Sentenza 6 aprile 2001
Massime • 4
È manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30 bis cod. proc. civ. - introdotto dall'art. 9 della legge 2 dicembre 1998, n. 420 - nella parte in cui prevede un foro derogatorio per le cause in cui sono parti i magistrati soltanto per la fase del giudizio di merito, senza estendere il proprio ambito di operatività al caso del magistrato parte del giudizio che eserciti le proprie funzioni come consigliere di cassazione, allorché di fronte al giudice di legittimità sia proposta impugnazione, atteso che la previsione di un foro specifico derogatorio nella fase di merito per le cause in cui sia parte un magistrato che eserciti le proprie funzioni nel distretto di corte d'appello in cui si trova l'ufficio giudiziario che sarebbe competente secondo le regole ordinarie, si fonda sul presupposto della esistenza nel nostro ordinamento di una pluralità di giudici di merito con eguale competenza per valore o per materia, mentre tale presupposto della concorrente competenza non sussiste per la fase di legittimità, essendo unica la Corte di cassazione, e dovendo d'altra parte essere assicurata al magistrato, come ad ogni altro cittadino, la possibilità di adire il giudice di legittimità.
L'assenza della concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa vale ad integrare un motivo di nullità della sentenza solo se tale omissione impedisca totalmente, non risultando richiamati in alcun modo i tratti essenziali della lite neppure nella parte motiva, di individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione, nonché di controllare che siano state osservate le forme indispensabili poste dall'ordinamento a garanzia del regolare svolgimento della giurisdizione.
Poiché, in tema di diffamazione, il significato delle parole dipende dall'uso che se ne fa e dal contesto comunicativo in cui si inseriscono, l'evento lesivo della reputazione altrui può ben realizzarsi, oltre che per il contenuto oggettivamente offensivo della frase oggettivamente considerata, anche perché il contesto, in cui la stessa è pronunciata, determina un mutamento del significato apparente della frase altrimenti non diffamatoria, dandole un contenuto allusivo, percepibile dall'uomo medio. Consegue che, allorché la dichiarazione costituisca la risposta ad una domanda, il giudice deve procedere ad un esame della prima alla luce della seconda e, se l'oggetto della sommatoria dei singoli segnali di comunicazione si concretizza nella produzione di una nuova notizia o di attributi di quella già data, deve indagare sulla loro verità, in caso di risposta negativa tale effetto potendo essere considerato come uno degli elementi costitutivi della diffamazione. (Nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, la quale, nell'esaminare singolarmente le varie risposte fornite, non ne aveva individuato e valutato la portata comunicativa complessiva conseguente sia al loro accorpamento, sia all'accostamento ad altre notizie fornite, sia al contesto - audizione dinanzi al Consiglio superiore della magistratura, nell'ambito di un'indagine su rapporti tra magistrati e mafia - in cui le stesse erano state rese).
Coloro che sono chiamati a deporre in inchieste politiche od amministrative, quando pure non siano per legge equiparati ai testimoni giudiziari, se depongono il vero su ciò che viene loro domandato, non commettono diffamazione, ancorché la deposizione implichi una menomazione dell'onore, del decoro o della reputazione altrui, perché la verita del fatto attribuito elimina, per la presenza della causa giustificativa dell'adempimento di un dovere civico, il carattere offensivo dell'azione; mentre, se depongono il falso, possono commettere diffamazione, ove sussistano i requisiti di tale illecito, che non può in ogni caso considerarsi insussistente in ragione della qualificazione istituzionale dei destinatari della comunicazione (La S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha ritenuto viziata la motivazione della sentenza impugnata, che aveva escluso il carattere diffamatorio delle dichiarazioni rese in sede di deposizione nel corso di un'inchiesta amministrativa dinanzi ad una commissione del Consiglio superiore della magistratura sul rilievo che il fatto riferito, benché non ancora accertato o acquisito come vero, era noto ai più, e quindi "notorio"; ed ha affermato che, invece, perché sussista "notorio", occorre che il fatto o la circostanza riferiti abbiano un grado di certezza da apparire incontestabili).
