Sentenza 3 dicembre 2013
Massime • 1
In tema di danneggiamento, le cose destinate a pubblico servizio - cui fa riferimento l'aggravante di cui al n. 7 dell'art. 625 cod. pen. (applicabile al reato in esame in virtù del comma secondo, n. 3 dell'art. 635 cod. pen.) - non si identificano in quelle la cui fruizione sia pubblica ma in quelle la cui destinazione è per un servizio fruibile dal pubblico. (Fattispecie in cui l'aggravante è stata riconosciuta in un'ipotesi di danneggiamento delle radio ricetrasmittenti, utilizzate dai vigili urbani per i compiti di istituto).
Commentari • 4
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Cass. sent. 8 febbraio 2023 (dep. 7 marzo 2023), n. 9452, Pres. Dovere, rel. Pavich 1. Premessa. La riforma Cartabia ha drasticamente ridotto le ipotesi di furto aggravato procedibili d'ufficio; vi è, però, la possibilità, pur all'indomani dell'entrata in vigore della riforma, di continuare a ritenere procedibile d'ufficio il reato di furto di energia elettrica se ed in quanto vi sia una contestazione formale e specifica delle circostanze aggravanti di cui all'art. 625 n. 7 e n. 7 bis c.p., sub specie di cose destinate a pubblico servizio (e sul punto, si è già pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 9452/2023) o di componenti metalliche o altro materiale sottratto ad …
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Cass. sent. 8 febbraio 2023 (dep. 7 marzo 2023), n. 9452, Pres. Dovere, rel. Pavich 1. Premessa. La riforma Cartabia ha drasticamente ridotto le ipotesi di furto aggravato procedibili d'ufficio; vi è, però, la possibilità, pur all'indomani dell'entrata in vigore della riforma, di continuare a ritenere procedibile d'ufficio il reato di furto di energia elettrica se ed in quanto vi sia una contestazione formale e specifica delle circostanze aggravanti di cui all'art. 625 n. 7 e n. 7 bis c.p., sub specie di cose destinate a pubblico servizio (e sul punto, si è già pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 9452/2023) o di componenti metalliche o altro materiale sottratto ad …
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Cass. sent. 8 febbraio 2023 (dep. 7 marzo 2023), n. 9452, Pres. Dovere, rel. Pavich Leggi la sentenza 1. Premessa. La riforma Cartabia ha drasticamente ridotto le ipotesi di furto aggravato procedibili d'ufficio; vi è, però, la possibilità, pur all'indomani dell'entrata in vigore della riforma, di continuare a ritenere procedibile d'ufficio il reato di furto di energia elettrica se ed in quanto vi sia una contestazione formale e specifica delle circostanze aggravanti di cui all'art. 625 n. 7 e n. 7 bis c.p., sub specie di cose destinate a pubblico servizio (e sul punto, si è già pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 9452/2023) o di componenti metalliche o altro materiale …
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Cass. sent. 8 febbraio 2023 (dep. 7 marzo 2023), n. 9452, Pres. Dovere, rel. Pavich Leggi la sentenza 1. Premessa. La riforma Cartabia ha drasticamente ridotto le ipotesi di furto aggravato procedibili d'ufficio; vi è, però, la possibilità, pur all'indomani dell'entrata in vigore della riforma, di continuare a ritenere procedibile d'ufficio il reato di furto di energia elettrica se ed in quanto vi sia una contestazione formale e specifica delle circostanze aggravanti di cui all'art. 625 n. 7 e n. 7 bis c.p., sub specie di cose destinate a pubblico servizio (e sul punto, si è già pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 9452/2023) o di componenti metalliche o altro materiale …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/12/2013, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2013 |
Testo completo
6 98 / 14 M REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez.1847 Antonio Stefano Agrò - Presidente - Ippolito Francesco UP 03/12/2013- Guglielmo Leo R.G.N. 32187/2013 Relatore - Fidelbo Giorgio De Amicis Gaetano ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal difensore di fiducia nell'interesse di AN OM, nato a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte di appello di Genova in data 13/12/2012 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta in pubblica udienza dal consigliere Guglielmo Leo;
