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Sentenza 29 maggio 2023
Sentenza 29 maggio 2023
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- 1. commentato e spiegato semplicementeVirginia Sacco · https://www.lexplain.it/diritto/ · 23 agosto 2023
- 2. L'abuso della qualità di pubblico ufficiale nei reati di concussione e di induzione indebitaAccesso limitatohttps://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/ · 5 giugno 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/05/2023, n. 23318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23318 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2023 |
Testo completo
Penale Sent. Sez. 6 Num. 23318 Anno 2023 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: VIGNA MARIA SABINA Data Udienza: 28/02/2023 SENTENZ~1. su l ricorso proposto da: CU MA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 28/04/2022 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna;
udite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Tomaso Epidendio, che ha ch~esto l'annullamento con rinvio, limitatamente alla qualificazione giuridica dei reati di concussione, e l'inammissibilità nel resto;
uditi gli avvocati: -R OC, difensore di fiducia della parte civile AN LL, che ha chiesto il rigetto del ricorso e ha depositato conclusioni scritte e nota spese;
-MA Giannuzzi, per l'Avvocatura generale dello Stato, difensore della parte civile Ministero dell'Interno, che ha chiesto il rigetto del ricorso e ha depositato conclusioni scritte e nota spese;
- CO Carratelli, difensore di fiducia di CU MA, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. ,. ( ) ' ' / RITENUTO IN li=ATTO l. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catanzaro, all'esito di rito abbreviato, ha confermato la sentenza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Cosenza in data 22 giugno 2021, che condannava CU MA alla pena di anni cinque di reclusione in relazione a sei episodi di corruzione, un episodio di tentata estorsione, falso in atto pubblico e falso ideologico. La Corte d'appello confermava, inoltre, le sanzioni accessorie, ordinava all'imputato il pagamento della somma di euro ottomila e cinquecento, a titolo di riparazione pecuniaria in favore del Ministero dell'Interno . disponeva la confisca della somma in sequestro pari a euro ottomila e cinquecento, costituente profitto del reato di concussione ai danni di LL AN, disponeva, ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen., la confisca della somma in sequestro pari a euro trentunomila e quattrocentosettanta. Condannava l'imputato al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, da liquidarsi in separata sede. Il compendio probatorio è costituito dalla denuncia della persona offesa, LL AN, imprenditore nel settore del G.P.L.; dalle registrazioni audio di alcune conversazioni effettuate dalla stessa persona offesa;
dalla copia di un registro di pertinenza dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Cosenza contenente verbali di accertamento delle ide~ ntità, ai sensi della l. n. 81/2008, relativi a prove sostenute dai dipendenti di varie aziende e non sottoscritte dal CU;
dalla copia dei quiz di accertamento della idoneità ai sensi della l. 609/ 1996 e del D.M. 10 marzo 1998 in bianco;
dalla stampa di messaggi whatsapp inviati alla persona offesa da CU;
dai verbali di sequestro a seguito di perquisizione, redatti dai Carabinieri di Cosenza. In particolare, CU, Comandante Provinciale dei Vigili d;
el Fuoco, abusando della sua qualità e dei suoi poteri, costringeva LL AN, padre di Alessandro, titolare della Calabria Gas S.r.l., intestataria di un progetto per la realizzazione di uno stabilimento di lavorazione e stoccagç~io G.P.L., nonché titolare di fatto della predetta società, a cons1~gnargli o a pronnettergli somme di denaro per il rilascio di autorizzazioni amministrative e certificati di idoneità tecnica dei dipendenti della società, inerenti la realizzazione del suddetto progetto. Inoltre, nella suindicata qualità, formava atti pubblici falsi e attestava fatti dei quali l'atto era destinato a provare la verità. A seguito della minaccia, da parte di CU, di non concedere, in caso di mancato pagamento di quanto richiesto, le autorizzazioni necessarie per la prosecuzione dell'attività di impresa, AN si rivolgeva ai Carabinieri, denunciando l'imputato. 2 2. Avverso la sentenza, CU ricorre per cassazione, a rnezzo dell'avvocato CO Carratelli, deducendo i seguenti motivi : 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento dei presupposti dei reati di concussione e tentata concussione, posto che il rapporto tra l'imputato e la persona offesa è stato sin da subito paritario, con esclusione dei profili di abuso costrittivo e timore condizionante propri della fattispecie concussiva. I giudici di merito non hanno sottoposto a vaglio ri9oroso il concreto atteggiarsi del ruolo delle parti, così non accertando la paritarietà del rapporto, tipica della corruzione. Il tenore delle conversazioni disvela l'evidente travisamento delle risultanze processuali da parte della Corte, poiché, dalle stesse, non emerge alcun carattere impositivo. La Corte territoriale non si è confrontata con le deduzioni della difesa contenute nell'atto di appello, allorchè evidenziava le parti delle conversazioni fra i due, dalle quali emergeva l'assenza di costrizioni e la confidenzialità della relazione, nel corso della quale il privato pretendeva una atteggiamento di favore (la frequentazione di un corso, il rilascio di copia dell'attestato di frequentazione, e di svariate autorizzazioni amministrative, l'ulteriore consulenza su come potere utilizzare parte del terreno di sua proprietà) e il pubblico ufficiale si prestava ad esaudirne le richieste, poi reclamando il pagamento di quanto pattuito (AN: " Tu fai il tuo che io farò il mio ... Da mò in avanti abbiamo il rapporto no? Fino a mò non avevamo alcun rapporto;
fammi aprire ... io questi te li do in un paio di volte, devo aprire però. CU: "ti do fiducia"). Nella sentenza impugnata non si è accertata l'effettiva dinamica relazionale tra le parti, né il processo causale volitivo del privato - che ha goduto di indubbi atteggiamenti di favore - alla luce di pregre!::si rapporti con il pubblico ufficiale, neppure l'attività costrittiva, certamente non riferibile alla qualifica di pubblico ufficiale, e l'esteriorizzazione delle asserite minacce e lo stato di timore da queste eventualmente indotto. Il tutto, nonostante la sollecitazione della difesa. In conclusione, i giudici di merito avrebbem dovuto ritenere la diversa ipotesi di cui all'art. 318 cod. pen., ovvero quella di cui all'art. 322, quarto comma, cod. pen. