Cass. pen., sez. V, sentenza 03/11/2020, n. 141
CASS
Sentenza 3 novembre 2020

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

E' configurabile il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione nella condotta di assunzione, in una situazione di grave e non fronteggiabile sofferenza debitoria, di ulteriori obbligazioni prive di apprezzabile collegamento con l'attività imprenditoriale. (Fattispecie relativa alla attribuzione ad un terzo estraneo, e nel suo esclusivo interesse, di una autovettura acquisita mediante finanziamento in condizioni di grave crisi di liquidità).

Commentario1

  • 1Art. 216 legge fallimentare - Bancarotta fraudolenta
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli

    È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore, che: 1) ha distratto, occultato,dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti; 2) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabilio li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari. Aggiornamento normativo: dall'art. 216 L. fall. all'art. 322 CCII Con l'entrata in vigore …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 03/11/2020, n. 141
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 141
Data del deposito : 3 novembre 2020

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