Sentenza 3 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/04/2002, n. 4748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4748 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2002 |
Testo completo
A N A I L A T I A I C L I A L G B N B E . U e E l a N 9 n O 8 I e 6 Z p A . a R 04748/02 N T m I NOME DEL POPOLO ITALIANO S , e I t 1 G s 8 i E 9 s R 1 l TE SU - a Oggetto A 1 D 3 e h E 4 POSIZIONE T c i SEZIO 2 f N i A E . d S SANZIONE L o E AMMINISTRATIVA 3 m Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 2 @ . T R - Presidente R.G.N. 2124/00 Dott. Angelo GRIECO A - Dott. AR Gabriella LUCCIOLI - Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI - Consigliere Cron. 10768 Dott. Giuseppe MARZIALE - Consigliere · Rep. - Dott. Salvatore SALVAGO - Rel. Consigliere - Ud. 20/12/2001 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AUTOCAR di MARINELLI & C. Snc, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLE FORNACI 38, presso l'avvocato RAFFAELE ALBERICI, rappresentata e difesa dall'avvocato PAOLO SPANTINI, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
PREFETTURA DI SIENA, MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA;
- intimati avversO la sentenza n. 106/98 del Pretore di SIENA, 2001 depositata il 18/11/98; 2591 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1 udienza del 20/12/2001 dal Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con ricorso del 17 gennaio 1998, la s.n.c. Autocar propose opposizione davanti al Pretore di Roma contro la cartella esattoriale n. 75680/1413/3/1997, notifica- tagli dal Servizio Riscossioni Tributi della Provincia di Siena per l'esazione della sanzione pecuniaria ammi- nistrativa relativa alla violazione dell'art.180 cod.str. accertata con verbale n. 526 del 24 gennaio 1995. L'adito Pretore con sentenza del 18 novembre 1998 ha dichiarato inammissibile l'opposizione perché non preceduta né dal ricorso al Prefetto, né dal ricorso all'autorità giudiziaria contro il verbale di accerta- mento dell'infrazione regolarmente notificatole il 24 gennaio 1995. Per la Cassazione di questa sentenza, la soc. Autocar ha proposto ricorso per un motivo. Né la Pre- fettura di Siena né la Monte Dei Paschi di Siena hanno spiegato difese. La società ha depositato memoria. Motivi della decisione th 2 慶 Con il ricorso proposto, la soc. Autocar, deducendo violazione degli art.23 della legge 689 del 1981, 203 e 205 cod.str. censura la sentenza impuganta per avere ritenuto inammissibile il ricorso contro la cartella esattoriale, senza considerare che dopo i noti inter- venti della Corte costituzionale, il ricorso al Prefet- to contro il verbale di contravvenzione è divenuto me- ramente facoltativo e che d'altra parte non esiste al- cuna norma che obbliga l'interessato a ricorrere in al- ternativa alla tutela giudiziaria;
per cui l'onere di impugnare nasceva per essa con il primo atto successivo alla notifica del verbale di contravvenzione che era proprio la cartella esattoriale, così come ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte. Il ricorso è infondato. Le Sezioni Unite di questa Corte (n. 9354/94; 12107/1995), applicando un principio già espresso in precedenza (Cass. 190/92), hanno ritenuto proponibi- le l'opposizione prevista dalla Legge n. 689/81 e per le violazioni del codice della strada dal d.lgs.285/1992 irro- avverso l'ordinanza ingiunzione - gativa della sanzione amministrativa anche contro l'iscrizione a ruolo e la notifica della cartella esattoriale "al fine di dedurre la mancanza di preventiva emissione e notificazione del provvedimento 3 afflittivo" in considerazione dell'equiparabilita' del- le rispettive situazioni. La successiva giurisprudenza si è uniformata a tale principio (Cass. 8380/97; 12628/1998; 9138/1999; 265/2000) che puo' considerarsi, pertanto, consolidato nel senso della proponibilita' dell'opposizione contro la cartella esattoriale allorche' si deduca da parte del destinatario la mancanza di un provvedimento san- zionatorio o l'esistenza di vizi riguardanti la sua notificazione al fine di giustificare tardivita' delle censure mosse con l'atto di opposizione: in queste ipo- tesi, infatti, tanto la mancata emissione, quanto la mancata notificazione dell'ordinanza ingiunzione priva- no il soggetto del rimedio (opposizione) attribuito dalla legge, e pertanto tale momento di garanzia deve essere recuperato al livello della cartella esattoria- le, allo