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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 19/12/2025, n. 1381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1381 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Anna Maria Raschellà Presidente
2) Dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel.
3) Dott.ssa Alessandra Petrolo Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n. 1017 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno 2020 trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 21 ottobre, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., vertente
TRA
( e ( Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 C.F._2
) rappresentati e difesi, giusta procura in calce all'appello, dall'avv. Ciro Pasquale
[...]
Lenti;
- APPELLANTI =
CONTRO
( ), ( Controparte_1 C.F._3 Controparte_2 C.F._4
) e ( ), rappresentati e difesi, giusta
[...] Controparte_3 CodiceFiscale_5 procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Daniela Boccuti;
- APPELLATI =
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione, notificato a , e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, i convenuti in primo grado, e proponevano
[...] Parte_1 Parte_2 appello avverso la sentenza n. 101/2020 emessa dal Tribunale di Castrovillari e pubblicata in data 12.6.2020, con cui il giudice adito aveva dichiarato risolto, per
1 inadempimento dei convenuti, il contratto preliminare concluso tra le parti in data
9.2.2007, con condanna dei convenuti al risarcimento dei danni e alle spese di lite.
Assumendo l'errata interpretazione della domanda formulata e, in subordine, l'errata quantificazione del danno, gli appellanti chiedevano la riforma della sentenza impugnata, con il favore delle spese.
Si costituivano gli appellati contestando l'avversa impugnazione, di cui domandavano la reiezione.
Il giudizio ha subito alcuni rinvii. L'udienza del 1.7.2025 è stata sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta, secondo le modalità indicate nell'art. 127 ter c.p.c..
Le parti non hanno depositato note e la Corte ha rinviato la causa all'udienza del
21.10.2025, poi sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c..
Le parti non hanno depositato le note.
L'art. 127 ter comma 4 c.p.c. (introdotto dall'art. 3, comma 10 lett. b) del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ed applicabile, a decorrere dall'1 gennaio 2023, ai procedimenti pendenti a quella data) dispone che “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara
l'estinzione del processo”.
Orbene, nel caso di specie deve ritenersi integrata la fattispecie estintiva prevista dalla norma appena citata, posto che le parti non hanno depositato le note scritte nel termine loro assegnato col decreto di sostituzione dell'udienza del 1.7.2025, né nel successivo termine assegnato con il decreto di sostituzione dell'udienza del 21.10.2025.
Posto che il giudizio innanzi alla Corte ha natura collegiale e che ai sensi dell'art. 307, quarto comma, c.p.c. “L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio”, s'impone l'emissione di sentenza in conformità.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza n. n. Parte_1 Parte_2
2 101/2020 emessa dal Tribunale di Castrovillari e pubblicata in data 12.6.2020, così provvede:
- Ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Cosi deciso, nella camera di consiglio da remoto in data 29.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Anna Maria Raschellà
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Anna Maria Raschellà Presidente
2) Dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel.
3) Dott.ssa Alessandra Petrolo Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n. 1017 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno 2020 trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 21 ottobre, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., vertente
TRA
( e ( Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 C.F._2
) rappresentati e difesi, giusta procura in calce all'appello, dall'avv. Ciro Pasquale
[...]
Lenti;
- APPELLANTI =
CONTRO
( ), ( Controparte_1 C.F._3 Controparte_2 C.F._4
) e ( ), rappresentati e difesi, giusta
[...] Controparte_3 CodiceFiscale_5 procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Daniela Boccuti;
- APPELLATI =
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione, notificato a , e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, i convenuti in primo grado, e proponevano
[...] Parte_1 Parte_2 appello avverso la sentenza n. 101/2020 emessa dal Tribunale di Castrovillari e pubblicata in data 12.6.2020, con cui il giudice adito aveva dichiarato risolto, per
1 inadempimento dei convenuti, il contratto preliminare concluso tra le parti in data
9.2.2007, con condanna dei convenuti al risarcimento dei danni e alle spese di lite.
Assumendo l'errata interpretazione della domanda formulata e, in subordine, l'errata quantificazione del danno, gli appellanti chiedevano la riforma della sentenza impugnata, con il favore delle spese.
Si costituivano gli appellati contestando l'avversa impugnazione, di cui domandavano la reiezione.
Il giudizio ha subito alcuni rinvii. L'udienza del 1.7.2025 è stata sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta, secondo le modalità indicate nell'art. 127 ter c.p.c..
Le parti non hanno depositato note e la Corte ha rinviato la causa all'udienza del
21.10.2025, poi sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c..
Le parti non hanno depositato le note.
L'art. 127 ter comma 4 c.p.c. (introdotto dall'art. 3, comma 10 lett. b) del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ed applicabile, a decorrere dall'1 gennaio 2023, ai procedimenti pendenti a quella data) dispone che “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara
l'estinzione del processo”.
Orbene, nel caso di specie deve ritenersi integrata la fattispecie estintiva prevista dalla norma appena citata, posto che le parti non hanno depositato le note scritte nel termine loro assegnato col decreto di sostituzione dell'udienza del 1.7.2025, né nel successivo termine assegnato con il decreto di sostituzione dell'udienza del 21.10.2025.
Posto che il giudizio innanzi alla Corte ha natura collegiale e che ai sensi dell'art. 307, quarto comma, c.p.c. “L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio”, s'impone l'emissione di sentenza in conformità.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza n. n. Parte_1 Parte_2
2 101/2020 emessa dal Tribunale di Castrovillari e pubblicata in data 12.6.2020, così provvede:
- Ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Cosi deciso, nella camera di consiglio da remoto in data 29.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Anna Maria Raschellà
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