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Sentenza 5 aprile 2023
Sentenza 5 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/04/2023, n. 14549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14549 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LO EN nato a [...] 11 15/11/1974 avverso la sentenza del 17/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. si riporta alla requisitoria già depositata e conclude per l'inammissibilita' udito il difensore L'avv. Petrelli espone ai motivi di gravame ed insiste per l'accoglimento del ricorso Penale Sent. Sez. 5 Num. 14549 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: DE GREGORIO EDUARDO Data Udienza: 12/01/2023 CONSIDERATO IN FATTO Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la pronunzia di condanna alla pena di giustizia, ritenute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, nei confronti dell'imputato AZ per il delitto furto di energia elettrica aggravato ex art 625 nr 2 e 7. Fatto accertato il 17.7.2010. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore fiduciario, articolando quattro motivi di ricorso. 1.Col primo motivo si deduce vizio di motivazione illogica quanto all'affermazione di responsabilità dell'imputato, fondata sulla sua presenza al momento della verifica NE e sulla qualità di legale rappresentante della Coop Oikos, intestataria dell'utenza. Si tratterebbe di dati informativi non utilizzabili in quanto assunti in violazione delle disposizioni di cui agli artt 62/1, 63, 191, 195/4 cpp. Infatti, la qualifica di legale rappresentante della cooperativa era stata riferita dal medesimo AZ all'operante, che ne aveva in seguito riferito nel corso del giudizio, in violazione del'art 62/1 cpp,in quanto dichiarazioni rese da persona sottoposta ad indagini e 63/1 cpp in quanto da esse emergevano indizi di reità. Per altro verso pure inutilizzabile sarebbe il verbale di verifica NE nella parte in cui riportava la dichiarazione dell'imputato che si era qualificato come legale rappresentante della cooperativa, in violazione degli artt 63 e 348 cpp e 220 disp att cpp. La difesa cita più sentenze di questa stessa Sezione in cui si è ritenuto che i verificatori NE agiscono ai sensi degli artt 348 cpp e 220 disp att cpp , con i poteri propri della polizia giudiziaria e rappresenta che le dichiarazioni riportate nel verbale sarebbero parimenti inutilizzabili in quanto autoindizianti. 2.Col secondo motivo ci si duole della illogicità di motivazione con riguardo alla ritenuta prova della esatta individuazione dell'immobile in cui era posto il contatore ed alla ritenuta dimostrazione che l'unità immobiliare in cui era il contatore fosse riferibile alla Coop Oikos. La sentenza, infatti, non avrebbe spiegato le ragioni per le quali il locale sito in Trappeto, via AE Sanzio 44, fosse riconducibile alla coop Oykos e quindi, all'imputato. Sul punto la Corte di appello aveva apoditticamente osservato che nella medesima provincia non possono esservi due società con la medesima ragione sociale, con la conseguenza che la cooperativa in parola aveva sede legale a Palermo e sede operativa in Trappeto. La difesa deduce che dal registro delle imprese di Palermo e provincia si ricava la presenza di due società con la medesima ragione sociale e che la Coop sociale Oykos ha sede legale in Partinico e non in Palermo ed allega per l'autosufficienza del ricorso i documenti di rilievo. 3.Col terzo motivo ci si duole della errata applicazione di legge in relazione alla fattispecie incriminatrice di furto di energia elettrica anzichè di truffa. La difesa dà atto della pacifica giurisprudenza formatasi sul tema della sottrazione di energia elettrica ma valorizza la distinzione tra effetti reali ed effetti obbligatori del contratto di somministrazione,osservando i che l'alterazione del corretto funzionamento del misuratore non incide sul consenso dell'Ente erogatore ma lo trae in inganno nell'individuare la quantità di energia erogata nell'esecuzione del contratto. Eccepisce la prescrizione del delitto di truffa. 4.Col quarto motivo ci si duole della illogicità di motivazione quanto alla conoscibilità in capo all'imputato della aggravante della violenza sulle cose. Le sentenze di merito nulla avevano spiegato sul punto, limitandosi a ritenere che l'imputato quale legale rappresentante della cooperativa era direttamente interessato alla riduzione dei costi, senza occuparsi di specificare in che misura l'epoca in cui AZ aveva rivestito la qualità di legale rappresentante di fosse compatibile con il periodo in cui si era verificata la sottrazione di energia elettrica. 