stesso modo in cui nel campo tributario, quan- do non viene notificato il titolo della pretesa (avviso di accertamento, avviso di liquidazione, atto di irro- gazione di sanzione pecuniaria), il contribuente puo' ricorrere contro il successivo atto di esazione non solo per vizi propri di quest'ultimo, ma anche per con- testare il debito di imposta. E, d'altra parte, solo in tali casi vengono meno le condizioni alle quali la leg- ge subordina la attivazione della procedura di riscos- 4 sione abbreviata, poiché tanto la mancata emanazione dell'ordinanza-ingiunzione, quanto l'omessa notifica del verbale di accertamento della violazione non avven- gono nel rispetto della legge, ma costituiscono altret- tanti fatti "patologici", contro i quali non è ipotiz- zabile altro rimedio se non quello dell'opposizione all'esecuzione, previsto in via generale dall'art. 22 della legge n. 689 del 1991; con la quale soltanto il trasgressore può denunciare le violazioni di carattere procedimentale e quelle relative alla propria responsa- bilità che avrebbe potuto fare valere con l'opposizione ordinaria ove fosse stato osservato dall'amministrazione l'iter procedimentale previsto da- gli art.18 e segg. della legge 689 del 1981, nonché per la circolazione stradale dagli art.201 e segg. del d.lgs.205 del 1992. Se, al contrario la notifica dell'accertamento del- la violazione è ritualmente avvenuta e l'interessato può proporre immediatamente al prefetto o al giudice ordinario l'opposizione prevista dalla legge 689 del 1981 e dall'art.205 cod.str., come interpretato dalla Corte Costituzionale che ne ha escluso l'incostituzionalità solo ove si legga nel senso che il previo esperimento del ricorso amministrativo è del 5 G tutto facoltativo, essendo rimesso alla scelta dell'in- teressato, che può quindi rivolgersi al giudice indi- pendentemente da essa (Corte Cost. sett. nn. 255 e 311 del 1994, ord. n. 315 del 1995 e sent. n. 437 del 1995) non può l'identico rimedio giudiziario es- sere consentito dopo che il titolo è formato proprio a seguito della mancata opposizione (amministrativa o giudiziaria) avverso il verbale di accertamento. Pertanto è rimasta del tutto isolata la sentenza 574/1999 di questa Corte, invocata dalla ricorrente, la quale, pur dando atto che per effetto delle citate pro- nunce della Corte Costituzionale il ricorso al Prefetto avverso il verbale di accertamento dell'infrazione al codice della strada non costituisce più presupposto processuale per adire il giudice ordinario, ha ritenuto che l'impugnazione diretta dell'accertamento in sede giurisdizionale, in assenza di una espressa disciplina, deve ritenersi proponibile sino. alla notifica della cartella esattoriale: momento a partire dal quale l'op- posizione va proposta avverso il ruolo, nei termini previsti per la sua impugnazione. Anche dopo questa decisione, infatti, la Corte ha ripetutamente ribadito, pure a sezioni unite (Cass. 562/2000; 1162/2000): a) che la speciale forma di opposizione prevista dalla legge 689/1981 (e, quindi, dall'art.205 del d.lgs.285 del 1992), una volta che sia esperibile contro il verbale di accertamento, non puo' nei confronti della cartella essere ammessa anche esattoriale, poiché l'opposizione contro la cartella sudetta è stata introdotta dalla giurisprudenza della Corte quale rimedio eccezionale al fine di recuperare una tutela processuale che l'interessato non sia sta- to posto in grado di esercitare per la mancata notifica del verbale di accertamento della violazione;
b) che d'altra parte, ove l'accertamento della violazione sia stato ritualmente notificato e l'interessato non abbia proposto opposizione al Prefetto ovvero al giudice or- dinario ex art.205 cod.str., come interpretato dalla Corte Costituzionale, il legislatore presume che il trasgressore rimasto inerte abbia inteso manifestare, col suo comportamento, la volontà di non opporsi alla sanzione irrogata e di non volersi avvalere neppure del beneficio del pagamento in misura ridotta;
per cui, di- venuto detto titolo inoppugnabile (Cass.5046/2001) ha inizio l'esecuzione esattoriale, i cui atti (e, quindi anche la cartella esattoriale e/o l'avviso di mora) più non possono essere impugnati dal trasgressore per de- nunciare violazioni di carattere procedimentale, né per contestare la propria responsabilità ° anche la sola entità della sanzione;
