Sentenza 4 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 04/04/2002, n. 4819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4819 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2002 |
Testo completo
2.г ee 67553 04 8 19/02 E 0 N 6 9 O 1 I / T 4 / A 57+268 00; . 6 R N 2 T . S I R . P G . T E L D L U R L REPUBBLICA ITALIANA A B E I . A D B R D I A T S IN NOME DEL POPOLO ITALIANO A T E N I T E 1 R S Crow. 10890 3 N I E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1 E A T S . E A N SEZIONE CIVILE V-TRIBUTARIA M composta dai magistrati Michele Cantillo presidente Giulio Graziadei consigliere rel. Antonio Merone Vittorio Ragonesi CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Achille Meloncelli 66 CAMPIONE CIVILE ha pronunciato la seguente 67553 N. SENTENZA sul ricorso principale proposto dalla Amministrazione delle finanze, in persona del Ministro, per legge difesa dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la medesima domiciliata in Roma via dei Portoghesi n. 12; ricorrente
contro
M 2 3 S.p.a. IT, Società Italiana Sali Alcalini, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, via Principessa Clotilde n. 7, presso il prof. avv. Pietro Adonnino, dallo stesso e dal prof. avv. Romano Vaccarella difesa per procure speciali in atti;
resistente e sul ricorso incidentale proposto dalla S.p.a. IT, Società Italiana Sali Alcalini, in persona del legale rappresentante, come sopra domiciliata e difesa;
ricorrente
contro
Amministrazione delle finanze, in persona del Ministro;
intimata per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 98/13 del 10 giugno-23 luglio 1999, notificata il 23 ottobre successivo;
sentiti il cons. Graziadei, che ha svolto la relazione della causa;
l'avv. Criscuoli, per l'Amministrazione, e gli avv.ti Adonnino e Vaccarella, per la Società; il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Vincenzo Nardi, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso principale, l'inammissibilità od in subordine il rigetto del ricorso incidentale. M 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Ufficio delle imposte dirette di Palermo, in rettifica della dichiarazione dei redditi presentata per il 1981 dalla S.p.a. IT, ha determinato l'imponibile, rispettivamente ai fini dell'irpeg e dell'ilor, in lire 4.615.929.000 e 4.665.858.000, così elevando gli importi denunciati in lire 282.929.000 e 332.858.000. La rettifica è stata basata fra l'altro sulla ripresa a tassazione della somma di lire 4.300.000.000, quale quota del contributo di lire 13.000.000.000 accordato nel 1980 dell'Ente minerario siciliano, sul rilievo che la relativa erogazione non fosse in conto capitale e non potesse di conseguenza essere accantonata in regime di sospensione d'imposta. L'avviso è stato impugnato dalla IT, la quale ha sostenuto di godere per dieci anni di esenzione dall'ilor e di riduzione alla metà dell'irpeg, in base alle disposizioni dettate dagli artt. 101 e 105 del d.P.R. 6 marzo 1978 n. 218 per le nuove iniziative industriali nel territori del Mezzogiorno, ed ha contestato il fondamento di detta ripresa. La Commissione tributaria di primo grado di Palermo ha accolto l'impugnazione. La Commissione tributaria regionale della Sicilia, con sentenza n. 98/13 depositata il 23 luglio 1999, ha respinto l'appello dell'Ufficio ed ha compensato le spese del giudizio, osservando:
3 -che il godimento dei suddetti benefici era opponibile dalla Società in via d'impugnazione dell'accertamento in rettifica rivolto a dedurre maggiori debiti d'imposta; -che l'Ufficio, con l'atto di gravame, non aveva contestato la validità dell'iniziativa industriale della IT, né dedotto “motivi di merito" circa l'applicabilità di quei benefici;
-che i primi Giudici, peraltro, avevano dato ampia contezza delle ragioni della decisione, soffermandosi dettagliatamente sui presupposti oggettivi e soggettivi richiesti per l'applicazione delle citate norme;