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla eccepita inattendibilità della persona offesa e alla necessità di riscontri esterni. La persona offesa ha assunto la qualità di persona indagalta in procedimento connesso, essendo stato inizialmente iscritta, nell'ambito del presente procedimento, con posizione poi stralciata, per i reati di cui agli art. 319-quater e 3 479 cod. pen. Tale qualità avrebbe imposto una valutazione delle propalazioni del predetto, in applicazione dei criteri di cui all'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen. In particolare, quanto alla concussione avente ad oggetto il superamento delle verifiche di accertamento d'idoneità ai sensi della l. 609/ 1996 da parte di AN, non può logicamente ritenersi ammissibile che il publblico ufficiale abbia costretto la persona offesa a non frequentare corsi obbligatori per legge e a non sottoporre ai relativi esami di idoneità i dipendenti dell'azienda, essendo, invece, AN ad avere esclusivo e diretto interesse alla fittizia frequentazione dei corsi e al fittizio superamento degli esami di idoneità, atteso che, in una logica concussiva, il pubblico ufficiale avrebbe facilmente sortito il tipico effetto intimidatorio condizionante, minacciando la non ammissione ai corsi o, soprattutto, il mancato superamento dell'esame di idoneità. Quanto all'episodio di tentata concussione, l'invio delle foto con l'indicazione del controllo presso l'azienda dello AN e la precisazionE! che, per la data, doveva decidere l'imputato, non solo non consentono alcuna individuazione della esteriorizzazione di un comportamento minaccioso, ma confermano la messa a disposizione del pubblico ufficiale, per la quale AN, per evidente convenienza e non per timore, si prestava a corrispondere una retribuzione. Del resto, nella conversazione in atti CU aveva avvisato AN di imminenti controlli, sollecitandolo a organizzarsi con mascherine, tabelle e nessun lavoratore in nero, nel contesto di quel rapporto di messa a disposizione ampiamente illustrato. 2.3. Violazione di legge con riferimento agli artt. 479 e 472 cod. pen., in relazione al fatto che la responsabilità dell'imputato discenda dalla dichiarazione della persona offesa, riscontrata dalla documentazione rinvenuta in sede di sequestro. La circostanza che la persona offesa abbia prodotto la fotografia delle schede dei quiz in bianco, ovvero dei verbali di accertamento solo sottoscritti dai suoi dipendenti, ma non compilati nel resto, non dimostra che i corsi non siano stati regolarmente frequentati, ovvero che gli esami non siano stati sostenuti, attesa la rituale compilazione degli atti oriqinali acquisiti presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ed, anzi, dovendosi necessariamente ritenere il contrario dal contenuto della conversazione del 4 marzo 2020, nel corso della quale AN, per nulla intimorito, rivendica con forza il rilascio dell'attestato di idoneità, consegnatogli solo in quell'occasione perché inserito per errore in altra pratica. Errato, inoltre, risulta il riconoscimento dell'aggravante del carattere fide facente dell'atto. La Corte di appello ha trattato tale aspetto :solo sotto il profilo oggettivo;
in realtà, per poter attribuire quella specifica efficacia probatoria agli atti pubblici, occorre che la relativa funzione di certificazione e di documentazione sia riconosciuta direttamente in capo al suo autore da un atto normativa di fonte 4 primaria o secondaria, come accade, per esempio, per il notaio o per il sindaco. Per la redazione degli atti in argomento, nessuna speciale funzione di certificazione è stata per legge attribuita all'odierno ricorrente, sicché l'assunto dei giudici di appello risulta errato. 2.4. Violazione di legge in relazione agli artt. 322-ter, 322-quater e 240-bis cod. pen. Con riferimento alla confisca di euro ottomila e cinquecento, quale asserito profitto delle ipotizzate concussioni, si rimarca come l'insussistenza dei predetti reati ovvero l'assoluta carenza di prova in ordine alle dazioni di denaro, non possa comportare la relativa misura ablatoria. Per le medesime ragioni, del tutto errata risulta la statuizione di condanna al pagamento di euro ottomila e cinquecento, ai sensi dell'art. 322-quater cod. pen. Con riferimento alla confisca per euro trentunomila e quattrocentosettanta, disposta ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen., anch'es~; a illegittima per l'insussistenza dei reati di concussione, la Corte d'appello, raç~ionando in termini esclusivamente presuntivi, in violazione di principi, anche costituzionali, dettati in materia, ha ritenuto ingiustificato il riferimento dell'odierno ricorrente al conseguimento di arretrati per indennità lavorative, evidenziando che i movimenti bancari posti a base della sproporzione erano stati effettuati per contanti. 3. L'avv. Carratelli ha depositato memoria difensiva reiterativi dei motivi di ricorso e, in particolare, della questione giuridica relativa alla configurabilità del reato di concussione, in assenza degli elemEmti costitutivi dello stesso, e della attendibilità di AN, indagato in procedimento connesso, in assenza di validi elementi di riscontro. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, limitatamente al vizio di motivazione della sentenza di appello con riferimento ai reati di concussione e tentata concussione, mentre deve essere rigettato nel resto. 2. Con riferimento ai reati contestati ai capi A), B), C), D), G), H), I), per i quali la difesa ha posto una questione di corretta qualificazion·e giuridica dei fatti accertati, il ricorso va accolto in quanto le risposte date dalla Corte di appello appaiono incomplete e inadeguate, sicché Ila motivazione del provvedimento impugnato risulta gravemente deficitaria e contraddittoria. 2.1. Deve premettersi che, a partire dalla sentenza LD (Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Rv. 258470), la giurisprudenza di legittimità ha 5 . ......,.. "'' C) t:: o u descritto l'elemento strutturale della condotta: di concussione individuandolo nell' abuso costrittivo del pubblico agente, abuso che si attua mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno contra ius, dal quale deriva una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sé, viene posto di fronte all'alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una utilità indebita. Il concetto di costrizione è, dunque, essenziale nella ricostruzione dell'elemento materiale costitutivo del delitto di concussione e la giurisprudenza si è preoccupata di delinearne i contenuti soprattutto per distinzione rispetto alla fattispecie di induzione indebita, prevista dall'art. 319- quater cod. pen. nella quale la condotta dell'agente si configura come persuasione, suç1gestione, inganno (sempre che quest'ultimo non si risolva in un'induzione in errore), e, dunque, in una forma di pressione morale con più tenue valore condizionante della libertà di autodeterminazione del destinatario. La condotta di abuso costrittivo evoca necessariamente, secondo il tenore letterale della fattispecie incriminatrice e la ricostruzione giurisprudenziale, una condotta di violenza (non assoluta) o di minaccia, intesa quale vis compulsiva che ingenera ab extrinseco il timore di un male antigiuridico, a scongiurare il quale il destinatario finisce con l'aderire alla richiestél dell'indebita dazione o promessa: fondamentale è, dunque, la ricostruzione deç~li aspetti contenutistici di quanto il pubblico ufficiale prospetta al soggetto privato e degli effetti che a quest'ultimo derivano o possono derivare in termini di danno o di vantaggio, ove l'extraneus non aderisca alla richiesta, con la conseguenza che la maggiore o minore gravità della pressione deve essere apprezzata in funzione, più che della forma