4.1. Ci si duole, infine del mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti ex art 62 bis cp sulle aggravanti e della quantificazione della pena, ritenuta eccesiva. A seguito di istanza di trattazione orale presentata dalla difesa dell'imputato è stata fissata l'odierna udienza, nel corso della quale il Pg,drssa Odello, ha concluso per l'inammissibilità ed il difensore dell'imputato, avvocato Petrelli, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN DIRITTO Le doglianze di cui al primo motivo di ricorso, con le precisazioni che saranno fatte, sono fondate. 1.La difesa ha sollevato la questione - già proposta in grado di appello - circa l'individuazione dell'odierno imputato quale legale rappresentante della cooperativa Oikos,qualità dalla quale i Giudici del merito hanno fatto discendere l'affermazione di responsabilità, essendo il contatore NE manomesso al servizio della predetta società. Dalle concordi sentenze di merito emerge che la qualifica di Presidente e legale rappresentante della cooperativa di AZ è stata riferita nel giudizio di merito dal teste Maresciallo Troia, il quale a sua volta l'aveva appresa dalla informazione resagli sul punto dal medesimo AZ al momento del rilievo della manomissione. E' pacifico che questa sia stata l'unica fonte di prova quanto all'individuazione del ricorrente come Presidente e legale rappresentante della Oikos;
sul punto è necessario precisare che dal verbale di verifica NE del 17.7.2010 - diligentemente allegato dalla difesa all'atto di ricorso - non risulta che AZ abbia firmato in tale qualità, né che così si sia qualificato agli operanti ma in esso l'imputato è indicato solo come presente all'accertamento ed appare che abbia firmato in tale veste, cioè come persona presente. 1.1. Ne deriva che il primo motivo di ricorso, nella parte in cui ha sollevato censure quanto all'utilizzazione del contenuto del medesimo verbale per avere gli accertatori riportato le dichiarazioni di AZ qualificatosi come legale rappresentante di Oikos - par.
1.3 e par. 1.3.1 - è inammissibile per mancanza di interesse, in quanto nè la sentenza impugnata e neppure la sentenza di primo grado hanno tratto il dato informativo dal verbale in parola, per il semplice 2 motivo che l'atto non lo conteneva, ma lo hanno esplicitamente attributo alla testimonianza Troia. 2. Per questa ragione è, invece, fondata la censura circa l'inutilizzabilità della dichiarazioni di AZ rese al Maresciallo Troia, in veste di operatore della Polizia giudiziaria, circa la sua qualifica di Presidente e legale rappresentante di Oikos, informazione che i Giudici del merito hanno acquisito dalla prova testimoniale, come si ricava esplicitamente dalla sentenza impugnata, alla pagina due, e come la difesa ha dimostrato, allegando alla presente impugnazione il relativo verbale di udienza. 2.1. In proposito è consolidato l'orientamento di questa Corte secondo il quale le dichiarazioni rese innanzi alla polizia giudiziaria da una persona non sottoposta ad indagini, ed aventi carattere autoindiziante, non sono utilizzabili contro chi le ha rese ma sono pienamente utilizzabili contro i terzi, posto che la garanzia di cui all'art. 63, comma 1, cod. proc. pen. è posta a tutela del solo dichiarante.(Sez. 2 , Sentenza n. 28583 del 18/06/2021 Cc. (dep. 22/07/2021 ) Rv. 281807 - 01.Massime precedenti conformi: N. 15476 del 2004 Rv. 228546 - 01, N. 43508 del 2014 Rv. 261078 - 01, N. 30965 del 2016 Rv. 267571 - 01, N. 23594 del 2020 Rv. 279804 - 01, N. 5823 del 2021 Rv. 280640. Le conseguenze non sarebbero diverse anche qualora AZ avesse dovuto considerarsi,nel momento dell'accertamento, come soggetto indagato, valendo anche in tale ipotesi il principio di inutilizzabilità erga omnes della dichiarazione. Infatti :le dichiarazioni rese dalla persona che fin dall'inizio avrebbe dovuto essere sentita nella qualità di indagata sono inutilizzabili "erga omnes" e la verifica della sussistenza di tale qualità va condotta non secondo un criterio formale, quale l'esistenza della "notitia criminis" e l'iscrizione nel registro degli indagati, ma secondo il criterio sostanziale della qualità oggettivamente attribuibile al soggetto in base alla situazione esistente nel momento in cui le dichiarazioni sono state rese. (Sez. 2, Sentenza n. 8402 del 17/02/2016 Ud. (dep. 02/03/2016 ) Rv. 267729 - 01. Massime precedenti conformi: N. 23776 del 2009 Rv. 244360 - 01, N. 23211 del 2014 Rv. 259654. 