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- 1. Diritto di cronaca vs. presunzione di innocenza e giusto processo?https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 28 novembre 2019
"It is of primary importance that public statements do not prejudice a defendant's right to a fair trial. The public interest in a fair trial is fundamental and can override other important principles such as open justice and freedom of expression" (Media Protocol for Prosecutors, Crown Law, July, 1st, 2013) "Non può tacersi che nell'attuale società mediatica l'opinione pubblica tende ad assumere come veri i fatti rappresentati dai media, se non immediatamente contestati: la verità mediatica, cioè quella raccontata dai media, si sovrappone, infatti, alla verità storica e si fissa nella memoria collettiva (..)". (Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza n. 6827/14) "Oggi lo scarto tra …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/04/2001, n. 5146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5146 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIO DUVA - Presidente -
Dott. VINCENZO SALLUZZO - Consigliere -
Dott. RENATO PERCONTE LICATESE - Consigliere -
Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI - Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IA TR, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE DEI MELLINI 24, presso lo studio dell'avvocato GIACOBBE GIOVANNI, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LA LU;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^. 01303/99 proposto da:
LA LU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONSERRATO 34, presso lo studio dell'avvocato GUELI GIUSEPPE, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
IA TR;
- intimato -
avverso la sentenza n. 184/98 della Corte d'Appello di ROMA, PRIMA SEZIONE CIVILE, emessa il 17/2/1997, depositata il 26/01/98;
RG.1734/1995,
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/01/01 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito l'Avvocato GIOVANNI GIACOBBE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
Svolgimento del processo
Con sentenza del 14.2.1995, il Tribunale di Roma, accogliendo parzialmente le domande proposte dal dr. ET NC, condannava il prof. OL RL al pagamento in favore del suddetto, della somma di L. 30.000.000, oltre agli interessi, in ragione del carattere diffamatorio di talune affermazioni rese dall'RL nel corso di un'audizione svoltasi il 14.10.1991 innanzi alla prima commissione Referente del Consiglio Superiore della Magistratura. L'RL proponeva appello, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado.
Il NC resisteva all'appello e proponeva appello incidentale per il mancato riconoscimento del danno patrimoniale. La corte di appello di Roma, con sentenza depositata il 26.1.1998, accoglieva l'appello principale e rigettava la domanda nonché l'appello incidentale del NC.
Riteneva la corte di merito che l'RL, sentito davanti alla prima commissione referente del C.S.M., alla richiesta se gli risultassero o se avesse sentito o se gli fosse stata riferita l'esistenza di rapporti di amicizia, di rapporti d'affari o iniziative comuni tra magistrati di ufficì penali ed uomini politici o impreditori che erano nominati per loro supposti rapporti con gli ambienti di mafia, aveva risposto che era notorio in Palermo: a) il f atto che il NC aveva antichi rapporti di amicizia con l'on. D'IS e con l'on. LI;
b) il fatto che il NC ed il D'IS possedessero in campagna case confinanti;
c) il fatto che la costruzione delle due case sarebbe stata eseguita dall'impresa del costruttore VA, noto alle Commissioni parlamentari antimafia. Riteneva la corte che le tre circostanze, riferite come notorie, non erano offensive della reputazione del NC.
Infatti l'amicizia con il D'IS era pienamente ammessa dal NC, per cui il fatto che era non vera la vicinanza delle rispettive ville di campagna, era irrilevante, essendo ammessa l'amicizia.