udito il Procuratore generale, in persona del sostituto dott. Roberto Aniello, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. È impugnata la sentenza della Corte di appello di Genova n. 3318/12 del 13/12/2012, con la quale OM AN è stato ritenuto responsabile dei delitti di violenza o minaccia a pubblico ufficiale (art. 336 cod. pen.) e di danneggiamento, aggravato in quanto commesso su cosa destinata a pubblico servizio o a pubblica utilità (art. 635, secondo comma, n. 3, in relazione all'art. 625, n. 7, cod. pen.). Secondo la ricostruzione dei fatti accolta nella sentenza impugnata, OM AN aveva usato violenza e minaccia nei confronti di un agente di polizia municipale, al fine di impedire il compimento di atti del suo ufficio, e tra l'altro ملا aveva colpito l'interlocutore in guisa da far cadere in terra la radio di servizio che lo stesso agente stava utilizzando per chiamare rinforzi, con conseguente danneggiamento dell'apparecchio. A proposito della aggravante contestata riguardo al delitto di cui all'art. 635 cod. pen., la Corte negava si «possa sostenere che non costituisca bene destinato a pubblico servizio la radio in dotazione di un vigile urbano, peraltro utilizzata proprio in quel momento per motivi di servizio».
2. Con il primo motivo di ricorso, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lettere b) ed e), cod. proc. pen., la difesa del AN denuncia l'erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen., e comunque carenza di motivazione in ordine alla relativa integrazione. La Corte territoriale, di fronte ad un argomentato motivo di appello, avrebbe replicato le affermazioni assertive del giudice di prime cure, e comunque erroneamente applicato la norma sostanziale, non bastando per la destinazione a pubblico servizio il fatto che un oggetto sia utilizzato da un pubblico ufficiale nello svolgimento delle mansioni affidategli. Con un secondo motivo di impugnazione, proposto in base ai medesimi parametri, il ricorrente denuncia violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen., e comunque carenza, contraddittorietà o illogicità della motivazione quanto al diniego delle attenuanti generiche ed alla concreta determinazione del trattamento sanzionatorio. Il riferimento ai numerosi e gravi precedenti penali dell'imputato, pure sussistenti, sarebbe mera clausola di stile, e la Corte territoriale avrebbe contraddittoriamente ignorato, d'altra parte, la circostanza che il AN, come riconosciuto dal giudice di prime cure, aveva recentemente «cambiato vita», tanto da definire i fatti di causa come un «incidente di percorso>>. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, e dalla relativa declaratoria discende la condanna del ricorrente al pagamento, oltre che delle spese processuali, di una somma in favore della Cassa delle ammende, che la Corte stima di quantificare in € 1.000, 00. 2. Il primo dei motivi a sostegno dell'impugnazione è manifestamente infondato. A parere del Difensore, «il solo fatto» che un pubblico ufficiale utilizzi un bene strumentale al suo servizio (una radio), e nello svolgimento delle sue funzioni, non comporta certamente che detto radiotelefono possa acquistare 2 the ipso facto la qualifica di cosa destinata a pubblico servizio». Per quel che si comprende, la soluzione negativa sarebbe suggerita dall'esistenza di un diritto di proprietà privata (in capo all'Amministrazione municipale) sul bene affidato all'agente di polizia, il quale lo utilizzerebbe per proprio conto, non ammettendo a fruirne la generalità dei consociati. Appare ovvia, in primo luogo, l'irrilevanza del diritto di proprietà gravante sul bene preso in considerazione, condizione che si attaglia alla generalità delle cose destinate a pubblico servizio. È chiaramente arbitraria, d'altra parte, la pretesa che la nozione di «pubblico servizio», in rapporto alla destinazione beni strumentali, si incentri sull'accessibilità dei beni stessi ad opera della generalità dei consociati. Ciò che rileva è la qualità del servizio che viene organizzato anche