Cass. pen., sez. III, sentenza 24/02/2004, n. 21022
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Sentenza 24 febbraio 2004

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In tema di reati ambientali, la realizzazione senza autorizzazione, in zona paesaggistica vincolata, di opere costituite dal collegamento tra due piste da sci preesistenti, mediante rettifica e livellamento dei terreni e scorticamento del manto erboso, integra la contravvenzione di cui all'art. 163 del D.Lgs. n. 490 del 1999, punibile anche a titolo di colpa, per la consumazione della quale è sufficiente l'alterazione della morfologia ambientale.

Alla mancata inclusione nella sentenza dell'ordine di demolizione delle opere abusive e dell'obbligo di rimessione in pristino dello stato dei luoghi non può essere dato rimedio tramite la procedura di correzione dell'errore materiale, ma esclusivamente a mezzo di impugnazione proposta dal pubblico ministero.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 24/02/2004, n. 21022
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21022
    Data del deposito : 24 febbraio 2004

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