Sentenza 3 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 03/06/2002, n. 8001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8001 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SU0 8 00 1/ 0 2 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto Risarcimento del SEZIONE TERZA CIVILE danno da inadempimento Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 1609/00 - Presidente Dott. Vito GIUSTINIANI - Consigliere Dott. Ugo FAVARA Cron.22018 Consigliere - Dott. Renato PERCONTE LICATESE ..1635 Rep. Consigliere Dott. Francesco TRIFONE Ud. 27/02/02 Rel. ConsigliereDott. Alfonso AMATUCCI ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA copleRichiesta copia studio dal Sig. sul ricorso proposto da: pergurity Fit ਮੀ MB MA, MB RI, elettivamente domiciliati IL CANCELLIERE in ROMA VIA VITTORIO VENETO 7, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI SERGES, difesi dall'avvocato FERDINANDO PINTO, giusta delega in atti;
ricorrenti CANCELLERIA
contro
PU UI, già amministratore della LU UZ C. snc, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUDOVISI 35, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO LAURO, difeso dagli avvocati ANTONIO TORTORA, GAETANO MILANO, 2002 giusta delega in atti;
536 controricorrente 1 avverso la sentenza n. 2438/98 della Corte d'Appello di NAPOLI, emessa il 19/11/98 e depositata il 07/12/98 (R.G. 2487/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/02/02 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IZ VELARDI che ha concluso per l'accoglimento del I motivo e l'assorbimento degli altri. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO RI e IZ BI, ottenuta dalla conduttrice società in nome collettivo "LU UZ & C." (nella quale si era trasformata la società originariamente conduttrice) la restituzione di un vano terraneo a loro dire originariamente costituito da locali distinti, convennero la società menzionata in giudizio chiedendo- ne la condanna al pagamento delle somme occorrenti per l'esecuzione dei lavori necessari a ricondurre l'immobile al pristino stato (oltre al risarcimento dei danni), rappresentando anche che la convenuta si era espressamente obbligata, al momento del rilascio, a ri- pristinare entro un mese la situazione originaria dello stato dei luoghi. La società convenuta resistette, nell'assunto di 2 non aver apportato modifiche all'immobile ad esclusione dell'eliminazione di una porta che immetteva nell'androne condominiale dell'adiacente fabbricato. Con sentenza del 6.10.1997 l'adito tribunale di Torre Annunziata accolse la domanda, condannando la convenuta al pagamento della somma di £ 10.681.830, ol- tre interessi e spese. La decisione è stata totalmente riformata dalla corte d'appello di Napoli che, decidendo con sentenza n. 2438/98 sul gravame della società cui avevano resi- stito i BI, ha rigettato la domanda sul rilievo che non era stata provata l'originaria consistenza dell'immobile e che il ripristino dell'apertura che la convenuta aveva ammesso di aver eliminato non era stata domandata in atto di citazione. Avverso detta sentenza ricorrono per cassazione Ma- rina e IZ BI affidandosi a tre motivi, cui LU UZ, nella qualità di ex amministratore e le- gale rappresentante della società, resiste con
contro
- ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.1. Col primo motivo è dedotta violazione degli artt. 2298, 2293 e 2266 C.C. per essere stato l'atto d'appello proposto da LU UZ nella dichiarata qualità di "ex amministratore e legale rappresentante 3 della UZ & C. s.n.c." senza alcuna esplicitazione delle ragioni per le quali egli si qualificava ex ammi- nistratore, con la conseguenza che l'atto d'appello era inammissibile in quanto proposto da soggetto non legit- timato ad agire in rappresentanza della società.
1.2. La doglianza è inammissibile in quanto in sede di legittimità non è consentita la proposizione di nuo- ve questioni di diritto, ancorché rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, quando esse presup- pongano о comunque richiedano nuovi accertamenti о ap- prezzamenti di fatto preclusi alla corte di cassazione (Cass., 23 dicembre 1998, n. 12843). Nella specie è dedotto un difetto di rappresentanza sostanziale, ma non si afferma che la questione fosse stata rappresentata nel giudizio di appello, sicché es- sa deve ritenersi per la prima volta proposta in questa sede ed è dunque preclusa. La qualifica di "ex amministratore e legale rappre- sentante" non è infatti incompatibile con l'attualità della rappresentanza, in ipotesi connessa alla qualità di liquidatore dell'UZ, certamente non preclusa dalla circostanza che egli fosse stato in precedenza 1'amministratore della società. Del resto, in controri- corso, si assume che quella qualifica era collegata proprio alla circostanza che, nelle more, la società 4 era stata posta in liquidazione. In ogni caso le attuali ricorrenti sarebbero state in grado di documentare il difetto di rappresentanza anche dei dati conoscitivi acquisibili(avvalendosi grazie alla pubblicazione prevista dall'art. 2309 c.c.), ovvero di sollecitare tempestivamente i necessa- ri accertamenti.
