Sentenza 30 agosto 1999
Massime • 1
Il ruolo e la cartella esattoriale emessi per la riscossione di una sanzione amministrativa possono divenire opponibili se ed in quanto è dedotta la mancanza della contestazione o del verbale di accertamento dell'infrazione o l'irritualità della notifica di esso, diversamente quest'ultimo divenendo titolo esecutivo per l'irrogazione della sanzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 30/08/1999, n. 9138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9138 |
| Data del deposito : | 30 agosto 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Manfredo GROSSI - Presidente -
Dott. Roberto PREDEN - Consigliere -
Dott. Antonio LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. Giuliano LUCENTINI - rel. Consigliere -
Dott. Michele LO PIANO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CC CA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ASIAGO 8, presso lo studio dell'avvocato GIANCA SABBADINI, difeso dall'avvocato CA USAI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI NETTUNO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 231/97 della Pretura di VELLETRI SEZ DIST ANZIO, emessa 1111/07/97 e depositata il 09/09/97 (R.G. 4396/97);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/05/99 dal Consigliere Dott. Giuliano LUCENTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso in via principale, per il rigetto del ricorso ed in subordine per la rimessione degli atti alle Sezioni Unite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 29 maggio 1997 RL SA proponeva opposizione davanti al OR di Velletri, sezione distaccata di Anzio, avverso la cartella esattoriale 10 marzo 1997, notificata nel maggio successivo, con cui il Comune di Nettuno gli aveva intimato di pagare la somma di lire 362.900 per violazione al codice della strada, come da verbale d'accertamento notificato il 15 settembre 1993. Radicatosi il contraddittorio, con sentenza 9 settembre 1997 quel giudice rigettava l'opposizione, motivando (per quanto interessa in questa sede) che - mentre non tardiva era la produzione della documentazione ex art. 23 legge 24 novembre 1981 n. 689, in quanto avvenuta ad opera dei verbalizzanti escussi come testi- il diritto del trasgressore, in sè non contestabile, di adire il giudice senza prima ricorrere al Prefetto avrebbe dovuto essere esercitato rispetto "al primitivo atto d'accertamento, e cioè il verbale dei VV.UU. notificato e non opposto, e non anche al ruolo emesso a seguito del mancato pagamento del primo", derivandone che la mancata impugnazione del verbale medesimo ne aveva determinato l'irrevocabilità. Per la cassazione della sentenza il SA ha proposto ricorso sulla base di tre motivi.
La parte intimata non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 23 legge 689/1981, 203 e 205 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, il ricorrente si duole che il giudice a quo abbia disapplicato il principio secondo cui "il verbale d'accertamento di un'infrazione al c.d.s., per non avere proposto ricorso al Prefetto nel termine di 60 giorni dalla notifica del verbale, è sempre impugnabile davanti al OR anche quando l'impugnazione si rivolge contro la cartella esattoriale".
Con il secondo mezzo, denunciando violazione dell'art. 23 co. 6 legge 689/1991 e contraddittorietà della motivazione, il medesimo ricorrente si duole che sia stata ritenuta la tempestività della produzione documentale di controparte, produzione che era avvenuta (non ad opera dei testi, ma) in Cancelleria soltanto tre giorni prima dell'udienza.
Osserva la Corte che la seconda doglianza, con cui SA sembra prospettare un'ipotesi di decadenza dalla pretesa sanzionatoria, dev'essere esaminata per prima, atteso il suo carattere pregiudiziale.
La censura è infondata, sol che si consideri che la Suprema Corte ha di recente affermato il convincente principio secondo cui, in tema di sanzioni amministrative, il termine di dieci giorni prima dell'udienza di comparizione, fissato dall'art. 23 co. 2 legge 689/1981 per il deposito, da parte dell'amministrazione, dei documenti relativi all'infrazione ed alla sua contestazione, non ha natura perentoria, onde il loro deposito oltre tale termine non implica alcuna decadenza, mancando nella norma una simile comminatoria (Cass. 17 gennaio 1998 n. 373 ). Quanto al primo motivo, osserva il Collegio che, a seguito dei reiterati interventi della Corte costituzionale (sentenze 23 giugno 1994 n. 255 e 15 luglio 1994 n. 311, nonché ordinanza 12 luglio 199 n. 315) e di questa stessa Corte suprema (sentenze 21 agosto 1998 n. 8310, 7 novembre 1998 n. 11244, 20 gennaio 1999 n. 482 e 22 gennaio 1999 n. 574), è da escludere, ai fini della tutela giurisdizionale in materia di violazioni delle norme della circolazione stradale, che sia necessario il previo esperimento del ricorso amministrativo al Prefetto, in quanto rimedio semplicemente facoltativo. Oggetto dell'immediato controllo giudiziario, tuttavia, non possono essere il ruolo e la cartella esattoriale notificata, bensì il verbale d'accertamento, il quale, pur non essendo in sè un provvedimento sanzionatorio, ma atto di accertamento di un illecito, è però suscettibile di acquistare l'indicata natura nel momento in cui, in presenza delle relative condizioni, divenga titolo esecutivo. Può farsi eccezione a questa regola, nel senso della legittimità d'una opposizione volta contro il ruolo e la cartella esattoriale, se ed in quanto si deduca la mancanza del verbale d'accertamento, ovvero la mancata od irrituale contestazione o notifica di esso, in applicazione dell'analogo principio, enunciato con riferimento all'ipotesi di cui agli artt. 17 e 18 legge 689/1981, secondo cui l'opposizione prevista dagli art. 22 e 23 della stessa legge può essere diretta anche contro la cartella esattoriale emessa per la riscossione di una sanzione amministrativa, allorquando il destinatario della cartella abbia interesse a dedurre l'assenza del provvedimento sanzionatorio o la sussistenza di vizi relativi alla sua notificazione (ex plurimis, Cass. 2 settembre 1997 n. 8380). Ma diverso è il caso di specie, ove l'opponente pretende di impugnare la cartella esattoriale sebbene avesse a suo tempo -nel 1993- ricevuto la notifica del verbale di accertamento. Il primo giudice, in definitiva, non incorse nella denunciata violazione di norme di diritto, e pertanto anche il primo mezzo dev'essere rigettato.
Resta ovviamente assorbita l'ultima censura (con cui il ricorrente si duole che il OR non gli abbia concesso termine per il deposito di note difensive).
Nessuna pronuncia occorre per le spese, non avendo l'intimato svolto attività difensiva.
P.Q.M.
rigetta il ricorso, nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 25 maggio 1999. Depositato in Cancelleria il 30 agosto 1999