di appello ed indicati nella sentenza impugnata non erano certamente riferibili ad essa. Infatti:
per l'anno 1988 la ricorrente aveva effettuato i versamenti in data 30 giugno 1988 laddove la Corte di Appello affermava che i versamenti erano stati eseguiti in data 22.12.1988 (lire 2.500.000) e in data 28.6.1991 ( lire 1.200.000 integrativo del precedente);
per l'anno 1989 la società ricorrente aveva effettuato il versamento in data 30 giugno 1989 dell'importo di lire 3.500.000, laddove la Corte di Appello affermava che il versamento era stato eseguito in data 29.6.1989;
per l'anno 1990 la società ricorrente aveva effettuato il versamento in data 29.6.1990 dell'importo di lire 3.500.000, laddove la Corte di Appello affermava che il versamento era stato eseguito in data 27.6.1990;
per l'anno 1991 la società ricorrente aveva effettuato il versamento in data 01.07.1991 dell'importo di lire 3.500.000, laddove la Corte di Appello affermava che il versamento era stato eseguito in data 28.6.1991.
Inoltre, la Corte di Appello affermava che la società ricorrente "ha prodotto, in fotocopia... due istanze di rimborso in via amministrativa;
tuttavia, nonostante tale affermazione, in modo contraddittorio il giudice di appello passava alla disamina di una sola istanza "presentata alla NT di NA di ZA in data 25.6.1993".
Invero, le istanze presentate dalla società ricorrente ed allegate al procedimento erano due, ed in particolare:
per le somme pagate negli anni dal 1988 al 1991, ivi indicate in modo analitico, istanza a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno spedita dall'Ufficio postale di NA in data 28 giugno 1991 ed inviata rispettivamente alla NT di NA di MA (racc. nr. 891 ricevuta in data 10 agosto 1991) e alla NT di NA di DO (racc. nr. 893); una nuova istanza riepilogativa di tutte le somme versate dal 1986 al 1991, ivi indicate in modo analitico, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno nr. 1357 spedita dall'Ufficio postale di NA (DO) in data 20 luglio 1993, inviata alla NT di NA di DO e da questa ricevuta in data 21 luglio 1993.
Non trovavano coincidenza in modo alcuno le date di effettiva spedizione delle istanze allegate agli atti, con la data della sola istanza riportata in sentenza;
inoltre, la società aveva sede legale in provincia di DO, per cui le istanze di rimborso erano state spedite correttamente alla intendenza di NA di DO, e non a quella di ZA, come erroneamente, ed incomprensibilmente, indicato dalla Corte di Appello di Venezia.
Infine, la ricorrente evidenzia un'ulteriore erronea indicazione della sentenza appellata. L'Amministrazione delle Finanze dello Stato nonché la società ricorrente avevano inteso proporre appello avverso la sentenza nr. 1437/95 del Tribunale di Venezia, depositata in data 17 giugno 1995, laddove la Corte di Appello di Venezia, in dispositivo, aveva indicato la sentenza con il nr. 1417/95. Ciò premesso, sostiene la contribuente, è principio pacifico e costante che " l'omesso esame di un documento può essere denunciato in sede di legittimità sotto il profilo dell'omesso esame di un punto decisivo della controversia, quando il documento sia idoneo a fornire la prova di un fatto, che, se tenuto presente, avrebbe determinato, secondo un giudizio di certezza, una decisione diversa da quella adottata" (Cass. 17 gennaio 1996, n. 340). L'Amministrazione finanziaria non ha svolto attività difensiva in questa sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La contribuente ha dimostrato, facendo puntuale riferimento alla documentazione prodotta in atti e richiamata dal giudice di appello, che i bollettini di pagamento e le istanze amministrative di rimborso indicati nella sentenza impugnata non sono riferibili all'attuale controversia.
La doglianza della ricorrente merita pertanto accoglimento, in quanto deve ritenersi inesistente, o quanto meno insufficiente e contraddittoria (come denunciato dalla De RT UR ), una motivazione che su un punto decisivo della controversia, quale è nel caso di specie la questione relativa alla decadenza della contribuente dal diritto alla ripetizione dei versamenti eseguiti nel 1988 e nel 1989, si basa su documenti che non appaiono riferirsi alla causa in corso.
Consegue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio, anche per la pronunzia sulle spese relative al giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la pronunzia sulle spese del giudizio di Cassazione, ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia.
Così deciso in MA, il 11 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2004