Cass. civ., sez. III, sentenza 06/04/2001, n. 5146
CASS
Sentenza 6 aprile 2001

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È manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30 bis cod. proc. civ. - introdotto dall'art. 9 della legge 2 dicembre 1998, n. 420 - nella parte in cui prevede un foro derogatorio per le cause in cui sono parti i magistrati soltanto per la fase del giudizio di merito, senza estendere il proprio ambito di operatività al caso del magistrato parte del giudizio che eserciti le proprie funzioni come consigliere di cassazione, allorché di fronte al giudice di legittimità sia proposta impugnazione, atteso che la previsione di un foro specifico derogatorio nella fase di merito per le cause in cui sia parte un magistrato che eserciti le proprie funzioni nel distretto di corte d'appello in cui si trova l'ufficio giudiziario che sarebbe competente secondo le regole ordinarie, si fonda sul presupposto della esistenza nel nostro ordinamento di una pluralità di giudici di merito con eguale competenza per valore o per materia, mentre tale presupposto della concorrente competenza non sussiste per la fase di legittimità, essendo unica la Corte di cassazione, e dovendo d'altra parte essere assicurata al magistrato, come ad ogni altro cittadino, la possibilità di adire il giudice di legittimità.

L'assenza della concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa vale ad integrare un motivo di nullità della sentenza solo se tale omissione impedisca totalmente, non risultando richiamati in alcun modo i tratti essenziali della lite neppure nella parte motiva, di individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione, nonché di controllare che siano state osservate le forme indispensabili poste dall'ordinamento a garanzia del regolare svolgimento della giurisdizione.

Poiché, in tema di diffamazione, il significato delle parole dipende dall'uso che se ne fa e dal contesto comunicativo in cui si inseriscono, l'evento lesivo della reputazione altrui può ben realizzarsi, oltre che per il contenuto oggettivamente offensivo della frase oggettivamente considerata, anche perché il contesto, in cui la stessa è pronunciata, determina un mutamento del significato apparente della frase altrimenti non diffamatoria, dandole un contenuto allusivo, percepibile dall'uomo medio. Consegue che, allorché la dichiarazione costituisca la risposta ad una domanda, il giudice deve procedere ad un esame della prima alla luce della seconda e, se l'oggetto della sommatoria dei singoli segnali di comunicazione si concretizza nella produzione di una nuova notizia o di attributi di quella già data, deve indagare sulla loro verità, in caso di risposta negativa tale effetto potendo essere considerato come uno degli elementi costitutivi della diffamazione. (Nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, la quale, nell'esaminare singolarmente le varie risposte fornite, non ne aveva individuato e valutato la portata comunicativa complessiva conseguente sia al loro accorpamento, sia all'accostamento ad altre notizie fornite, sia al contesto - audizione dinanzi al Consiglio superiore della magistratura, nell'ambito di un'indagine su rapporti tra magistrati e mafia - in cui le stesse erano state rese).

Coloro che sono chiamati a deporre in inchieste politiche od amministrative, quando pure non siano per legge equiparati ai testimoni giudiziari, se depongono il vero su ciò che viene loro domandato, non commettono diffamazione, ancorché la deposizione implichi una menomazione dell'onore, del decoro o della reputazione altrui, perché la verita del fatto attribuito elimina, per la presenza della causa giustificativa dell'adempimento di un dovere civico, il carattere offensivo dell'azione; mentre, se depongono il falso, possono commettere diffamazione, ove sussistano i requisiti di tale illecito, che non può in ogni caso considerarsi insussistente in ragione della qualificazione istituzionale dei destinatari della comunicazione (La S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha ritenuto viziata la motivazione della sentenza impugnata, che aveva escluso il carattere diffamatorio delle dichiarazioni rese in sede di deposizione nel corso di un'inchiesta amministrativa dinanzi ad una commissione del Consiglio superiore della magistratura sul rilievo che il fatto riferito, benché non ancora accertato o acquisito come vero, era noto ai più, e quindi "notorio"; ed ha affermato che, invece, perché sussista "notorio", occorre che il fatto o la circostanza riferiti abbiano un grado di certezza da apparire incontestabili).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 06/04/2001, n. 5146
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5146
Data del deposito : 6 aprile 2001

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