Secondo la corte il fatto che non fosse vera la costruzione della villa da parte del VA e che l'amicizia con il LI non fosse provata, fatti entrambi negati dal NC, non comportava l'offensività delle frasi pronunciate, in quanto l'orlando aveva indicato detti fatti solo come notori. Riteneva la corte di merito che, mentre il fatto noto attiene a fatti già accertati o acquisiti come dati di fatto, il fatto notorio attiene a ciò che è noto ai più, ma non ancora accertato o acquisito come fatto certo. In ogni caso riteneva la corte che, poiché le dichiarazioni erano dirette ad una ristretta cerchia di persone qualificate a cogliere il senso complessivo di una lunga deposizione, dal contenuto delicato ed arduo, queste persone erano ben in grado di valutare il senso e di limitare la portata delle dichiarazioni presentate dall'interrogato. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il NC.
Resiste con controricorso l'orlando, che ha anche presentato ricorso incidentale.
Entrambe le parti hanno presentato memorie.
Il ricorrente ha anche presentato nota d'udienza.
Motivi della decisione
1. Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi, a norma dell'art. 335 c.p.c.. Il resistente, ricorrente incidentale, sul presupposto che NC ET sia magistrato con funzioni di consigliere di Cassazione presso questa Corte, pur senza sollevare espressamente la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 l. 2.12.1998, n. 420, che ha introdotto l'art. 30 bis c.p.c., in tema di foro per le cause in cui sono parti magistrati, "tuttavia si rimette al giudizio della Suprema Corte per quanto riguarda l'eventuale illegittimità costituzionale di una norma applicabile ai soli giudizi di merito, con evidente disparità di trattamento per chi, proprio nell'ultimo decisivo grado, deve sottoporsi al giudizio di componenti di un collegio che con una delle parti hanno quotidiana dimestichezza". Ritiene questa Corte che la prospettata questione sia manifestamente infondata.
Infatti, a parte possibili profili di rilevanza della questione poiché alla data di questa decisione non risulta che il NC sia magistrato presso questa Corte, in ogni caso va osservato che la disposizione di un foro specifico nella fase di merito per le cause in cui sia parte un magistrato si fonda sul presupposto che esistono nel nostro ordinamento più giudici di merito con eguale competenza per valore o per materia. Il legislatore ha individuato con detta norma solo la competenza territoriale per siffatte cause, in cui sia parte un magistrato che si trovi in una particolare posizione. Detto presupposto della concorrente competenza non esiste per la fase di legittimità, essendo unica la Corte di Cassazione. Detta unicità della Corte di Cassazione è un dato presupposto dallo stesso legislatore Costituente (infatti il c. 3 dell'art. 104 Cost. statuisce che del C.S.M. "Ne fanno parte di diritto il Primo Presidente ed il Procuratore Generale della Corte di Cassazione"). Poiché è indiscutibile che anche il magistrato possa adire il giudice di legittimità, come ogni altro cittadino (artt. 24 e 111 Cost.), stante l'unicità della Corte di Cassazione, è
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30 bis c.p.c. (introdotto dall'att. 9 l. n. 420/1998) per non aver stabilito un foro territorialmente competente in sede di legittimità per i magistrati che esercitino le proprie funzioni presso la Corte di Cassazione.
2. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 e 4 c.p.c.. Assume il ricorrente che la sentenza impugnata appare carente nell'esposizione in fatto e contiene una descrizione dello svolgimento del processo del tutto insufficiente, tale da non consentire neppure la comprensione delle fasi essenziali del giudizio.
Ritiene questa Corte che il motivo sia infondato e che lo stesso vada rigettato.
