Sentenza 13 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/07/2002, n. 10210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10210 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2002 |
Testo completo
AULA "A" 1 0 2 00/02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 24424/2001 SEZIONE LAVORO 28596/01 OGGETTO: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: lavoro Dott. Ettore Mercurio Presidente n.27811 Cron Spanò Dott. Alberto Cons. Rel. Consigliere Rep. Dott. Michele De Luca Ud. 24 Dott. Giovanni Mazzarella Consigliere aprile 2002 Dott. Attilio Celentano Consigliere ha pronunciato la seguente: S EN TENZA sul ricorso proposto da: Società Banco di Sicilia S.p.A., elettivamente domiciliata in Ro- ma, Piazzale Clodio n. 32 (studio avv. Ciabattini), presso gli av- vocati prof. Paolo Tosi e Silvano Bigazzi che lo rappresentano e di- fendono giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro 1791 ME AR, elettivamente domiciliato in Roma, via Gregorio VII° n. 508, studio avv. Gentile, presso l'avv. AR ME che lo rap- 3. presenta e difende giusta delega in atti;
1 A controricorrente per la revocazione della sentenza n. 14311/200, decisa il 13 lu- glio 2000 e pubblicata il 30 ottobre 2000, resa dalla Corte Supre- ma di Cassazione, Sezione Lavoro, nel procedimento n. 14311/2000 R.G.; udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 24 aprile 2002 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; letta la requisitoria del P.M. che, in persona del Sostituto Pro- curatore Generale Dott. Orazio Frazzini, ha concluso per la decla- ratoria di inammissibilità del ricorso;
dato atto che è stata comunicata alle parti la data della decisio- ne in Camera di Consiglio e non vi è stata richiesta di audizione in quella sede;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 14311/2000, decisa il 13 luglio 2000 e depositata il 30 ottobre 2000, questa Suprema Corte rigettava il ricorso pro- posto dalla società Banco di Sicilia S.p.A. avversO sentenza del Tribunale di Palermo n. 1140/98 con la quale era stata confermata sentenza pretorile che dichiarava illegittimo il licenziamento in- timato al dipendente ME AR. Per quanto rileva in questa sede, la Suprema Corte, decidendo in ordine al primo motivo del ricorso col quale si denunciava vizio di contraddittoria e insufficiente motivazione: a) rilevava non esservi contraddittorietà nell'argomentazione svolta dai giudici di merito circa la sussistenza di una prassi 2 A di tolleranza, peraltro non autorizzata;
b) considerava inammissibili le "generiche contestazioni sulla esistenza stessa della prassi" siccome attinenti ad un accerta- mento da parte del giudice di merito insindacabile in sede di legittimità. Avverso la sentenza propone ricorso per revocazione la società Banco di Sicilia S.p.A. con atto notificato in data 15 ottobre 2001. ME AR resiste con controricorso notificato in data 29 no- vembre 2001. La società ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 cpc. MOTIVI DELLA DECISIONE Si chiede la revocazione della denunciata sentenza sul presupposto che questa Corte di legittimità avrebbe equivocato circa il signi- ficato dell'espressione "prassi non autorizzata" che sarebbe sta- ta, secondo quanto si afferma "infelicemente adoperata dal Tribu- nale"; la Corte avrebbe quindi desunto erroneamente che fosse in- "1 il fatto, invece mai accertato dal giudice contrastabilmente vero dell'appello, che il Banco, o meglio i soggetti legittimati al- l'esercizio dei poteri disciplinari, pur essendo a conoscenza di siffatti comportamenti 'non autorizzati' non si sarebbe mai atti- vato per reprimerli disciplinarmente”. La censura è inammissibile. 3 A Invero "l'errore di fatto previsto dall'art. 395 n. 4 cpc ed ido- neo a costituire (a seguito delle pronunce n. 17 del 1986 e 36 del 1991 della Corte costituzionale, nonché dell'entrata in vigore dell'art. 391 bis cpc) motivo di revocazione della sentenza emessa nel giudizio di cassazione, deve consistere - al pari dell'errore revocatorio imputabile al giudizio di merito nell'affermazione o supposizione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui veri- tà risulti invece in modo indiscutibile esclusa o accertata in ba- se al tenore degli atti e documenti di causa, deve essere decisivo (nel senso che deve sussistere un nesso di causalità necessaria tra l'erronea supposizione e la decisione resa), non deve cadere su di un punto controverso sul quale la corte si sia pronunciata, dellae deve, infine, presentare i caratteri della evidenza e obiettività; è pertanto inammissibile il rimedio della revocazione in relazione ad errori non rilevabili con assoluta immediatezza, ma che richiedano, per essere apprezzati, lo sviluppo di argomen- tazioni induttive e di indagini ermeneutiche, ovvero errori che non siano decisivi in se stessi, ma debbano essere valutati nel più ampio contesto delle risultanze di causa, O, infine, errori che non consistano in un vizio di assunzione del fatto (tale da comportare che il giudice non statuisca su quello effettivamente controverso), ma si riducano ad errori di criterio nella valuta- zione del fatto, di modo che la decisione non derivi dall'ignoran- za di atti e documenti di causa, ma dall'erronea interpretazione ٨ di essi" (Cass., sez. lav., 07-03-2001, n. 3303, conf. Cass., sez. lav., 22-02-1995, n. 2006). E ancora "l'errore di fatto che può dar luogo a revocazione della sentenza ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c. deve consistere in una svista di carattere materiale, oggettivamente e immediatamente rilevabile tale da aver indotto il giudice a supporre la esistenza di un fatto la cui verità era esclusa in modo incontrovertibile oppure a considerare inesistente un fatto accertato in modo pari- menti indiscutibile;
ne consegue che non è configurabile l'errore revocatorio per vizi della sentenza che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico, né lo stesso è configurabile allorché attenga a pretesi vizi motivazionali del- la sentenza impugnata (nella specie, la suprema corte ha dichiara- to inammissibile il ricorso proposto per revocazione di una sen- tenza della stessa corte di cassazione in quanto con esso, anziché denunciare errori di percezione degli atti di causa, si lamentava- no errori di giudizio e si finiva così per censurare la motivazio- ne della sentenza impugnata riguardo al controllo in essa operato sulla motivazione della sentenza del giudice del merito)" ; così Cass., sez. III, 15-05-2001, n. 6708. La ricorrente afferma che la Corte avrebbe "desunto erroneamente" da un'espressione che si riconosce essere stata usata dal Giudice di appello, una circostanza che lo stesso Giudice mai avrebbe ac- certato. Viene quindi censurato non già un difetto di percezione sibbene un 5 preteso errore di apprezzamento, insuscettibile di dar luogo alla revocazione. errore revocatorio non è configurabile D'altro canto l'eventuale il fatto abbia costituito punto controverso sul quale la sen- ove tenza abbia pronunciato,e tale è la situazione sottoposta al va- glio di questa Corte poiché nella sentenza di cui si chiede la re- vocazione si definiscono come generiche le contestazioni del Banco di Sicilia sull'esistenza della prassi in discorso e si fa notare che esse sono intese a criticare un giudizio di merito. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 10,30 oltre a € 2.500,00 per onorario. IL PRESIDENTE forthe floures Roma, 24 aprile 2002 IL CONSIGLIERE ESTENSOREAlberIlala You SarselleQuisie LIERE Deposital in Cancelleria 13 LUG. 2882 CANCELLIER I Z A Стала 6