in cui viene espressa, del suo contenuto sostanziale, il solo idoneo ad evidenziarne la natura costrittiva o induttiva. Alla chiarezza del principio non corrisponde nella prassi, a fronte della molteplicità dei comportamenti e della loro valenza sul piano delle relazioni intersoggettive, l'agevole operazione dell'interprete nella indivicfuazione del nucleo essenziale della condotta di abuso costrittivo operazione, ancora più difficile quando ci si trovi in presenza di abuso della qualità. Nel caso di abuso di qualità, cioè della posizione giuridica soggettiva che costituisce situazione riscontrabile tanto nel delitto di concussione quanto in quello di induzione indebita, il pubblico funzionario, per conseguire la dazione o promessa, fa leva sullo spessore della sua posizione soggettiva, senza alcun riferimento ad uno specifico atto del proprio servizio. L'abuso soggettivo, pertanto, rivelando indici di ambiguità, si presta ad una duplice plausibile lettura in quanto può porre una persona in condizione di pressoché totale soggezione, determinata dal timore di possibili ritorsioni antigiuridiche, ovvero può indurre il privato a dare d 6 /1;1 o promettere l'indebito, per acquisire la benevolenza dell'agente, foriera di potenziali futuri favori. Elemento indefettibile della ricostruzione, alla quale l'interprete è chiamato, è, dunque, una indagine in chiave oggettiva della condotta dell'agente pubblico attraverso l'analisi di tutte le evidenze possibili e senza automatismi, ricostruzione dalla quale non può mancare sia l'analisi del r·egistro comunicativo intercorso tra l'extraneus e l'intraneus, al fine di verificare l'idoneità causale dell'abuso ad incidere, per effetto della costrizione o dell'induzione, sulla volontà dell'extraneus, che l'analisi della incidenza dell'agente pubblico sul processo volitivo del privato che, parimenti, va esaminato per accertare se il privato sia stato vittima della prevaricazione dell'agente pubblico o se, avendo un margine di scelta, e, quindi, potendo opporsi all'indebita richiesta, sia stato semplicemente indotto alla promessa o dazione. Deve, inoltre, tenersi presente che il reato di concussione e quello di induzione indebita a dare o promettere utilità si differenziano dalle fattispecie corruttive, in quanto i primi due illeciti richiedono, entrambi, una condotta di prevaricazione abusiva del funzionario pubblico, idonea, a sE!conda dei contenuti che assume, a costringere o a indurre l'extraneus, comunque in posizione di soggezione, alla dazione o alla promessa indebita, mentre l'accordo corruttiva presuppone la par condicio contractualis ed evidenzia l'incontro libero e consapevole della volontà delle parti. Infine, la condotta di sollecitazione di cui al reato di istigazione alla corruzione ex art 322, quarto comma, cod. pen. , si distingue sia da quella di costrizione, cui fa riferimento il novellato l'art. 317 cod. pen., che da quella di induzione, caratterizzante la nuova ipotesi delittuosa di cui all'art. 319-quater cod. pen., in quanto si qualifica come una richiesta formulata dal pubblico agente al privato senza esercitare pressioni, risolvendosi nella prospettazione di un mero scambio di "favori", connotato dall'assenza di ogni tipo di minaccia diretta o indiretta (Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019 -dep. 2020-, Bolla, Rv. 279555- 12). 2.2. La Corte di merito, nella valutazione delle vicende oggE!tto di giudizio, non si è attenuta a tali criteri. La sentenza impugnata, infatti, si è limitata a citare SU LD senza riportarla al caso concreto, e a sostenere il totale assoggettamento della persona offesa senza rispondere alle specifiche censure difensive sulla assenza di prova circa l'abuso costrittivo. In particolare, la Corte di appello non si è confrontata con le deduzioni relative al fatto che: - l'assenza del vincolo costrittivo era provata dalle numerose conversazioni dalle quali era possibile evincersi una posizione paritaria della persona offesa e dell'imputato (AN: "Abbiamo fatto un patto, io faccio il mio e tu fai il tuo"); /__,, /::;/' / ~ 7 - la parte offesa non era credibile, allorchè sosteneva di essere stata costretta a non sostenere gli esami per l'abilitazione in relazione alla normativa antincendi e a pagare l'imputato per il rilascio della stessa, soprattutto in considerazione del fatto che le fatture prodotte da AN, a dimostrazione del fatto di avere frequentato, con i suoi dipendenti, il corso per sostenere l' esame, erano successive e si riferivano ad altro;
-la parte offesa non era credibile nella ricostruzione degli eventi circa l'inizio degli episodi di concussione. AN riferiva, infatti che, nel 200e, l'imputato si era adoperato, sembra senza chiedere nulla, per fargli ottenere un'autorizzazione per la sua azienda e poi, dopo dieci anni, nel corso dei quali, si era fortificato fra di loro il legame di amicizia, improvvisamente pretendeva che AN, in cambio delle autorizzazioni (non si comprende se, comunque, legittimamente ottenibili dalla parte offesa o meno) gli pagasse le rate della macchina;
- appare inspiegabile la condotta di AN,. che, nel 2018, molto spaventato, registrava un colloquio intervenuto con CL, il quale riassumeva quando e come la persona offesa avrebbe dovuto estinç1uere il proprio debito, e, solo dopo due anni, una volta ottenute tutte le autorizzazioni necessarie per l'apertura di un nuovo impianto si recava dai Carabinieri a denunciare l'imputato. 2.3. Nessuna risposta è stata fornita, inoitre, dal Collegio di appello circa la lettura di alcune conversazioni tra le parti, idonee, effettivamente, a stravolgere, la ricostruzione dei fatti. In particolare, la Corte territoriale ha sottolineato l'importanza, sotto il profilo accusatorio, della frase pronunciata da CU "quando diventi grande i controlli sono maggiori, quindi devi fare molta attenzione", considerandola espressione della minaccia di utilizzare i suoi poteri contro lo AN;
la difesa, sul punto, aveva eccepito che, in realtà, dall'esame dell'intercettazione allegata al ricorso, il riferimento era pacificamente ad altri titolari dii impianti di gas, sanzionati perché non trovati in possesso di determinate autorizzazioni;