c) che in tale ipotesi, dunque, ch torna ad applicarsi la regola generale che la notifica- 7 zione della cartella esattoriale puo' dare adito al- l'opposizione all'esecuzione a norma dell'art. 615 cod. proc. civ. in relazione ai fatti estintivi asseritamen- te sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, e all'opposizione agli atti esecutivi, in caso di dedu- zione di vizi di regolarita' formale della cartella esattoriale: tanto più che la cartella in questione at- tiene alla fase della riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, regolata dall'art. 27 della legge 689/1981 cui rinvia l'art.206 cod.str. (in base alle norme previste per la esazione delle imposte dirette e cioè mediante ruolo, di cui la "cartella" costituisce un estratto) e presuppone, per- ciò proprio la formazione del titolo esecutivo alla conclusione del procedimento sanzionatorio -il verbale di accertamento non opposto ° l'ordinanza-ingiunzione (Cass. 3450/2001; di pagamento 5277/2001;6545/2001; 7115/2001;7540/2001; 9912/2001;10711/2001;13596/2001). condivisibile D'altra parte non neppur 1 l'affermazione che l'opposizione contro il verbale di accertamento in sede giurisdizionale manchi di un'espressa disciplina, perché detto atto contiene una sanzione amministrativa e,per il disposto del 3° comma dell'art.205 cod. str., in caso di inerzia 8 dell'interessato nei termini previsti, diviene "titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo del- la sanzione amministrativa edittale edittale e per le spese del procedimento"; perché l'art.194 devolve in via generale al giudice la cognizione delle pretese della p.a. relative a sanzioni pecuniarie amministrati- ve specificando che la relativa tutela debba svolgersi non secondo il rito ordinario, ma applicando il rito previsto dagli art.22 e segg. della legge 689 del 1981 (richiamati del resto anche dal 3° comma dell'art. 205 cod.str.);e perché infine il riferimento del menzionato art. 194 all'ordinanza ingiunzione quale atto presuppo- sto per adire l'autorità giudiziaria venuto meno in seguito agli interventi della Corte costituzionale avanti richiamati che hanno reso il ricorso al Prefetto un "rimedio meramente facoltativo" (Così Corte Co- stit.255/1994). Di conseguenza, nella disciplina delle violazioni amministrative al codice della strada, il verbale di accertamento può essere oggetto di opposizione al giu- dice civile fin dalla sua notificazione (ovvero di op- posizione al Prefetto con lo speciale procedimento di- sciplinato dall'art. 203,1° e 2° comma); e, per conver- SO, se nel termine stabilito dalla legge non avviene, 'da parte dell'interessato, ne l'accesso immediato alla سل tutela giurisdizionale, ne' l'accesso alla tutela am- ministrativa, tale acquiescenza esplica efficacia equi- pollente alla mancata impugnazione della valutazione negativa del prefetto (in sede di decisione sul ricorso amministrativo), e preclude la deduzione e il riesame, in sede giurisdizionale, di ogni ragione di doglianza concernente, nel merito, la sussistenza della violazio- ne. A questi principi si è attenuto il Pretore di Sie- atto dell'omesso compimento da parte dellana, dando soc.Autocar di qualsiasi attività idonea ad impedire il formarsi del titolo. esecutivo di cui al ricordato art.203, 3° comma, e perciò correttamente ritenendo di non poter prendere in considerazione le ragioni esposte dalla ricorrente a conforto della proclamata estraneità alla violazione regolarmente contestatale: posto che nella fase di esecuzione coattiva del debito sanziona- 1 torio mediante cartella esattoriale, si verifica una situazione corrispondente a quella nella quale, in ter- mini più generali, in sede di opposizione all'esecuzione si esclude la introducibilità di conte- stazioni relative al contenuto del diritto espresso nel titolo esecutivo e a momenti processuali anteriori alla formazione di questo. Nessun provvedimento va emesso in ordine alle spese 10 RG. 2124/00 processuali perché la Prefettura di Siena e la Montepa- schi, cui l'esito del giudizio è stato favorevole, non hanno spiegato difese.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 20 dicembre 2001. Il Presidente Il nsigliere estensore Angelo Griec Salvatore salvago fout pay DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE Oggi, - 3 APR 2003 AR Di NU биого IL CANCELLIERE AR Di NU до биого I L L O 9 B 8 E 6 e E . l a N N n O I e , T p 1 A 8 a R 9 T m 1 S e - I t 1 s G i 1 E - s R 4 l 2 a A D . e L h E c T i 3 f N i 2 E d S . o E T m R A 11