-che il contributo dell'Ente minerario siciliano era stato correttamente qualificato come erogazione in conto capitale, dato che era vincolato alla ristrutturazione della miniera Pasquasia e si traduceva in un potenziamento patrimoniale della Società per far fronte agli investimenti richiesti da detta ristrutturazione. L'Amministrazione delle finanze, con ricorso notificato il 21 dicembre 1999, ha chiesto la cassazione della sentenza della Commissione regionale, formulando due motivi. La prima censura di tale ricorso è inerente all'affermazione della spettanza delle agevolazioni di cui al d.P.R. n. 218 del 1978, che, ad avviso dell'Amministrazione, troverebbe ostacolo nella mancata presentazione di domanda amministrativa e nel difetto del potere del giudice tributario di svolgere attività riservata agli uffici delle imposte, e che comunque mancherebbe della doverosa M confutazione della tesi della carenza dei presupposti dei relativi benefici, rinnovata in fase di gravame. Con il secondo motivo del ricorso dell'Amministrazione si torna a sostenere la tassabilità del contributo dell'Ente minerario, per effetto della sua destinazione a ripianare perdite d'esercizio, connesse alla gestione ordinaria. La IT ha replicato con controricorso. Con contestuale ricorso incidentale addebita alla Commissione regionale di non aver offerto alcun sostegno argomentativo alla ritenuta sussistenza di giusti motivi per la compensazione delle spese processuali. La IT ha depositato memoria. L'Amministrazione ha presentato note in replica alle conclusioni del Procuratore generale. MOTIVI DELLA DECISIONE ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ.. La IT ha in questa sede prodotto copia della sentenza n. 102 della stessa Sezione tredicesima della Commissione tributaria regionale della Sicilia, con attestazione di mancata impugnazione (e conseguenziale definitività di essa in data successiva alla proposizione del controricorso e ricorso incidentale), e sostiene che tale sentenza. affermando con forza di giudicato la propria esenzione per il 50% dall'irpeg e l'opponibilità del beneficio in fase giudiziale, The determinerebbe l'inammissibilità, quantomeno in parte, del ricorso principale, in ragione dell'incontestabilità per l'intero decennio dell'esistenza dei presupposti dell'agevolazione e della sua invocabilità in causa. La deduzione non è scrutinabile, in quanto basata su documento irritualmente acquisito, con conseguente ultroneità del quesito circa l'efficacia vincolante del giudicato intervenuto per un determinato periodo d'imposta rispetto a contesa riguardante un'annualità diversa (ove sia coincidente la problematica dibattuta). Il potere-dovere di questa Corte di rilevare anche d'ufficio il giudicato esterno è stato riconosciuto dalle Sezioni unite, con sentenza 25 maggio 2001 n. 226 (poi seguita da univoco indirizzo delle Sezioni semplici;
v. sentt. 9 agosto 2001 n. 10977 e 25 ottobre 2001 n. 13179), alla condizione che il giudicato stesso risulti dagli atti prodotti nel giudizio di merito. La riscontrabilità di un giudicato esterno, sulla scorta di atti allegati nel processo di cassazione, è in radice preclusa dall'art. 372 cod. proc. civ., che consente la produzione soltanto di documenti riguardanti l'ammissibilità del ricorso o del controricorso o la nullità della sentenza impugnata (per mancanza di requisiti essenziali di forma o di contenuto), e, dunque, non anche di documenti, quali quelli relativi a detto giudicato, potenzialmente influenti sulla correttezza della statuizione di merito e sul fondamento delle censure ad essa mosse (v. Cass. 13 novembre 2001 n. 14118). La sopravvenienza del giudicato esterno dopo la proposizione del ricorso o del controricorso non può comportare deroga al citato art. 372 cod. proc. civ., né autorizzare dubbi sulla legittimità delle relative disposizioni, vertendosi in tema di limitazioni necessarie rispetto alla schema adottato per il processo di legittimità, non compatibile con attività d'istruzione probatoria. Il primo motivo del ricorso principale è infondato, con riguardo ad entrambe le deduzioni. L'esenzione decennale dall'ilor, per gli stabilimenti industriali che vengano installati nei territori del Mezzogiorno, e la riduzione decennale dell'irpeg, per le imprese che si costituiscano in forma societaria nei territori medesimi, ai sensi e nel vigore degli artt. 101 e 105 del d.P.R. n. 218 del 1978, integrano benefici direttamente accordati dalla legge, nel concorso di presupposti espressamente e specificamente stabiliti, e, quindi, competono indipendentemente da apposite istanze da inserirsi nella dichiarazione annuale (istanze richieste dall'art. 102 dello stesso d.P.R. n. 218 del 1978 al diverso fine della parziale esenzione dall'ilor degli utili reinvestiti), o da altre iniziative del contribuente in sede amministrativa, senza necessità di provvedimenti di tipo ricognitivo o concessorio dell'ufficio tributario (v. Cass. 24 gennaio 2001 n. 1004). La natura delle agevolazioni in questione di diritti discendenti dalla legge e non abbisognanti di interventi dell'Amministrazione finanziaria, coordinata con le regole del contenzioso tributario, 7 secondo cui la tutela giurisdizionale delle posizioni del contribuente è esercitabile solo in via d'impugnazione di determinati provvedimenti (art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, e prima art. 