Osserva questa Corte che l'assenza della concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa vale ad integrare un motivo di nullità della sentenza solo se tale omissione impedisca totalmente (non risultando richiamati in alcun modo i tratti essenziali della lite, neppure nella parte motiva) di individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione, nonché di controllare che siano state osservate le forme indispensabili poste dall'ordinamento a garanzia del regolare esercizio della giurisdizione (Cass. 15.11.1996, n. 10045; Cass. 3.4.1990, n. 2711). Quindi la sola omessa esauriente esposizione, in apposita parte separata dalle altre dello svolgimento del processo, non costituisce motivo di nullità della sentenza, quando dal contesto di questa sia dato desumere con sufficiente chiarezza e certezza gli elementi di fatto e le vicende processuali prese in esame e necessarie ai fini della decisione (Cass. 3.12.1981, n. 6416). Nella fattispecie, per quanto nella parte della sentenza relativa allo svolgimento del processo si faccia riferimento solo al fatto che la domanda proposta dal NC si riferisse al risarcimento del danno richiesto nei confronti dell'RL, in ragione di talune affermazioni da questi rese nel corso di un'audizione svoltasi il 14.10.1991, innanzi alla commissione referente del C.S.M. e che detta domanda era stata accolta parzialmente dal Tribunale, che liquidava il danno nella misura di L. 30 milioni, tuttavia nella parte motiva della sentenza, sono riportate le espressioni che, a parere dell'attore, erano diffamatorie nei suoi confronti, nonché le ragioni per cui il primo giudice aveva accolto la domanda.
3.1. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente principale lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e ss. C.C., 112 e 115 c.p.c., in riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c., nonché l'omessa e/o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, in riferimento all'art. 360 n. 5 c.p.c.. Assume il ricorrente che l'orlando dopo aver fatto riferimento al c.d. "memoriale Insalaco", che aveva un significato pesantemente negativo, dichiarava che era notoria l'amicizia tra il NC e gli on. D'IS e LI. Il ricorrente assume di non contestare l'esistenza dell'amicizia con l'on. D'IS, ma di ritenere l'illiceità delle dichiarazioni dell'RL, poiché, attraverso il riferimento ad un fatto vero, questi accreditava inquietanti sospetti a carico del NC, mirando l'orlando a far figurare il NC inserito in quel contesto complessivo di affari, chiaramente disdicevole per il procuratore della Repubblica di Palermo. Lamenta il ricorrente che la sentenza impugnata è illegittima, sia in riferimento alla violazione di legge, per aver essa ritenuto che. perché ricorra la diffamazione, sia necessaria la non verità della notizia, laddove l'illecito appare configurabile anche mediante l'insinuazione derivante dal tendenzioso accostamento di fatti veri. Assume, poi il ricorrente che sussiste il difetto di motivazione, non avendo la sentenza impugnata affrontato il problema relativo alla specifica insinuazione operata dal convenuto.
Secondo il ricorrente, l'invito rivolto da un componente della Commissione all'RL di riferire su voci raccolte, non poteva essere assunto come ragione legittimante affermazioni non vere e lesive dell'onore, ipotizzando una sorta di impropria causa di giustificazione.
3.2. con il terzo motivo di ricorso il ricorrente principale lamenta l'omessa e/o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia.
Ritiene il ricorrente che con contraddittoria motivazione la sentenza impugnata, prima ritiene che integri carattere diffamatorio per il NC l'affermazione di un rapporto di amicizia tra questi ed il LI ed il D'IS e poi conclude che non ha carattere diffamatorio l'affermata amicizia tra il LI ed il NC, essendo essa stata resa innanzi ai commissari del C.S.M. e soltanto nella ristretta cerchia di costoro e non in termini di certezza, ma solo di notorietà. Ritiene il ricorrente che la responsabilità dell'RL è ancora piu, grave, poiché le sue parole diffamatorie si rivolgevano ad un organo che aveva la funzione di giudicare il comportamento di esso NC.
3.3. Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente principale lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2043 c.c. e 115 c.p.c., in riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c., nonché l'omessa ed insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in riferimento all'art. 360 n. 5 c.p.c.. Assume il ricorrente che la sentenza impugnata, dopo aver affermato che in astratto era diffamatoria la dichiarazione che un magistrato si era fatta costruire una casa, nel luogo dove svolgeva le sue funzioni, da un imprenditore che si presentava come legato alla mafia, nel caso che detta notizia non fosse vera, assume che detta diffamazione nella fattispecie non sussiste, poiché il fatto è stato portato come "notorio" e non come vero.
