Sentenza 2 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 02/02/2001, n. 1490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1490 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA IT0 149 0/0 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto REGOLAMENTO 01 SEZIONE PRIMA CIVILE COMPETENZA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 14148/98 CARNEVALE Presidente Dott. Corrado Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere Cron.31P3 Dott. Mario ADAMO Rel. Consigliere Dott. Laura MILANI Consigliere Rep. 495 Ud. 30/10/2000 Consigliere Dott. Paolo GIULIANI ha pronunciato la seguente SEN TENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da: Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE I.M.E. INDUSTRIA METALMECCANICA EUROPEA Srl, in persona per diritti L. 3 03 1 2 FEB 2 0 del legale rappresentante tempore,pro elettivamente IL CANCELLIERE domiciliata in ROMA VIA ANAPO 29, presso l'avvocato DI GRAVIO DARIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARRAPESE GIOVANNI, giusta delega in calce al ricorso;
3000 - ricorrente LERIA
contro
UNIFER Srl, in persona del Presidente pro tempore, CG408213 elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI VILLINI 4, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 2000 presso l'avvocato ANTONUCCI ARTURO, che la rappresenta UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale 1983 e difende unitamente all'avvocato POLA DANTE, giusta al Sig. RABACCHI per diritti L36000+2 14 CLW 2001 RE CANCELL delega in calce al controricorso;
resistente
contro
FALLIMENTO I.M.E. INDUSTRIA METALMECCANICA EUROPEA Srl, in persona del Curatore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA OSLAVIA 30, presso l'avvocato PACCA CAS ELLA MASSIMO DI MATRICE, che la rappresenta e difende, 0407400 giusta delega a margine del controricorso;
0407399 1407500 - resistente G 0407499 avversO la sentenza n. 1169/98 del Tribunale di ROMA, 0407325 depositata 1'01/07/98; 0407324 udita la relazione della causa svolta nella camera di 0407300 consiglio il 30/10/2000 dal Consigliere Dott. Mario 0407299 0407273 ADAMO;
4. 0407272 lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore 0407475 Generale Dott. Wladimiro DE NUNZIO con le quali si 0407474 chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari la competenza del Tribunale di Frosinone a trattare il fallimento de quo. Svolgimento del processo Con sentenza in data 1.7.1998 il Tribunale di Roma fallimento della I.M. E. Industria dichiarava il s.r.l. Metalmeccanica Europea. sentenza dichiarativa di Per la cassazione della fallimento propone regolamento di competenza la società 2 I.M.E., sostenendo l'incompetenza del Tribunale di Roma posto che in Roma la società aveva la sola sede legale DI FATTO mentre la sede effettival era sita in Ceprano, ove veni- va svolta l'effettiva attività amministrativa e gestio- nale. Chiedeva quindi la cassazione dell'impugnata sen- tenza con conseguente dichiarazioe di competenza del Tribunale di Benevento, ove la società successivamente al 1997 aveva posto la propria sede di fatto ○ in su- bordine del Tribunale di Frosinone. Resiste con memoria difensiva, la s.r.l. Unifer creditrice istante;
deposita requisitoria scritta il P.G.; non svolge attività difensiva il fallimento della s.r.l. I.M.E. Motivi della decisione L'art. 9 L.F. stabilisce che competente a dichiara- re il fallimento di una società è il tribunale del luo- go ove l'impresa ha la propria sede principale, che si presume, iuris tantum, coincida con la sede legale. Al fine di stabilire quale sia l'effettiva sede dell'impresa è necessario fare riferimento al luogo ove l'impresa in concreto ha gli uffici che svolgono l'at- tività amministrativa e dirigono gli interessi dell'im- presa stessa. Infine l'individuazione della sede effettiva va 3 fatta con riferimento alla data di presentazione del- l'istanza di fallimento, irrilevanti dovendosi ritenere successivi spostamenti, che si presumono effettuati per fini meramente dilatori. ( Cass. civ. sez. I 11.2.2000 n 1510 ) Nella specie risulta dalla impugnata sentenza che l'istanza di fallimento è stata presentata dalla s.r.l. Unifer nei primi mesi del 1998; che la sede di fatto sita in Ceprano era stata chiusa ildell'I.M.E. 19.11.1997, circostanza confermata dalla stessa ricor- rente a pag. 5 del ricorso per regolamento di competen- za;
che la sede in S.Giorgio del Sannio, all'atto del dell'istanza di fallimento, non era ancora deposito operativa. del-Consegue che al momento della presentazione l'istanza di fallimento la s.r.l. I.M. E. non aveva ope- rativa alcuna sede di fatto, talchè ritualmente il fal- limento è stato dichiarato dal Tribunale di Roma nel cui circondario era ricompresa la sede legale della so- cietà, in base alla presunzione di coincidenza fra sede legale e sede di fatto. Il ricorso va quindi respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in favore della s.r.l. Unifer.
P.Q.M.
4 rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente a rimborsare alla s. r.
1. Unifer le spese del giudizio cui £ 12.000... di cassazione di per esborsi e £.
4.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la prima sezione civile, in data 30.ottobre. 2000. Il Consigliere estensore Il Presidente lomar lamine Mario Adamo Corrado Carnevale Maria Idary со льц 40000 290000 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 data? MAG. 2001 Serie 4 21586versate S. 29 0.000 DUECENTONOVANTAMILA p. 11 Dirigente Area Servizi (D.ssa Maria Grazia DFILIPPO) Il Responsabile Servizio Giudiziari (D. M. RACECHIN) 5