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636), comporta che le agevolazioni stesse possono essere fatte valere con domanda al giudice tributario di annullamento dell'atto che esplicitamente od implicitamente escluda l'esenzione dall'ilor o la riduzione dell'irpeg, reclamando il pagamento di quanto sarebbe dovuto senza applicazione dell'una o dell'altra, ovvero dell'atto che neghi il rimborso di quanto risulterebbe pagato senza titolo in caso di applicazione dei benefici. Tale impugnazione devolve al giudice il compito di pronunciare sulla spettanza delle agevolazioni, al fine della decisione sulla legittimità del provvedimento in contestazione. Con riguardo poi alla denuncia d'inadeguatezza dell'indagine e della motivazione della Commissione regionale in ordine alla presenza delle condizioni per fruire del trattamento agevolato, va ricordato che la congruità del supporto argomentativo della decisione del giudice del merito deve essere valutata in relazione al tema del dibattito, e, in fase di gravame, in relazione alle consistenza delle censure che siano state mosse alla pronuncia di primo grado. Ne deriva che la sinteticità della osservazioni, con cui la Commissione regionale ha fatto propria la precedente statuizione circa la presenza di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi stabiliti dai citati artt. 101 e 105, non incorre nei vizi addotti dalla ricorrente 8 principale, tenendosi conto che l'Ufficio, in sede d'appello, non è andato oltre la rinnovazione dell'assunto del difetto di quei requisiti, senza sviluppare specifiche e pertinenti censure contro gli argomentati riscontri di segno contrario svolti dalla Commissione di primo grado. Anche il secondo motivo del ricorso principale è infondato. La Commissione regionale, come sopra ricordato, ha accertato che il contributo dell'Ente minerario era destinato e vincolato alla riapertura e ristrutturazione di una miniera ed alla copertura delle spese iniziali di tale iniziativa industriale;
questo accertamento, che in sé legittima l'accantonamento della somma in regime di sospensione d'imposta (art. 55 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597), non viene efficacemente contrastato dall'Amministrazione, la quale, oltre ad un generico riferimento alle norme ed al titolo in base ai quali era stato deciso l'intervento dell'Ente minerario, rinnova enunciativamente la tesi dell'inerenza del contributo a costi ordinari d'esercizio, senza indicare gli elementi dai quali il Giudice del merito avrebbe dovuto desumere le relative circostanze. Pure il ricorso incidentale è infondato. L'obbligo della motivazione, con riguardo alle ragioni d'equità che giustifichino la compensazione delle spese processuali in deroga alla regola della soccombenza, non abbisogna di specifiche e separate notazioni, essendo sufficiente che tali ragioni siano 9 implicitamente desumibili dal complessivo contenuto della sentenza (v. Cass. 5 maggio 1999 n. 4455). Alla luce di questo principio, l'affermazione della Commissione regionale, circa la sussistenza di giusti motivi per compensare le spese, non può ritenersi apodittica ed immotivata, tenendosi conto che altre parti della sentenza d'appello contengono rilievi in proposito esplicativi, quali gli errori commessi dalla Società in sede di contabilizzazione del contributo dell'Ente minerario (errori che spiegavano sul punto la rettifica dell'Ufficio). In conclusione, entrambi i ricorsi vanno respinti. La reciprocità della soccombenza in questa fase processuale rende equa la compensazione delle relative spese.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, li rigetta e compensa le spese del presente giudizio. Roma, 10 gennaio 2002. Il presidente Il consigliere rel. est. Лоло рисковый E N DEPOSITATO IN CANCELLERIA O I -4 APR. 2002Oggi Z IL CANCELLIERE C1 , A 6 R 8 A Osvaldo Ascanio IL CANCELLIERE C1 T 9 I 5 ん 1 S / I R . Osvaldo 4 N G / A T - E 6 T 2 R 0 B 1 U . . R B A . L I P L D . R A D E T . L T B E N A D E T I A S S I 1 E N 3 R E 1 S E . I T N A A M