Censura il ricorrente "l'erroneo concetto di notorietà" adottato dalla corte territoriale.
Ritiene il ricorrente che " ... la sentenza impugnata con evidente discrasia logica ed errata applicazione delle norme di diritto, arriva all'esclusione dell'illecito sulla scorta della osservazione che la costruzione della villa da parte dell'imprenditore VA sarebbe fatto non vero ma notorio ...".
4.1. Ritiene questa corte che i suddetti motivi siano fondati e che gli stessi vadano accolti.
Va, anzitutto, osservato che in tema di diffamazione, l'evento lesivo della reputazione altrui può ben realizzarsi, oltre che per il contenuto oggettivamente offensivo della frase autonomamente considerata, anche perché il contesto, in cui la stessa è pronunziata, determina un mutamento del significato apparente della frase altrimenti non diffamatoria, dandole quanto meno un contenuto allusivo, percepibile dall'uomo medio (cfr. Cass. pen., sez. V, 26 marzo 1998, n. 9839). Ciò può essere sinteticamente definito come il rapporto di interazione tra testo e contesto.
Infatti, in tema di diffamazione, il significato delle parole dipende dall'uso che se ne fa e dal contesto comunicativo in cui si inseriscono. Per questa ragione, quando il giudizio civile o penale richiede l'interpretazione di fatti comunicativì, le regole del linguaggio e della comunicazione costituiscono il criterio di inferenza (premessa maggiore) che, muovendo dal testo della comunicazione (premessa minore), consente di pervenire alla conclusione interpretativa.
Pertanto, anche il riferimento a indefinite "sensazioni" o la proposizione di interrogativi più o meno retorici può risultare idonea a diffondere una notizia falsa (Cass. pen., sez. V, 4 aprile 1995, n. 6062) 4.2. Da ciò consegue, come è stato esattamente rilevato in sede penale, che , "la motivazione della decisione del giudice di merito in tema di diffamazione assume un aspetto tutto particolare perché deve considerare che la materialità dell'illecito, avuto riguardo alla condotta ed all'evento - a differenza di altre figure in cui emerge come momento di modifica esteriore, in senso fisico, della realtà - è data da un ente puramente astratto (assimilabile per certi aspetti solo al falso ideologico), quale è il significato delle parole. ora, poiché la parola nel momento della comunicazione può diventare da sola strumento idoneo a infrangere la norma, siccome atta ad offendere l'altrui reputazione, è ovvio che il suo potenziale non vada apprezzato col criterio rigido del significato letterale ed unilaterale, ma debba essere rapportato alla funzione semantica dei lessemi, che vuol dire atteggiarsi e determinarsi nel rapporto e nel contesto in cui si inseriscono, come l'effetto della proiezione di una diapositiva la cui raffigurazione muta di forma, di struttura e di colorazione a seconda del variare del supporto su cui viene proiettata (superficie piana o accidentata o addirittura composta da più vani con interferenza di angoli, colore della stessa, colore delle luci esterne, colore di eventuali filtri, ecc.). Ricostruire il dato materiale nell'illecito in esame vuol dire risalire, al di là di quello lessicale, al valore oggettivo e contingente della parola non con gli strumenti rigidi della grammatica, o parti del discorso, ma con la mediazione dei sussidi di volta in volta necessari, non escluso, quando necessario, il cosiddetto linguaggio figurato che, raggruppato in definizioni categoriali (figure retoriche in senso ampio), fornisce gli strumenti per la corretta analisi degli insiemi di parole anche nella loro funzione dinamica (semantica diacronica), nei loro aggiornamenti e mutazioni, presupposto di una corretta motivazione che intenda risalire all'effettività del fenomeno"(Cass. pen., sez. V, 7 febbraio 1995, n. 3236, Scalfari). Pertanto è necessario che vi sia da parte del giudice di merito la valutazione delle parole nel momento dinamico in cui, sposandosi col contesto della funzione semantica di tutti gli altri segnali, esse possono dar luogo alla proliferazione di ulteriori significati:
sicché ricostruire il dato materiale dell'illecito vuol dire risalire alla significazione assunta come risultato finale.