la Corte di appello, sulla eccezione è rimasta silente. Effettivamente, benché richiamate nell'atto di appello, la Corte di appello ha ignorato le deduzioni difensive relative ad alcune intercettaz1ioni, come l'incipit della conversazione del 4 marzo 2020, nel corso della quale l'odierno ricorrente dichiarava alla persona offesa di sentirsi mortificato per il comportamento inadempiente dello stesso, ricevendo non una timorosa risposta, bensì la secca richiesta, da parte di CU, di rilascio di un certificato. 2.4. Il ricorso è, quindi, fondato in relazione ai motivi di ricorso che attengono la ricostruzione dell'elemento materiale dei reati di concussione e tentata concussione, e, in particolare, l'individuazione della condotta eli abuso costrittivo in presenza di abuso della qualità, cd. "abuso soggettivo", consistente nella 8 strumentalizzazione, da parte dell'agente, non di una sua attribuzione specifica, bensì della propria qualifica soggettiva nei casi in cui non ci sia correlazione della condotta stessa con atti dell'ufficio o del servizio. 2.5. A fronte di precise deduzioni difensive poste con i motivi di appello, la Corte territoriale si è limitata, al fine di ritenere sussistente la condotta costrittiva, a indicare, come riscontro delle dichiarazioni della persona offesa, conversazioni e messaggi WhatsApp dal contenuto tutt'altro che univoco. Del resto, la sentenza impugnata fornisce una motivazione, nella quale la valenza costrittiva neppure viene precisata attraverso il riferimento alle possibili conseguenze negative che ne sarebbero derivate a AN. La ricostruzione della condotta di concussione - quale delineata nella fattispecie di cui all'art. 317 cod. pen.- esiqe, invece, la individuazione della condotta costrittiva, quindi di una minaccia, anche solo implicita, ma che non può consistere nel mero avvalersi, da parte dell'agente pubblico, della veste pubblica: pena il venir meno del concetto stesso di costrizione, la minaccia non può non risolversi in un minimum di comportamenti minatori, esteriorizzati in concreto, e che configurano un atteggiamento idoneo ad intimidire la vittima. Rileva il Collegio che, nel caso in esame, l'unica velata minaccia (''un giorno di questi vengo a trovarti") risulta, in realtù, solo riferita da AN e non registrata. 2.6. Quanto all'episodio di tentata concussione, la Corte territoriale non ha fornito alcuna risposta all'assunto difensivo, s1:!condo il quale l'invio delle foto con l'indicazione del controllo presso l'azienda di AN e la precisazione che per la data doveva decidere l'imputato, non solo non consentivano alcuna individuazione della esteriorizzazione di un comportamento minaccioso, m21 confermavano la messa a disposizione del pubblico ufficiale, p1er la quale AN, per evidente convenienza e non per timore, si prestava a corrispondere una retribuzione. Del resto, nella conversazione in atti, CU aveva avvisato AN di imminenti controlli, sollecitandolo a organizzarsi con mascherine, tabelle e nessun lavoratore in nero: la Corte territoriale nulla hél detto a proposito del fatto che tale condotta poteva essere ritenuta una estrinsecazione di quel rapporto di messa a disposizione ampiamente illustrato dall'imputato nel proprio interrogatorio. Il delitto tentato, com'è noto, richiede che gli atti compiuti dall'agente siano idonei a realizzarlo e che essi siano diretti in modo non equivoco a tal fine. In applicazione di tali presupposti alla fattispecie della concussione, perché possa ritenersi sussistente un tentativo penalmente rilevante, occorre, allora, una specifica condotta costrittiva dell'agente pubblico, condotta che possieda un'efficacia psicologicamente motivante in presenza di un atto intimidatorio credibile e idoneo a costringere il soggetto passivo all'indebita promessa o dazione, 9 così da far sorgere nel privato la previsione di una possibile o probabile estrinsecazione funzionale dei poteri del pubblico ufficiale dannosa per sé o per i suoi interessi. È necessario, cioè, un immediato e specifico nesso funzionale e teleologico tra la condotta del funzionario e quella che questi pretende dal privato e, per lui, produttiva di utilità. Premesso che anche la minaccia di un male indeterminato, che non deve necessariamente essere esplicita, può integrare il delitto di concussione (Sez. 6, n. 44720 del 6/11/2013, S., Rv. 257265), la motivazione della sentenza impugnata si è esaurita nel fornire del messaggio whatsapp una interpretazione di condotta minatoria ma non ne ha verificato la credibilità e idoneità a costringere il soggetto passivo all'indebita dazione o promessa, e, quindi, l'efficacia psicologicamente motivante necessaria per ritenere integrato l'abuso soggettivo per effetto di una probabile o possibile estrinsecazione funzionale dei poteri del pubblico ufficiale dannosa per il privato. 3. A fronte della censura difensiva avente ad oggetto l'inutilizzabilità delle dichiarazioni di AN - che avrebbe ri1vestito la qualiltà di imputato in procedimento connesso, in relazione ai reati di cui agli artt. 319-quater e 479 cod. pen. - la Corte territoriale non ha verificato l'effettiva esistenza del procedimento a carico della persona offesa e, eventualmente, l'esito dello stesso. Trattasi di un accertamento indispensabile al fine di valutare l'utilizzabilità ex se delle dichiarazioni accusatorie della persona offesa o la necessità di riscontri alle stesse, ex art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen;
ciò anche in considerazione del fatto che le conversazioni intercettate tra CU e AN e i messaggi che i predetti si sono scambiati non contengono minacce esplicite del primo al secondo. 4. E', invece, infondato il ricorso, quanto alla sussistenza dei reati di falsificazione dei verbali delle verifiche degli accertamenti di idoneità dei dipendenti dell'azienda (capo E) e delle attestazioni della idoneità tecnica ex d.l. 81/2008, avendo la Corte territoriale puntualmente motivato sull'esistenza della prova documentale. 4.1. Quanto alla sussistenza dell'aggravante dell'atto fidefacente, deve osservarsi che nella giurisprudenza di questa Corte regolatrice si è reiteratamente affermato che, in tema di falso in atto pubblico, sono documenti dotati di fede privilegiata solo quelli che, emessi da un pubblico ufficiale autorizzato dalla legge, da regolamenti oppure dall'ordinamento interno della pubblica amministrazione ad attribuire all'atto pubblica fede, attestino quanto da lui fatto e rilevato o avvenuto lO ·~ "'' C) t:: o u in sua presenza (così, tra le tante, Sez. 6, n. 24041 del 2022, non mass.; Sez. 6, n. 24768 del 31/03/2016, Caruso, Rv. 267316). È l'art. 2700 cod. civ., che indica quali sono i requisiti dell'atto pubblico di fede privilegiata - cui fa espressamente riferimento l'art. 476, secondo comma, cod. pen. - identificandolo in quello che "fa piena prova, fino a quE~rela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti". In altri termini, l'efficacia probatoria privilegiata è limitata ai soli specifici aspetti riguardanti le attestazioni del pubblico ufficiale indicate dall'art. 2700 cod. civ., e non si estende né agli effetti costitutivi della manifestazione di volontà contenuta nell'atto, né alle valutazioni compiute dal pubblico ufficiale o al contenuto delle dichiarazioni eventualmente rese delle parti al pubblico ufficiale: profili fattuali la cui valenza nel processo civile può essere contrastata con tutti i mezzi di prova consentiti dall'ordinamento, senza che sia necessaria la presentazione da parte dell'interessato di una querela civile di falso. Nel caso in esame, se è vero che la Corte di appello non ha affrontato specificamente la questione, è altrettanto pacifico che è la legge indicata (e, più precisamente, il DM 10 marzo 1998 emanato ai sensi dell'art. 3 l. 609/96) a prevedere la competenza esclusiva del Comando provinciale Vigili del Fuoco a rilasciare il certificato di idoneità dei lavoratori in materia di Prevenzione Incendi. S. Il quarto motivo di ricorso deve ritenersi assorbito dall'accoglimento dei primi due. 6. La sentenza impugnata deve, in conclusione, essE~re annullata con riferimento ai reati di concussione, contestati ai capi A), B), C),. D), G), H), I) con rinvio per nuovo giudizio su tali capi ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro, che provvederà a colmare i vuoti motivazionali sopra evidenziati. In relazione ai reati di falso, invece, il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M