3. Deve, infine, osservarsi che il delitto di furto contestato come aggravato ai sensi degli artt 624,625 nr 2 e 7 cp è sottratto al regime di perseguibilità a querela introdotto con la legge di riforma denominata Cartabia, essendo presente e ritenuta l'aggravante di cui all'ad 625 nr 7 cp, la cui sussistenza, ad eccezione del caso di fatto commesso su cose esposte a pubblica fede, qui non ricorrente, determina la perseguibilità di Ufficio. Nella fattispecie in esame, infatti, ricorre l'aggravante sotto il profilo del fatto compiuto su cose destinate a pubblico servizio. 3.1. In proposito questa Corte regolatrice ha, infatti già più volte ritenuto che la cosa destinata al pubblico servizio di cui tratta l'art. 625 n. 7 c.p. è quella la cui destinazione è per un servizio fruibile dal pubblico (Sez. 6, Sentenza n. 698 del 03/12/2013, dep. 2014, Giordano Rv. 257773); l'aggravante, cioè, sussiste qualora la cosa sottratta sia oggettivamente caratterizzata da un nesso funzionale all'erogazione di un pubblico servizio. In senso conforme : (Sez. 5 , 3 CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE Sentenza n. 1094 del 03/11/2021 Ud. (dep. 13/01/2022 ) Rv. 282543 secondo la quale in tema di furto di energia elettrica, è configurabile l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. in caso di sottrazione mediante allacciamento abusivo ai terminali collocati in una proprietà privata, rilevando, non già l'esposizione alla pubblica fede dell'energia mentre transita nella rete, bensì la destinazione finale della stessa a un pubblico servizio,dal quale viene distolta, destinazione che comunque permane anche nella ipotesi di una tale condotta. L'annullamento della sentenza impugnata con riguardo al primo motivo - pur con le limitazioni già annotate - importa l'assorbimento degli altri motivi di ricorso.
PQM
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Deciso il 12.1.2023 Il Consigliere estensore Dr Eduardo de Gregorio Il Presid:die- Dr. . 2 • • I 44,
udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. si riporta alla requisitoria già depositata e conclude per l'inammissibilita' udito il difensore L'avv. Petrelli espone ai motivi di gravame ed insiste per l'accoglimento del ricorso Penale Sent. Sez. 5 Num. 14549 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: DE GREGORIO EDUARDO Data Udienza: 12/01/2023 CONSIDERATO IN FATTO Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la pronunzia di condanna alla pena di giustizia, ritenute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, nei confronti dell'imputato AZ per il delitto furto di energia elettrica aggravato ex art 625 nr 2 e 7. Fatto accertato il 17.7.2010. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore fiduciario, articolando quattro motivi di ricorso. 1.Col primo motivo si deduce vizio di motivazione illogica quanto all'affermazione di responsabilità dell'imputato, fondata sulla sua presenza al momento della verifica NE e sulla qualità di legale rappresentante della Coop Oikos, intestataria dell'utenza. Si tratterebbe di dati informativi non utilizzabili in quanto assunti in violazione delle disposizioni di cui agli artt 62/1, 63, 191, 195/4 cpp. Infatti, la qualifica di legale rappresentante della cooperativa era stata riferita dal medesimo AZ all'operante, che ne aveva in seguito riferito nel corso del giudizio, in violazione del'art 62/1 cpp,in quanto dichiarazioni rese da persona sottoposta ad indagini e 63/1 cpp in quanto da esse emergevano indizi di reità. Per altro verso pure inutilizzabile sarebbe il verbale di verifica NE nella parte in cui riportava la dichiarazione dell'imputato che si era qualificato come legale rappresentante della cooperativa, in violazione degli artt 63 e 348 cpp e 220 disp att cpp. La difesa cita più sentenze di questa stessa Sezione in cui si è ritenuto che i verificatori NE agiscono ai sensi degli artt 348 cpp e 220 disp att cpp , con i poteri propri della polizia giudiziaria e rappresenta che le dichiarazioni riportate nel verbale sarebbero parimenti inutilizzabili in quanto autoindizianti. 