4.3. Il giudice può limitarsi al semplice accostamento di notizie, quando da esso non emerga un ulteriore significato che le trascenda e abbia in sè autonoma attitudine diffamatoria. Quando l'accorpamento produce un'espansione dei significati o della sommatoria dei singoli segnali di comunicazione, occorre avere riguardo al risultato. Se l'oggetto dell'espansione si concretizza nella produzione di una nuova notizia o di attributi di quelle già date, dovrà indagarsi sulla loro verità ed in caso di risposta negativa tale effetto potrà essere considerato come uno degli elementi costitutivi del reato di diffamazione.
In altri termini la sola verità del fatto storico, atomisticamente considerato, non significa di per sè che la notizia nuova, risultante dall'accorpamento con altre notizie e dal contesto in cui essa viene resa, sia necessariamente non offensiva. Inoltre, nel rapporto di interazione tra testo e contesto, ove la dichiarazione costituisca la risposta ad una domanda, la prima va letta alla luce della seconda, per cui può verificarsi che la risposta, autonomamente considerata, può anche non essere oggettivamente offensiva e corrispondere alla verità, ma detta risposta, se inquadrata nell'ottica della domanda, può essere soggetta ad un'espansione di significato proprio per effetto della domanda posta.
5. Nella fattispecie la sentenza impugnata, che ha esaminato singolarmente le varie risposte fornite dall'RL e non ne ha individuato e valutato la portata comunicativa complessiva conseguente sia al loro accorpamento, sia all'accostamento ad altre notizie fornite (quale 'quella relativa al "memoriale Insalaco"), sia al contesto in cui le stesse venivano rese (indagini su rapporti tra magistrati e mafia), e quindi non valutando se la portata finale della comunicazione effettuata fosse vera o meno, non ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto in tema di danno ingiusto alla reputazione ed all'onore causato dal fatto altrui.
6. Quanto all'adombrata esistenza di una causa di giustificazione, per avere l'orlando adempiuto ad un dovere civico nel riferire di ogni voce raccolta, va osservato che per quanto riguarda coloro che sono chiamati a deporre in inchieste politiche od amministrative, quando pure non siano per legge equiparati ai testimoni giudiziari, come talora avviene (ma non e' il caso di specie), se depongono il vero su ciò che viene loro domandato, non commettono ovviamente diffamazione, ancorché la deposizione implichi una menomazione dell'onore, del decoro o della reputazione altrui.
Se depongono il falso possono commettere, invece, diffamazione, ove sussistano i requisiti di tale illecito (cfr. Cass. pen., sez. V, 19 giugno 1992, Monelli).
7.1. Esattamente il ricorrente lamenta la contraddittorietà della sentenza nei. L punti in cui da una parte afferma che l'attribuzione di amicizia del magistrato NC con il LI, ritenuto dall'RL legato a commistioni politica affaristiche, aveva un contenuto diffamatorio (pag. 7), così come lo aveva la dichiarazione che il NC si era fatta costruire la villa di campagna dall'imprenditore VA, persona nota alle commissioni parlamentari sulla mafia, e dall'altra conclude che, per quanto la prima circostanza sia risultata non provata e la seconda non vera, tuttavia la diffamazione non esisteva, in quanto le notizie in questione era state riferite come notorie e non come note.
7.2. La contraddittorietà della sentenza si fonda sull'interpretazione del concetto di "notorio", che secondo il giudice di appello attiene a questione pubblicamente nota, ma non accertata, mentre per "noti" si devono intendere fatti o circostanze già accertati come dati di fatto, quindi il già certo, mentre il notorio è un concetto più vasto, che attiene a ciò che è noto ai più ma non ancora accertato.