attraverso la destinazione di risorse umane e materiali, e che è destinato appunto alla soddisfazione di un bisogno riferibile alla generalità dei consociati. I beni indicati al n. 7 dell'art. 625 cod. pen. non si identificano certo perché la loro fruizione è pubblica, ma per la loro destinazione alla resa di un servizio fruibile dal pubblico. Tale principio pervade l'intera giurisprudenza in materia. È infatti cosa destinata a pubblico servizio il carburante esistente nel serbatoio di un mezzo utilizzato per trasporti di linea (Sez. 5, n. 10944 del 26/01/2011, Napoli, Rv. 249514), ed altrettanto si è stabilito anche per il denaro custodito nei locali di una azienda che assicura il servizio postale (Sez. 4, n. 39257 del 20/09/2011, Christoph, Rv. 251435). La sottrazione di materiale ferroviario utile o necessario per il servizio di trasporto pubblico comporta l'integrazione dell'aggravante de qua non perché si tratta di beni (per altro non necessariamente) utilizzati da un numero indiscriminato di persone, ma perché pregiudica l'efficienza del servizio cui sono strumentali (Sez. 5, n. 13659 del 17/01/2011, Termine, Rv. 250163). Venendo al caso di specie, si discute di un bene di appartenenza pubblica, strettamente strumentale all'esercizio di funzioni pubbliche qualificate come quelle di polizia municipale, ed in concreto utilizzato, al momento del fatto, per l'esercizio di dette funzioni. Si può ammettere che la Corte territoriale ha respinto in termini assai concisi la tesi difensiva, ma si deve constatare come non sia mancata l'allusione ai dati di fatto essenziali per la qualificazione giuridica, invero ovvia, della fattispecie.
3. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente tende ad ottenere, inammissibilmente, che la Corte di legittimità sostituisca una propria valutazione a quella operata dal Giudice di merito riguardo al riconoscimento di attenuanti generiche. La stessa considerazione varrebbe riguardo ad una doglianza concernente la quantificazione della pena nell'ambito dei valori edittali, la quale, 3 comunque, risulterebbe esposta in termini tanto generici da risultare per ciò stesso inammissibile. Come riconosce la stessa difesa del ricorrente, la deliberazione in merito alla ricorrenza di fattori rilevanti ex art. 62-bis deve essere compiuta considerando i fattori elencati all'art. 133 cod. pen. E ciò non implica certo, per pacifica giurisprudenza, che nella relativa motivazione il giudice debba partitamente considerare ognuno dei fattori in questione, essendo sufficiente che indichi quello o quelli che reputa decisivi, per un verso o per l'altro. Nel caso di specie la Corte territoriale si trovava a valutare motivi di appello ove il riconoscimento delle attenuanti generiche veniva invocato, in sostanza, a titolo di una ulteriore benevola determinazione», da aggiungere alla già disposta disapplicazione della recidiva. Motivi siffatti sono stati disattesi, in modo certamente sintetico, senza trascurare le due indicazioni essenziali alla ricostruzione del ragionamento seguito dal giudice: che nella specie non si intravedeva alcun profilo meritevole di positiva valutazione a norma dell'art. 133 cod. pen. (profilo neppure indicato dall'appellante, al di là della citazione del rilievo utilizzato dal primo giudice per disapplicare la recidiva) e che, per altro verso, si riscontravano «numerosi e gravi precedenti penali dell'imputato». Riferimento sintetico ma inequivocabile, quest'ultimo, ad una preclusione d'esito favorevole del giudizio in ragione di quanto disposto al n. 2 del comma 2 dell'art. 133 cod. pen., nell'assenza, appunto, di altri fattori suscettibili di positivo apprezzamento. Dunque una motivazione adeguata alle necessità del caso di specie, la critica alla quale si rileva manifestamente infondata, e si risolve, per altro verso, in una censura di merito non ammissibile nella sede presente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3/12/2013. Il Presidente Il Giudice estensore Guglielmo Leo Antonio Stefano DEPOSITATO IN CANCELLERIA 10 GEN 2014 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO E T Piela Esposito R E O N Z I A O C