2.1. Col secondo motivo è denunciata omessa, insuf- ficiente e contraddittoria motivazione per avere il giudice di appello infondatamente ritenuto che gli at- tori non avrebbero sufficientemente provato lo stato dei locali al momento della consegna al conduttore con- venuto. - affermano - dagli atti di acquisto ri- In realtà sulta che i locali concessi in locazione (con separati contratti) erano tre, dai quali la società conduttrice ricavò poi un unico locale mediante l'abbattimento dei tramezzi al fine di realizzare la reception dell'albergo gestito. Tanto era confermato dal fatto che i contratti di locazione, uno dei quali concernente due vani, facevano riferimento alle risultanze catastali, prevedenti di- stinti locali secondo quanto accertato anche dal consu- lente tecnico d'ufficio, sicché del tutto inadeguata appare la motivazione della sentenza laddove afferma 5 che, "non essendo stato esibito uno stato di consisten- za ° un verbale di consegna degli stessi immobili al momento dell'inizio del rapporto contrattuale, è rima- sta carente di prova la situazione di fatto preesisten- te alla locazione e da ripristinarsi". Affermano ancora che nel verbale redatto al momento della restituzione (27.12.1991), l'UZ riconobbe che "quanto ai locali a piano terra resta fermo l'obbligo di ripristino della situazione originaria" e si dolgono che la corte d'appello abbia concluso che, tuttavia, l'impegno non conteneva la precisazione dei lavori da eseguire, del tutto prescindendo che l'uso del plurale chiaramente attestava che "i locali" presi in locazione erano più di uno e che l'UZ non aveva fornito alcu- na indicazione circa le opere che si era impegnato a ripristinare.
2.2. Col terzo motivo - deducendosi violazione dell'art. 2697, comma 2, c.c. e carenza assoluta di mo- tivazione i ricorrenti censurano da ultimo la senten- za per non aver considerato che l'UZ, dopo aver contestato che l'impegno si riferisse alle opere ri- chieste dagli attori, non aveva peraltro chiarito quali lavori esso invece riguardasse e si era dunque sottrat- to all'onere di provare i fatti posti a fondamento dell'eccezione.
2.3. I due motivi vanno congiuntamente esaminati perla comunanza delle questioni che involgono. La corte d'appello ha sostanzialmente fondato la sull'assunto che, "non essendo stato esibitodecisione uno stato di consistenza o un verbale di consegna degli stessi immobili al momento dell'inizio del rapporto contrattuale, è rimasta carente di prova la situazione di fatto preesistente alla locazione e da ripristinar- si". Ma ha così del tutto omesso di tenere conto della incontestata risultanza che i due distinti contratti di locazione si riferivano uno ad un vano e l'altro a due vani e che, ai fini che ne occupano, non sussiste alcun onere delle parti in ordine alla redazione di uno stato di consistenza o di un verbale di consegna, tanto meno necessari se, come usualmente accade, il conduttore di- chiari di aver già ricevuto il bene locato al momento della sottoscrizione del contratto di locazione. Nel qual caso è del tutto evidente che l'onere (di allegare e) provare l'eventuale inesattezza della consistenza del bene indicata in contratto incombe alla parte che assuma posizioni che ne presuppongono l'imprecisione. La motivazione è, sul punto, del tutto carente, non avendo neppure dato conto delle ragioni per le quali la corte territoriale non ha considerato che anche l'impegno assunto al momento della restituzione faceva riferimento "ai locali". Quanto all'omessa precisazione da parte dell'UZ ivalterro motivy,dei lavori cui il suo incontestato impegno si riferiva va recisamente negato che la posizione difensiva dal medesimo assunta integri un'eccezione in senso proprio, restando ovviamente al giudice la possibilità di desu- mere argomenti di prova dal contegno delle parti nel processo, a mente dell'art. 116, comma 2, ultima parte, 109T1291 c.p.c.. 456T 20.66 3. Rigettati il primo ed il terzo motivo ed accolto TOT. 14977 per quanto di ragione il secondo, la sentenza va dunque cassata con rinvio a diversa sezione della corte d'appello di Napoli affinché rivaluti il merito consi- derando anche le risultanze pretermesse. Il giudice del rinvio provvederà, inoltre, a rego- (૩૪૦ lare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la corte accoglie per quanto di ragione il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo ed il terzo, cassa in relazione e rinvia, anche per le spese, ad altra se- zione della corte d'appello di Napoli. Roma, 27 febbraio 2002. Il consigliere estensore Il presidente изіміні A AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Reg alo in data 01 .2002) Serie 4 alm. 45400 versato €. 149.77 CENTOQUARANTANOVE/77 #Dirigente Ar Dorkssa Mario Ca cponsabile S e -