Osserva, invece, questa Corte che il termine "notorio", proveniente dal tardo latino notorius, altro non significa, secondo i correnti dizionari della lingua italiana che "comunemente noto". In altri termini la differenza tra il noto e il notorio sta nella maggiore estensione, per quanto riguarda quest'ultimo, dei soggetti in possesso della conoscenza del fatto noto, ma non consiste in una differenza ontologica - come ritenuto dalla sentenza impugnata - tra fatti già accertati (il noto) e fatti ancora da accertare (il notorio).
7.3. Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza il notorio è costituito dalle cognizioni comuni e generali in possesso della collettività nel tempo e nel luogo della decisione, con tale grado di certezza da apparire incontestabili (Cass. 5.5.2000, n. 5680; Cass. 27.6.2000, n. 8744). Conseguentemente, per aversi fatto notorio occorre, in primo luogo, che si tratti di un fatto che si imponga all'osservazione ed alla percezione della collettività, di modo che questa possa compiere per suo conto la valutazione critica per riscontrarlo, sicché al giudice non resti che constatarne gli effetti e valutarlo soltanto ai fini delle conseguenze giuridiche che ne derivano. In secondo luogo, occorre che si tratti di un fatto di comune conoscenza, anche se limitatamente al luogo in cui esso è invocato, o perché appartiene alla cultura media della collettività, ivi stanziata, o perché le sue ripercussioni sono tante ampie ed immediate che la collettività ne faccia esperienza comune anche in vista della sua incidenza sull'interesse pubblico che spinge ciascuno dei componenti della collettività a conoscerlo (Cass. 9.7.1999, n. 7181).
7.4. Ne consegue che la sentenza impugnata, che ha adottato l'accezione del termine notorio, come fatto che, per quanto noto ai più, non sia ancora accertato o acquisito come certo, mentre il fatto noto attiene a circostanze già acquisite o accertate come dati di fatto, è, quanto meno, viziata nella motivazione.
7.5. Infine, giuste le censure mosse dal ricorrente, la sentenza impugnata, pur riconoscendo che il solo fatto, che dette dichiarazioni fossero rivolte ai soli membri della commissione e non fossero destinate ad essere divulgate all'esterno, non eliminava il carattere diffamatorio delle stesse (ove avessero avuto detto contenuto ovviamente), contraddittoriamente ritiene che "proprio quella ristretta cerchia di persone, particolarmente qualificate a cogliere il senso complessivo di una lunga deposizione, dal contenuto delicato ed arduo, era ben in grado di valutare il senso e di delimitare la portata delle dichiarazioni presentate dall'interrogato".
Infatti l'illiceità dell'atto non può essere commisurata in riferimento al numero dei destinatari ed alla loro qualificazione istituzionale. Se si vuole assegnare una rilevanza a detta qualificazione del destinatario, essa incide in senso contrario, in quanto maggiore è il carattere lesivo della reputazione di un soggetto, se l'affermazione denigratoria è destinata ad un organo che ha il compito istituzionale di giudicare il comportamento di quel soggetto.
Nè è rilevante il fatto che, poiché i destinatari delle dichiarazioni costituivano un uditorio particolarmente qualificato, gli stessi erano "ben in grado di valutare il senso e di delimitare la portata delle dichiarazioni presentate".
Ciò attiene al piano delle conseguenze della lesione della reputazione.