.. Annulla la sentenza impugnata con riferimento ai reati di concussione contestati ai capi A), B), C), D), G), H), I) e rinvia per nuovo ç1iudizio su tali capi ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 28 febbraio 2023 ·~ "'' C) t:: o u
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna;
udite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Tomaso Epidendio, che ha ch~esto l'annullamento con rinvio, limitatamente alla qualificazione giuridica dei reati di concussione, e l'inammissibilità nel resto;
uditi gli avvocati: -R OC, difensore di fiducia della parte civile AN LL, che ha chiesto il rigetto del ricorso e ha depositato conclusioni scritte e nota spese;
-MA Giannuzzi, per l'Avvocatura generale dello Stato, difensore della parte civile Ministero dell'Interno, che ha chiesto il rigetto del ricorso e ha depositato conclusioni scritte e nota spese;
- CO Carratelli, difensore di fiducia di CU MA, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. ,. ( ) ' ' / RITENUTO IN li=ATTO l. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catanzaro, all'esito di rito abbreviato, ha confermato la sentenza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Cosenza in data 22 giugno 2021, che condannava CU MA alla pena di anni cinque di reclusione in relazione a sei episodi di corruzione, un episodio di tentata estorsione, falso in atto pubblico e falso ideologico. La Corte d'appello confermava, inoltre, le sanzioni accessorie, ordinava all'imputato il pagamento della somma di euro ottomila e cinquecento, a titolo di riparazione pecuniaria in favore del Ministero dell'Interno . disponeva la confisca della somma in sequestro pari a euro ottomila e cinquecento, costituente profitto del reato di concussione ai danni di LL AN, disponeva, ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen., la confisca della somma in sequestro pari a euro trentunomila e quattrocentosettanta. Condannava l'imputato al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, da liquidarsi in separata sede. Il compendio probatorio è costituito dalla denuncia della persona offesa, LL AN, imprenditore nel settore del G.P.L.; dalle registrazioni audio di alcune conversazioni effettuate dalla stessa persona offesa;
dalla copia di un registro di pertinenza dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Cosenza contenente verbali di accertamento delle ide~ ntità, ai sensi della l. n. 81/2008, relativi a prove sostenute dai dipendenti di varie aziende e non sottoscritte dal CU;
dalla copia dei quiz di accertamento della idoneità ai sensi della l. 609/ 1996 e del D.M. 10 marzo 1998 in bianco;
dalla stampa di messaggi whatsapp inviati alla persona offesa da CU;
dai verbali di sequestro a seguito di perquisizione, redatti dai Carabinieri di Cosenza. In particolare, CU, Comandante Provinciale dei Vigili d;
el Fuoco, abusando della sua qualità e dei suoi poteri, costringeva LL AN, padre di Alessandro, titolare della Calabria Gas S.r.l., intestataria di un progetto per la realizzazione di uno stabilimento di lavorazione e stoccagç~io G.P.L., nonché titolare di fatto della predetta società, a cons1~gnargli o a pronnettergli somme di denaro per il rilascio di autorizzazioni amministrative e certificati di idoneità tecnica dei dipendenti della società, inerenti la realizzazione del suddetto progetto. Inoltre, nella suindicata qualità, formava atti pubblici falsi e attestava fatti dei quali l'atto era destinato a provare la verità. A seguito della minaccia, da parte di CU, di non concedere, in caso di mancato pagamento di quanto richiesto, le autorizzazioni necessarie per la prosecuzione dell'attività di impresa, AN si rivolgeva ai Carabinieri, denunciando l'imputato. 2 2. Avverso la sentenza, CU ricorre per cassazione, a rnezzo dell'avvocato CO Carratelli, deducendo i seguenti motivi : 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento dei presupposti dei reati di concussione e tentata concussione, posto che il rapporto tra l'imputato e la persona offesa è stato sin da subito paritario, con esclusione dei profili di abuso costrittivo e timore condizionante propri della fattispecie concussiva. I giudici di merito non hanno sottoposto a vaglio ri9oroso il concreto atteggiarsi del ruolo delle parti, così non accertando la paritarietà del rapporto, tipica della corruzione. Il tenore delle conversazioni disvela l'evidente travisamento delle risultanze processuali da parte della Corte, poiché, dalle stesse, non emerge alcun carattere impositivo. La Corte territoriale non si è confrontata con le deduzioni della difesa contenute nell'atto di appello, allorchè evidenziava le parti delle conversazioni fra i due, dalle quali emergeva l'assenza di costrizioni e la confidenzialità della relazione, nel corso della quale il privato pretendeva una atteggiamento di favore (la frequentazione di un corso, il rilascio di copia dell'attestato di frequentazione, e di svariate autorizzazioni amministrative, l'ulteriore consulenza su come potere utilizzare parte del terreno di sua proprietà) e il pubblico ufficiale si prestava ad esaudirne le richieste, poi reclamando il pagamento di quanto pattuito (AN: " Tu fai il tuo che io farò il mio ... Da mò in avanti abbiamo il rapporto no? Fino a mò non avevamo alcun rapporto;
fammi aprire ... io questi te li do in un paio di volte, devo aprire però. CU: "ti do fiducia"). Nella sentenza impugnata non si è accertata l'effettiva dinamica relazionale tra le parti, né il processo causale volitivo del privato - che ha goduto di indubbi atteggiamenti di favore - alla luce di pregre!::si rapporti con il pubblico ufficiale, neppure l'attività costrittiva, certamente non riferibile alla qualifica di pubblico ufficiale, e l'esteriorizzazione delle asserite minacce e lo stato di timore da queste eventualmente indotto. Il tutto, nonostante la sollecitazione della difesa. In conclusione, i giudici di merito avrebbem dovuto ritenere la diversa ipotesi di cui all'art. 318 cod. pen., ovvero quella di cui all'art. 322, quarto comma, cod. pen. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla eccepita inattendibilità della persona offesa e alla necessità di riscontri esterni. La persona offesa ha assunto la qualità di persona indagalta in procedimento connesso, essendo stato inizialmente iscritta, nell'ambito del presente procedimento, con posizione poi stralciata, per i reati di cui agli art. 319-quater e 3 479 cod. pen. Tale qualità avrebbe imposto una valutazione delle propalazioni del predetto, in applicazione dei criteri di cui all'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen. In particolare, quanto alla concussione avente ad oggetto il superamento delle verifiche di accertamento d'idoneità ai sensi della l. 609/ 1996 da parte di AN, non può logicamente ritenersi ammissibile che il publblico ufficiale abbia costretto la persona offesa a non frequentare corsi obbligatori per legge e a non sottoporre ai relativi esami di idoneità i dipendenti dell'azienda, essendo, invece, AN ad avere esclusivo e diretto interesse alla fittizia frequentazione dei corsi e al fittizio superamento degli esami di idoneità, atteso che, in una logica concussiva, il pubblico ufficiale avrebbe facilmente sortito il tipico effetto intimidatorio condizionante, minacciando la non ammissione ai corsi o, soprattutto, il mancato superamento dell'esame di idoneità. Quanto all'episodio di tentata concussione, l'invio delle foto con l'indicazione del controllo presso l'azienda dello AN e la precisazionE! che, per la data, doveva decidere l'imputato, non solo non consentono alcuna individuazione della esteriorizzazione di un comportamento minaccioso, ma confermano la messa a disposizione del pubblico ufficiale, per la quale AN, per evidente convenienza e non per timore, si prestava a corrispondere una retribuzione. Del resto, nella conversazione in atti CU aveva avvisato AN di imminenti controlli, sollecitandolo a organizzarsi con mascherine, tabelle e nessun lavoratore in nero, nel contesto di quel rapporto di messa a disposizione ampiamente illustrato. 2.3. Violazione di legge con riferimento agli artt. 479 e 472 cod. pen., in relazione al fatto che la responsabilità dell'imputato discenda dalla dichiarazione della persona offesa, riscontrata dalla documentazione rinvenuta in sede di sequestro. La circostanza che la persona offesa abbia prodotto la fotografia delle schede dei quiz in bianco, ovvero dei verbali di accertamento solo sottoscritti dai suoi dipendenti, ma non compilati nel resto, non dimostra che i corsi non siano stati regolarmente frequentati, ovvero che gli esami non siano stati sostenuti, attesa la rituale compilazione degli atti oriqinali acquisiti presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ed, anzi, dovendosi necessariamente ritenere il contrario dal contenuto della conversazione del 4 marzo 2020, nel corso della quale AN, per nulla intimorito, rivendica con forza il rilascio dell'attestato di idoneità, consegnatogli solo in quell'occasione perché inserito per errore in altra pratica. Errato, inoltre, risulta il riconoscimento dell'aggravante del carattere fide facente dell'atto. La Corte di appello ha trattato tale aspetto :solo sotto il profilo oggettivo;
in realtà, per poter attribuire quella specifica efficacia probatoria agli atti pubblici, occorre che la relativa funzione di certificazione e di documentazione sia riconosciuta direttamente in capo al suo autore da un atto normativa di fonte 4 primaria o secondaria, come accade, per esempio, per il notaio o per il sindaco. Per la redazione degli atti in argomento, nessuna speciale funzione di certificazione è stata per legge attribuita all'odierno ricorrente, sicché l'assunto dei giudici di appello risulta errato. 2.4. Violazione di legge in relazione agli artt. 322-ter, 322-quater e 240-bis cod. pen. Con riferimento alla confisca di euro ottomila e cinquecento, quale asserito profitto delle ipotizzate concussioni, si rimarca come l'insussistenza dei predetti reati ovvero l'assoluta carenza di prova in ordine alle dazioni di denaro, non possa comportare la relativa misura ablatoria. Per le medesime ragioni, del tutto errata risulta la statuizione di condanna al pagamento di euro ottomila e cinquecento, ai sensi dell'art. 322-quater cod. pen. Con riferimento alla confisca per euro trentunomila e quattrocentosettanta, disposta ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen., anch'es~; a illegittima per l'insussistenza dei reati di concussione, la Corte d'appello, raç~ionando in termini esclusivamente presuntivi, in violazione di principi, anche costituzionali, dettati in materia, ha ritenuto ingiustificato il riferimento dell'odierno ricorrente al conseguimento di arretrati per indennità lavorative, evidenziando che i movimenti bancari posti a base della sproporzione erano stati effettuati per contanti. 3. L'avv. Carratelli ha depositato memoria difensiva reiterativi dei motivi di ricorso e, in particolare, della questione giuridica relativa alla configurabilità del reato di concussione, in assenza degli elemEmti costitutivi dello stesso, e della attendibilità di AN, indagato in procedimento connesso, in assenza di validi elementi di riscontro. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, limitatamente al vizio di motivazione della sentenza di appello con riferimento ai reati di concussione e tentata concussione, mentre deve essere rigettato nel resto. 2. Con riferimento ai reati contestati ai capi A), B), C), D), G), H), I), per i quali la difesa ha posto una questione di corretta qualificazion·e giuridica dei fatti accertati, il ricorso va accolto in quanto le risposte date dalla Corte di appello appaiono incomplete e inadeguate, sicché Ila motivazione del provvedimento impugnato risulta gravemente deficitaria e contraddittoria. 2.1. Deve premettersi che, a partire dalla sentenza LD (Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Rv. 258470), la giurisprudenza di legittimità ha 5 . ......,.. "'' C) t:: o u descritto l'elemento strutturale della condotta: di concussione individuandolo nell' abuso costrittivo del pubblico agente, abuso che si attua mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno contra ius, dal quale deriva una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sé, viene posto di fronte all'alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una utilità indebita. Il concetto di costrizione è, dunque, essenziale nella ricostruzione dell'elemento materiale costitutivo del delitto di concussione e la giurisprudenza si è preoccupata di delinearne i contenuti soprattutto per distinzione rispetto alla fattispecie di induzione indebita, prevista dall'art. 319- quater cod. pen. nella quale la condotta dell'agente si configura come persuasione, suç1gestione, inganno (sempre che quest'ultimo non si risolva in un'induzione in errore), e, dunque, in una forma di pressione morale con più tenue valore condizionante della libertà di autodeterminazione del destinatario. La condotta di abuso costrittivo evoca necessariamente, secondo il tenore letterale della fattispecie incriminatrice e la ricostruzione giurisprudenziale, una condotta di violenza (non assoluta) o di minaccia, intesa quale vis compulsiva che ingenera ab extrinseco il timore di un male antigiuridico, a scongiurare il quale il destinatario finisce con l'aderire alla richiestél dell'indebita dazione o promessa: fondamentale è, dunque, la ricostruzione deç~li aspetti contenutistici di quanto il pubblico ufficiale prospetta al soggetto privato e degli effetti che a quest'ultimo derivano o possono derivare in termini di danno o di vantaggio, ove l'extraneus non aderisca alla richiesta, con la conseguenza che la maggiore o minore gravità della pressione deve essere apprezzata in funzione, più che della forma in cui viene espressa, del suo contenuto sostanziale, il solo idoneo ad evidenziarne la natura costrittiva o induttiva. Alla chiarezza del principio non corrisponde nella prassi, a fronte della molteplicità dei comportamenti e della loro valenza sul piano delle relazioni intersoggettive, l'agevole operazione dell'interprete nella indivicfuazione del nucleo essenziale della condotta di abuso costrittivo operazione, ancora più difficile quando ci