2.Col secondo motivo ci si duole della illogicità di motivazione con riguardo alla ritenuta prova della esatta individuazione dell'immobile in cui era posto il contatore ed alla ritenuta dimostrazione che l'unità immobiliare in cui era il contatore fosse riferibile alla Coop Oikos. La sentenza, infatti, non avrebbe spiegato le ragioni per le quali il locale sito in Trappeto, via AE Sanzio 44, fosse riconducibile alla coop Oykos e quindi, all'imputato. Sul punto la Corte di appello aveva apoditticamente osservato che nella medesima provincia non possono esservi due società con la medesima ragione sociale, con la conseguenza che la cooperativa in parola aveva sede legale a Palermo e sede operativa in Trappeto. La difesa deduce che dal registro delle imprese di Palermo e provincia si ricava la presenza di due società con la medesima ragione sociale e che la Coop sociale Oykos ha sede legale in Partinico e non in Palermo ed allega per l'autosufficienza del ricorso i documenti di rilievo. 3.Col terzo motivo ci si duole della errata applicazione di legge in relazione alla fattispecie incriminatrice di furto di energia elettrica anzichè di truffa. La difesa dà atto della pacifica giurisprudenza formatasi sul tema della sottrazione di energia elettrica ma valorizza la distinzione tra effetti reali ed effetti obbligatori del contratto di somministrazione,osservando i che l'alterazione del corretto funzionamento del misuratore non incide sul consenso dell'Ente erogatore ma lo trae in inganno nell'individuare la quantità di energia erogata nell'esecuzione del contratto. Eccepisce la prescrizione del delitto di truffa. 4.Col quarto motivo ci si duole della illogicità di motivazione quanto alla conoscibilità in capo all'imputato della aggravante della violenza sulle cose. Le sentenze di merito nulla avevano spiegato sul punto, limitandosi a ritenere che l'imputato quale legale rappresentante della cooperativa era direttamente interessato alla riduzione dei costi, senza occuparsi di specificare in che misura l'epoca in cui AZ aveva rivestito la qualità di legale rappresentante di fosse compatibile con il periodo in cui si era verificata la sottrazione di energia elettrica. 4.1. Ci si duole, infine del mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti ex art 62 bis cp sulle aggravanti e della quantificazione della pena, ritenuta eccesiva. A seguito di istanza di trattazione orale presentata dalla difesa dell'imputato è stata fissata l'odierna udienza, nel corso della quale il Pg,drssa Odello, ha concluso per l'inammissibilità ed il difensore dell'imputato, avvocato Petrelli, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN DIRITTO Le doglianze di cui al primo motivo di ricorso, con le precisazioni che saranno fatte, sono fondate. 1.La difesa ha sollevato la questione - già proposta in grado di appello - circa l'individuazione dell'odierno imputato quale legale rappresentante della cooperativa Oikos,qualità dalla quale i Giudici del merito hanno fatto discendere l'affermazione di responsabilità, essendo il contatore NE manomesso al servizio della predetta società. Dalle concordi sentenze di merito emerge che la qualifica di Presidente e legale rappresentante della cooperativa di AZ è stata riferita nel giudizio di merito dal teste Maresciallo Troia, il quale a sua volta l'aveva appresa dalla informazione resagli sul punto dal medesimo AZ al momento del rilievo della manomissione. E' pacifico che questa sia stata l'unica fonte di prova quanto all'individuazione del ricorrente come Presidente e legale rappresentante della Oikos;
sul punto è necessario precisare che dal verbale di verifica NE del 17.7.2010 - diligentemente allegato dalla difesa all'atto di ricorso - non risulta che AZ abbia firmato in tale qualità, né che così si sia qualificato agli operanti ma in esso l'imputato è indicato solo come presente all'accertamento ed appare che abbia firmato in tale veste, cioè come persona presente. 1.1. Ne deriva che il primo motivo di ricorso, nella parte in cui ha sollevato censure quanto all'utilizzazione del contenuto del medesimo verbale per avere gli accertatori riportato le dichiarazioni di AZ qualificatosi come legale rappresentante di Oikos - par.