La condotta lesiva della reputazione personale si appartiene tutta al soggetto propalante, il quale con la sua azione realizza l'evento lesivo. I destinatari non hanno alcun dovere di delimitare la portata delle dichiarazioni e di non essere "suggestionabili dall'uso appena un po' eccessivo di un aggettivo" (pag. 6 della sentenza), se non nel momento in cui da meri destinatari della dichiarazione, divengono soggetti attivi delle conseguenze giuridiche (o anche solo materiali o morali) che da dette dichiarazioni debbono trarsi. Sennonché ciò è un posterius rispetto al perfezionamento dell'illecito, che si è già consumato con la lesione della reputazione personale e/o professionale davanti ai predetti soggetti. Opinare diversamente significherebbe assegnare una condotta (per quanto omissiva) al destinatario della comunicazione, nella realizzazione dell'evento lesivo, e consistente nel non aver delimitato la portata o il senso della dichiarazione ovvero nell'essersi lasciato suggestionare dalla frase pronunciata. Ciò è contrario oltre che alla logica, ai principi di diritto che sanzionano il fatto illecito della lesione della reputazione personale e/o professionale (artt. 2043 c.c. e 595 C.P.) 7.6. In proposito questa Corte ha ritenuto che integra le ipotesi di reato di cui agli art. 341 (attualmente abrogato dall'art. 18 l. n. 205/1999) e 595 c.p. la condotta consistente nel definire illegittimo il comportamento di un giudice nell'espletamento delle funzioni giurisdizionali, rivolgendosi, in modo diffuso, a più soggetti, (tra cui, nella fattispecie, il titolare dell'azione penale e l'ente rappresentativo la classe forense) con linguaggio, anche se non direttamente offensivo, idoneo ad ingenerare il sospetto della mancanza di professionalità e della non conoscenza dell'uso appropriato di norme giuridiche (Cass. pen., sez. V, 1 ottobre 1997, n. 11399, Sorrentino). Peraltro, come questa Corte ha già osservato in tema di diffamazione, è corretto ritenere l'offensività, per un uomo prima che per un magistrato, di frasi che attribuiscono comportamenti che indicano in modo esplicito deviazioni dai propri doveri d'ufficio (Cass. pen., sez. V, 9 ottobre 1998, n. 12747, Montanelli e altro). I suddetti tre motivi di ricorso vanno pertanto accolti.
8. Con il quinto motivo di ricorso il ricorrente principale lamenta la violazione e falsa applicazione di legge: artt. 2 Cost. e 2043 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., nonché l'omessa pronunzia su un punto decisivo della controversia: art. 360 n. 5 c.p.c. Assume il ricorrente che, per quanto egli avesse richiesto anche la condanna al risarcimento del danno patrimoniale, la corte di appello, avendo escluso l'illiceità del comportamento dell'RL, aveva omesso di pronunziarsi su detta richiesta.
L'accoglimento dei predetti tre motivi di ricorso comporta l'assorbimento di questo quinto motivo.
Il giudice di appello, infatti, ha espressamente respinto l'appello incidentale, quale conseguenza dell'accoglimento dell'appello dell'RL e, quindi, implicitamente, ha ritenuto insussistente il danno patrimoniale invocato a causa dell'inesistenza di un illecito dell'RL.
9. Con il ricorso incidentale, l'orlando lamenta la violazione dell'art. 91 c.p.c. e la falsa applicazione dell'art. 92 C.P.C., in relazione alla ritenuta compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
La cassazione con rinvio della sentenza impugnata, in accoglimento dei tre suddetti motivi del ricorso principale, travolge anche la statuizione sulle spese contenuta in detta sentenza e determina l'assorbimento del ricorso incidentale, esentando questa Corte dalla necessità di esaminare l'eccezione di inammissibilità dello stesso per mancata esposizione dei fatti di causa, sollevata dal NC. 10. In definitiva va rigettato il primo motivo del ricorso principale;
vanno accolti i motivi secondo, terzo e quarto del ricorso principale, assorbiti il quinto motivo, nonché il ricorso incidentale.
L'impugnata sentenza va cassata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio, anche per le spese di questo giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte di appello di Roma, che si uniformerà ai principi di diritto sopra esposti.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi. Rigetta il primo motivo del ricorso principale. Accoglie i motivi secondo, terzo e quarto del ricorso principale;
dichiara assorbiti il quinto motivo nonché il ricorso incidentale. Cassa l'impugnata sentenza, in relazione ai motivi accolti, e rinvia, anche per le spese di questo giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte di appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2001