si trovi in presenza di abuso della qualità. Nel caso di abuso di qualità, cioè della posizione giuridica soggettiva che costituisce situazione riscontrabile tanto nel delitto di concussione quanto in quello di induzione indebita, il pubblico funzionario, per conseguire la dazione o promessa, fa leva sullo spessore della sua posizione soggettiva, senza alcun riferimento ad uno specifico atto del proprio servizio. L'abuso soggettivo, pertanto, rivelando indici di ambiguità, si presta ad una duplice plausibile lettura in quanto può porre una persona in condizione di pressoché totale soggezione, determinata dal timore di possibili ritorsioni antigiuridiche, ovvero può indurre il privato a dare d 6 /1;1 o promettere l'indebito, per acquisire la benevolenza dell'agente, foriera di potenziali futuri favori. Elemento indefettibile della ricostruzione, alla quale l'interprete è chiamato, è, dunque, una indagine in chiave oggettiva della condotta dell'agente pubblico attraverso l'analisi di tutte le evidenze possibili e senza automatismi, ricostruzione dalla quale non può mancare sia l'analisi del r·egistro comunicativo intercorso tra l'extraneus e l'intraneus, al fine di verificare l'idoneità causale dell'abuso ad incidere, per effetto della costrizione o dell'induzione, sulla volontà dell'extraneus, che l'analisi della incidenza dell'agente pubblico sul processo volitivo del privato che, parimenti, va esaminato per accertare se il privato sia stato vittima della prevaricazione dell'agente pubblico o se, avendo un margine di scelta, e, quindi, potendo opporsi all'indebita richiesta, sia stato semplicemente indotto alla promessa o dazione. Deve, inoltre, tenersi presente che il reato di concussione e quello di induzione indebita a dare o promettere utilità si differenziano dalle fattispecie corruttive, in quanto i primi due illeciti richiedono, entrambi, una condotta di prevaricazione abusiva del funzionario pubblico, idonea, a sE!conda dei contenuti che assume, a costringere o a indurre l'extraneus, comunque in posizione di soggezione, alla dazione o alla promessa indebita, mentre l'accordo corruttiva presuppone la par condicio contractualis ed evidenzia l'incontro libero e consapevole della volontà delle parti. Infine, la condotta di sollecitazione di cui al reato di istigazione alla corruzione ex art 322, quarto comma, cod. pen. , si distingue sia da quella di costrizione, cui fa riferimento il novellato l'art. 317 cod. pen., che da quella di induzione, caratterizzante la nuova ipotesi delittuosa di cui all'art. 319-quater cod. pen., in quanto si qualifica come una richiesta formulata dal pubblico agente al privato senza esercitare pressioni, risolvendosi nella prospettazione di un mero scambio di "favori", connotato dall'assenza di ogni tipo di minaccia diretta o indiretta (Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019 -dep. 2020-, Bolla, Rv. 279555- 12). 2.2. La Corte di merito, nella valutazione delle vicende oggE!tto di giudizio, non si è attenuta a tali criteri. La sentenza impugnata, infatti, si è limitata a citare SU LD senza riportarla al caso concreto, e a sostenere il totale assoggettamento della persona offesa senza rispondere alle specifiche censure difensive sulla assenza di prova circa l'abuso costrittivo. In particolare, la Corte di appello non si è confrontata con le deduzioni relative al fatto che: - l'assenza del vincolo costrittivo era provata dalle numerose conversazioni dalle quali era possibile evincersi una posizione paritaria della persona offesa e dell'imputato (AN: "Abbiamo fatto un patto, io faccio il mio e tu fai il tuo"); /__,, /::;/' / ~ 7 - la parte offesa non era credibile, allorchè sosteneva di essere stata costretta a non sostenere gli esami per l'abilitazione in relazione alla normativa antincendi e a pagare l'imputato per il rilascio della stessa, soprattutto in considerazione del fatto che le fatture prodotte da AN, a dimostrazione del fatto di avere frequentato, con i suoi dipendenti, il corso per sostenere l' esame, erano successive e si riferivano ad altro;
-la parte offesa non era credibile nella ricostruzione degli eventi circa l'inizio degli episodi di concussione. AN riferiva, infatti che, nel 200e, l'imputato si era adoperato, sembra senza chiedere nulla, per fargli ottenere un'autorizzazione per la sua azienda e poi, dopo dieci anni, nel corso dei quali, si era fortificato fra di loro il legame di amicizia, improvvisamente pretendeva che AN, in cambio delle autorizzazioni (non si comprende se, comunque, legittimamente ottenibili dalla parte offesa o meno) gli pagasse le rate della macchina;
- appare inspiegabile la condotta di AN,. che, nel 2018, molto spaventato, registrava un colloquio intervenuto con CL, il quale riassumeva quando e come la persona offesa avrebbe dovuto estinç1uere il proprio debito, e, solo dopo due anni, una volta ottenute tutte le autorizzazioni necessarie per l'apertura di un nuovo impianto si recava dai Carabinieri a denunciare l'imputato. 2.3. Nessuna risposta è stata fornita, inoitre, dal Collegio di appello circa la lettura di alcune conversazioni tra le parti, idonee, effettivamente, a stravolgere, la ricostruzione dei fatti. In particolare, la Corte territoriale ha sottolineato l'importanza, sotto il profilo accusatorio, della frase pronunciata da CU "quando diventi grande i controlli sono maggiori, quindi devi fare molta attenzione", considerandola espressione della minaccia di utilizzare i suoi poteri contro lo AN;
la difesa, sul punto, aveva eccepito che, in realtà, dall'esame dell'intercettazione allegata al ricorso, il riferimento era pacificamente ad altri titolari dii impianti di gas, sanzionati perché non trovati in possesso di determinate autorizzazioni;
la Corte di appello, sulla eccezione è rimasta silente. Effettivamente, benché richiamate nell'atto di appello, la Corte di appello ha ignorato le deduzioni difensive relative ad alcune intercettaz1ioni, come l'incipit della conversazione del 4 marzo 2020, nel corso della quale l'odierno ricorrente dichiarava alla persona offesa di sentirsi mortificato per il comportamento inadempiente dello stesso, ricevendo non una timorosa risposta, bensì la secca richiesta, da parte di CU, di rilascio di un certificato. 2.4. Il ricorso è, quindi, fondato in relazione ai motivi di ricorso che attengono la ricostruzione dell'elemento materiale dei reati di concussione e tentata concussione, e, in particolare, l'individuazione della condotta eli abuso costrittivo in presenza di abuso della qualità, cd. "abuso soggettivo", consistente nella 8 strumentalizzazione, da parte dell'agente, non di una sua attribuzione specifica, bensì della propria qualifica soggettiva nei casi in cui non ci sia correlazione della condotta stessa con atti dell'ufficio o del servizio. 2.5. A fronte di precise deduzioni difensive poste con i motivi di appello, la Corte territoriale si è limitata, al fine di ritenere sussistente la condotta costrittiva, a indicare, come riscontro delle dichiarazioni della persona offesa, conversazioni e messaggi WhatsApp dal contenuto tutt'altro che univoco. Del resto, la sentenza impugnata fornisce una motivazione, nella quale la valenza costrittiva neppure viene precisata attraverso il riferimento alle possibili conseguenze negative che ne sarebbero derivate a AN. La ricostruzione della condotta di concussione - quale delineata nella fattispecie di cui all'art. 317 cod. pen.