1.3 e par. 1.3.1 - è inammissibile per mancanza di interesse, in quanto nè la sentenza impugnata e neppure la sentenza di primo grado hanno tratto il dato informativo dal verbale in parola, per il semplice 2 motivo che l'atto non lo conteneva, ma lo hanno esplicitamente attributo alla testimonianza Troia. 2. Per questa ragione è, invece, fondata la censura circa l'inutilizzabilità della dichiarazioni di AZ rese al Maresciallo Troia, in veste di operatore della Polizia giudiziaria, circa la sua qualifica di Presidente e legale rappresentante di Oikos, informazione che i Giudici del merito hanno acquisito dalla prova testimoniale, come si ricava esplicitamente dalla sentenza impugnata, alla pagina due, e come la difesa ha dimostrato, allegando alla presente impugnazione il relativo verbale di udienza. 2.1. In proposito è consolidato l'orientamento di questa Corte secondo il quale le dichiarazioni rese innanzi alla polizia giudiziaria da una persona non sottoposta ad indagini, ed aventi carattere autoindiziante, non sono utilizzabili contro chi le ha rese ma sono pienamente utilizzabili contro i terzi, posto che la garanzia di cui all'art. 63, comma 1, cod. proc. pen. è posta a tutela del solo dichiarante.(Sez. 2 , Sentenza n. 28583 del 18/06/2021 Cc. (dep. 22/07/2021 ) Rv. 281807 - 01.Massime precedenti conformi: N. 15476 del 2004 Rv. 228546 - 01, N. 43508 del 2014 Rv. 261078 - 01, N. 30965 del 2016 Rv. 267571 - 01, N. 23594 del 2020 Rv. 279804 - 01, N. 5823 del 2021 Rv. 280640. Le conseguenze non sarebbero diverse anche qualora AZ avesse dovuto considerarsi,nel momento dell'accertamento, come soggetto indagato, valendo anche in tale ipotesi il principio di inutilizzabilità erga omnes della dichiarazione. Infatti :le dichiarazioni rese dalla persona che fin dall'inizio avrebbe dovuto essere sentita nella qualità di indagata sono inutilizzabili "erga omnes" e la verifica della sussistenza di tale qualità va condotta non secondo un criterio formale, quale l'esistenza della "notitia criminis" e l'iscrizione nel registro degli indagati, ma secondo il criterio sostanziale della qualità oggettivamente attribuibile al soggetto in base alla situazione esistente nel momento in cui le dichiarazioni sono state rese. (Sez. 2, Sentenza n. 8402 del 17/02/2016 Ud. (dep. 02/03/2016 ) Rv. 267729 - 01. Massime precedenti conformi: N. 23776 del 2009 Rv. 244360 - 01, N. 23211 del 2014 Rv. 259654. 3. Deve, infine, osservarsi che il delitto di furto contestato come aggravato ai sensi degli artt 624,625 nr 2 e 7 cp è sottratto al regime di perseguibilità a querela introdotto con la legge di riforma denominata Cartabia, essendo presente e ritenuta l'aggravante di cui all'ad 625 nr 7 cp, la cui sussistenza, ad eccezione del caso di fatto commesso su cose esposte a pubblica fede, qui non ricorrente, determina la perseguibilità di Ufficio. Nella fattispecie in esame, infatti, ricorre l'aggravante sotto il profilo del fatto compiuto su cose destinate a pubblico servizio. 3.1. In proposito questa Corte regolatrice ha, infatti già più volte ritenuto che la cosa destinata al pubblico servizio di cui tratta l'art. 625 n. 7 c.p. è quella la cui destinazione è per un servizio fruibile dal pubblico (Sez. 6, Sentenza n. 698 del 03/12/2013, dep. 2014, Giordano Rv. 257773); l'aggravante, cioè, sussiste qualora la cosa sottratta sia oggettivamente caratterizzata da un nesso funzionale all'erogazione di un pubblico servizio. In senso conforme : (Sez. 5 , 3 CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE Sentenza n. 1094 del 03/11/2021 Ud. (dep. 13/01/2022 ) Rv. 282543 secondo la quale in tema di furto di energia elettrica, è configurabile l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. in caso di sottrazione mediante allacciamento abusivo ai terminali collocati in una proprietà privata, rilevando, non già l'esposizione alla pubblica fede dell'energia mentre transita nella rete, bensì la destinazione finale della stessa a un pubblico servizio,dal quale viene distolta, destinazione che comunque permane anche nella ipotesi di una tale condotta. L'annullamento della sentenza impugnata con riguardo al primo motivo - pur con le limitazioni già annotate - importa l'assorbimento degli altri motivi di ricorso.
PQM
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Deciso il 12.1.2023 Il Consigliere estensore Dr Eduardo de Gregorio Il Presid:die- Dr. . 2 • • I 44,