- esiqe, invece, la individuazione della condotta costrittiva, quindi di una minaccia, anche solo implicita, ma che non può consistere nel mero avvalersi, da parte dell'agente pubblico, della veste pubblica: pena il venir meno del concetto stesso di costrizione, la minaccia non può non risolversi in un minimum di comportamenti minatori, esteriorizzati in concreto, e che configurano un atteggiamento idoneo ad intimidire la vittima. Rileva il Collegio che, nel caso in esame, l'unica velata minaccia (''un giorno di questi vengo a trovarti") risulta, in realtù, solo riferita da AN e non registrata. 2.6. Quanto all'episodio di tentata concussione, la Corte territoriale non ha fornito alcuna risposta all'assunto difensivo, s1:!condo il quale l'invio delle foto con l'indicazione del controllo presso l'azienda di AN e la precisazione che per la data doveva decidere l'imputato, non solo non consentivano alcuna individuazione della esteriorizzazione di un comportamento minaccioso, m21 confermavano la messa a disposizione del pubblico ufficiale, p1er la quale AN, per evidente convenienza e non per timore, si prestava a corrispondere una retribuzione. Del resto, nella conversazione in atti, CU aveva avvisato AN di imminenti controlli, sollecitandolo a organizzarsi con mascherine, tabelle e nessun lavoratore in nero: la Corte territoriale nulla hél detto a proposito del fatto che tale condotta poteva essere ritenuta una estrinsecazione di quel rapporto di messa a disposizione ampiamente illustrato dall'imputato nel proprio interrogatorio. Il delitto tentato, com'è noto, richiede che gli atti compiuti dall'agente siano idonei a realizzarlo e che essi siano diretti in modo non equivoco a tal fine. In applicazione di tali presupposti alla fattispecie della concussione, perché possa ritenersi sussistente un tentativo penalmente rilevante, occorre, allora, una specifica condotta costrittiva dell'agente pubblico, condotta che possieda un'efficacia psicologicamente motivante in presenza di un atto intimidatorio credibile e idoneo a costringere il soggetto passivo all'indebita promessa o dazione, 9 così da far sorgere nel privato la previsione di una possibile o probabile estrinsecazione funzionale dei poteri del pubblico ufficiale dannosa per sé o per i suoi interessi. È necessario, cioè, un immediato e specifico nesso funzionale e teleologico tra la condotta del funzionario e quella che questi pretende dal privato e, per lui, produttiva di utilità. Premesso che anche la minaccia di un male indeterminato, che non deve necessariamente essere esplicita, può integrare il delitto di concussione (Sez. 6, n. 44720 del 6/11/2013, S., Rv. 257265), la motivazione della sentenza impugnata si è esaurita nel fornire del messaggio whatsapp una interpretazione di condotta minatoria ma non ne ha verificato la credibilità e idoneità a costringere il soggetto passivo all'indebita dazione o promessa, e, quindi, l'efficacia psicologicamente motivante necessaria per ritenere integrato l'abuso soggettivo per effetto di una probabile o possibile estrinsecazione funzionale dei poteri del pubblico ufficiale dannosa per il privato. 3. A fronte della censura difensiva avente ad oggetto l'inutilizzabilità delle dichiarazioni di AN - che avrebbe ri1vestito la qualiltà di imputato in procedimento connesso, in relazione ai reati di cui agli artt. 319-quater e 479 cod. pen. - la Corte territoriale non ha verificato l'effettiva esistenza del procedimento a carico della persona offesa e, eventualmente, l'esito dello stesso. Trattasi di un accertamento indispensabile al fine di valutare l'utilizzabilità ex se delle dichiarazioni accusatorie della persona offesa o la necessità di riscontri alle stesse, ex art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen;
ciò anche in considerazione del fatto che le conversazioni intercettate tra CU e AN e i messaggi che i predetti si sono scambiati non contengono minacce esplicite del primo al secondo. 4. E', invece, infondato il ricorso, quanto alla sussistenza dei reati di falsificazione dei verbali delle verifiche degli accertamenti di idoneità dei dipendenti dell'azienda (capo E) e delle attestazioni della idoneità tecnica ex d.l. 81/2008, avendo la Corte territoriale puntualmente motivato sull'esistenza della prova documentale. 4.1. Quanto alla sussistenza dell'aggravante dell'atto fidefacente, deve osservarsi che nella giurisprudenza di questa Corte regolatrice si è reiteratamente affermato che, in tema di falso in atto pubblico, sono documenti dotati di fede privilegiata solo quelli che, emessi da un pubblico ufficiale autorizzato dalla legge, da regolamenti oppure dall'ordinamento interno della pubblica amministrazione ad attribuire all'atto pubblica fede, attestino quanto da lui fatto e rilevato o avvenuto lO ·~ "'' C) t:: o u in sua presenza (così, tra le tante, Sez. 6, n. 24041 del 2022, non mass.; Sez. 6, n. 24768 del 31/03/2016, Caruso, Rv. 267316). È l'art. 2700 cod. civ., che indica quali sono i requisiti dell'atto pubblico di fede privilegiata - cui fa espressamente riferimento l'art. 476, secondo comma, cod. pen. - identificandolo in quello che "fa piena prova, fino a quE~rela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti". In altri termini, l'efficacia probatoria privilegiata è limitata ai soli specifici aspetti riguardanti le attestazioni del pubblico ufficiale indicate dall'art. 2700 cod. civ., e non si estende né agli effetti costitutivi della manifestazione di volontà contenuta nell'atto, né alle valutazioni compiute dal pubblico ufficiale o al contenuto delle dichiarazioni eventualmente rese delle parti al pubblico ufficiale: profili fattuali la cui valenza nel processo civile può essere contrastata con tutti i mezzi di prova consentiti dall'ordinamento, senza che sia necessaria la presentazione da parte dell'interessato di una querela civile di falso. Nel caso in esame, se è vero che la Corte di appello non ha affrontato specificamente la questione, è altrettanto pacifico che è la legge indicata (e, più precisamente, il DM 10 marzo 1998 emanato ai sensi dell'art. 3 l. 609/96) a prevedere la competenza esclusiva del Comando provinciale Vigili del Fuoco a rilasciare il certificato di idoneità dei lavoratori in materia di Prevenzione Incendi. S. Il quarto motivo di ricorso deve ritenersi assorbito dall'accoglimento dei primi due. 6. La sentenza impugnata deve, in conclusione, essE~re annullata con riferimento ai reati di concussione, contestati ai capi A), B), C),. D), G), H), I) con rinvio per nuovo giudizio su tali capi ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro, che provvederà a colmare i vuoti motivazionali sopra evidenziati. In relazione ai reati di falso, invece, il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M
.. Annulla la sentenza impugnata con riferimento ai reati di concussione contestati ai capi A), B), C), D), G), H), I) e rinvia per nuovo ç1iudizio su tali capi ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 28 febbraio 2023 ·~ "'' C) t:: o u